Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20
Disciplina
in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private.
(BUR 30 del 23.03.2000)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione garantisce attraverso gli istituti dell'autorizzazione alla
realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria,
dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, l'erogazione di
prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché lo sviluppo
sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.
Art. 2
(Definizioni)
1. Per autorizzazione si intendono i distinti provvedimenti che consentono
la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie da parte di soggetti pubblici e privati.
2. Per accreditamento istituzionale si intende il provvedimento con il quale si
riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status
di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio
sanitario nazionale.
3. Per accordo contrattuale si intende l'atto con il quale la Regione e le
Aziende USL definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la
tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del
servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico
del servizio sanitario medesimo nell'ambito di livelli di spesa determinati in
corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.
4. Per decreto legislativo si intende il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229.
5. Per Aziende sanitarie si intendono le Aziende USL e le Aziende
ospedaliere.
6. Per studio si intende il luogo dove vengono erogate prestazioni sanitarie da
parte di professionisti abilitati all'esercizio della professione, in regime
fiscale di persona fisica e in forma singola o associata.
Art. 3
(Compiti della Regione)
1. Il Consiglio regionale:
a) determina, nel piano sanitario, gli ambiti territoriali in cui si
riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi
dell'articolo 8 ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo nonché
il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività
svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale;
b) adotta atti di indirizzo nei confronti dei Comuni per l'esercizio delle
funzioni agli stessi delegate dalla presente legge.
2. La Giunta regionale:
a) vigila sull'esercizio delle funzioni delegate e, in caso di inadempimento,
previa diffida, può adottare i necessari atti sostitutivi;
b) stabilisce gli ulteriori requisiti per l'accreditamento istituzionale
secondo le modalità indicate all'articolo 15;
c) approva i modelli per la richiesta di autorizzazione e di accreditamento;
d) definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in collaborazione con gli ordini professionali, le procedure
per il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità sanitaria e lo
schema della relativa domanda;
e) esercita le altre funzioni ad essa espressamente attribuite dalla presente
legge.
Art. 4
(Compiti dei Comuni)
1. Sono delegate ai Comuni le funzioni concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8;
b) l'esercizio delle attività di vigilanza sulle strutture autorizzate
di cui agli articoli 12 e 13;
c) l'applicazione delle sanzioni di cui all'arlicolo 14.
CAPO II
Autorizzazioni
Art. 5
(Autorizzazioni)
1. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti strutture:
a) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, così come di seguito classificate:
1) attività specialistica ambulatoriale medica;
2) attività specialistica ambulatoriale chirurgica;
3) attività specialistica odontoiatrica;
4) attività di medicina di laboratorio;
5) attività di diagnostica per immagini;
6) presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale;
7) centri ambulatoriali di riabilitazione;
8) centri ambulatoriali di dialisi;
9) centri ambulatoriali di terapia iperbarica;
10) centri di salute mentale;
11) consultori familiari;
12) presidi per il trattamento delle tossicodipendenze;
b) strutture che erogano prestazioni di alta specializzazione in regime
ambulatoriale o in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno per
acuti;
c) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo
continuativo o diurno per acuti;
d) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime
residenziale e semiresidenziale:
1) presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di
disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
2) presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni
psichiatrici e day hospital psichiatrici;
3) strutture residenziali psichiatriche;
4) strutture di riabilitazione e strutture educativo- assistenziali per
tossicodipendenti;
5) residenze sanitarie medicalizzate; residenze sanitarie terapeutiche;
residenze sanitarie riabilitative; residenze sanitarie assistenziali; nuclei di
assistenza residenziale all'interno di strutture protette; centri semi
residenziali;
6) centri residenziali cure palliative (hospice);
e) stabilimenti termali;
f) studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano
prestazioni invasive che comportino un rischio per la sicurezza del
paziente;
g) altri studi medici e di altre professioni sanitarie e socio-sanitarie
individuati ai sensi dell'articolo 8 ter, commi 2 e 4, del decreto
legislativo.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali e i locali
destinati all'esercizio delle professioni sanitarie in modo singolo o
associato, che non rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1.
3. Gli esercenti le professioni sanitarie hanno comunque l'obbligo di
comunicare l'apertura del proprio studio all'Azienda USL competente per
territorio, corredandola di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di
studio posseduto.
