Comune di Mercatello sul Metauro - Provincia di Pesaro e Urbino.
Nuovo
Statuto Comunale.
STATUTO COMUNALE
art.4 L. 142/1990 e art. 1 L. 265/1999
PREAMBOLO
La storia e l'identità
Mercatello sul Metauro: la valle del Metauro e il Montefeltro
Titolo I: PRINCIPI GENERALI
Capo I : elementi costitutivi
* Art. 1 Confini e composizione del Comune
* Art. 2 Sede del Comune - Albo Pretorio
* Art. 3 Autonomia comunale
* Art. 4 Funzioni amministrative
Capo II : Cooperazione ed associazione
* Art. 5 Associazione dei servizi cooperazione, concertazione
* Art. 6 Delega di funzioni alla Comunità Montana e ambito ottimale
Titolo II: VALORI FONDAMENTALI
Capo I : valori fondamentali
* Art. 7 Principi e valori ispiratori dell'azione comunale
* Art. 8 Ripudio della guerra
* Art. 9 Promozione della tolleranza e del rispetto reciproco, prevenzione e
rifiuto di ogni forma di violenza
* Art.10 Promozione della solidarietà, dell'associa-zionismo e del
volontariato
* Art.11 La famiglia e i diritti dei bambini
* Art.12 Rimozione delle cause dell'emarginazione delle persone
svantaggiate
* Art.13 Valorizzazione anziani
* Art.14 Promozione della conoscenza e della cultura * Art.15 Diritto allo
studio
* Art.16 Parità fra uomo e donna
* Art.17 Difesa e promozione della natura e del paesaggio
* Art.18 Promozione ed educazione alla salute
* Art.19 Diritti dei lavoratori
* Art.20 Partecipazione popolare
* Art.21 Sviluppo economico e massima occupazione
Titolo III: ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI
Capo I - Organi del Comune
* Art.22 Organi istituzionali
* Art.23 Deliberazioni degli organi collegiali
* Art.24 Consiglio Comunale
* Art.25 Funzionamento del Consiglio
* Art.26 Linee programmatiche di mandato
* Art.27 Consiglio in "adunanza aperta"
* Art.28 Commissioni Consulte ed Osservatori
* Art.29 Commissioni speciali
* Art.30 Consiglieri
* Art.31 Diritti e doveri dei Consiglieri
* Art.32 Gruppi consiliari
* Art.33 Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e dei
gruppi consiliari
Capo II - La Giunta
* Art.34 Giunta Comunale
* Art.35 Composizione della Giunta
* Art.36 Nomina
* Art.37 Funzionamento della Giunta
* Art.38 Competenze
Capo III - Il Sindaco
* Art.39 Sindaco
* Art.40 Attribuzioni di Amministrazione
* Art.41 Attribuzioni di vigilanza
* Art.42 Attribuzioni di organizzazione
* Art.43 Distintivo del Sindaco e cerimoniale
* Art.44 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
* Art.45 Vicesindaco
* Art.46 Mozione di sfiducia
* Art.47 Obbligo di astensione e divieto d'incarichi e consulenze
Titolo IV: PARTECIPAZIONE ACCESSO ALLE INFORMAZIONE ED AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Capo I - Partecipazione
* Art.48 Promozione del pluralismo associativo e del volontariato
* Art.49 Consulta delle associazioni
* Art.50 Comitato di Protezione civile
* Art.51 Sostegno dell'associazionismo
* Art.52 Informazione e trasparenza
* Art.53 Istanze, petizioni e proposte
Capo II - Referendum
* Art.54 Istituzione del referendum
* Art.55 Referendum consultivo
* Art.56 Referendum propositivo e abrogativo
* Art.57 Approvazione del regolamento
* Art.58 Presa d'atto del risultato del referendum
* Art.59 Pronunciamento sull'ammissibilità del referendum
* Art.60 Casi di ammissibilità del Referendum
Capo III - Accesso alle informazioni
* Art.61 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
* Art.62 Partecipazione dei cittadini nel procedimento * Art.63 Comunicazione
dell'avvio del procedimento * Art.64 Interventi di altri soggetti nel
procedimento * Art.65 Raccolte normative a disposizione dei cittadini
Capo IV - Difensore Civico
* Art.66 Difensore Civico
* Art.67 Elezione del difensore civico
* Art.68 Scelta del difensore civico
* Art.69 Attività del difensore civico
Titolo V: ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
Capo I L'Amministrazione Comunale
* Art.70 Principi generali
* Art.71 Organizzazione degli uffici e del personale * Art.72 Regolamento
degli uffici e dei servizi
* Art.73 Diritti e doveri dei dipendenti
* Art.74 Il direttore generale
* Art.75 Compiti del direttore generale
* Art.76 Funzioni del direttore generale
* Art.77 Il Segretario Comunale
* Art.78 Funzioni del Segretario Comunale
* Art.79 Responsabili di settore
* Art.80 Compiti dei Responsabili di settore
* Art.81 Collaborazioni esterne
* Art.82 Ufficio di indirizzo e di controllo
* Art.83 Responsabilità verso il Comune
* Art.84 Responsabilità verso terzi
* Art.85 Responsabilità dei contabili
Titolo VI: ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE
COMUNALE
* Art.86 Obiettivi dell'attività amministrativa
* Art.87 Servizi pubblici comunali
* Art.88 Forme di gestione dei servizi pubblici
* Art.89 Società per Azioni o a Responsabilità Limitata * Art.90
Convenzioni
* Art.91 Consorzi
* Art.92 Unioni di Comuni
* Art.93 Accordi di programma
Titolo VII: CONTABILITÀ
* Art.94 Revisione economica e finanziaria
* Art.95 Riscossione dei fondi - Servizio di Tesoreria * Art.96 Controllo
economico della gestione
Titolo VIII: DISPOSIZIONI FINALI E APPROVAZIONE DELLO STATUTO
* Art.97 Pareri obbligatori
* Art.98 Norme per l'approvazione dello Statuto
* Art.99 Modifiche allo Statuto
* Art.100 Pubblicità dello Statuto
* Art.101 Regolamenti vigenti
* Art.102 Entrata in vigore
STATUTO DEL COMUNE DI
MERCATELLO SUL METAURO
(art.4 legge 142/1990)
PREAMBOLO
La storia e l'identità
Mercatello sul Metauro da tempo immemorabile è chiamata "nobile terra",
qualifica che deriva dalla sua antichità, alimentata da nobiltà
di uomini, di monumenti, di storia e dall'amenità fresca e verdeggiante
dei boschi che la circondano e la signoreggiano nello splendore della Massa
Trabaria, di cui fu "capo e cuore".
Raccolta tra i Presagnoli, dove dal 1223 fioriva il Monastero delle Damianite
poi Clarisse, e il Castello della Pieve, sorto nel Medioevo a difesa di essa e
nel quale secondo la tradizione risalente alla "Cronica di Dino Compagni" il 4
ottobre 1301 si tenne il convegno che decise l'esilio di Dante da Firenze, la
cittadina mercatellese si trova al Km.34 della Nazionale 73 bis di Bocca
Trabaria a m.429 s.l.m. nel piano alla confluenza del torrente Sant'Antonio sul
fiume Metauro. Originariamente racchiusa entro le antichissime mura che la
cingono in un grande ovale urbanistico, dal sec. XVII, periodo di opulenza
alimentato dalle famiglie notabili Brancaleoni, Stefàni, Draghi,
Gasparini, Mincelli, Rossi, Roscetti, Polidori, Marsili, Dini, Lapi, Morelli,
Fabbri, Ambroni, Danielli, Giuliani, si sviluppa attorno e nei poggiali delle
verdeggianti colline.
La popolazione Mercatellese, 1495 abitanti è dedita all'agricoltura,
alle piccole industrie, alle attività artigianali (mobili, serramenti,
confezioni a merletti e tombolo, tornitura, vivai, apparecchiature
elettroniche) e al turismo.
