Legge regionale 3 novembre 2000, n. 27.
Norme per l'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche SpA.

(BUR n. 114 del 09.11.2000)

Art. 1


1. La Giunta regionale è autorizzala all'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche s.p.a. cedute da soci pubblici e privati per un importo massimo pari a lire 3.000 milioni.
2. Alla copertura del presente onere si provvederà mediante l'utilizzo delle somme già previste dall'articolo 4, tab. F, della l.r. 11 maggio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999) e iscritte a carico del capitolo 3214201 del bilancio di previsione per l'anno 2000, che si renderanno disponibili per effetto dell'articolo 2.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Spese per l'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche s.p.a. cedute da soci pubblici e privati" lire 3.000 milioni.


Art. 2


1. L'articolo 10 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 14 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
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NOTE


Nota all'art. 1, comma 2:

Il testo dell'art. 4 della L.R. n. 7/1999 (Provvedimento generale di rifinanziamento o modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 1999) è il seguente:
"Art. 4 - (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni) - 1. Per l'anno 1999 è consentita l'assunzione di obbligazioni a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa, elencati nell'allegata tabella "F" e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell'anno 2000".

Nota all'art. 2:

La L.R. n. 14/2000 reca: "Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 20 maggio 1997, n. 33 "Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano".
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a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 2 dell'11 luglio 2000;
* Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 14 settembre 2000;
* Relazione della III commissione permanente in data 20 settembre 2000;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 2000, n. 14, vistata dal commissario del governo il 28/10/2000, prot. n. 1060/2000.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO ARTIGIANATO E INDUSTRIA.



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