4. L'Azienda USL effettua, nei confronti degli studi ove si esercitano le
professioni sanitarie, la vigilanza per assicurare il rispetto della normativa
in materia di igiene e sanità pubblica.
5. E' vietato il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria di
strutture sanitarie appartenenti ad aziende, istituti, società o persone
fisiche diverse. Nel caso in cui la stessa azienda, istituto, società o
persona fisica gestisca più strutture ambulatoriali extraospedaliere o
studi di cui al comma 1 lettere a), f), g), la direzione sanitaria da parte di
una unica persona è consentita nel caso in cui vengano praticati orari
di apertura al pubblico non coincidenti o sia comunque garantita la presenza di
un professionista laureato della branca esercitata.
Art. 6
(Requisiti per l'autorizzazione)
1. La Giunta regionale indica, sentita la Commissione consiliare
competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
i requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione sulla base della normativa
statale vigente.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, aggiorna
i requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione ogni qualvolta l'evoluzione
tecnologica o normativa lo rendano necessario.
3. La Giunta regionale approva entro il termine di cui al comma 1 i modelli per
la richiesta dell'autorizzazione, indica la documentazione da allegare alla
medesima e il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
previste all'articolo 8.
Art. 7
(Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e
socio-sanitarie)
1. I soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare,
trasformare o trasferire una struttura di cui all'articolo 5, comma 1,
inoltrano al Comune competente per territorio la richiesta di concessione o
autorizzazione edilizia e di autorizzazione alla realizzazione della struttura.
La richiesta è corredata del progetto che deve in particolare illustrare
le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e
impiantistici di cui all'articolo 6 e, per le strutture appartenenti alle
Aziende sanitarie, di quelli necessari per l'accreditamento.
2. La documentazione contenuta nella richiesta di cui al comma 1 è
inviata al Comune:
a) in duplice copia per le strutture pubbliche di cui all'articolo 5, comma 1 e
per le strutture private di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettere b),
c), d) ed e). Una copia della documentazione è immediatamente trasmessa
dal Comune al servizio competente in materia di sanità della Regione per
le verifiche di cui ai commi 3 e 4;
b) in triplice copia per le strutture private di cui all'articolo 5, comma 1,
lettere a), f) e g). Una copia della documentazione è trasmessa al
dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio per la
verifica di cui al comma 3 e un'altra alla Regione per la verifica di cui al
comma 4.
3. La verifica della congruità delle misure previste per il rispetto dei
requisiti minimi strutturali e impiantistici è effettuata dal servizio
competente in materia di sanità della Regione per le strutture di cui
alla lettera a) del comma 2 e dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL
competente per territorio per le strutture di cui alla lettera b) del comma
2.
4. Il Comune ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, del decreto legislativo non
può rilasciare le concessioni e le autorizzazioni di sua spettanza senza
l'esito positivo della verifica di compatibilità regionale. L'atto con
il quale si attesta tale verifica è adottato, entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 del presente articolo:
a) dalla Giunta regionale, su proposta del Dirigente del servizio
sanità, sentita l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) per le strutture di
cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 5;
b) dal Dirigente del servizio sanità della Regione, sentita l'Agenzia
regionale sanitaria per le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a,
f) e g).
5. Il Comune e la Regione possono richiedere, dandosene reciproca informazione,
eventuale integrazione della documentazione.
6. La concessione o l'autorizzazione edilizia e l'autorizzazione alla
realizzazione della struttura sono rilasciate dal Comune contestualmente. Le
stesse non possono essere rilasciate nel caso in cui la verifica di
congruità di cui al comma 3 non abbia dato esito positivo.
7. L'autorizzazione non può essere rilasciata per le strutture
appartenenti alle Aziende sanitarie se:
a) le stesse non sono in possesso anche dei requisiti strutturali e
impiantistici necessari per l'accreditamento;
b) non è stata positivamente verificata la loro funzionalità
rispetto agli indirizzi della programmazione regionale di cui all'articolo 8
quater, comma 1, del decreto legislativo.
8. La verifica prevista alla lettera a) del comma 7 è effettuata in sede
di verifica dei requisiti minimi strutturali e impiantistici; la verifica
prevista alla lettera b) del comma 7 è effettuata, sentita l'Agenzia
regionale sanitaria, con l'atto di cui al comma 4.
