Legge regionale 21 novembre 2000, n. 28
Modifiche
ed integrazioni alla Legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 "Promozione e
coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone
handicappate".
(BUR n. 124 del 30.11.2000)
Art. 1
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 4 giugno 1996, n.
18 le parole: "culturali, ricreative e sportive" sono sostituite dalle parole:
"e ricreative".
2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 18/ 1996 le parole: "situazioni di
difficoltà e svantaggio" sono sostituite dalle parole: "situazione di
handicap ivi comprese le associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 30
aprile 1985, n. 24".
Art. 2
1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 18/1996 sono inseriti i seguenti
articoli:
"Art. 1 bis (Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in situazione
di handicap. Composizione)
1. All'interno di ciascun ambito territoriale, definito in attuazione del
`Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali
2000/2002', è istituito un Coordinamento tecnico fra i responsabili
delle politiche per l'handicap di ciascun Comune, dell'Azienda USL, delle
scuole, del Centro per l'impiego ed i rappresentanti delle associazioni di cui
al comma 3 dell'articolo l.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la
composizione e la costituzione del Coordinamento di cui al comma 1.
3. Il Coordinamento di dota di un regolamento per il suo funzionamento e nomina
tra i suoi componenti il Rappresentante, che si raccorda stabilmente con il
`Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito territoriale' previsto dal
`Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali
2000/2002'.
Art. 1 ter (Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in
situazione di handicap. Funzioni)
1. Il Coordinamento ha il compito di:
a) promuovere la piena integrazione fra i servizi e le prestazioni che vengono
attivati a favore di persone in situazione di handicap, con priorità per
l'handicap gravissimo;
b) valutare la rispondenza dei servizi esistenti nel territorio di competenza
alle situazioni di bisogno;
c) promuovere le azioni atte a garantire la piena integrazione scolastica,
lavorativa e sociale con il coinvolgimento delle famiglie. In particolare per
favorire:
1) il massimo supporto organizzativo agli alunni in situazione di handicap per
l'intero percorso scolastico;
2) le pari opportunità di istruzione;
3) l'orientamento, la formazione professionale e l'inserimento lavorativo;
d) contribuire all'elaborazione di proposte innovative di intervento;
e) facilitare la sperimentazione di nuove metodologie e prassi di
intervento;
f) trasmettere una relazione annuale complessiva al `Coordinatore della rete
dei servizi dell'ambito territoriale' ed al proprio Coordinamento provinciale,
circa l'attuazione dei compiti di cui alle lettere precedenti;
g) collaborare, fornendo supporti tecnici specifici, alla stesura del `Piano
territoriale', di cui al `Piano regionale per un sistema integrato di
interventi e servizi sociali 2000/2002'.
Art. 1 quater (Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in
situazione di handicap. Composizione)
1. Sono istituiti presso le Province i Coordinamenti provinciali per la tutela
delle persone in situazione di handicap.
2. Ogni Coordinamento provinciale è composto da:
a) l'Assessore ai servizi sociali dell'amministrazione provinciale, o suo
delegato, che lo presiede;
b) il Rappresentante di ciascun Coordinamento d'ambito;
c) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro
della Provincia o suo delegato;
d) i Direttori generali delle AUSL o loro delegati;
e) i responsabili dei Centri per l'impiego;
f) il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale del Ministero della pubblica
istruzione territorialmente competente o suo delegato;
g) il Coordinatore del Gruppo di lavoro interistituzionale e provinciale (GLIP)
o suo delegato;
h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente
rappresentative;
i) tre operatori nel settore dell'handicap provenienti dalle organizzazioni del
privato sociale;
l) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r.
24/1985, operanti rispettivamente nel settore dell'handicap fisico,
intellettivo e sensoriale;
m) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali.
3. Il Coordinamento provinciale dura in carica cinque anni ed è
costituito con atto del Presidente della Provincia. I componenti dello stesso,
rappresentanti di enti locali, vengono sostituiti al termine del loro mandato
politico.
4. Il Coordinamento provinciale, per lo svolgimento delle sue funzioni,
può avvalersi anche della collaborazione di soggetti esterni esperti in
materia di handicap.
5. Per la partecipazione alle sedute del Coordinamento provinciale non sono
previsti gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di ciascun componente
provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute e all'eventuale
corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 1 quinquies (Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in
situazione di handicap. Funzioni)
1. Ciascun Coordinamento provinciale svolge le seguenti funzioni:
a) promuove l'istituzione e il coordinamento sul territorio provinciale delle
attività e dei servizi di concerto con i coordinamenti d'ambito;
b) attiva, anche su richiesta dei Coordinamenti d'ambito e in collegamento con
gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private, ricerche e studi al fine
di incentivare e consolidare la programmazione e la progettazione degli
interventi sul territorio;
c) predispone le sintesi delle relazioni annuali dei Coordinamenti d'ambito di
cui all'articolo 1 ter, comma 1, lettera f) e le trasmette, con una propria
valutazione, alla Provincia territorialmente competente, alla Regione e al
Coordinamento regionale;
d) propone alla Regione, alla Provincia e agli ambiti territoriali
l'attivazione di corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori
del settore dell'handicap dipendenti di enti locali, di AUSL e scuola,
nonché per quelli provenienti dalle organizzazioni del privato
sociale;
e) promuove l'impiego integrato delle risorse finalizzate all'integrazione
scolastica, sociale e lavorativa;
f) promuove, stimola e orienta iniziative e interventi a favore
dell'inserimento mirato e dell'integrazione lavorativa delle persone in
situazione di handicap, anche attraverso i rappresentanti designati dalla
Commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 24
della l.r. 9 novembre 1998, n. 38.
2. Gli organi istituzionali competenti sono tenuti ad informare il
Coordinamento provinciale in ordine agli atti e ai provvedimenti relativi
all'integrazione scolastica e lavorativa delle persone in situazione di
handicap.
3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, il Coordinamento provinciale
si avvale delle strutture dell'Amministrazione provinciale.".