La sua origine, umbra, risale a dodici secoli circa avanti Cristo, quando gli
Etruschi riuscirono ad arrestare il cammino degli Umbri. Umbra restò
anche sotto i Romani, perché Augusto inserì il territorio della
valle superiore del Metauro nella VI Regione, detta appunto Umbria. Il "Vico",
posto tra i due municipi romani di Tiferno Mataurense (Sant'Angelo in Vado) e
di Tiferno Tiberino (Città di Castello), si sviluppò con il loro
potere e si espanse con la diffusione del cristianesimo che diede alla terra il
nome di "Plebs vici", storpiato in "Pieve d'Ico". Tale nome dunque non deriva
dalla Icona della Madonna conservata nella Chiesa plebale, dipinta su tavola a
metà del sec. XIII, e quindi di secoli posteriore al sorgere di quella
Pieve dedicata a San Pietro. Subì le traversie delle invasioni
barbariche, ma i Longobardi nel sec. VI la ricostruirono, dedicandola appunto
all'apostolo San Pietro al quale nel 1422 venne aggiunto San Paolo per l'unione
voluta dalla Chiesa della Festività dei due Santi Apostoli. A quell'anno
deve rimontare l'attuale stemma araldico del Comune, che ha il campo partito a
destro in azzurro caricato delle chiavi decussate (simbolo di San Pietro) e a
sinistra il rosso della spada impugnata (simbolo di San Paolo).
Sottoposta alla giurisdizione civile romana ed ecclesiastica di Città di
Castello, si svincolò quando, costituitasi la Massa Trabaria
(così chiamata dagli abeti dei suoi monti che fornivano travi alla
costruzione delle Basiliche Romane seguendo le correnti del Tevere) Pipino il
Breve, nel 756, la donò a San Pietro. La sede di Roma vide subito nel
territorio della Pieve di San Pietro Icense e nel borgo luoghi di ricchi
mercati da cui il toponimo Mercatello (il primo documento che conosciamo "dato
presso il foro di Mercatello" è del 1186), un baluardo sicuro del potere
papale. Pertanto Celestino II nel 1144 e Alessandro III nel 1180 la resero
libera e indipendente, soggetta direttamente al Pontefice, parte principale
della storia della Massa Trabaria, contesa più o meno a lungo dalla
Signoria dei Brancaleoni Ripensi e Durantini, dei Carpegna, dei Della Faggiola,
dei Montefeltro e dei Malatesti.
Date fatidiche per Mercatello restano il 14 aprile 1180 (Alessandro III
conferma la bolla di Celestino II del 1144 che concede alla Pieve d'Ico con la
sua vasta giurisdizione il "Nullius Dioeceseos", ossia indipendenza da
Città di Castello e da ogni altra diocesi); il 7 ottobre 1209
(l'imperatore Ottone IV pone l'intero territorio della Pieve con le sue
quarantasette chiese o cappelle sotto la sua protezione e lo riconosce
appartenente alla Chiesa romana); il 21 marzo 1235 (Papa Gregorio IX propone al
Parlamento di Massa di abbandonare i sette piccoli castelli dislocati attorno a
Mercatello e di convogliare gli abitanti nel terreno della Pieve costituendo il
Comune fortificato di Mercatello); l'anno 1257 (si innalzano le nuove mura
entro le quali sorgono i nuovi edifici e la Comunità, con il potere di
dettare i propri Statuti e di radunarsi in liberi Consigli).
Il centro urbanistico va rapidamente a saturare gli spazi interni delle mura,
contrassegnate da quattro porte: porta di sopra, porta del soccorso, porta
S.Antonio, porta del Metauro. Alla Pieve col suo solenne campanile e al Palazzo
della Ragione, oggi Municipio, si aggiungono il complesso dei Francescani che
consacrano la loro Chiesa nel 1318, quelli delle Damianite di Valbona che nel
1308 prendono possesso dell'Ospedale del Fiumicello con il ponte sul torrente
Sant'Antonio e riattano la loro sede e la Chiesa, e delle altre Damianite che,
presenti a Presagnòlo avanti il 1280, entrano in Mercatello nel 1375,
fondando l'ampio convento di S.Chiara.
Nel 1437 Mercatello, che dal 1361 era stato acquistato da Branca Brancaleoni di
Casteldurante per cinquemila fiorini d'oro tramite il Legato Pontificio, lascia
la Massa Trabaria per incorporarsi alla Signoria di Urbino. Ciò con il
matrimonio di Gentile Brancaleoni, nipote di Branca e padrona di Mercatello,
con Federico da Montefeltro che regalerà al nuovo possedimento il
Palazzo Ducale progettato da Francesco di Giorgio Martini.
E' il secolo del rinascimento Mercatellese che, sotto la guida illuminante di
Ottaviano Ubaldini dalla Carda infeudato conte di Mercatello nel 1474,
vedrà la famiglia Stefàni ed altri personaggi di Mercatello
primeggiare nella corte di Urbino, come Francesco Draghi, o servire il Duca
Federico, come il medico di fiducia Battiferro, lo scudiero Francesco, il
paggio Girolamo, lo staffiere Gaio e il poeta aulico Antonio di Francesco Nuti.
E' il momento in cui gli Statuti del "Castrum Mercatelli", formalizzati nel
1357 dal Cardinale Egidio Albornoz, sono revisionati dal conte Ottaviano
Ubaldini che come "signore" poneva il potere della signoria nel popolo, non
più libero come voleva il diritto comunale, ma comunque rispettato
attraverso i Capitoli stipulati tra la Comunità, i Montefeltro e in
seguito i Della Rovere. Gli ultimi Statuti di Mercatello, restati in vigore
nello Stato Pontificio, sono quelli predisposti dalla comunità
mercatellese, nella compilazione dei giuristi locali Nicola Lapi e il figlio
Ubaldo, presentati all'approvazione del Duca Francesco Maria II della Rovere e
andati in vigore il 24 settembre 1610. Periodo felice, per la presenza di una
scuola di intaglio del legno capeggiata dai grandi maestri Antonio Bencivenni e
il figlio Sebastiano, operanti nelle città principali delle Marche,
dell'Umbria e della Toscana, e di un'altra scuola di frescanti e di pittori,
legati al fare di Giovanni Santi, presenti nelle terre limitrofe tra Tevere,
Metauro e Marecchia.
Il territorio mercatellese, incluso nella Diocesi di Urbania nel 1636 come
vicariato, nella scia della sua spiritualità che nel 1287 faceva
sbocciare la Beata Margherita della Metola, detta abusivamente da Città
di Castello e battezzata nel fonte della Pieve d'Ico da cui il castello di
Metola dipendeva, prevarrà sul centro diocesano con gli splendori di
santità della figlia Veronica Giuliani (1660-1727) che, dal suo
monastero delle Cappuccine e dal suo santuario mercatellese, attende di essere
proclamata quanto prima "dottore della Chiesa".
Unita allo Stato Pontificio dal 1631 per la morte senza discendenza maschile di
Francesco Maria II Della Rovere, vi restò fino al 1860, quando, anche
con il contributo da essa prestato accogliendo e proteggendo il 28 luglio 1849
il generale Giuseppe Garibaldi e la sua legione decimata, diretti a salvezza
nella vicina Repubblica di San Marino, avvenne l'unificazione d'Italia.
Il seguente Statuto nello spirito degli antichi e della vigente Costituzione
Repubblicana difende e valorizza l'autonomia comunale, i diritti inalienabili
dell'uomo, la cultura della pace e del progresso.
MERCATELLO SUL METAURO:
la valle del Metauro e il Montefeltro
La storia e la conformazione naturale inseriscono Mercatello sul Metauro
nell'ambito culturale, civile, economico ed urbano della valle del Metauro e
nel suo bacino ecologico.
Allo stesso tempo Mercatello è inserito nell'antico territorio dei
Montefeltro, con un legame storico, artistico e culturale con la città
di Urbino
Queste specificità rappresentano allo stesso tempo un'identità
storica, una risorsa e una premessa fondamentale per lo sviluppo futuro.
Il Comune promuoverà tutte le iniziative possibili per recuperare e
valorizzare la propria identità nel territorio e per sviluppare sinergie
con i Comuni limitrofi e le loro popolazioni, utilizzando tutte le
opportunità ai fini di uno sviluppo più avanzato di tutto il
territorio.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
Elementi costitutivi
ART. 1
Confini e composizione del Comune
1. Il territorio del Comune ha un'estensione di kmq 68,59 ed é
così delimitato (vedi planimetria allegata sotto la lettera "A") e con i
seguenti confini: Comune di Sestino, Comune di Carpegna, Comune di Sant'Angelo
in Vado, Comune di Apecchio, Comune di Città di Castello, Comune di
S.Giustino, e Comune di Borgo Pace.
2. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al
presente Statuto (sotto le lettere "B e "C").
