Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34.
Promozione
e sviluppo della cooperazione sociale.
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione, con la presente legge, riconosce il rilevante valore della
cooperazione sociale e in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 novembre
1991, n. 381 concernente: "Disciplina delle cooperative sociali":
a) istituisce e regolamenta l'albo regionale delle cooperative sociali;
b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi
socio-sanitari e assistenziali, nonché con le attività di
formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative
sociali e loro consorzi e gli enti pubblici operanti nelle materie di
competenza regionale;
d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione
sociale;
e) istituisce il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale.
Art. 2
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge le cooperative sociali sono quelle definite
dall'articolo 1 della legge 381/1991.
Art. 3
(Albo regionale delle cooperative sociali)
1. E' istituito presso la struttura competente in materia di servizi sociali
della Giunta regionale l'albo regionale delle cooperative sociali e loro
consorzi.
2. L'albo si articola in sezioni provinciali gestite dalle Province ai sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera a), della l.r. 17 maggio 1999, n. 10
concernente: "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti
locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del
territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla
comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione
amministrativa" ed è suddiviso in:
a) tipologia "A", comprendente le cooperative che gestiscono servizi
socio-sanitari ed educativi;
b) tipologia "B", comprendente le cooperative che svolgono attività
diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) tipologia "C", comprendente i consorzi di cui all'articolo 8 della legge
381/1991.
3. La Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per l'iscrizione
alle sezioni provinciali, gli adempimenti conseguenti all'iscrizione, i
presupposti e le modalità della cancellazione e le modalità per
l'aggiornamento periodico dell'albo regionale,
4. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato annualmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 4
(Raccordo con i servizi socio-sanitari, assistenziali ed
educativi e con le attività di formazione
professionale)
1. La programmazione regionale e in particolare gli atti programmatori
nell'ambito delle attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative
prevedono le modalità di specifico apporto delle cooperative sociali.
2. Nei programmi pluriennali delle attività di formazione professionale
e lavoro e nei piani attuativi annuali della Regione e delle Province sono
previsti strumenti idonei a favorire:
a) la realizzazione, d'intesa tra le strutture formative e le cooperative
sociali, di iniziative finalizzate alla formazione di base, all'aggiornamento e
alla riqualificazione degli operatori, anche mediante l'individuazione, la
definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle
attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
b) la realizzazione da parte delle cooperative sociali di specifiche iniziative
formative a favore di lavoratori svantaggiati con particolare riguardo alle
iniziative da attuarsi mediante il ricorso al fondo sociale europeo e ad altre
risorse comunitarie;
c) la realizzazione da parte delle cooperative sociali di progetti di
inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
d) la realizzazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla
formazione, qualificazione professionale ed aggiornamento permanente del
proprio personale e alla qualificazione manageriale degli amministratori,
attraverso adeguati supporti in particolare
alle attività formative svolte in maniera consorziata.
Art. 5
(Convenzioni)
1. La Giunta regionale approva il tariffario regionale, ed approva, sentita la
Commissione consiliare competente, i criteri per l'affidamento dei servizi e
gli schemi di convenzione fra le cooperative sociali e gli enti territoriali
locali e gli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza
regionale; nel caso di pluralità di soggetti aspiranti alla convenzione,
si procede mediante trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa.
2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i
consorzi devono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 3.
3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di diritto della
convenzione.
4. Per garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace
processo di programmazione le convenzioni relative alla gestione dei servizi
caratterizzate da prestazioni ricorrenti possono essere di durata triennale e
sono rinnovabili sulla scorta di valutazioni qualitative che tengano conto
anche del grado di soddisfazione degli utenti.
5. La Giunta regionale definisce annualmente l'importo delle risorse da
destinare all'acquisto di beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo "B"
iscritte all'albo, secondo le modalità previste dalla legge 381/1991.
Art. 6
(Promozione della qualità della cooperazione sociale)
1. La Regione, nel quadro delle azioni di promozione e sviluppo del sistema
della cooperazione sociale, opera, attraverso l'Osservatorio regionale per le
politiche sociali, un monitoraggio sulla qualità, sulle modalità
di affidamento e sull'efficacia dei servizi prestati dalle cooperative
sociali.