Art. 3
1. L'articolo 2 della l.r. 18/1996 è così sostituito:
"Art. 2 (Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di
handicap. Composizione)
1. E' istituito il Coordinamento regionale per la tutela delle persone in
situazione di handicap, composto da:
a) l'Assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede o un Consigliere
regionale suo delegato;
b) il Dirigente del servizio servizi sociali della Regione o suo delegato;
c) il Dirigente del servizio sanità della Regione o suo delegato;
d) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro
della Regione o suo delegato;
e) il Dirigente della pubblica istruzione della Regione o suo delegato;
f) l'Assessore ai servizi sociali di ogni Provincia;
g) il Rappresentante del Coordinamento d'ambito per ogni Coordinamento
provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap, designato
dai Rappresentanti d'ambito;
h) il Direttore generale dell'Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL) o suo
delegato;
i) il rappresentante del GLIP di ogni Coordinamento provinciale;
l) il Dirigente scolastico regionale o suo delegato;
m) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r.
24/1985 operanti rispettivamente nel settore dell'handicap fisico, intellettivo
e sensoriale, designati dalla Consulta di cui all'articolo 6;
n) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali
maggiormente rappresentative;
o) tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.
2. Il Coordinamento regionale dura in carica cinque anni ed è costituito
con decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti dello stesso,
rappresentanti di organi elettivi, vengono sostituiti al termine del loro
mandato politico.
3. Ai componenti del Coordinamento regionale sono corrisposti esclusivamente il
rimborso spese e il trattamento di missione nella misura e secondo le
modalità di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Il Coordinamento regionale per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale
delle strutture della Giunta regionale, la quale mette a disposizione del
Coordinamento stesso la sede e le attrezzature necessarie. Il Coordinamento
può richiedere alla Giunta regionale di conferire incarichi di
collaborazione ad esperti esterni, università, istituti di ricerca e
soggetti che operano nel settore del privato sociale.
5. Il Coordinamento regionale è dotato di una segreteria e un dipendente
del servizio servizi sociali della Giunta regionale che funge da segretario.
Nell'espletamento dei compiti affidati alla segreteria, il Coordinamento
regionale può richiedere alla Giunta regionale di attivare la
collaborazione di soggetti esterni provvisti di adeguata esperienza in materia
di handicap.".
Art. 4
1. L'articolo 3 della l.r. 18/1996 è così sostituito:
"Art. 3 (Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di
handicap. Funzioni)
1. Il Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione di
handicap svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Regione l'adozione di linee guida per la promozione, gestione e
verifica della qualità dei servizi per l'handicap nel territorio
regionale;
b) formula proposte ed esprime parere sui criteri e le modalità di
ripartizione dei fondi regionali;
c) attiva studi, ricerche e sperimentazioni;
d) coordina la sperimentazione e l'attuazione del diario personale del disabile
il quale deve contenere, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 6, comma
2, lettera h), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il percorso socio evolutivo
del soggetto in situazione di handicap;
e) propone alla Regione i criteri di indirizzo e di uniformità nel
territorio per l'attivazione dei corsi di riqualificazione e aggiornamento per
gli operatori del settore dell'handicap dipendenti degli enti locali, delle
AUSL e della scuola nonché provenienti dalle organizzazioni del privato
sociale;
f) formula proposte ed esprime parere sui documenti di programmazione regionale
in ordine alla formazione professionale dei soggetti in situazione di
handicap;
g) attua il monitoraggio in collaborazione con i Coordinamenti provinciali e i
Coordinamenti d'ambito in ordine alla efficacia degli interventi previsti dalla
presente legge;
h) propone alla Regione modelli di intervento a carattere innovativo e
sperimentale validi per tutto il territorio regionale;
i) indice la conferenza annuale in collaborazione con i Coordinamenti
provinciali, allargata alla rappresentanza della Consulta regionale per
l'handicap di cui all'articolo 6;
l) formula proposte in ordine agli accordi di programma di cui all'articolo
7.".
Art. 5
1. L'articolo 5 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Centro regionale di ricerca e documentazione handicap)
1. La Regione istituisce il Centro regionale di ricerca e documentazione
handicap, con compiti anche di sperimentazione di nuove metodologie di
intervento, per favorire l'integrazione delle persone in situazione di
handicap.
2. Il Centro si articola in poli territoriali e si avvale anche di strutture
già esistenti sul territorio.
3. Il Centro si raccorda sistematicamente con il servizio sistema informativo
statistico della Regione e con l'Osservatorio regionale per le politiche
sociali.".
Art. 6
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 18/1996 dopo la parola:
"regionale" sono aggiunte le parole: "ed è composta da un rappresentante
di ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 1 e 2 della
l.r. 24/1985.".
2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 18/1996 dopo la lettera b) sono
aggiunte le seguenti lettere:
"c) indice annualmente la conferenza con i rappresentanti delle associazioni di
cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985 facenti parte dei Coordinamenti
d'ambito;
d) designa i rappresentanti di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo
2.".
3. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 18/1996 è sostituito dal
seguente:
"5. La Consulta approva un regolamento per disciplinare il funzionamento e
l'organizzazione interna.".
Art. 7
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 sono soppresse le parole:
"la Commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'articolo 4 della
legge 104/1992, e", e dopo la parola: "adulta" sono soppresse le parole: "sulla
base delle segnalazioni provenienti da diversi settori, come i reparti di
ostetricia, pediatria di base, area consultoriale materno infantile".
2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 le parole: "quattordici anni"
sono sostituite con le parole: "diciotto anni".
3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 dopo le parole: "comma 2" sono
aggiunte le parole: "e si raccordano funzionalmente con le Unità
multidisciplinari dell'età evolutiva (UMEE) per la presa in carico dei
soggetti.".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 è aggiunto il
seguente:
"3 bis. Le UMEE in collaborazione con le Unità multidisciplinari
dell'età adulta elaborano un programma di uscita dalla scuola
dell'obbligo finalizzato all'individuazione di un percorso certo di
integrazione, tenendo conto delle reali possibilità e
potenzialità delle persone in situazione di handicap.".
5. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 le parole: "può
istituire" sono sostituite con la parola: "istituisce".
6. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 è inserito il
seguente:
"5 bis. Ciascuna AUSL su proposta delle Unità multidisciplinari
programma corsi di aggiornamento permanente per gli operatori usufruendo sia di
risorse interne alle unità multidisciplinari che di operatori esterni
formati.".
7. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 18/1996 è sostituito dai
seguenti:
"6. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione consiliare
competente, i criteri per la costituzione e per la dotazione di personale delle
Unità multidisciplinari e le modalità per la collaborazione delle
stesse con le Commissioni di cui all'articolo 4 della legge 104/1992 e con gli
organismi previsti dalla legge 13 marzo 1999, n. 68.
6 bis. La Giunta regionale predispone un modello per l'accertamento
dell'handicap valido per tutto il territorio regionale.".
Art. 8
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/1996 dopo la parola:
"età" è inserita la parola: "evolutiva".
2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 18/1996 le parole:
"accertamento dell'handicap" sono sostituite dalle parole: "individuazione
dell'handicap".
3. Le lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 18/1996 sono
sostituite dalle seguenti:
"f) collaborazione con gli operatori della scuola e i genitori per
l'elaborazione del profilo dinamico funzionale nonché del piano
educativo individualizzato;
g) verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento sociale, scolastico
e nelle strutture che favoriscono l'integrazione della persona in situazione di
handicap;".
Art. 9
1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 18/1996 è sostituito dal
seguente:
"2. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta progetta ed
effettua interventi in forma ambulatoriale, domiciliare e negli altri ambienti
di vita della persona in situazione di handicap.".
2. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 18/1996 le lettere b), f), g) ed i)
sono sostituite dalle seguenti:
"b) valutazione clinica della persona attraverso l'esame dell'iter diagnostico
e terapeutico già percorso, allo scopo di definire le esigenze sanitarie
della stessa sia a livello iniziale che di monitoraggio successivo. Tale
approfondimento sanitario è finalizzato alla realizzazione di un
protocollo di trattamento individualizzato, le cui tappe sono registrate nel
diario personale del disabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
f) consulenza e sostegno alle famiglie, nelle forme individuali o per gruppi
specifici;
g) collaborazione funzionale, anche attraverso protocolli d'intesa, con i
servizi per l'impiego competenti, con i comitati tecnici provinciali di cui
all'articolo 6 della legge 68/1999 e con gli enti locali per la ricerca delle
condizioni, degli ausili e dei sostegni più opportuni per un efficace
inserimento lavorativo di persone in situazione di handicap nelle strutture
produttive private e pubbliche;
i) collaborazione con il servizio psichiatrico per i casi di confine;".
3. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 18/1996, le lettere h) e l) sono
soppresse.
Art. 10
1. L'articolo 12 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Integrazione sociale)
1. Allo scopo di favorire la permanenza della persona in situazione di handicap
nel proprio nucleo familiare e nell'ambiente sociale, la Regione concorre nelle
spese sostenute dai comuni singoli o associati e dalle Comunità montane
anche sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 7, per:
a) garantire il servizio di assistenza domiciliare domestica ed educativa,
prioritariamente rivolto a persone in situazione di handicap gravissimo in
attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 162;
b) attivare l'istituzione e il funzionamento di Centri socio-educativi per
persone in situazione di handicap;
c) promuovere progetti di integrazione e socializzazione per persone in
situazione di handicap;
d) attivare l'istituzione e il funzionamento di strutture residenziali, anche
temporanee, per persone in situazione di handicap grave prive del sostegno
familiare di cui all'articolo 13 bis;
e) assicurare le modalità per il trasporto individuale delle persone in
situazione di handicap che non possono utilizzare i mezzi pubblici o nel caso
in cui non vi siano a disposizione mezzi idonei per assicurare il trasporto;
f) organizzare ogni altra attività volta al conseguimento delle
finalità e degli scopi della presente legge, anche attraverso la
presentazione di progetti pilota particolarmente significativi nel territorio
marchigiano.".
Art. 11
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 18/1996 è sostituito dal
seguente:
"1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale e il processo di
integrazione sociale delle persone in situazione di handicap grave che hanno
terminato il percorso scolastico, la Regione sostiene e disciplina
l'attivazione e il funzionamento di strutture diurne.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 18/1996 sono aggiunti i seguenti
commi:
"1 bis. I Centri socio-educativi diurni sono servizi territoriali integrati
aperti alla comunità locale per svolgere funzioni di accoglienza,
sostegno socio-educativo e riabilitativo integrati e socializzazione, idonei a
incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale, a contrastare i
processi involutivi e a favorire percorsi occupazionali di formazione al lavoro
e di supporto all'inserimento lavorativo.
1 ter. I requisiti strutturali e funzionali dei Centri socio-educativi sono
disciplinati dalla Regione.".
3. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 18/1996 è sostituito dal
seguente:
"2. I Centri socio-educativi diurni possono essere attrezzati per garantire
forme di residenzialità per le persone in situazione di handicap che si
trovino senza sostegno familiare.".
4. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 18/1996 è sostituito dal
seguente:
"3. La Regione concorre al finanziamento in favore dei Comuni singoli o
associati e delle Comunità montane per la gestione dei Centri
socio-educativi.".
5. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 18/1996 la parola:
"esperti" è sostituita dalla parola: "operatori".
6. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 18/1996 è
aggiunta la seguente lettera:
"e) tecnici della riabilitazione in relazione alle esigenze dell'utenza e alla
tipologia del Centro.".
Art. 12
1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 18/1996 è inserito il seguente
articolo:
"Art. 13 bis (Strutture residenziali)
1. La Regione concorre al finanziamento in favore degli enti locali per
l'istituzione e il funzionamento di strutture residenziali di piccole
dimensioni che ospitano persone in situazione di handicap grave, prive del
sostegno familiare a carattere permanente, temporaneo e di emergenza.".