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia
necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare
iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo
stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del
Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
ART. 2
Sede del Comune - Albo Pretorio
1. La sede del Comune é situata nel capoluogo, nell'edificio storico a
tal scopo adibito (nel palazzo civico ubicato in Piazza Garibaldi n.5).
2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede
comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o
per particolari esigenze.
3. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da
destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi
previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità
e la facilità di lettura.
5. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma
avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica
l'avvenuta pubblicazione.
ART. 3
Autonomia comunale
1. Il Comune di Mercatello é costituito in Comune autonomo, rappresenta
la Comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune rappresenta la comunità di Mercatello sul Metauro nei
rapporti con lo Stato, con la Regione Marche, con la Provincia di Pesaro e
Urbino e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli
obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della Comunità
Internazionale.
3. Il Comune di Mercatello sul Metauro è un ente che si riconosce nei
valori della democrazia, che crede nei principi europeistici, della pace e
della solidarietà.
4. Si riconosce in un sistema statuale unitario (di tipo federativo e
solidale), basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali e realizza con
i poteri e gli istituti del presente statuto l'autogoverno della
Comunità.
5. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si
colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo
nella gestione delle risorse economiche locali, nonché
nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò
nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la
responsabilità pubblica compete territorialmente e funzionalmente
all'autorità locale più vicina ai cittadini.
ART. 4
Funzioni amministrative
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la
popolazione e il territorio di competenza, principalmente nei settori organici
dei servizi sociali, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico,
salvo quanto non sia attribuito espressamente ad altri Enti dalla legge statale
o regionale.
2. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini stabiliti dalla
Costituzione della Repubblica, dalle leggi e dal presente Statuto ed é
improntata a criteri di correttezza, imparzialità, efficacia,
economicità e pubblicità, secondo il principio della
sussidiarietà.
CAPO II
Cooperazione ed associazione
ART. 5
Associazione dei servizi
Cooperazione e concertazione
1. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione, di cooperazione e di
concertazione fra gli enti locali, secondo i principi della legge 142/90 e
della legge 265/99, con i Comuni confinanti, e tutti i Comuni dell'Alta valle
del Metauro e del territorio della Comunità Montana e del Montefeltro.
Favorisce altresì la collaborazione e la concertazione fra i Comuni e le
Comunità montane dell'entroterra e con la Provincia e la Regione al fine
di potenziare e rendere più efficiente il sistema delle autonomie locali
al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune individua quale strumento di raccordo della programmazione tra
Enti contermini la Conferenza dei Servizi territoriali, demandandone alla C.M.
le modalità di costituzione e di funzionamento, previa concertazione con
i Comuni partecipanti.
ART. 6
Delega di funzioni alla Comunità Montana e
Ambito ottimale
1. Il Comune di norma individua la Comunità Montana, come ambito
ottimale per l'esercizio associato delle funzioni proprie e conferite o
delegate dalla Regione al fine di realizzare sinergie, economie di scala e
maggiore efficacia.
2. Il Comune, qualora la dimensione o le analisi economico gestionali lo
giustifichino o come fase organizzativa intermedia, per motivazioni storiche ed
organizzative, può fare riferimento per la gestione associata dei
servizi ai Comuni dell'alta valle del Metauro ed ai Comuni confinanti, in primo
luogo dei Comuni di Borgo Pace e Sant'Angelo in Vado, secondo le norme della
legge 142/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, compresa la formazione
di unioni di comuni e delle altre forme previste per legge.
TITOLO II
VALORI FONDAMENTALI
CAPO I
Valori fondamentali
ART. 7
Principi e valori ispiratori dell'azione comunale
1. L'azione dell'Amministrazione comunale deve essere ispirata ai valori
fondamentali della Costituzione Italiana e ai principi esplicitati nella
Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, secondo la quale il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel
riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia
umana.
2. Partendo da tali presupposti, il Comune pone in essere un'azione finalizzata
alla crescita sociale, culturale ed economica della comunità,
riconoscendo la famiglia come nucleo fondamentale della società e
sostenendo l'impegno educativo e formativo dei genitori, delle scuole e delle
altre realtà sociali in cui si sviluppa la personalità
dell'individuo.
ART. 8
Ripudio della guerra
1. Mercatello sul Metauro, in conformità ai principi fondamentali della
costituzione, solidaristici, antirazzisti e antifascisti, che riconoscono i
diritti innati della persona umana, sancisce il ripudio della guerra come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra
i popoli. Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei
popoli.
2. A tale fine il Comune promuove la cultura della pace e del rispetto dei
diritti umani, assumendo direttamente tutte quelle iniziative che ne
favoriscono la diffusione ed un maggiore radicamento nella società.
Appoggerà inoltre tutte le iniziative culturali e di ricerca,
d'educazione di cooperazione e d'informazione che tendano a fare del Comune una
terra di pace.
3. Favorirà inoltre tutte le istituzioni culturali e scolastiche,
associazioni e gruppi di volontariato che perseguono obiettivi di pace e
cooperazione internazionale.
ART.9
Promozione della tolleranza e del rispetto reciproco
Prevenzione e rifiuto di ogni forma di violenza
1. Il Comune promuove nel proprio territorio il rispetto e la tolleranza, fra
le persone, le culture, le etnie, le idee e le ideologie, considerando le
diversità e le differenze una risorsa della città. Allo stesso
tempo promuove la cultura del confronto, della collaborazione e della
integrazione reciproca, convinti che rappresenti una risorsa per il futuro
della città.
2. Il Comune combatte qualsiasi manifestazione di violenza, personale o
collettiva, evidente o nascosta. Opera per rimuovere le condizioni che nella
quotidianità, in tutti i campi, dall'informazione, al costume, ai
rapporti interpersonali o famigliari, possono indurre le persone e soprattutto
i giovani a manifestare comportamenti violenti. Promuove allo stesso tempo nel
quadro della collaborazione collettiva, della collaborazione fra gli organi
istituzionalmente preposti, la massima sicurezza nella vita delle persone e
della convivenza sociale.
ART. 10
Promozione della solidarietà
dell'associazionismo e del volontariato
1. Il Comune favorisce e promuove tutte le forme di solidarietà e di
reciproco sostegno fra le persone ed i ceti sociali, valorizzando ogni forma di
associazionismo e di collaborazione.
ART. 11
La famiglia e i diritti dei bambini
1. Il Comune assume come risorsa e valore fondamentale per la predisposizione
dei piani e dei programmi, i valori sociali, etici e morali del cittadino e
della famiglia. In particolare il Comune, riconoscendo la famiglia come nucleo
fondamentale della Comunità, si impegna a realizzare una politica tesa a
sostenere anche economicamente la formazione della famiglia ed a porre in
essere interventi che contribuiscano a favorire l'incremento delle nascite.
2. Il Comune al fine di contribuire alla crescita civile e culturale dei
ragazzi riconosce l'importanza dell'impegno educativo e formativo dei genitori,
degli educatori e degli animatori, nonché delle loro associazioni e
delle scuole. Riconosce il ruolo che nella vita associata svolgono i bambini, i
ragazzi ed i giovani.
3. Il Sindaco e l'intero Consiglio Comunale sono i principali garanti dei
valori e dei diritti dei bambini e delle bambine e si devono impegnare per lo
sviluppo della loro personalità, mettendo in atto concrete e
qualificate iniziative atte a realizzare tali obiettivi.
ART.12
Rimozione delle cause dell'emarginazione
delle persone svantaggiate
1. Il Comune anche mediante la sensibilizzazione dei cittadini, promuove
opportune iniziative per rimuovere le cause dell'emarginazione sociale
economica e culturale, di concerto con altri enti e istituzioni.
2. Promuove le più ampie iniziative dirette a sostenere le
attività di assistenza, integrazione sociale e di salvaguardia dei
diritti delle persone svantaggiate, anche nell'organizzazione dei propri
servizi.
3. Si adopera a che i portatori di handicap siano adeguatamente assistiti e
coinvolti in iniziative ricreative sociali e culturali.
4. A tal fine favorisce tutte le iniziative delle associazioni educative e
formative presenti sul suo territorio.
5. Si adopera per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
ART. 13
Valorizzazione degli anziani
1. Il Comune si prefigge di estendere il sistema di garanzie sociali e di
servizi, di assistere moralmente e materialmente gli anziani.