Art. 8
(Autorizzazione all'esercizio, delle attività sanitarie e
socio-sanitarie)
1. I soggetti autorizzati alla realizzazione delle strutture sanitarie e
socio sanitarie ai sensi dell'articolo 7, terminati i lavori e comunque prima
dell'utilizzo delle medesime, debbono richiedere al Comune il rilascio del
certificato di agibilità e l'autorizzazione all'esercízio
dell'attività sanitaria.
2. La domanda, redatta sul modulo di cui all'articolo 6, comma 3, contiene le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la
conformità dell'opera al progetto approvato ai sensi dell'articolo 7, il
possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 6 nonché il nome e i
titoli accademici posseduti dal direttore sanitario responsabile
dell'attività.
3. Il Comune invia le dichiarazioni di cui al comma 2 rispettivamente per le
strutture previste all'articolo 7, comma 2, lettera a), al servizio competente
in materia di sanità della Regione e per le strutture previste
all'articolo 7, comma 2, lettera b), al dipartimento di prevenzione
dell'Azienda USL competente per territorio.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono effettuare la verifica dell'effettivo
rispetto dei requisiti minimi entro sessanta giorni dal ricevimento della
domanda, avvalendosi del personale appositamente formato dall'Agenzia regionale
sanitaria.
5. Il Comune rilascia il certificato di agibilità e l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria contestualmente,
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 9
(Disposizioni comuni alle autorizzazioni)
1. L'autorizzazione indica in particolare:
a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona
fisica;
b) la sede e la ragione sociale nel caso in cui il soggetto richiedente sia una
società;
c) la sede e la denominazione nel caso in cui il richiedente sia un soggetto
pubblico;
d) la tipologia delle prestazioni autorizzate;
e) eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti
minimi di cui all'articolo 6;
f) il nome e i titoli accademici del direttore sanitario.
2. La sostituzione del direttore sanitario deve essere comunicata al Comune per
la variazione del decreto di autorizzazione.
Art. 10
(Ricorso in opposizione)
1. Nel caso di diniego dell'autorizzazione o nel caso la stessa contenga le
prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), l'interessato
può presentare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto medesimo,
le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame.
2. Il Comune decide sull'istanza, sentita la Regione, l'Agenzia regionale
sanitaria e, per le strutture di cui l'articolo 7, comma 2, lettera b), il
dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa.
3. L'istanza di riesame non può essere accolta nel caso in cui la
Regione o il dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL abbia espresso parere
negativo.
Art. 11
(Decadenza dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione è trasmissibile previo assenso del Comune, che
provvede alla relativa voltura, solo in caso di trasferimento, in qualsiasi
forma, della struttura ad un soggetto diverso da quello autorizzato.
2. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi possono
continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a
centottanta giorni dall'avvenuto decesso. L'autorizzazione è
trasmissibile, secondo le modalità previste al comma 1, entro un anno
dal decesso del soggetto autorizzato. Trascorso inutilmente detto termine
l'autorizzazione decade.
3. L'autorizzazione decade altresì nei casi di:
a) estinzione della persona giuridica autorizzata;
b) rinuncia del soggetto autorizzato.
Art. 12
(Verifica periodica dei requisiti minimi autorizzativi e
vigilanza)
1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria
inviano con cadenza quinquennale al Comune una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti
minimi di cui all'articolo 6.
2. Il Comune trasmette le dichiarazioni sostitutive ricevute ai soggetti di cui
all'articolo 8, comma 3, per eventuali controlli e sopralluoghi. In caso di
esito negativo del controllo il Comune provvede ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 2.
3. Il Comune, avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 3,
può effettuare in qualsiasi momento verifiche ispettive tese
all'accertamento della permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al
rilascio dell'autorizzazione.
Art. 13
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge o delle
condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di disfunzioni
assistenziali che possano essere eliminate mediante opportuni ed idonei
interventi, il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla
regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni
entro un congruo termine.
2. Il Comune qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel
caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 o non si sia
provveduto in tutto o in parte alle regolarizzazioni richieste, ordina la
chiusura della struttura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno
determinato il provvedimento. La riapertura deve essere appositamente
autorizzata.