2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, gli enti che stipulano
convenzioni con le cooperative di cui alla presente legge inviano alla Giunta
regionale le notizie relative con le modalità fissate dalla Regione.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, elabora
un sistema di valutazione delle cooperative sociali fondato sulla
qualità delle prestazioni.
Art. 7
(Sostegno alle cooperative sociali)
1. La Regione concede contributi per il sostegno di iniziative volte ad una
migliore acquisizione di capacità lavorative da parte di persone
svantaggiate promosse dalle cooperative sociali rientranti nella tipologia "B"
iscritte all'albo.
2. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al
comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente.
3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri
benefici concessi per le medesime finalità.
4. Le cooperative facenti parte di un consorzio costituito ai sensi
dell'articolo 8 della legge 381/1991 non possono usufruire dei benefici che
vengono concessi al consorzio sul medesimo progetto o al medesimo titolo.
5. La Regione può concedere alle cooperative sociali agevolazioni
fiscali da determinare annualmente con legge regionale.
6. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili
presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei
fondi e delibera la revoca e la restituzione dei contributi già erogati,
nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della
presente legge.
Art. 8
(Comitato tecnico consultivo
per la cooperazione sociale)
1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico consultivo per
la cooperazione sociale, nominato dal presidente della Giunta regionale e
composto da:
a) il dirigente competente in materia di servizi sociali che lo presiede;
b) i dirigenti delle strutture competenti in materia di sanità, lavoro e
formazione professionale o loro delegati;
c) un rappresentante dell'Agenzia regionale Marche lavoro di cui all'articolo 8
della l.r. 9 novembre 1998, n. 38;
d) quattro rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale
designati dalle associazioni regionali delle cooperative che risultano aderenti
alle associazioni nazionali della cooperazione;
e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori;
f) un rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI) regionale;
g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
regionale.
2. I componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale e
possono essere riconfermati.
3. Il Comitato si dota di un regolamento per il suo funzionamento.
4. Il Comitato si avvale per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni ad
esso attribuiti dalla presente legge della struttura competente in materia di
servizi sociali.
5. Ai componenti del Comitato con esclusione dei dipendenti regionali, spettano
le indennità ed i rimborsi previsti dalla l.r. 2 agosto 1984. n. 20 e
successive modificazioni.
Art. 9
(Compiti del Comitato tecnico consultivo per la cooperazione
sociale)
1. Il Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale formula proposte
ed esprime pareri alla Giunta regionale nelle materie di cui alla presente
legge, nonché alle Province in ordine alle problematiche inerenti le
iscrizioni o le cancellazioni delle cooperative sociali dalla sezione
provinciale dell'Abo.
2. Il Comitato, avvalendosi dell'Osservatorio regionale per le politiche
sociali, riferisce annualmente alla Giunta regionale sull'attuazione delle
convenzioni stipulate ai sensi della presente legge, segnalando lo stato di
recepimento della medesima da parte delle amministrazioni locali; riferisce
altresì sull'attività complessiva della cooperazione sociale
rispetto agli obiettivi fissati dalla Regione.
Art. 10
(Norme finanziarie)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è
autorizzata per l'anno 2002, la spesa di lire 154.000 euro; per gli anni
successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di
approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1
si provvede per l'anno 2002 mediante impiego delle somme che si rendono
disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 13 aprile 1995, n. 50
iscritte a carico del capitolo 4234124 del bilancio pluriennale 2001/2003; per
gli anni successivi mediante quota parte del gettito derivante dai tributi
propri della Regione.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1 sono
iscritte per l'anno 2002 a carico del capitolo che la Giunta regionale è
autorizzata, con proprio atto, ad istituire nello stato di previsione della
spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Contributi per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e con gli stanziamenti di
competenza e di cassa di 154.000 euro.
Art. 11
(Norme finali e transitorie)
1. E' abrogata la l.r. 13 aprile 1995, n. 50.
2. Il Comitato di cui all'articolo 8 è costituito entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; fino alla sua
costituzione resta in carica il Comitato di cui all'articolo 15 della l.r.