Art. 13
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 18/1996 le parole: "allo scopo
di" sono sostituite dalla parola: "che".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 18/1996 è
sostituita dalla seguente:
"a) provvedono, attraverso i competenti servizi dell'UMEE, all'individuazione e
all'acquisizione della documentazione nonché alla compilazione della
diagnosi funzionale;".
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 18/1996, la parola:
"garantire" è sostituita dalla parola: "garantiscono" e dopo la parola:
"elaborazione" è aggiunta la parola: "congiunta".
4. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 18/1996 è sostituito dal
seguente:
"2. La Regione concorre al finanziamento dei Comuni singoli o associati e delle
Comunità montane che adeguano l'organizzazione e il funzionamento degli
asili nido e delle scuole materne alle esigenze dei bambini in situazione di
handicap, provvedendo all'assegnazione di personale docente specializzato e di
operatori e assistenti specializzati, al fine di avviarne precocemente il
recupero e la socializzazione."
5. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 18/1996 le parole: "assicura un
finanziamento ai Comuni singoli ed associati e alle Comunità montane che
provvedono alle" sono sostituite dalle parole: "concorre al finanziamento in
favore degli enti locali in relazione ai gradi di istruzione di competenza per
le".
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 18/ 1996 è aggiunto il
seguente comma:
"3 bis. La Regione concorre altresì al finanziamento di progetti
integrati tra enti locali, scuola superiore e aziende per l'istituzione di
stages formativi finalizzati a favorire il passaggio dell'allievo dalla scuola
al mondo del lavoro.".
7. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 18/1996 dopo la parola: "142" sono
aggiunte le parole:
"e successive modificazioni" e le parole: "Amministrazioni statali preposte
alla pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole: "Istituzioni
scolastiche".
Art. 14
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 18/1996
è aggiunta la seguente lettera:
"d) la partecipazione ad attività di formazione, riqualificazione e
formazione continua nell'ambito di progetti specifici finalizzati
all'inserimento mirato ed al sostegno del rapporto di lavoro.".
2. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 18/1996 è sostituito dal
seguente:
"3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'ambito di percorsi
formativi, sulla base delle indicazioni contenute negli interventi di
formazione professionale previste all'articolo 4 della l.r. 26 marzo 1990, n.
16, con riferimento al piano triennale delle politiche attive del lavoro di cui
all'articolo 3 della l.r. 38/1998.".
3. Al comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 18/1996 la parola: "corsi" è
sostituita dalla parola: "percorsi formativi".
4. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 18/1996 le parole: "I Coordinamenti
provinciali di cui all'articolo 4, tramite le équipes per l'integrazione
sociale e scolastica, fissano" sono sostituite dalle parole: "Le Province, su
proposta dei Coordinamenti provinciali fissano".
5. Al comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 18/1996 le parole: "frequentato i
corsi previsti dai" sono sostituite dalle parole: "partecipato alle
attività formative di cui ai" e le parole: "delle graduatorie per il
collocamento obbligatorio ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge
104/1992" sono sostituite dalle parole: "del collocamento mirato di cui
all'articolo 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68.".
Art. 15
1. L'articolo 16 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Integrazione lavorativa)
1. Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini
dell'inserimento lavorativo delle persone in situazione di handicap, la
Regione, tramite i Comuni singoli ed associati e le Comunità montane:
a) provvede al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori
a carico dei datori di lavoro privati pari al 100 per cento del loro importo
alle imprese che hanno assunto persone in situazione di handicap intellettivo
da più di otto anni usufruendo degli incentivi di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), della legge 68/1999;
b) concorre all'acquisto di strumenti ed attrezzature che comprendono anche le
tecnologie per il telelavoro in favore di persone in situazione di handicap
fisico, intellettivo e sensoriale che svolgono attività in proprio;
c) concorre all'acquisizione di attrezzature idonee per la modifica e
l'adattamento degli impianti presso i datori di lavoro, ovvero per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, anche ad integrazione di quanto
già previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 68/1999
e dalla normativa regionale vigente a favore di persone in situazione di
handicap fisico, intellettivo e sensoriale.
2. L'incentivo occupazionale, di cui al comma 1, lettere a) e b), non è
cumulabile con altri tipi di incentivi a favore delle imprese per assunzioni a
tempo indeterminato.
3. Il Servizio servizi sociali cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco
speciale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, centri di lavoro
guidato, associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono
attività idonee a favorire l'inserimento lavorativo di persone in
situazione di handicap.".
Art. 16
1. L'articolo 17 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Tirocini e borse-lavoro)
1. La Regione concorre al finanziamento in favore di Province, Comuni singoli o
associati e di Comunità montane di tirocini-borse lavoro per interventi
che mirano al recupero e all'integrazione sociale e professionale della persona
in situazione di handicap presso enti pubblici e privati.
2. I progetti di borse-lavoro sono redatti dai Comuni singoli o associati e
dalle Comunità montane congiuntamente all'Unità multidisciplinare
dell'età adulta, sentito il Coordinamento d'ambito per la tutela delle
persone in situazione di handicap.".
Art. 17
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 18/1996 le parole: "da Comuni e
Comunità montane" sono sostituite dalle parole: "dagli enti locali".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 18/ 1996 è inserito il
seguente comma:
"2. La Regione, inoltre, contribuisce al finanziamento di iniziative adottate
dagli enti locali volte a prevenire e a recuperare gli svantaggi nella
comunicazione di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione di enti
morali e organizzazioni di volontariato."
Art. 18
1. L'articolo 21 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Ausili tecnici)
1. La Regione concorre alle spese sostenute da privati cittadini per:
a) l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto di
proprietà;
b) l'acquisto di mezzi dotati di opportuni ausili tecnici per il trasporto di
persone in situazione di handicap fisico gravissimo;
c) l'acquisto di ausili tecnici volti all'abbattimento delle barriere di
comunicazione con riferimento a persone in situazione di handicap sensoriale
e/o con problemi di comunicazione.".