3. Nel caso di gravi o ripetute infrazioni alle norme della presente legge o
alle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di ripetute gravi
disfunzioni assistenziali, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione
stessa.
Art. 14
(Sanzioni)
1. L'esercizio dell'attività sanitaria senza l'autorizzazione
prescritta comporta l'assoggettamento ad una sanzione amministrativa per un
importo compreso tra un minimo di lire 3 milioni e un massimo di lire 18
milioni nonché il divieto di esercizio della medesima attività
sanitaria per un anno.
2. Nel caso di realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di
strutture sanitarie senza autorizzazione il Comune ne dispone l'immediata
chiusura.
CAPO III
Accreditamento istituzionale
Art. 15
(Requisiti per l'accreditamento istituzionale)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i requisiti ulteriori per l'accreditamento ed il relativo sistema di
classificazione differenziato in rapporto agli stessi requisiti ed alle
caratteristiche organizzative e di attività delle strutture anche ai
fini della differenziazione delle tariffe;
b) i requisiti essenziali la cui assenza comporta la revoca dell'accreditamento
ai sensi dell'articolo 19, comma 3.
2. La Giunta regionale, entro venti giorni dall'emanazione dell'atto di cui al
comma 1, approva i modelli per la richiesta di accreditamento e indica la
documentazione da allegare alla medesima.
3. Il Consiglio regionale aggiorna i requisiti per il rilascio
dell'accreditamento ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o normativa lo
rendano necessario.
4. Le funzioni amministrative concernenti l'accredi-tamento sono svolte dal
Dirigente del servizio competente in materia di sanità della Regione,
che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia regionale sanitaria.
Art. 16
(Procedura per l'accreditamento istituzionale)
1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria ai
sensi dell'articolo 8 che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale
inoltrano la relativa domanda al Dirigente del servizio competente in materia
di sanità della Regione. La domanda è redatta secondo le
modalità stabilite all'articolo 15, comma 2.
2. Il Dirigente del servizio competente in materia di sanità, sentita
l'Agenzia regionale sanitaria e valutata positivamente la funzionalità
della struttura, l'attività svolta e i risultati raggiunti dalla
medesima in base agli indirizzi di programmazione regionale dettati dal
Consiglio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sottopone la domanda alla verifica
concernente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma l.
3. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 2, il Dirigente
del servizio respinge la domanda e comunica il relativo provvedimento
all'interessato nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda
medesima.
4. L'Agenzia regionale sanitaria avvalendosi del Gruppo di accreditamento
regionale (GAR) di cui all'articolo 22, effettua nel termine di centoventi
giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3 apposito sopralluogo
presso la struttura da accreditare.
5. Qualora nel sopralluogo sia stata rilevata una parziale insussistenza dei
requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni e il
termine per adeguarvisi. Trascorso detto termine il gruppo di accreditamento
effettua un ulteriore sopralluogo.
6. Entro venti giorni dalla data in cui si è completato il sopralluogo
di cui al comma 5, l'Agenzia regionale sanitaria comunica al servizio
competente in materia sanità della Regione la propria valutazione
tecnica in merito alla richiesta di accreditamento.
7. L'accreditamento, articolato per classi ai sensi dell'articolo 15, comma 1,
è disposto o negato con deliberazione della Giunta regionale entro venti
giorni dal ricevimento delle valutazioni di cui al comma 6.
8. L'accreditamento ha validità triennale e può essere rilasciato
anche con prescrizioni. In tal caso il provvedimento stabilisce il termine
entro il quale si provvede ad una nuova verifica.
9. La domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale, effettuata con le
modalità previste dalla presente legge, deve essere presentata almeno
sei mesi prima della data di scadenza del precedente accreditamento. La domanda
di rinnovo dell'accreditamento si intende accolta con la conferma della
precedente classificazione qualora entro centottanta giorni dalla presentazione
della stessa non venga comunicato all'interessato il provvedimento di
diniego.
Art. 17
(Ricorso in opposizione)
1. In caso di diniego dell'accreditamento o nel caso lo stesso contenga
prescrizioni, l'interessato può presentare alla Regione, entro trenta
giorni dal ricevimento dell'atto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante
istanza di riesame.