50/1995.
3. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 3, sono
iscritte di diritto alle sezioni provinciali dell'albo di cui all'articolo 3 le
cooperative già iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 2 della
l.r. 50/1995.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 18 dicembre 2001
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 9 della L. n. 381/1991 (Disciplina delle cooperative
sociali) è il seguente:
"Art. 9 - (Normativa regionale) - 1. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A
tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano
le modalità di raccordo con l'attività dei servizi
socio-sanitari, nonché con le attività di formazione
professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative
sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione,
prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli
operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e
allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di
sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie
disponibilità delle regioni medesime".
Nota all'art. 2, comma 1:
Il testo dell'art. 1 della L. n. 381/1991 (per l'argomento della legge vedi
nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 1 - (Definizione) - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente
legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di
"cooperativa sociale"".
Note all'art. 3, comma 2:
- Il testo della lett. a), comma 1, art. 67 della L.R. n. 10/1999 (Riordino
delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori
dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio,
ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità,
nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è il
seguente:
"Art. 67 - (Funzioni delle Province) - 1. Sono attribuite alle Province
le funzioni amministrative concernenti:
a) la tenuta della sezione provinciale del registro regionale delle
organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali operanti nell'ambito
del territorio provinciale;
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 8 della L. n. 381/1991 (per l'argomento della legge vedi
nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 8 - (Consorzi) - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si
applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base
sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative
sociali".
Nota all'art. 5, comma 5:
Per l'argomento della L. n. 381/1991 vedi nella nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 7, comma 4:
Per il testo dell'art. 8 della L. n. 381/1991 vedi nelle note all'art. 3, comma
2.
Nota all'art. 8, comma 1, lett. c):
Il testo dell'art. 8 della L.R. n. 38/1998 (Assetto delle funzioni in tema di
collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro) è il
seguente:
"Art. 8 - (Istituzione) - 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
d) del d.lgs. 469/1997, è istituita l'Agenzia regionale Marche lavoro
(ARMAL).
2. L'ARMAL è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico,
autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile ed ha sede in
Ancona".
Nota all'art. 8, comma 5:
La L.R. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti agli
amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale
e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione e
operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".
Nota all'art. 10, comma 2 e all'art. 11, comma 1:
La L.R. n. 50/1995 reca: "Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sociale".
Nota all'art. 11, commi 2 e 3:
Il testo degli artt. 2 e 15 della L.R. n. 50/1995 (per l'argomento della legge
vedi nella nota all'art. 10, comma 2 e all'art. 11, comma 1) è il
seguente:
"Art. 2 - (Istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali) -
1. E' istituito presso il servizio servizi sociali della giunta regionale,
l'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi.
2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione "A", nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi
socio-sanitari ed educativi;
b) sezione "B", nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono
attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi -
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione "C" nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della
legge 381/1991".
"Art. 15 - (Istituzione) - 1. E' istituito presso la giunta regionale il
comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale così
composto:
a) l'assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede o suo delegato;
b) il dirigente responsabile dell'area sanità e servizi sociali della
giunta regionale o suo delegato;
c) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o
suo delegato;
d) quattro rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale
designati dalle associazioni regionali delle cooperative più
rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali di
rappresentanza;
e) tre rappresentanti delle centrali sindacali più rappresentative;
f) quattro esperti in materia di cooperazione sociale;
g) un rappresentante dell'ANCI regionale.
La nomina dei componenti è effettuata dalla giunta regionale.
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. Il comitato è convocato dal presidente. Per la validità delle
sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei
componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e in caso di
parità prevale il voto del presidente.
5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del
servizio servizi sociali della Regione.
6. Ai componenti del comitato con esclusione dei dipendenti regionali spettano
le indennità ed i rimborsi previsti dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e
successive modificazioni ed integrazioni".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 72 dell'11 luglio
2001;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente, ai sensi
dell'art. 22 dello statuto, il 29 novembre 2001;
- Relazione della V commissione permanente in data 6 dicembre 2001;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del
12 dicembre 2001, n. 69.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.