Art. 19
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 26 della l.r. 18/1996 sono sostituiti dai
seguenti:
"2. I Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Province, per
gli interventi di cui all'articolo 17, presentano alla Giunta regionale, con
propria deliberazione, entro il 30 novembre dell'anno successivo, un piano che
raccolga tutti gli interventi che gli enti locali intendono realizzare, in
forma singola o associata, nonché le modalità di attuazione, i
relativi costi e l'impegno finanziario assunto per il coofinanziamento degli
interventi proposti.
3. I contributi sono concessi entro centoventi giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo le modalità
stabilite dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.".
Art. 20
1. L'articolo 27 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Progetti a gestione integrata)
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla
presente legge presentati dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 26 e
gestiti in forma integrata tra Province, Comuni singoli o associati,
Comunità montane, Ausl e privato sociale.".
Art. 21
1. L'articolo 29 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 29 (Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone in
situazione di handicap e disposizioni finanziarie)
1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge è
istituito, a decorrere dall'anno 2001, un apposito fondo denominato `Fondo
regionale per gli interventi in favore delle persone in situazione di
handicap'.
2. L'ammontare del fondo è stabilito con le leggi di approvazione di
bilancio mediante impiego del gettito derivante dai tributi propri della
Regione.
3. Una quota del fondo non superiore al 4 per cento è riservata al
finanziamento delle spese per il funzionamento del centro regionale di ricerca
e documentazione handicap e quale coofinanziamento alle Province delle spese
per il funzionamento dei coordinamenti provinciali per la tutela delle persone
in situazione di handicap e dei coordinamenti d'ambito.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 2
sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzta
ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 2001
e successivi con la seguente denominazione `Fondo regionale per gli interventi
a favore delle persone in situazione di handicap'.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'artcolo 2, comma 3, si provvede
per l'anno 2001 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio
pluriennale 2000/2002 a carico del capitolo 1340128; per gli anni successivi a
carico dei capitoli corrispondenti.".
Art. 22
1. Nel titolo e nel testo della l.r. 18/1996 le parole: "handicappata" e
"handicappate" sono sostituite con le parole: "in situazione di handicap".
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le modalità di
accesso ai contributi regionali, relativi all'anno 2001, sono stabilite nel
modo seguente:
a) la Giunta regionale, sentita la Commissione cosiliare permanente, approva
entro il 31 gennaio 2001, i criteri e le modalità di attuazione, con
valenza anche pluriennale, degli interventi previsti dalla l.r. 18/1996,
nonché le modalità di impiego delle risorse e gli eventuali tetti
di spesa;
b) i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Province, per
gli interventi di cui all'articolo 17 della l.r. 18/1996, come sostituito dal
comma 1 dell'articolo 16 della presente legge, presentano alla Giunta
regionale, entro novanta giorni dall'approvazione dei criteri di cui alla
lettera a), il piano di cui al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 18/1996,
come sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della presente legge;
c) i contributi sono concessi con le modalità previste dal comma 3
dell'articolo 26 della l.r. 18/1996, come sostituito dal comma 1 dell'articolo
19 della presente legge, entro centoventi giorni dalla data di approvazione
della legge di bilancio.
3. Sono abrogati gli articoli 4, 18, 19, 22, 23, 24, 25, i commi 4 e 5
dell'articolo 26 e l'articolo 28 della l.r. 18/1996.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge Regione Marche.
__________________________
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Secchiaroli, Melappioni,
Carassai, Avenali, Bartolomei, Meschini, Donini e Amati n. 422 del 16 dicembre
1999;
* Parere della II commissione consiliare permanente in data 23 febbraio
2000;
* Relazione della V commissione permanente in data 23 febbraio 2000;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del
29 febbraio 2000, n. 293, rinviata dal commissario del governo il 30 marzo
2000, prot. n. 428/2000;
* Richiesta di esame, ai sensi dell'articolo 97, terzo comma, del regolamento
interno del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale con nota
del 25 luglio 2000, prot. n. 30/4584/SAG;
* Parere della II commissione permanente in data 20 settembre 2000;
* Relazione della V commissione permanente in data 21 settembre 2000;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del
18 ottobre 2000, n. 15, vistata dal commissario del governo il 17/11/2000,
prot. n. 1132/2000.
b) SERVIZI REGIONALI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO FORMAZIONE
PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO.
************
TESTO DELLA L.R. N. 18 DEL 4 GIUGNO 1996, COORDINATO CON LE MODIFICHE
APPORTATE DALLA L.R. N. 28 DEL 21 NOVEMBRE 2000
Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18 "Promozione e coordinamento delle
politiche di intervento in favore delle persone in situazione di
handicap".
(B.U.R. n. 39 del 13.06.1996)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a
realizzare la piena integrazione delle persone in situazione di handicap, cosi'
come definite dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. A tale scopo promuove interventi, organizza e coordina servizi a favore
delle persone di cui al comma 1, nei seguenti settori:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'invalidità;
b) integrazione sociale;
c) integrazione scolastica e formazione professionale;
d) inserimento lavorativo;
e) mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare e suo inserimento
nel normale ambiente di vita, favorendo gli interventi rivolti alla
partecipazione alle attività sociali e ricreative;
f) informazione.
3. Le azioni di cui al comma 2 sono svolte in stretta collaborazione con le
organizzazioni del settore privato sociale. Per settore privato sociale si
intendono le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono
attività assistenziali, educative, di solidarietà e tutela nei
confronti di soggetti in situazioni di handicap ivi comprese le
associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 30 aprile 1985, n.
24.
Art. 1 bis
(Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in situazione di
handicap. Composizione)
1. All'interno di ciascun ambito territoriale, definito in attuazione
del "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali
2000/2002", è istituito un Coordinamento tecnico fra i responsabili
delle politiche per l'handicap di ciascun comune, dell'Azienda USL, delle
scuole, del Centro per l'impiego ed i rappresentanti delle associazioni di cui
al comma 3 dell'articolo 1.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la
composizione e la costituzione del Coordinamento di cui al comma 1.