2. Questo obiettivo non può essere raggiunto compiutamente se si
considerano gli anziani solo come utenti. Vanno invece valorizzati come un
prezioso patrimonio di conoscenze, di sapienze, di esperienze che se ben
utilizzato può diventare una risorsa per il miglioramento complessivo
della qualità della vita e lo sviluppo ulteriore del nostro
territorio.
3. La partecipazione diretta, attraverso varie forme, degli anziani alla vita
collettiva associativa, può aiutare l'ente pubblico a migliorarsi e ad
estendere e qualificare l'azione nei loro confronti.
ART. 14
La promozione della conoscenza e della cultura
1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le
sue forme, opera per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per
garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di
tale patrimonio.
2. Promuove la ricerca storica delle radici della cultura e delle tradizioni
della città e favorisce le iniziative che fanno riferimento alla
tradizione storica locale.
3. Sostiene le nuove forme di espressione culturale di comunicazione di
creatività, soprattutto dei giovani.
4. Si avvale a tal fine delle istituzioni proprie e promuove, nel rispetto
delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le
Associazioni e gli Istituti Culturali della città e del territorio.
ART. 15
Diritto allo studio
1. Il Comune attua tutte le azioni possibili per far sì che il diritto
allo studio ed alla conoscenza possa affermarsi, rimuovendo gli ostacoli che
impediscono il raggiungimento di questo obiettivo.
2. Sostiene le attività e le iniziative di qualificazione e di
rinnovamento della scuola locale in direzione dell'integrazione con la
società, attivando iniziative in collaborazione con la stessa che
permettano l'estensione del diritto allo studio ed alla formazione fisica e
psichica più ricca possibile dei ragazzi.
Art. 16
Parità tra uomo e donna
1. Il Comune finalizza la propria azione al raggiungimento della effettiva
parità giuridica, tra uomo e donna e sostiene la partecipazione della
donna alla vita sociale, culturale, economica e politica della città.
2. A tal fine, per affermare l'effettiva diffusione paritaria delle
opportunità, il Comune adotta iniziative specifiche e organizza i propri
servizi ed i tempi di funzionamento della città.
ART. 17
Difesa e promozione della natura e del paesaggio
1. Il Comune riconosce e valorizza l'ambiente, il territorio e il paesaggio
come beni e risorse universali da salvaguardare, sia nelle loro componenti
naturalistiche che storiche e culturali.
2. Per questo assume la compatibilità ambientale come dato strutturale e
centrale di qualsiasi programma organico di sviluppo economico, urbanistico,
sociale e civile della città.
3. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, assume e
sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di
riqualificazione dell'estetica cittadina; adotta tutte le misure per
contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
4. Allo stesso tempo si adopera per far sì che la coscienza e la
consapevolezza della centralità ambientale si diffonda sempre di
più nella cittadinanza, trasformandosi in responsabilità
collettiva.
ART. 18
Promozione ed educazione alla salute
1. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Comune concorre a rendere
effettivo il diritto alla salute, anche attraverso la promozione di un sano,
equilibrato ed armonico sviluppo della persona.
2. Si impegna in collaborazione con la struttura sanitaria, affinché
attraverso una corretta informazione si possa prevenire il rischio sanitario, a
partire dalla vita quotidiana, dagli eccessi alimentari, alla conoscenza dei
rischi connessi con determinati prodotti alimentari, alle condizioni dei luoghi
di lavoro, alla conoscenza dei propri diritti e del funzionamento del servizio
sanitario.
3. Opera affinché si affermi una integrazione sempre maggiore fra i
servizi sociali e sanitari ed un nuovo concetto di servizi a rete, per
rispondere più efficacemente sia alle esigenze di prevenzione che di
recupero e riabilitazione sanitaria e sociale, degli anziani, dei minori, agli
inabili ed invalidi.
4. Riconosce l'efficace azione educativa, formativa, di crescita sociale e di
tutela della salute svolta dallo sport e ne favorisce la diffusione e la
pratica.
5. Promuove le iniziative più opportune per contribuire alla sconfitta
della diffusione della droga, dell'alcolismo e del tabagismo, adoperandosi per
il recupero a una normale vita associata dei tossicodipendenti e degli
alcolisti.
ART. 19
Diritti dei lavoratori
1. Il Comune nell'ambito dei principi costituzionali considera il lavoro un
diritto fondamentale e l'elemento costitutivo della democrazia.
2. Ritiene pertanto che i lavoratori debbano essere considerati una risorsa
fondamentale dello sviluppo della città e del territorio.
3. Opera affinché i lavoratori, in tutte le loro espressioni, possano
partecipare alla determinazione delle scelte economiche e sociali della
città.
4. Si adopera per far sì che i diritti dei lavoratori siano garantiti
all'interno delle aziende operanti nel suo territorio ed a garantire le
migliori condizioni di lavoro a tutela della salute quale bene primario
costituzionalmente garantito.
ART. 20
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove la più ampia partecipazione dei cittadini sia
direttamente che attraverso le organizzazioni politiche o le associazioni del
volontariato, alla determinazione delle scelte politiche e amministrative del
Comune.
2. L'azione del Comune é informata al più ampio decentramento con
le modalità cui al titolo III del presente Statuto.
ART. 21
Sviluppo economico e massima occupazione
1. Il Comune compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie e
delle sue competenze, nell'ambito della concertazione con gli altri Comuni, la
Comunità Montana, la Provincia e la Regione, promuove lo sviluppo
economico e sociale della città con l'obiettivo della più ampia
occupazione.
2. A tal fine sostiene le imprese industriali artigianali e commerciali
operanti sul suo territorio, promuove lo sviluppo dell'agricoltura e
dell'allevamento, favorisce l'associazionismo in tutte le sue forme.
3. Date le vocazioni ambientali artistiche e culturali, il Comune sostiene e
promuove lo sviluppo turistico, in collaborazione ed in concerto con gli altri
Comuni, la Comunità Montana, l'A.P.T. Regionale, la Pro Loco e gli altri
Istituti culturali.
TITOLO III
ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI
CAPO I
ORGANI DEL COMUNE
ART. 22
Organi istituzionali
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il
Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente
statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale
rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di
Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune
e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del
Consiglio.
ART. 23
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola con
votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitato un potere discrezionale fondato
sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono
attraverso i responsabili degli uffici, mentre la verbalizzazione degli atti e
delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario
comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per
il funzionamento dei rispettivi organi.
3. Il Segretario comunale non partecipa alla seduta quando per uno o più
argomenti trattati si trova in stato di incompatibilità: in tal caso
è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della
Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di
età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.
Art. 24
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è l'espressione della sovranità della
comunità locale.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai consiglieri.
3. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione
giuridica dei consiglieri sono regolati dalla Legge.
4. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, delibera
l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua
applicazione.
5. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite
dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai
principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto
e nelle norme regolamentari.
6. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e
provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti
indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico
amministrativo dell'organo consiliare.
7. I rappresentanti del Comune nel Consiglio Comunitario sono eletti dal
Consiglio Comunale tra Sindaco, Assessori anche esterni o Consiglieri, nel
numero e con le modalità indicate dallo Statuto della Comunità
Montana dell'Alto e Medio Metauro.
8. Il Consiglio Comunale si conforma all'azione complessiva dell'ente, ai
principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di
assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
9. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli
obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di
destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
ART. 25
Funzionamento del Consiglio
1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge secondo le
modalità stabilite nel presente statuto e nell'apposito regolamento di
funzionamento del suddetto organo.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di
surrogazione, non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione adottata
dal Consiglio; per la supplenza resta fermo quanto stabilito dall'art.22,
2° comma, della legge 81/1993.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo
la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare
gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo
attraverso i singoli consiglieri. L'approvazione della mozione di sfiducia di
cui all'art.37 della legge 8/6/1990, n.142 e successive modificazioni,
determina lo scioglimento del consiglio.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del
Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente
attribuiti fino alla nomina dei successori.
5. La prima seduta del Consiglio, da tenersi entro 10 giorni dalla
convocazione, è convocata dal Sindaco, nel termine perentorio di 10
giorni dalla proclamazione, per la convalida degli eletti e per la
comunicazione dei componenti la Giunta e della proposta degli indirizzi di
governo da parte del Sindaco ai sensi dell'art.1, comma 2 bis della
L.25/3/1993, n.81, come modificato dall'art.1 della L. 15/10/1993, n.415.
