Legge regionale 3 aprile 2000, n. 24.
Norme
per favorire l'occupazione dei disabili.
(BUR 41 del 13.04.2000)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, considerando di preminente interesse tutte le
attività volte all'inserimento dei disabili e in attuazione dei principi
sanciti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, promuove ogni forma di sostegno a
favore del collocamento mirato e dell'inserimento lavorativo dei soggetti
disabili.
2. Il Consiglio regionale approva, con le modalità di cui all'articolo
7, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 ed in armonia con il piano di
cui all'articolo 3 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38, e con gli altri atti
programmatici regionali, entro il mese di giugno di ogni triennio, il piano
triennale per l'inserimento dei disabili.
3. Il piano triennale di cui al comma 2 definisce:
a) le modalità generali di inserimento lavorativo dei disabili e delle
forme di collocamento mirato;
b) le strategie, i settori e le professioni emergenti, al fine di meglio
individuare le modalità di inserimento lavorativo;
c) l'individuazione dei programmi del FSE che permettano di utilizzare risorse
finanziarie a vantaggio di progetti o attività mirate al miglior
inserimento lavorativo dei disabili;
d) la promozione di studi, ricerche, sperimentazioni, banche dati e qualsiasi
altra attività che favorisca la circolazione delle conoscenze e gli
scambi culturali fra disabili e associazioni di settore;
e) gli interventi di formazione professionale e di aggiornamento, sia per i
disabili che per gli operatori, rivolti al settore dell'handicap;
f) gli interventi a carico della scuola di formazione del personale regionale,
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2;
g) le indicazioni delle iniziative da assumere a cura dei Centri per
l'Impiego.
Art. 2
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)
1. Per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1, comma 2,
è istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di
seguito denominato fondo.
2. A carico del fondo sono concessi contributi per:
a) attività di valutazione, all'atto del collocamento, delle
capacità lavorative e attitudinali del disabile in relazione al posto di
lavoro da ricoprire;
b) azioni positive di sostegno per il miglior inserimento del disabile, quali
corsi formativi propedeutici o periodici e l'istituzione di tutor;
c) rimozione degli ostacoli architettonici, ambientali e di tipo strumentale
che impediscono l'inserimento dei disabili nelle unità lavorative;
d) acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro.
3. Una quota annuale non superiore al quindici per cento delle
disponibilità del fondo viene riservata alla scuola di formazione del
personale regionale per l'espletamento di percorsi attitudinali, di corsi
formativi propedeutici o periodici svolti dalla Regione per l'inserimento
mirato dei disabili assunti negli enti pubblici anche precedentemente
all'entrata in vigore della presente legge.
4. L'ammontare della quota e la tipologia degli interventi di cui al comma 3
sono stabiliti annualmente con delibera della Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare.
5. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 non sono cumulabili
con altri benefici nazionali, regionali o comunitari concessi per le stesse
finalità o per gli stessi beni oggetto degli interventi di cui alla
presente legge.
Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, possono accedere ai
finanziamenti del fondo i datori di lavoro privati operanti nella regione che
assumono i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999,
assunti successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai datori di
lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi di cui alla legge 68/1999,
provvedono all'assunzione di disabili.
Art. 4
(Entità dei contributi)
1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), viene
riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al limite massimo di lire
500.000 per soggetto assunto.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), viene
riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al limite massimo di lire 5
milioni per soggetto assunto.
3. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), viene
riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese
sostenute e documentate e comunque fino al limite massimo di lire 10
milioni.
4. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), viene
riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al limite massimo di lire 5
milioni per soggetto assunto.
Art. 5
(Modalità per la concessione dei contributi)
1. La Giunta regionale determina le modalità di redazione delle
domande e dei progetti e i relativi termini di presentazione, i criteri di
valutazione tecnico finanziaria delle domande e dei progetti ai fini della
concessione dei contributi, le modalità di concessione degli stessi, i
limiti di ammissibilità di eventuali varianti successive dei progetti
ammessi a contributo, le modalità di monitoraggio e controllo
sull'attuazione dei progetti stessi e i casi di inadempimento che danno luogo
alla revoca dei contributi.
2. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 4 devono essere
corredate da un progetto dettagliato degli interventi previsti.
Art. 6
(Commissione paritetica per il giusto collocamento dei
disabili)
1. Al fine di garantire il regolare ed imparziale utilizzo del fondo di cui
all'articolo 2 e la valutazione tecnico finanziaria dei progetti presentati,
è istituita la Commissione paritetica per il giusto collocamento dei
disabili.
2. La commissione opera presso il servizio regionale competente in materia di
lavoro e formazione professionale ed è composta da:
a) il dirigente del servizio regionale competente in materia di lavoro e
formazione professionale con funzioni di presidente o suo delegato;
b) il dirigente del servizio regionale competente in materia di servizi sociali
o suo delegato;
c) il direttore della scuola di formazione del personale regionale o suo
delegato;
d) cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) cinque rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello regionale;
f) cinque rappresentanti delle associazioni rappresentative dei disabili di cui
alla l.r. 30 aprile 1985, n. 24.
3. La Commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta
regionale e dura in carica cinque anni.