3. Il Coordinamento si dota di un regolamento per il suo funzionamento e
nomina tra i suoi componenti il Rappresentante, che si raccorda stabilmente con
il "Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito territoriale" previsto dal
Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali
2000/2002".
Art. 1 ter
(Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in situazione di
handicap. Funzioni)
1. Il Coordinamento ha il compito di:
a) promuovere la piena integrazione fra i servizi e le prestazioni che
vengono attivati a favore di persone in situazione di handicap, con
priorità per l'handicap gravissimo;
b) valutare la rispondenza dei servizi esistenti nel territorio di
competenza alle situazioni di bisogno;
c) promuovere le azioni atte a garantire la piena integrazione scolastica,
lavorativa e sociale con il coinvolgimento delle famiglie. In particolare per
favorire:
1) il massimo supporto organizzativo agli alunni in situazione di handicap
per l'intero percorso scolastico;
2) le pari opportunità di istruzione;
3) l'orientamento, la formazione professionale e l'inserimento
lavorativo;
d) contribuire all'elaborazione di proposte innovative di intervento;
e) facilitare la sperimentazione di nuove metodologie e prassi di
intervento;
f) trasmettere una relazione annuale complessiva al "Coordinatore della rete
dei servizi dell'ambito territoriale" ed al proprio Coordinamento provinciale,
circa l'attuazione dei compiti di cui alle lettere precedenti;
g) collaborare, fornendo supporti tecnici specifici, alla stesura del "Piano
territoriale", di cui al "Piano regionale per un sistema integrato di
interventi e servizi sociali 2000/2002".
Art. 1 quater
(Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di
handicap.
Composizione)
1. Sono istituiti presso le Province i Coordinamenti provinciali per la
tutela delle persone in situazione di handicap.
2. Ogni Coordinamento provinciale è composto da:
a) l'Assessore ai servizi sociali dell'amministrazione provinciale, o suo
delegato, che lo presiede;
b) il Rappresentante di ciascun Coordinamento d'ambito;
c) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro
della provincia o suo delegato;
d) i Direttori generali delle AUSL o loro delegati;
e) i responsabili dei Centri per l'impiego;
f) il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale del Ministero della
pubblica istruzione territorialmente competente o suo delegato;
g) il Coordinatore del Gruppo di lavoro interistituzionale e provinciale
(GLIP) o suo delegato;
h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente
rappresentative;
i) tre operatori nel settore dell'handicap provenienti dalle organizzazioni
del privato sociale;
l) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della
l.r. 24/1985, operanti rispettivamente nel settore dell'handicap fisico,
intellettivo e sensoriale;
m) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali.
3. Il Coordinamento provinciale dura in carica cinque anni ed è
costituito con atto del Presidente della Provincia. I componenti dello stesso,
rappresentanti di enti locali, vengono sostituiti al termine del loro mandato
politico.
4. Il Coordinamento provinciale, per lo svolgimento delle sue funzioni,
può avvalersi anche della collaborazione di soggetti esterni esperti in
materia di handicap.
5. Per la partecipazione alle sedute del Coordinamento provinciale non sono
previsti gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di ciascun componente
provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute e all'eventuale
corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 1 quinquies
(Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di
handicap. Funzioni)
l. Ciascun Coordinamento provinciale svolge le seguenti funzioni:
a) promuove l'istituzione e il coordinamento sul territorio provinciale
delle attività e dei servizi di concerto con i coordinamenti
d'ambito;
b) attiva, anche su richiesta dei Coordinamenti d'ambito e in collegamento
con gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private, ricerche e studi al
fine di incentivare e consolidare la programmazione e la progettazione degli
interventi sul territorio;
c) predispone le sintesi delle relazioni annuali dei Coordinamenti d'ambito
di cui all'articolo 1 ter, comma 1, lettera f) e le trasmette, con una propria
valutazione, alla Provincia territorialmente competente, alla Regione e al
Coordinamento regionale;
d) propone alla Regione, alla Provincia e agli ambiti territoriali
l'attivazione di corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori
del settore dell'handicap dipendenti di enti locali, di AUSL e scuola,
nonché per quelli provenienti dalle organizzazioni del privato
sociale;
e) promuove l'impiego integrato delle risorse finalizzate all'integrazione
scolastica, sociale e lavorativa;
f) promuove, stimola e orienta iniziative e interventi a favore
dell'inserimento mirato e dell'integrazione lavorativa delle persone in
situazione di handicap, anche attraverso i rappresentanti designati dalla
Commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 24
della l.r. 9 novembre 1998, n. 38.
2. Gli organi istituzionali competenti sono tenuti ad informare il
Coordinamento provinciale in ordine agli atti e ai provvedimenti relativi
all'integrazione scolastica e lavorativa delle persone in situazione di
handicap.
3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, il Coordinamento
provinciale si avvale delle strutture dell'Amministrazione provinciale.
Art. 2
(Coordinamento regionale per la tutela
delle persone in situazione di
handicap.
Composizione)
l. E' istituito il Coordinamento regionale per la tutela delle persone
in situazione di handicap, composto da:
a) l'Assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede o un Consigliere
regionale suo delegato;
b) il Dirigente del servizio servizi sociali della Regione o suo
delegato;
c) il Dirigente del servizio sanità della Regione o suo
delegato;
d) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro
della Regione o suo delegato;
e) il Dirigente della pubblica istruzione della Regione o suo
delegato;
f) l'Assessore ai servizi sociali di ogni Provincia;
g) il Rappresentante del Coordinamento d'ambito per ogni Coordinamento
provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap, designato
dai Rappresentanti d'ambito;
h) il Direttore generale dell'Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL) o suo
delegato;
i) il rappresentante del GLIP di ogni Coordinamento provinciale;
l) il Dirigente scolastico regionale o suo delegato;
m) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della
l.r. n. 24/1985 operanti rispettivamente nel settore dell'handicap fisico,
intellettivo e sensoriale, designati dalla Consulta di cui all'articolo
6;
n) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali
maggiormente rappresentative;
o) tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.