6. Il Consiglio è convocato dal Sindaco per sua iniziativa, che formula
l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale e ne presiede i lavori. Il
Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a
20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine
del giorno le questioni richieste.
7. L'avviso, con l'elenco dei punti da trattare, deve essere consegnato ai
consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Per
il computo dei termini, si osservano le disposizioni di cui all'art.155 del
codice di procedura civile.
8. Nei casi di urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere
consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per
l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo
richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
9. Il differimento di cui al comma 8° si applica anche per gli elenchi di
oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del
giorno di una determinata seduta.
10. Tutte le proposte di deliberazione ricomprese nell'ordine del giorno
unitamente ai documenti necessari per essere esaminate, sono depositate presso
la segreteria comunale cinque giorni prima di ciascuna seduta. Nei casi
d'urgenza il deposito deve avvenire comunque prima delle ventiquattro ore
antecedenti al giorno dell'adunanza.
11. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio
Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato
all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per
l'adunanza.
12. Il Sindaco provvede ad informare della seduta consiliare la cittadinanza,
mediante appositi manifesti da affiggere nei luoghi pubblici del territorio
comunale.
ART. 26
Linee programmatiche di mandato
1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco, dopo l'insediamento,
presenta un documento programmatico relativo alle azioni e ai progetti da
realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione d'appositi emendamenti,
nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Entro il 120° giorno dalla data di insediamento il Sindaco sentita la
Giunta Comunale presenta al Consiglio il documento programmatico definitivo.
4. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione
straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, su relazione del
Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno.
E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata
del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee
programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero
emergere in ambito locale.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta
all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato d'attuazione
e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è
sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di
realizzazione degli interventi previsti.
ART.27
Consiglio in "adunanza aperta"
1. Quando si verificano particolari condizioni, in occasione di cerimonie o per
rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Consiglio potrà
essere tenuto in "adunanza aperta" .
2. In tale adunanza potranno prendere la parola, oltre agli amministratori, i
cittadini e tutte le personalità invitate e coinvolte o interessate ai
temi in discussione.
3. Le modalità di svolgimento delle sedute sono stabilite dal
regolamento del Consiglio Comunale.
ART. 28
Commissioni, Consulte ed Osservatori
1. Per rendere sempre più dinamica ed incisiva l'attività del
Comune, allo scopo di instaurare un rapporto sempre più proficuo tra
Amministrazione comunale, cittadini e libere associazioni, il Consiglio
Comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee e speciali,
consulte e osservatori con la partecipazione di consiglieri comunali ed
esterni, ne disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro
composizione.
2. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco,
assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali,
politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
3. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni
qualvolta questi lo richiedano.
4. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame
preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il
migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
5. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame
di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate
dal Consiglio Comunale.
ART. 29
Commissioni speciali,
di controllo di garanzia e di studio
1. Possono essere istituite, anche temporaneamente, per approfondire singole
problematiche dell'Amministrazione comunale, Commissioni speciali, di
controllo, di garanzia e di studio, le quali sono composte esclusivamente da
consiglieri comunali, nominati con criterio proporzionale dal Consiglio
Comunale.
2. L'istituzione viene disciplinata con atto del Consiglio, che approva
contestualmente il relativo regolamento, che stabilisce il funzionamento, la
composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni, nel rispetto
della legge e del presente statuto.
3. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di
garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai
gruppi d'opposizione.
ART. 30
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono
regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale
costantemente rispondono, senza vincolo di mandato.
2. Le funzioni di consigliere anziano, ove previste per legge, sono esercitate
da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.72,
4° comma, del D.P.R. n.570 del 16/5/1960, con esclusione del Sindaco
neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri, ai
sensi dell'art.7, comma 7°, della legge 81/1993.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte
consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con
deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il presidente del
Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata
da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai
sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del
procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le
cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente
eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione
scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti
dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esanima e
infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative
presentate da parte del consigliere interessato.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere
medesimo al rispettivo Consiglio.
5. Nel caso di sospensione di un consigliere il Consiglio, nella prima adunanza
successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla
temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni
di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli
eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione
della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla
surrogazione a norma del precedente 3° comma.
ART. 31
Diritti e doveri dei consiglieri
DIRITTI
1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla
deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Hanno diritto di ottenere le informazioni e l'accesso agli atti
amministrativi.
3. Hanno altresì il diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta
a controllo preventivo di legittimità, nei casi previsti dalla legge.
4. Hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e
mozioni.
5. Hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio
segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla Giunta
comunale.
6. Hanno diritto alle aspettative, permessi ed indennità.
7. Hanno diritto di esercitare il mandato elettivo con piena libertà
d'azione, di espressione e di voto.
DOVERI
1. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specifici determinati
dalla legge.
2. Devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini.
3. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze
del Consiglio.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio del
Comune.
5. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare,
secondo le modalità stabilite dal regolamento all'inizio e alla fine del
mandato, i redditi posseduti.
I diritti e doveri dei consiglieri sono meglio specificati nel Regolamento del
Consiglio Comunale.
ART. 32
Gruppi consiliari
1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo
consiliare.
2. Ciascun gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo
consigliere.
3. Le prerogative dei gruppi sono fissate dal regolamento del Consiglio e dei
gruppi.
ART. 33
Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale
e dei gruppi consiliari
1. L'Attività del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari è
disciplinata da un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
CAPO II
LA GIUNTA
ART. 34
Giunta Comunale
1. La Giunta è organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora
col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai
principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in
attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.
3. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando
gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione
agli indirizzi impartiti.
4. La Giunta può dotarsi di proprio regolamento.
ART. 35
Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di 2 (due) a un
massimo di 4 (quattro) assessori di cui uno è investito della carica di
Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia
essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché in possesso
dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di
consigliere.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e
intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto. Hanno diritto allo
stesso modo dei consiglieri comunali di accedere alle informazioni. Non possono
presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, proposte.
ART. 36
Nomina
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco
e presentati in Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni
o alla nomina stessa.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata
comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori
dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli
assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono
disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro
che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela e di
affinità entro il terzo grado e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino
al giorno della proclamazione degli eletti a seguito delle elezioni del Sindaco
e del Consiglio Comunale.
ART. 37
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e
controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno
delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli
assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono
stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno il 50% più uno dei
componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
ART. 38
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie
gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al
Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al
Segretario comunale o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi
generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di
impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e
delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non
siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai
responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da
sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli
organi di partecipazione e decentramento;
e) propone i criteri generali, per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
g) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che
potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
h) approva il PEG su proposta della conferenza dei capiservizio;
i) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle
tariffe;
j) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
k) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili,
sentito il parere, ove lo ritenga opportuno, del Consiglio Comunale;
l) adotta gli atti di indirizzo attinenti la decisione dell'Ente di stare in
giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni;
m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e
costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso
l'accertamento della regolarità del procedimento;
n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi,
funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente
attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
o) prende atto degli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la
materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sulla
attuazione dei programmi.
CAPO III
IL SINDACO
ART. 39
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le
modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di
ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause
di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile
dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al
funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario
comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine
agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli
atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto,
dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o
regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di
indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e
delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi
dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e
sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce
di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle
persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente
statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di Amministrazione, di
vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse
all'ufficio.
ART. 40
Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le
sue funzioni, o parte di esse, ai singoli assessori o consiglieri ed è
l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, in particolare il
Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune
nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i
soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90
e successive modifiche ed integrazioni;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti nelle materie previste dalla
legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale se lo ritiene opportuno e previa
deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso
in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del
direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e
verificabili.
ART. 41
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce
direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti,
anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e
informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società,
appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse,
informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove,
direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato,
le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del
Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune,
svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio o
in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
ART. 42
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze e negli organismi pubblici di
partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la
presiede;
c) sentita la Giunta, stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle
sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi
del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri
provvede alla convocazione ai sensi del 7° comma dell'art.31 della
L.142/90, come modificato dall'art.14 della L. 81/93 e secondo quanto previsto
dal presente statuto;
d) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed
attribuzioni ad uno o più assessori;
e) delega al Segretario comunale la sottoscrizione di particolari specifici
atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori;
f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
g) delle deleghe rilasciate dal Sindaco in via continuativa, deve essere fatta
comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
ART. 43
Distintivo del Sindaco
e cerimoniale
1. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
2. Egli la indossa in tutti i casi previsti per legge e nei casi di
manifestazioni istituzionali nelle quali sono presenti rappresentanti ufficiali
del governo o di altre istituzioni e nei casi di ricevimento di delegazioni
ospiti nella sala del Consiglio.