2. La Regione decide sull'istanza nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della stessa.
Art. 18
(Accreditamento temporaneo)
1. Le Aziende sanitarie, per l'attivazione di nuove strutture o per l'avvio
di nuove attività in strutture preesistenti, devono richiedere,
unitamente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività,
l'accreditamento temporaneo per il tempo necessario alla verifica del volume di
attività svolto e della qualità dei suoi risultati.
2. Gli altri soggetti, autorizzati alla realizzazione di nuove strutture
sanitarie o all'avvio di nuove attività in strutture preesistenti
possono richiedere, unitamente all'autorizzazione all'esercizio
dell'attività, l'accreditamento temporaneo per il tempo necessario alla
verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi
risultati.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
stabilisce nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria
regionale, i limiti e i casi in cui concedere gli accreditamenti temporanei di
cui al comma 2.
4. L'accreditamento temporaneo deve essere rilasciato previa verifica positiva
della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e
del possesso dei requisiti minimi autorizzativi e di quelli ulteriori di cui
all'articolo 15, comma l.
5. Le modalità per la richiesta dell'acereditamento temporaneo e le
procedure per il rilascio dello stesso sono quelle previste nell'articolo 16
fermo restando i termini finali previsti nell'articolo 8.
Art. 19
(Vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento
istituzionale)
1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei
requisiti necessari per l'accreditamento e l'attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento medesimo.
2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per
l'accreditamento la Regione diffida il soggetto accreditato a provvedere alla
regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni
entro un congruo termine.
3. La Regione qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel
caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2:
a) revoca l'accreditamento nel caso di perdita dei requisiti essenziali
stabiliti con atto del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 1,
lettera b), o nel caso di violazione degli accordi di cui all'articolo 23;
b) sospende l'accreditamento, fino a quando non siano rimosse le cause che
hanno determinato il provvedimento, nel caso di perdita dei requisiti diversi
da quelli indicati nella lettera a).
4. L'accreditamento non può essere sospeso per un periodo superiore a
tre anni, trascorso inutilmente il quale l'accreditamento è revocato.
5. L'accreditamento è sospeso o revocato rispettivamente in caso di
sospensione o revoca del provvedimento di autorizzazione.
Art. 20
(Anagrafe dei soggetti accreditati)
1. Il Dirigente del servizio regionale competente in materia di
sanità pubblica annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione
l'elenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della
struttura e per tipologia di prestazioni erogabili nonché gli ulteriori
dati stabiliti dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale stabilisce i dati che devono essere raccolti,
nonché le modalità di realizzazione dell'anagrafe e di
collegamento con le Aziende unità sanitarie locali.
Art. 21
(Riconoscimento di attestazioni di qualità)
1. Le strutture accreditate che conseguano attestati di qualità da
parte di organismi di certificazione o di accreditamento professionale, ne
danno comunicazione all'Agenzia regionale sanitaria.
2. L'Agenzia regionale sanitaria, verificata la rilevanza degli attestati
stessi, ne predispone un elenco comunicandolo al servizio competente in materia
di sanità per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
Art. 22
(Gruppo di accreditamento regionale)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le
modalità per la costituzione e il funzionamento del Gruppo di
accreditamento regionale (GAR) e determina gli eventuali oneri dovuti per
l'attività dei gruppo medesimo. Il GAR è costituito presso
l'Agenzia regionale sanitaria.
CAPO IV
Accordi contrattuali
Art. 23
(Procedure per la definizione degli accordi)
1. I soggetti accreditati possono accedere, anche tramite rappresentanze di
categoria, alle procedure negoziali per la definizione dei piani delle
prestazioni di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina
l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies, comma 1, del decreto legislativo e in particolare:
a) individua le responsabilità riservate alla Regione e quelle
attribuite alle Aziende unità sanitarie locali nella definizione degli
accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) detta indirizzi per formulare i programmi di attività delle strutture
interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da
potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e
nel rispetto delle priorità indicate dal piano sanitario nazionale;
c) determina il piano delle attività relative alle alte
specialità e ai servizi di emergenza;
d) fissa i criteri per determinare la remunerazione delle strutture ove queste
abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo
concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
CAPO V
Adeguamento delle strutture esistenti e disposizioni finali
Art. 24
(Autorizzazioni provvisorie)
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
esercitano le attività sanitarie previste all'articolo 5, comma 1,
possono proseguire la loro attività sino al rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 6, purché rispettino la normativa vigente in materia
igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro. Gli stessi devono adeguare le
strutture sanitarie ai requisiti minimi previsti all'articolo 6, comma 1, entro
i termini stabiliti dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare
competente. L'adeguamento comunque deve essere effettuato non oltre cinque anni
dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono richiedere il rilascio del
l'autorizzazione entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera della Giunta
regionale concernente i requisiti minimi di cui all'articolo 6. Decorso
inutilmente tale termine il Comune dispone l'immediata chiusura della struttura
e la cessazione dell'attività.