2. Il Coordinamento regionale dura in carica cinque anni ed è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti
dello stesso, rappresentanti di organi elettivi, vengono sostituiti al termine
del loro mandato politico.
3. Ai componenti del Coordinamento regionale sono corrisposti esclusivamente
il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura e secondo le
modalità di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Il Coordinamento regionale per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale
delle strutture della Giunta regionale, la quale mette a disposizione del
Coordinamento stesso la sede e le attrezzature necessarie. Il Coordinamento
può richiedere alla Giunta regionale di conferire incarichi di
collaborazione ad esperti esterni, università, istituti di ricerca e
soggetti che operano nel settore del privato sociale.
5. Il Coordinamento regionale è dotato di una segreteria e un
dipendente del servizio servizi sociali della Giunta regionale che funge da
segretario. Nell'espletamento dei compiti affidati alla segreteria, il
Coordinamento regionale può richiedere alla Giunta regionale di attivare
la collaborazione di soggetti esterni provvisti di adeguata esperienza in
materia di handicap.
Art. 3
(Coordinamento regionale per la tutela
delle persone in situazione di
handicap.
Funzioni)
1. Il Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione
di handicap svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Regione l'adozione di linee guida per la promozione,
gestione e verifica della qualità dei servizi per l'handicap nel
territorio regionale;
b) formula proposte ed esprime parere sui criteri e le modalità di
ripartizione dei fondi regionali;
c) attiva studi, ricerche e sperimentazioni;
d) coordina la sperimentazione e l'attuazione del diario personale del
disabile il quale deve contenere, oltre alle indicazioni previste dall'articolo
6, comma 2, lettera h) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il percorso socio
evolutivo del soggetto in situazione di handicap;
e) propone alla Regione i criteri di indirizzo e di uniformità nel
territorio per l'attivazione dei corsi di riqualificazione e aggiornamento per
gli operatori del settore dell'handicap dipendenti degli enti locali, delle
AUSL e della scuola nonché provenienti dalle organizzazioni del privato
sociale;
f) formula proposte ed esprime parere sui documenti di programmazione
regionale in ordine alla formazione professionale dei soggetti in situazione di
handicap;
g) attua il monitoraggio in collaborazione con i Coordinamenti provinciali e
i Coordinamenti d'ambito in ordine alla efficacia degli interventi previsti
dalla presente legge;
h) propone alla Regione modelli di intervento a carattere innovativo e
sperimentale validi per tutto il territorio regionale;
i) indice la conferenza annuale in collaborazione con i Coordinamenti
provinciali, allargata alla rappresentanza della Consulta regionale per
l'handicap di cui all'articolo 6;
l) formula proposte in ordine agli accordi di programma di cui all'articolo
7.
Art. 4
Abrogato
Art. 5
(Centro regionale di ricerca e documentazione handicap)
l. La Regione istituisce il Centro regionale di ricerca e documentazione
handicap, con compiti anche di sperimentazione di nuove metodologie di
intervento, per favorire l'integrazione delle persone in situazione di
handicap.
2. Il Centro si articola in poli territoriali e si avvale anche di strutture
già esistenti sul territorio.
3. Il Centro si raccorda sistematicamente con il servizio sistema
informativo statistico della Regione e con l'Osservatorio regionale per le
politiche sociali.
Art. 6
(Consulta regionale per l'handicap)
1. E' istituita la Consulta regionale per l'handicap.
2. La Consulta di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è
composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni riconosciute ai
sensi degli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985.
3. La Consulta regionale per l'handicap esercita le seguenti funzioni:
a) indice annualmente, in collaborazione con il servizio sanità ed il
servizio servizi sociali della Giunta regionale, la conferenza delle
associazioni che operano nel settore dell'handicap presenti nel territorio
regionale;
b) esprime pareri sui programmi predisposti dalla Regione per la tutela dei
diritti della persona in situazione di handicap;
c) indice annualmente la conferenza con i rappresentanti delle associazioni
di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985 facenti parte dei Coordinamenti
d'ambito;
d) designa i rappresentanti di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo
2.
4. I pareri di cui alla lettera b), del comma 3, sono espressi entro quindici
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine gli organi
competenti possono prescindere da tali pareri.
5. La Consulta approva un regolamento per disciplinare il funzionamento e
l'organizzazione interna.
Art. 7
(Accordi di programma)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce
gli indirizzi per accordi quadro pluriennali relativi ad interventi in campo
sociale, sanitario e socio-sanitario tra Regione, Province, Comuni, AUSL,
Comunità montane, organismi scolastici e relativi all'uso coordinato di
risorse finanziarie e strumentali in materia di prevenzione, riabilitazione,
integrazione sociale, scolastica e lavorativa. La Giunta regionale per
l'elaborazione della proposta si avvale delle indicazioni fornite dal
Coordinamento regionale di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Coordinamento
regionale, stabilisce i criteri per la stipula di convenzioni tra associazioni,
enti e organizzazioni operanti nel settore privato sociale, per gli interventi
e i servizi socio-sanitari, formativi ed educativi, anche in raccordo con il
Comitato tecnico consultivo previsto dalla l.r. 13 aprile 1995, n. 50.
Art. 8
(Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione)
1. Il Consiglio regionale, con regolamento, conformemente alle competenze
ed alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, agli articoli 53
e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli articoli 6 e 7 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, disciplina gli interventi per
la prevenzione, la diagnosi prenatale e precoce, la cura e la riabilitazione
nel quadro della programmazione sanitaria, da attuarsi attraverso i competenti
servizi dell'area materno-infantile, i presidi ospedalieri e sanitari
territoriali.
Art. 9
(Unità multidisciplinari)
1. Presso ciascuna USL sono costituite le Unità multidisciplinari
per la presa in carico dei soggetti portatori di handicap appartenenti
all'età evolutiva e all'età adulta.