3. Il Sindaco la indossa inoltre quando guida ufficialmente una delegazione
comunale, per il ricevimento di altre delegazioni o in visita in altri Comuni.
La indossa inoltre quando partecipa alle cerimonie solenni religiose, in
particolare il 9 luglio (Santa Veronica Giuliani), giornata di celebrazione del
Santo Patrono, nella ricorrenza del Corpus Domini e nella festività di
Ognissanti. La presenza (manifestazione) in forma ufficiale è prevista
in occasione delle ricorrenze civili e dei cortei organizzati per il 25 aprile,
anniversario della liberazione, del 2 giugno, ricorrenza della Repubblica e del
4 novembre, giornata delle forze armate.
ART. 44
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano
irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale
termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di
un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di
tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al
Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo
dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco
o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede
di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio
sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo diversa
determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla
presentazione.
ART 45
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega
generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o
impedimento di quest'ultimo.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicesindaco, le
funzioni sostitutive vengono svolte da quell'assessore il cui nome sia stato
comunicato al Consiglio.
3. Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o
altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione
al Consiglio.
ART. 46
Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta della Giunta non ne
comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve
essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene
messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua
presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del
Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
ART. 47
Obbligo di astensione
e divieto di incarichi e consulenze
1. I componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle
deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli
Enti o aziende dipendenti o sottoposte alla sua Amministrazione o vigilanza.
Parimenti devono astenersi quando si tratta di interessi dei loro parenti o
affini sino al 4° grado del coniuge o del convivente o di conferire
impieghi o incarichi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di
allontanarsi durante la trattazione delle precedenti questioni.
3. I due precedenti commi si applicano anche al Segretario e al
ViceSegretario.
4. Al Sindaco nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali è
vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al contributo ed alla vigilanza del Comune.
TITOLO IV
PARTECIPAZIONE ACCESSO
ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
CAPO I
PARTECIPAZIONE
ART. 48
Promozione del pluralismo associativo
e del volontariato
1. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale sia
l'ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa come fondamentale
espressione e fattore di libertà di solidarietà di progresso
civile ed economico e di arricchimento della vita democratica.
2. Il Comune promuove ogni forma di volontariato, ne riconosce il valore come
risorsa umana indispensabile allo sviluppo sociale e civile della
città.
3. E' istituito presso la sede comunale l'Albo delle Associazioni, Istituzioni
e Fondazioni del Comune che perseguono scopi sociali ricreativi e culturali
senza finalità di lucro.
4. Le Associazioni che intendono iscriversi debbono allegare alla domanda copia
dello statuto o dell'atto costitutivo. L'Albo predetto sarà aggiornato
annualmente.
ART.49
Consulta delle associazioni
1. Le associazioni possono costituirsi per iniziativa autonoma o per iniziativa
comunale in una consulta permanente e nominare un portavoce, per coordinare
l'attività e le strategie dell'associazionismo e per esprimere il
proprio punto di vista sulla situazione della città, sulle
attività del Comune e collaborare per la realizzazione di programmi,
progetti e strategie.
2. E' facoltà del Comune sentire la consulta delle Associazioni su
programmi o piani generali.
ART.50
Comitato di protezione civile
1. Viene costituito, per effetto della legge regionale, un Comitato per la
protezione civile, al quale partecipano cittadini volontari adeguatamente
formati che si rendono disponibili, sia per avviare attività di
prevenzione e di sensibilizzazione della popolazione, sia per offrire un aiuto
nel caso di eventuali emergenze nel territorio.
2. Il Comitato ha sede nel Comune ed è presieduto dal Sindaco, che funge
da garante del rispetto delle direttive regionali, e nomina nel suo seno un
direttore tecnico.
3. L'attività del Comitato è disciplinata da apposito
regolamento.
ART. 51
Sostegno dell'associazionismo
1. Il Comune sostiene l'associazionismo con esclusione dei partiti politici,
mettendo a disposizione, strutture, beni e servizi, e compatibilmente con le
proprie disponibilità, anche contributi finanziari, allo scopo di
realizzare, sulla base di progetti concordati, finalità di pubblico
interesse. Le modalità di erogazione di contributo o di godimento delle
strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in
modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
ART.52
Informazione e trasparenza
1. L'informazione dei cittadini sulla attività amministrativa generale e
sui singoli atti non rappresenta solo un diritto ma è la risorsa
fondamentale per realizzare gli obiettivi di una buona gestione dei servizi e
per affermare la fiducia nelle istituzioni e la cultura della
responsabilità collettiva.
2. La macchina comunale deve organizzarsi in modo tale che l'accesso dei
cittadini all'informazione possa essere facilitato, sia attraverso le
strumentazioni offerte dalla moderna tecnologia, (reti informatiche, internet
ecc.) sia attraverso gli strumenti dell'informazione (stampa, TV ecc.) sia
attraverso propri strumenti di informazione alle famiglie ed alla città
(giornale bacheche ecc.) sia attraverso un'organizzazione interna che accentui
e qualifichi gli strumenti di approccio quotidiano con la gente.
ART. 53
Istanze, petizioni e proposte
1. I cittadini, anche non residenti, e gli stranieri residenti singoli o
associati possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte per
la promozione di interventi diretti alla migliore tutela degli interessi
generali della comunità.
2. A richiesta degli interessati, su questioni di interesse generale, il
Sindaco, sentita la Giunta e i capigruppo consiliari può consentire che
uno dei firmatari delle istanze proposte o petizioni di cui al precedente
comma, illustri i contenuti delle stesse alla Giunta o al Consiglio Comunale
nella prima seduta utile.
3. Il Sindaco fornisce comunque risposta scritta entro il termine stabilito dal
Regolamento d'applicazione della Legge n. 241/90.
CAPO II
REFERENDUM
ART.54
Istituzione del referendum
1. Il Comune di Mercatello sul Metauro valorizza il referendum come forma di
partecipazione dei cittadini al governo della città.
2. Sono consentiti nell'ambito del Comune di Mercatello sul Metauro il
referendum consultivo, propositivo ed abrogativo.
3. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con le operazioni
elettorali nazionali e locali.
ART. 55
Referendum consultivo
1. L'Amministrazione comunale può consultare la popolazione su questioni
di interesse locale rientranti nella sfera delle proprie competenze
istituzionali.
2. Il referendum consultivo è indetto con delibera del Consiglio
Comunale, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei propri
componenti.
3. Il referendum consultivo ha esito positivo quando su di esso si è
espressa la maggioranza degli elettori la cui partecipazione sia stata
superiore al 50% degli aventi diritto al voto.
ART 56
Referendum propositivo e abrogativo
1. Sono consentiti i referendum propositivi o abrogativi su materie di
esclusiva competenza locale e su atti del Consiglio o della Giunta Comunale,
sulla base di quesiti sottoscritti da un gruppo di promotori composto da almeno
50 elettori.
2. Per la celebrazione della consultazione referendaria è necessario che
il quesito proposto sia sottoscritto da almeno il 20% del corpo elettorale.
3. Affinché i referendum abrogativi e propositivi abbiano efficacia
è necessaria la partecipazione al voto di almeno il 50% più uno
degli aventi diritto.
ART.57
Approvazione del regolamento
1. Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale stabilisce le
modalità d'attuazione del referendum.
2. Fino alla approvazione del regolamento di cui al comma precedente si
applicano le norme del presente Statuto che risultano compatibili con la natura
locale della consultazione e con la normativa vigente.
ART.58
Presa d'atto del risultato del referendum
1. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum abrogativo venga
approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio
Comunale e la Giunta devono deliberare l'annullamento degli atti sottoposti a
referendum entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati. Eventuali
successivi atti deliberativi sulla stessa materia non possono essere in
contrasto con l'esito del referendum e devono essere sufficientemente
motivati.
2. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum propositivo
venga approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il
Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione
referendaria entro 30 giorni e provvedere con atto formale in merito
all'oggetto della stessa. Il mancato recepimento delle indicazioni emerse dal
referendum propositivo nei tempi indicati, o una interpretazione della proposta
stessa deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza
assoluta dei consiglieri comunali.
ART. 59
Pronunciamento sull'ammissibilità del referendum
1. E' competenza del Consiglio Comunale, sulla base di un parere formale del
Segretario comunale, pronunciarsi sull'ammissibilità del Referendum
abrogativo e propositivo.
2. La proposta di atto deliberativo può essere sottoposta all'esame del
Comitato di Controllo.
Art.60
Casi di inammissibilità del referendum
1. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di
tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o
regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto e
votato un referendum nell'ultimo quinquennio.
2. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti
materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento che disciplina il funzionamento degli organi comunali;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) regolamento degli uffici, dei servizi e materie inerenti l'organico comunale
o di enti, aziende, istituzioni, dipendenti dal Comune e società a
partecipazione comunale.
CAPO III
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
ART. 61
Diritto di accesso e d'informazione dei cittadini
1. Ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni
amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di
quelli coperti da segreto per effetto di previsione di legge o di temporanea e
motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei
gruppi e delle imprese.
3. Anche in presenza del diritto alla riservatezza il Sindaco deve garantire ai
soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
loro interessi legittimi.
4. Il Sindaco ha la facoltà di differire l'accesso ai documenti
richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non é
comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
5. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto
cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di
atti anche interni formati dall'Amministrazione comunale o comunque dalla
stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
6. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
L'esame dei documenti é gratuito. Il rilascio di copia é
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione salve le vigenti
disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di
visura.
7. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare
documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti
stabilmente.
8. Il regolamento assicura ai cittadini singoli o associati il diritto
d'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui é in
possesso l'Amministrazione, disciplina il rilascio di copie di atti previo
pagamento dei soli costi: individua, con norme di organizzazione degli uffici e
dei servizi, i responsabili dei procedimenti, detta le norme necessarie per
assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure
e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li
riguardino.
9. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi
soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal regolamento.
10. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini
all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle
strutture e ai servizi degli enti alle organizzazioni di volontariato ed alle
associazioni.
11. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare
la loro attività a tali principi.
ART. 62
Partecipazione dei cittadini
nel procedimento relativo all'adozione di atti
che incidono su situazioni giuridiche soggettive
1. Ove non sussistano ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze
di celerità del procedimento, l'avvio dello stesso é comunicato
con le modalità di cui all'art.53 del presente statuto ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre
effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti
non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento
possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili
diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione é tenuta a
fornire loro con le stesse modalità notizie dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1° resta salva la facoltà
dell'Amministrazione comunale di adottare, prima della effettuazione delle
comunicazioni, provvedimenti cautelari.
3. Il Comune non può aggravare il procedimento, se non per straordinarie
e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
ART. 63
Comunicazione dell'avvio del procedimento
1. L'Amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'organo competente al provvedimento conclusivo;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio dove prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al precedente comma mediante forme di
pubblicità idonee di volta in volta e stabilite dalla Amministrazione
medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta
valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione é
prevista.
ART. 64
Interventi di altri soggetti nel procedimento
1. Qualunque soggetto portatore d'interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire
nel procedimento.
ART. 65
Raccolte normative a disposizione dei cittadini
1. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei
cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino
Ufficiale della Regione Marche, dei Regolamenti Comunali e la raccolta degli
usi locali.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
ART. 66
Difensore civico
1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica
Amministrazione é istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico cura, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti
pubblici o privati e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro
pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli Enti e aziende dipendenti.
3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio qualora nell'esercizio delle sue
funzioni accerti situazioni similari a quelle per le quali é stato
richiesto il suo intervento, ovvero quando abbia notizie di disfunzioni o di
abusi.
4. E' inibito ai consiglieri comunali di rivolgere richieste d'intervento al
Difensore Civico.
5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere gratuitamente dagli Uffici del
Comune, degli enti e d'aziende dipendenti, copie d'atti e documenti,
nonché ogni notizia collegata alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del
Difensore Civico é soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle
norme vigenti.
7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue
funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto
all'autorità Giudiziaria.
ART. 67
Elezione del difensore civico
1. Il Difensore Civico é eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio
segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale può decidere, previa intesa con la
Comunità Montana stessa ed i Comuni membri, che il difensore civico
eletto dal Consiglio della Comunità assolva le sue funzioni anche nei
confronti del Comune di Mercatello sul Metauro.
ART. 68
Scelta del difensore civico
1. Il Difensore Civico é scelto tra i cittadini che per preparazione ed
esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e
serenità di giudizio e di competenza giuridico-amministrativa.
2. E' fatto divieto al Difensore Civico durante l'espletamento del suo mandato
di svolgere qualsiasi attività in partiti politici e associazioni.
ART. 69
Attività del difensore civico
1. Con apposito regolamento del Comune o della Comunità Montana
(approvato successivamente dal Comune), sono stabilite le condizioni di
ineleggibilità o incompatibilità nonché la disciplina
puntuale per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del difensore
civico.
TITOLO V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE
CAPO I
L'Amministrazione Comunale
ART. 70
Principi generali
1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di
obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi
funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da
ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito
di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del
lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e
del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
e) il Comune uniforma la sua iniziativa al principio della separazione tra
compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di
gestione amministrativa tecnica e contabile spettanti ai dirigenti;
f) assume come caratteri propri i criteri dell'autonomia, della
funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di
professionalità e responsabilità. L'organizzazione comunale si
riparte in settori.
ART. 71
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale
e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli
uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di
controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e
funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se
nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed
efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e
flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze
dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i
servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e
l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
ART. 72
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento d'organizzazione stabilisce le norme
generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare
le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa,
i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se
nominato, e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo
è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa
come potestà di stabilire in piena autonomia, obiettivi e
finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificare
il conseguimento; al direttore, se nominato, e ai funzionari responsabili
spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di
definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più
operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di
professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono
aggregate secondo criteri d'omogeneità.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati
nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti
stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai
sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
ART. 73
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo
categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e
il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi
collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e
nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e
tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi
e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli
obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile
verso il direttore, se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e
l'Amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti
nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le
quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del
personale, assicura condizioni di lavoro idonee a perseverarne la salute e
l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle
libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento d'organizzazione individua forme e modalità di
gestione della struttura comunale.
ART. 74
Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a
tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento
d'organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione
coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
ART. 75
Compiti del direttore generale
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale
riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo
livelli ottimali d'efficacia ed efficienza tra i responsabili di settore che
allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato
elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera
della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi
fissati o quanto sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della
Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione
generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al
Segretario comunale o ad altri organismi se e come individuati nel Regolamento
degli Uffici e dei Servizi, sentita la Giunta comunale.
ART. 76
Funzioni del Direttore Generale
1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione
e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della
contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla
Giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi
organizzativi o d'attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali
stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del
personale ad essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei
settori e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in
armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed
i permessi dei responsabili dei settori;
f) emana gli atti d'esecuzione delle deliberazioni non demandati alla
competenza del Sindaco o dei responsabili dei settori;
g) gestisce i progetti di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto
organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organo effettivo, proponendo
alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di
competenza dei responsabili dei settori nei casi in cui essi siano
temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di
transigere.
ART. 77
Il Segretario Comunale
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende
funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni
con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario
comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono
stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco,
presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e
agli uffici.
ART. 78
Funzioni del Segretario Comunale
1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e
ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di
lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni d'ordine
tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai singoli assessori e
consiglieri e ai funzionari responsabili.
3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione
delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore
civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle
consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco,
degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la
mozione di sfiducia.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente
è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e
autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente,
ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dallo
statuto, dai vari regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
ART. 79
Responsabili di settore
1. I responsabili dei settori sono individuati nel regolamento d'organizzazione
e nel regolamento organico del personale e sono nominati dal Sindaco.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi
assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato,
ovvero dal Segretario se nominato direttore, secondo le direttive impartite dal
Sindaco, dalla Giunta comunale e dei regolamenti comunali.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire
l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli
obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco, dalla Giunta
comunale e dai regolamenti comunali.