3. La richiesta di cui al comma 2 contiene le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà concernenti i requisiti minimi.
4. Il Comune invia le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3 per le
strutture previste all'articolo 7, comma 2, lettera a), al servizio competente
in materia di sanità della Giunta regionale e per le strutture previste
all'articolo 7, comma 2, lettera b), al dipartimento di prevenzione
dell'Azienda USL competente per territorio.
5. I soggetti di cui al comma 4 effettuano verifiche ed eventuali controlli
ispettivi concernenti il rispetto dei requisiti minimi entro dodici mesi dal
ricevimento della domanda. L'esito della verifica è comunicato al
Comune.
6. Il Comune rilascia entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
5:
a) l'autorizzazione di cui all'articolo 8 se la struttura possiede i requisiti
minimi previsti all'articolo 6;
b) l'autorizzazione provvisoria se la struttura possiede solo parte dei
requisiti minimi. L'autorizzazione viene concessa per il periodo strettamente
necessario per l'adeguamento, nel rispetto dei termini indicati nella delibera
della Giunta regionale prevista al comma 1.
7. Ai soggetti provvisoriamente autorizzati il Comune concede l'autorizzazione
di cui all'articolo 8 previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti
minimi. In caso di esito negativo della verifica il provvedimento di diniego
dell'autorizzazione è comunicato al soggetto richiedente.
8. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 7, i soggetti
provvisoriamente autorizzati possono proseguire l'attività.
Art. 25
(Accreditamento provvisorio)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
provvisoriamente accreditate:
a) le strutture pubbliche in esercizio;
b) le strutture pubbliche per la cui realizzazione è già stata
rilasciata la concessione edilizia;
c) le strutture private che risultano temporaneamente accreditate ai sensi
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le altre già operanti, ai sensi
dell'articolo 8 quater, comma 6, del decreto legislativo.
2. L'accreditamento provvisorio delle strutture di cui al comma 1 decade
qualora non venga richiesto l'accreditamento istituzionale entro tre mesi dal
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 24, comma 6.
3. I soggetti autorizzati provvisoriamente ai sensi dell'articolo 24, comma 6,
inoltrano la domanda di accreditamento al Dirigente del servizio sanità
della Regione.
4. Il Dirigente del servizio sanità, sentita l'Agenzia regionale
sanitaria, verificata positivamente la funzionalità della struttura,
l'attività svolta e i risultati raggiunti dalla stessa, sulla base degli
indirizzi di programmazione regionale, sottopone la domanda alla valutazione
tecnica dell'ARS.
5. L'Agenzia regionale sanitaria, avvalendosi del GAR, effettua l'apposito
sopralluogo e ne comunica l'esito al Dirigente del servizio sanità entro
cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Accertati i requisiti necessari per l'accreditamento, il dirigente del
servizio sanità rilascia:
a) l'accreditamento istituzionale in presenza di autorizzazione di cui
all'articolo 8;
b) l'accreditamento provvisorio in presenza di autorizzazione provvisoria.
7. In mancanza dei requisiti il Dirigente del servizio sanità revoca
l'accreditamento provvisorio.
Art. 26
(Strutture autorizzate alla data di entrata in vigore della presente
legge)
1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria alla
data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere
l'accreditamento provvisorio alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, sentita l'Azienda USL competente per territorio e la
Commissione consiliare competente, accredita provvisoriamente la struttura ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, dopo aver valutato positivamente la
funzionalità della stessa nonché l'attività svolta e i
risultati raggiunti dalla medesima rispetto agli indirizzi della programmazione
regionale.