4. La Commissione valuta le domande presentate in conformità ai criteri
stabiliti ai sensi dell'articolo 5 e predispone la graduatoria dei progetti da
ammettere a contributo, indicando per ciascuno l'ammontare del contributo
previsto; i contributi sono erogati con decreto del dirigente del servizio
competente in materia di lavoro e formazione professionale, secondo l'ordine
della graduatoria e fino a concorrenza degli stanziamenti disponibili.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno
il 50 per cento più uno dei componenti e la presenza fra questi di
almeno uno dei componenti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2. Le
decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
6. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale
spetta l'indennità di presenza fissata dalla tabella B della l.r. 2
agosto 1984, n. 20, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate ai
sensi della medesima l.r. 20/1984 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Funge da segretario della Commissione un funzionario del servizio regionale
competente in materia di lavoro e formazione professionale.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attivazione delle iniziative il fondo di cui all'articolo 2
è alimentato:
a) dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della
legge 68/1999;
b) dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge
68/1999;
c) dai recuperi e dalle economie sugli interventi finanziati e dalle somme non
utilizzate per gli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge;
d) da eventuali altri apporti di soggetti comunque interessati;
e) dalle somme che la Regione stanzierà con legge di bilancio.
2. Per l'anno 2000 le risorse di cui alla lettera e) del comma 1, fino
all'importo di lire 300 milioni, sono comprese nelle somme destinate
all'attuazione del piano annuale degli interventi per le politiche attive del
lavoro di cui all'articolo 19 della deliberazione legislativa approvata dal
Consiglio regionale nella seduta n. 291 del 22 febbraio 2000, concernente la
legge finanziaria 2000.
3. Alla copertura delle spese di cui all'articolo 6, comma 6, si provvede
mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del
capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
2000 e successivi.
4. I proventi di cui al comma 1 confluiranno su un apposito capitolo che la
Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nello stato di previsione
delle entrate per l'anno 2000 con denominazione "Finanziamenti al fondo
regionale per l'occupazione dei disabili" e per gli anni successivi sui
capitoli corrispondenti.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente
legge sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale
è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per
l'anno 2000 e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Art. 8
(Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio
regionale approva il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge Regione Marche.
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NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
La L. n. 68/1999 che reca "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
è stata pubblicata nel Suppl. ordinario n. 57/L, alla G.U. n. 68, del 23
marzo 1999.
Note all'art. 1, comma 2:
- Il testo del comma 2, dell'articolo 7 della L.R. n. 46/1992 (Norme sulle
procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente:
"Art. 7 - (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) -
(Omissis).
2. I piani regionali di settore sono approvati dal consiglio regionale, su
proposta della giunta, sentiti la conferenza regionale delle autonomie e il
comitato economico e sociale, entro sessanta giorni dalla loro
presentazione.
(Omissis)".
- Il testo dell'articolo 3 della L.R. n. 38/1998 (Assetto delle funzioni in
tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro)
è il seguente:
"Art. 3 - (Programmazione regionale) - 1. La Giunta regionale sulla base del
parere degli organismi di cui agli articoli 5 e 7, predispone, entro il 31
maggio dell'anno precedente il triennio di riferimento, il piano triennale
degli interventi per le politiche attive per il lavoro, il piano é
approvato dal Consiglio regionale con le modalità di cui all'articolo 7,
comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.
2. Il piano triennale di cui al comma 1 definisce:
a) gli obiettivi e gli interventi da realizzare per l'esercizio delle funzioni
di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), comma 1 dell'articolo 2;
b) b) gli interventi di formazione professionale previsti dall'articolo 4 della
l.r. 26 marzo 1990, n. 16;
c) gli interventi a sostegno dell'occupazione previsti dall'articolo 2 della
l.r. 20 maggio 1997, n 31;
d) gli indirizzi per le attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro di
cui all'articolo 8;
e) le risorse finanziarie per ciascuno degli anni del triennio.
3. In coerenza con gli obiettivi e le linee d'intervento del piano triennale,
la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base
del parere degli organismi di cui agli articoli 5 e 7, approva, entro il 31
ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, il piano annuale degli
interventi per le politiche attive del lavoro, che comprende anche il programma
annuale di attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro.
4. Il piano annuale definisce tipologie, priorità e livelli degli
interventi ed il riparto delle risorse finanziarie, disciplinando l'eventuale
partecipazione degli utenti al costo dei servizi.
5. Il piano determina inoltre il finanziamento per le spese di funzionamento e
di attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro".
Nota all'art. 3, comma 1:
Il testo del comma 1, dell'articolo 1 della L. n. 68/1999 (per l'argomento
della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 1 - (Collocamento dei disabili) - 1. La presente legge ha come
finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa
delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento,
accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa
delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti
approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988,
n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione
internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della
sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore
al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle
disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.
382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per
servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
e successive modificazioni.
(Omissis)".
Nota all'art. 6, comma 2, lettera f):
La L.R. n. 24/1985 reca: "Interventi per favorire il funzionamento degli
organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la
promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati".
Nota all'art. 6, comma 6:
La L.R. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti agli
amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale
e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o
operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".
Nota all'art. 7, comma 1, lettera a):
Il testo dell'articolo 15 della L. n. 68/1999 (per l'argomento della legge
vedi nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 15 - (Sanzioni) - 1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che
non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per
ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di
ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle
direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo
di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze
di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si
applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle
norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere
soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno
lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore
di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro
stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al
Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per
ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima
giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale."
Nota all'art. 7, comma 1, lettera b):
Il testo del comma 3 dell'articolo 5 della L. n. 68/1999 (per l'argomento
della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 5 - (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi) -
(Omissis)
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le
speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera
percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo
per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni
giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
(Omissis)."
Nota all'art. 7, comma 2:
La Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta
del 22 febbraio 2000, n. 291 reca: "Provvedimento generale di rifinanziamento e
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)".
______________________________
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 428 del 10 gennaio
2000;
* Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art.
22 dello statuto in data 1° marzo 2000;
* Relazione della III commissione permanente in data 1° marzo 2000;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del
1° marzo 2000, n. 295, vistata dal commissario del governo il 31/3/2000,
prot. n. 425/2000.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO.