ART. 80
Compiti dei responsabili di settori
1. I responsabili dei settori e degli uffici stipulano in rappresentanza
dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono
le procedure d'appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o
concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le
responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la
designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per
esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti
urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano
l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze d'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative
e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle
direttive impartite dal Sindaco;
g) emettono le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad
eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi
sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla
legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del
Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;
j) forniscono al direttore nei termini in cui al regolamento di
contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano
esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi e
le missioni del personale dipendente;
l) concedono le licenze agli obbiettori di coscienza in servizio presso il
Comune;
m) rispondono nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento
degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che
precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente
responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi
ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo
contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
5. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla
qualifica da ricoprire. Non può essere conferita ad essi la funzione di
Vice Segretario.
6. Compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi,
nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli
organi collegiali, l'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni
nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti
già approvati.
7. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio
delle autorizzazioni commerciali di polizia amministrativa, nonché delle
autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di
natura non contingibile ed urgente.
ART. 81
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto
contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo con
obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione
a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non
potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la
determinazione del relativo trattamento economico.
ART. 82
Ufficio d'indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale, o degli assessori, per
l'esercizio delle funzioni d'indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti dell'ente e da collaboratori assunti a tempo
determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.
504/92.
ART. 83
Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune
i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile di settore, che vengano
a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi
inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo
comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando
tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la
determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un
responsabile di settore la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
ART.84
Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore, se nominato, e i dipendenti
comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai
regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono
personalmente obbligati al risarcimento.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato
dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro
questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del
direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel
caso d'adozione d'atti o di compimento d'operazioni, sia nel caso d'omissioni o
nel ritardo ingiustificato d'atti od operazioni al cui compimento
l'amministratore, o il dipendente, siano obbligati per legge o per
regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni d'organi
collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il presidente e i membri
del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La
responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare
nel verbale il proprio dissenso.
ART. 85
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune
o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque
ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve
rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità
stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
TITOLO VI
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA'
DI PARTECIPAZIONE COMUNALE
ART. 86
Obiettivi dell'attività amministrativa
1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di
democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di
economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi
sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le
forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di
cooperazione con altri comuni e con la provincia.
ART. 87
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per
oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio d'attività rivolte a
perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della
comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla
legge.
ART. 88
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei
pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di
rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla
natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o
privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni
nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente
capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via
esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche
indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini
istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, ad eccezione dei referendum, che il presente statuto riconosce ai
cittadini, nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti
delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a
maggioranza pubblica.
ART. 89
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a
società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di
servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del
Comune, unitamente a quella d'altri eventuali enti pubblici, dovrà
essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere
approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la
rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi
d'Amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica
competenza tecnica e professionale, e nel concorrere agli atti gestionali
considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli
d'Amministrazione della società per azioni o a responsabilità
limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in
rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della
società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare
che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato
nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
ART. 90
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite
convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o
con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e
garanzie.
ART. 91
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri
enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le
norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei
componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo
statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della
trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati
a norma di legge.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto del consorzio.
ART. 92
Unione di Comuni
1. Il Comune può altresì partecipare alla costituzione di Unioni
di Comuni per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di
competenza degli stessi.
2. L'unione di comuni non prevede la successiva fusione.
3. Il funzionamento delle unioni di comuni viene stabilito dalla legge.
Art. 93
Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione d'opere, d'interventi o di
programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in
relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli
interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo
di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente
della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle
Amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale
provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi
dell'art 27 comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142 modificato dall'art. 17,
comma 9 della legge n. 127/97.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e
comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di
decadenza.
TITOLO VII
CONTABILITA'
ART. 94
Revisione economica e finanziaria
1. La revisione economica e finanziaria é affidata al Revisore nominato
dal Consiglio Comunale. Il Revisore deve essere scelto con i criteri di cui
all'art.57, 2° comma, della legge 142/90.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola
volta. Egli è revocabile per inadempienza e qualora ricorrano gravi
motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato. Nei
suoi confronti trovano applicazione le cause di ineleggibilità e di
decadenza previste dall'art.2398 del C.C..
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di
controllo e di indirizzo; controlla altresì l'attività svolta
dalla Giunta comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile
e finanziaria e attesta la corrispondenza del rendiconto alle effettive
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la
proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. I compiti di collaborazione con il Consiglio Comunale e quelli di controllo
dell'attività della Giunta di cui al precedente comma sono circoscritti
e limitati all'attività di gestione economico-finanziaria.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto d'accesso agli
atti e documenti e dovrà ricevere tempestivamente copia dell'o.d.g. del
Consiglio Comunale.
6. Egli ha altresì diritto di partecipare senza diritto di voto alle
riunioni del Consiglio.
7. Il Sindaco provvederà a mettere tempestivamente a disposizione del
revisore copia delle delibere del Consiglio e della Giunta. Il revisore ove lo
ritenga opportuno potrà far pervenire al Sindaco proposte e
osservazioni.
8. Nella relazione di cui al comma 3) il Revisore esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.
9. Il Consiglio Comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire
analitiche verifiche sull'efficienza e efficacia di alcuni servizi.
10. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove
riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce
immediatamente al Consiglio.
11. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni
relative al controllo di gestione.
ART. 95
Riscossione dei fondi-servizio di tesoreria
Il Comune ha il servizio di tesoreria inteso alla:
a) riscossione di tutte le entrate comunali versate dai debitori e dal
concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è
tenuto a dare comunicazione all'ente entro tre giorni;
c) pagamento delle spese ordinate con appositi mandati nei limiti dello
stanziamento del bilancio e delle disponibilità di cassa;
d) versamento delle rate di ammortamento dei mutui coperti da delegazione e dei
contributi previdenziali ai sensi dell'art.8 del D.L. 10 novembre 1978 n.702
convertito nella legge 8 gennaio 1979 n.3 nell'osservanza del sistema di
tesoreria unica istituito con legge 20 ottobre 1984 n.70;
e) i rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal
regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
ART. 96
Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire
operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza
della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati
dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale
che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore
competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di
competenza, da adottarsi dopo che sia stato sentito il revisore.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E APPROVAZIONE DELLO STATUTO
ART. 97
Pareri obbligatori
1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma
avente valore o forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed
esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7
agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può
prescindere dal parere.
3. Le disposizioni di cui al comma 2^ non si applicano nel caso in cui i pareri
debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
ART. 98
Norme per l'approvazione dello Statuto
1. Il presente Statuto é approvato dal Consiglio Comunale con il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora nella prima votazione non venisse raggiunta la maggioranza dei due
terzi dei consiglieri assegnati, la votazione é ripetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto é approvato se
ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati.
ART. 99
Modifiche allo Statuto
1. Lo Statuto può essere modificato con le maggioranze di cui
all'articolo precedente.
2. Hanno iniziativa di proposte presso il Consiglio Comunale per le modifiche
statutarie totali o parziali la Giunta e qualsiasi consigliere.
3. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto comporta la
riproduzione del testo modificato, dove vengono evidenziate a titolo
comparativo le singole modifiche.
ART. 100
Pubblicità dello Statuto
1. Il presente Statuto oltre a essere pubblicato secondo le modalità di
legge deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile
mezzo non escluso quello della illustrazione orale.
2. Quando gli studenti completano il ciclo dell'istruzione obbligatoria
é consegnata gratuitamente copia dello Statuto a mezzo delle
autorità scolastiche. L'Amministrazione collaborerà con queste
per ogni utile e metodica illustrazione dello statuto stesso nel corso degli
studi anche superiori.
ART. 101
Regolamenti vigenti
1. Le norme contenute nei Regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme
statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore salvo che lo Statuto non
preveda termini più brevi.
2. I Regolamenti restano in vigore sino a scadenza del termine previsto per il
loro adeguamento a questo Statuto.
3. Trascorsi tali termini senza che i Regolamenti siano stati adeguati cessano
di aver vigore le norme divenute incompatibili.
ART. 102
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto sostituisce ed abroga il precedente adottato con
deliberazione consiliare n. 52 del 11/10/1991, modificato ed integrato con
deliberazione consiliare n. 7 del 03/03/1995. Lo Statuto, dopo l'espletamento
del controllo da parte del Competente Organo Regionale, entra in vigore il
30° giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