Art. 27
(Adeguamento strutture pubbliche esistenti)
1. Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria presenta alla Giunta
regionale:
a) entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui
all'articolo 24, comma 6, lettera b), il piano di adeguamento ai requisiti
stabiliti nel provvedimento di autorizzazione provvisoria medesimo e ai
requisiti ulteriori per l'accreditamento;
b) entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 24,
comma 6, lettera a), l'eventuale piano di adeguamento ai requisiti necessari
per l'accreditamento.
2. Il piano di cui al comma 1 indica anche le risorse direttamente reperibili
dall'Azienda sanitaria per gli interventi di adeguamento.
3. Il Consiglio regionale approva il piano di finanziamento degli interventi,
predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle domande pervenute, tenuto
conto degli indirizzi contenuti nel piano sanitario regionale.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 la Giunta regionale
è autorizzata ad istituire, nel bilancio di previsione di ciascun
esercizio, i capitoli occorrenti per la gestione finanziaria.
Art. 28
(Disposizione transitoria)
1. Nelle more dell'adozione del piano sanitario regionale successivo a
quello vigente alla data di approvazione della presente legge, gli atti di cui
al comma 1 dell'articolo 3 sono adottati con provvedimento della Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate la l.r. 2 marzo 1982, n. 6; la l.r. 20 agosto 1984, n. 23;
l'articolo 35, comma 10, della l.r. 17 luglio 1996, n. 26.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Marche.
______________________________
NOTE
Note all'art. 2, comma 4:
- Il D.Lgs. n. 502/1992 reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a nonna dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
- Il D.Lgs. n. 229/1999 reca: "Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n.
419".
Nota all'art. 7, comma 7, lett. b):
Il testo dell'art. 8 quater, comma 1 del D.Lgs. n. 502/1992 (per
l'argomento del D.Lgs. vedi nelle note all'art. 2, comma 4) è il
seguente:
"Art. 8 quater - (Accreditamento istituzionale) - 1. L'accreditamento
istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate,
pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta,
subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di
qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e
dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della
funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la
regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie
individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e
uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali
e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La
regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti,
nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le
condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private
non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private
lucrative.
(Omissis)".
Nota all'art. 23, comma 1:
Il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 549/1995 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente: "Art. 2 -
(Omissis).
8. Analogamente a quanto già previsto per le aziende ed i presidi
ospedalieri dall'articolo 4, commi 7, 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 6, comma 5, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi
dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facoltà di
libera scelta, le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di
indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i
professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che
ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche al fini degli oneri
da sostenere.
(Omissis)".
Nota all'art. 23, comma 2:
Il testo dell'art. 8 quinquies, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992 (per
l'argomento del D.Lgs. vedi nelle note all'art. 2, comma 4) è il
seguente:
"Art. 8 quinquies - (Accordi contrattuali) - 1. Le regioni, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e individuano i
soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di
quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli
accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle
strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività
da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario
nazionale;
c) determinazione del piano delle attività relative alle alte
specialità e alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la
determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato
volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto
conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da
parte di ciascuna struttura.
(Omissis)".
Note all'art. 25, comma 1, lett. c):
- La legge n. 724/1994 reca: "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica".
- Il testo dell'art. 8 quater, comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992 (per
l'argomento del D.Lgs. vedi nelle note all'art. 2, comma 4) è il
seguente:
"Art. 8 quater - (Accreditamento istituzionale) - (Omissis).
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di
accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre
già operanti.
(Omissis)".
Note all'art. 29, comma 1:
- La L.R. n. 61/1982 reca- "Norme di salvaguardia per il rilascio di
autorizzazioni e per l'esercizio dei presidi diagnostici, curativi e
riabilitativi privati".
- La L.R. n. 23/1984 reca: "Disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza
sulle istituzioni e sui presidi sanitari di carattere privato".
- Il testo vigente dell'art. 35 della L.R. n. 26/1996 (Riordino del
servizio sanitario regionale), come modificato dalla presente legge è il
seguente:
"Art. 35 - (Ripartizione delle risorse regionali) - 1. Le risorse regionali di
cui all'articolo 34 sono destinate al finanziamento:
a) delle Aziende USL ed ospedaliere;
b) dei programmi di investimento definiti dalla programmazione regionale;
c) degli interventi per la realizzazione di obiettivi, in nome e per conto
delle Aziende USL ed ospedaliere, attuati mediante gestione accentrata
regionale.
2. L'individuazione delle risorse destinate ai sopraindicati interventi viene
determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale.
3. La ripartizione della quota del fondo sanitario regionale destinata al
finanziamento delle spese necessarie per la gestione delle Aziende sanitarie
avviene, con provvedimento della Giunta regionale, in base a parametri su base
capitaria riferita alla popolazione residente per classi di età per il
conseguimento dei livelli uniformi di assistenza. Il Consiglio regionale
determina i criteri per applicazione alla ripartizione di correttivi che
tengono conto di particolari condizioni epidemiologiche, ambientali ed
organizzative.
4. In sede di ripartizione della quota destinata al finanziamento delle Aziende
sanitarie viene accantonata, con le modalità di determinazione e di
erogazione previste dal Consiglio regionale:
a) una quota di riserva destinata al graduale conseguimento del riequilibrio
territoriale e alla copertura di eventuali situazioni contingenti ed
imprevedibili;
b) una quota per il funzionamento dei servizi e delle attività gestite a
livello regionale;
c) una quota per il finanziamento differenziale di cui al comma 4 dell'articolo
3 del d.m. sanità 15 aprile 1994 e al comma 5 dell'articolo 2 del d.m.
14 dicembre 1994.
5. La remunerazione delle prestazioni erogate è a carico del
finanziamento a quota capitaria della Azienda USL di residenza dell'utente.
6. La compensazione della mobilità sanitaria e la liquidazione della
remunerazione delle prestazioni erogate nell'ambito territoriale di ciascuna
Azienda USL a favore di cittadini residenti in ambiti territoriali diversi,
avviene sulla base di contabilità per singolo caso e secondo tariffe e
procedure definite dalla Giunta regionale.
7. La remunerazione delle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti
al di fuori della regione Marche è a carico delle Regioni di provenienza
secondo la disciplina della mobilità di cui alla lettera b), comma 3
dell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino. Ai fini della imputazione
della spesa e della remunerazione delle prestazioni sono assimilati ai
residenti fuori regione anche coloro che, a seguito di prolungata degenza
presso strutture residenziali sanitarie o socio-sanitarie e con oneri anche
parziali a carico del fondo sanitario regionale, hanno acquisto la residenza
per motivi assistenziali presso lo stesso Ente o Istituto di ricovero.
8. Dall'1 gennaio 1998 le Aziende ospedaliere e l'INRCA saranno finanziate
tramite la remunerazione a tariffa delle prestazioni erogate, sulla base dei
rendiconti trimestrali inoltrati alle Aziende USL di residenza. La Regione
determina annualmente il finanziamento aggiuntivo per le Aziende ospedaliere e
l'INRCA per la remunerazione delle prestazioni sanitarie per le quali non e
stata determinata la tariffa e per le prestazioni a favore di residenti fuori
regione.
9. Per gli anni antecedenti al 1998 la Giunta regionale attribuisce
alle Aziende ospedaliere e all'INRCA una quota del fondo sanitario, destinata
alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione, determinata
nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente,
dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di
quest'ultimo sostenuti. Tale importo viene detratto dal finanziamento a quota
capitaria dell'Azienda USL di residenza degli utenti. La remunerazione a
tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del
conguaglio in positivo o in negativo di tale acconto.
10. . ...............................................................
(abrogato)
11. La ripartizione della quota destinata al finanziamento degli investimenti
avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, su
provvedimento della Giunta regionale che procede alla selezione ed approvazione
dei programmi e dei progetti presentati da ciascuna Azienda USL e dalle Aziende
ospedaliere, in relazione alle previsioni della programmazione sanitaria
regionale, i programmi ed i progetti di massima presentati dalle Aziende devono
essere accompagnati da una dettagliata analisi costi-benefici e inseriti in un
piano di fattibilità complessivo degli investimenti della singola
azienda sanitaria".
______________________________
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 373 del 19 maggio
1999;
* Relazione della V commissione permanente in data 10 gennaio 2000;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del
15 febbraio 2000, n. 288 vistata dal commissario del governo il 15/3/2000,
prot. n. 371/2000.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SANITA'.