2. Le Unità multidisciplinari dell'età evolutiva svolgono i
propri interventi in favore di soggetti portatori di handicap di età non
superiore ai diciotto anni, ovvero, nel caso che i soggetti stessi
proseguano gli studi oltre tale età anche di età superiore e fino
al compimento dei corsi di studio, con esclusione di quelli universitari.
3. Le Unità multidisciplinari dell'età adulta svolgono i propri
interventi in favore dei soggetti di età superiore a quella prevista dal
comma 2 e si raccordano funzionalmente con le unità multidisciplinari
dell'età evolutiva (UMEE) per la presa in carico dei soggetti.
3 bis. Le UMEE in collaborazione con le unità multidisciplinari
dell'età adulta elaborano un programma di uscita dalla scuola
dell'obbligo finalizzato all'individuazione di un percorso certo di
integrazione, tenendo conto delle reali possibilità e
potenzialità delle persone in situazione di handicap.
4. Le Unità multidisciplinari per l'età evolutiva e le
Unità multidisciplinari per l'età adulta sono collocate a livello
di distretto.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 10 e 11 ciascuna AUSL
istituisce nel proprio ambito una o più Unità
multidisciplinari in relazione al numero di abitanti o alla configurazione del
territorio.
5 bis. Ciascuna AUSL su proposta delle Unità multidisciplinari
programma corsi di aggiornamento permanente per gli operatori usufruendo sia di
risorse interne alle unità multidisciplinari che di operatori esterni
formati.
6. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione consiliare
competente i criteri per la costituzione e per la dotazione di personale delle
Unità multidisciplinari e le modalità per la collaborazione delle
stesse con le Commissioni di cui all'articolo 4 della legge 104/1992 e con gli
organismi previsti dalla legge 13 marzo 1999, n. 68.
6 bis. La Giunta regionale predispone un modello per l'accertamento
dell'handicap valido per tutto il territorio regionale.
Art.10
(Unità multidisciplinare dell'età
evolutiva)
1. L'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva
è composta da un neuro-psichiatra infantile, uno psicologo, un
pedagogista, un assistente sociale, uno o più tecnici della
riabilitazione come logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti,
musicoterapisti, uno o più consulenti nella patologia segnalata.
All'interno dell'Unita multidisciplinare è individuato un coordinatore.
2. L'Unità di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) informazione, educazione sanitaria e attività di prevenzione;
b) consulenza e sostegno, anche psicologico, della famiglia;
c) collaborazione con enti ed istituzioni;
d) interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona in
situazione di handicap;
e) individuazione dell'handicap e compilazione della diagnosi
funzionale;
f) collaborazione con gli operatori della scuola e i genitori per
l'elaborazione del profilo dinamico funzionale nonché del piano
educativo individualizzato;
g) verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento sociale,
scolastico e nelle strutture che favoriscono l'integrazione della persona in
situazione di handicap;
h) controlli periodici per una valutazione globale in itinere sull'andamento
del soggetto nelle fasi evolutive dal punto di vista clinico, relazionale,
delle capacità residue e delle potenzialità di apprendimento.
Art.11
(Unità multidisciplinare dell'età
adulta)
1. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta è
composta da un neurologo, un fisiatra, uno psicologo, un sociologo, un
assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come
fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più
specialisti e operatori competenti per singole situazioni o progetti.
All'interno dell'Unità multidisciplinare è individuato un
coordinatore.
2. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta progetta ed
effettua interventi in forma ambulatoriale, domiciliare e negli altri ambienti
di vita della persona in situazione di handicap.
3. L'Unità multidisciplinare di cui al comma 1 svolge le seguenti
funzioni:
a) collaborazione con l'Unità multidisciplinare per l'età
evolutiva per l'effettuazione di studi epidemiologici volti a definire
incidenza, prevalenza e gravità dell'handicap sul territorio. I
risultati di tali indagini a carattere permanente, sono oggetto, insieme ad
altri contributi, di diffusione ed approfondimento attraverso iniziative
scientifiche ed incontri volti alla sensibilizzazione della popolazione ed
all'aggiornamento degli operatori interessati;
b) valutazione clinica della persona attraverso l'esame dell'iter
diagnostico e terapeutico già percorso, allo scopo di definire le
esigenze sanitarie della stessa sia a livello iniziale che di monitoraggio
successivo. Tale approfondimento sanitario è finalizzato alla
realizzazione di un protocollo di trattamento individualizzato, le cui tappe
sono registrate nel diario personale del disabile di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d);
c) valutazione psicologica del paziente anche mediante l'acquisizione del
profilo funzionale fornito dall'Unità multidisciplinare dell'età
evolutiva allo scopo di stabilire e quantificare i deficit presenti, le
potenzialità residue, le abilità acquisite e poter cosi'
elaborare un progetto educativo individualizzato, in collaborazione con gli
operatori sociali;
d) valutazione sociale condotta insieme all'Unità multidisciplinare
dell'età evolutiva al fine di mediare il contano con la famiglia e con
le altre figure significative per l'utente;
e) verifica periodica dei trattamenti e degli interventi messi in atto per ogni
singolo utente;
f) consulenza e sostegno alle famiglie, nelle forme individuali o per gruppi
specifici;
g) collaborazione funzionale, anche attraverso protocolli d'intesa, con i
servizi per l'impiego competenti, con i comitati tecnici provinciali di cui
all'articolo 6 della legge 68/1999 e con gli enti locali per la ricerca delle
condizioni, degli ausili e dei sostegni più opportuni per un efficace
inserimento lavorativo di persone in situazione di handicap nelle strutture
produttive private e pubbliche;
h) ..... (soppressa)
i) collaborazione con il servizio psichiatrico per i casi di confine;
l) ..... (soppressa).
Art.12
(Integrazione sociale)
1. Allo scopo di favorire la permanenza della persona in situazione di
handicap nel proprio nucleo familiare e nell'ambiente sociale, la Regione
concorre nelle spese sostenute dai comuni singoli o associati e dalle
Comunità montane anche sulla base degli accordi di programma di cui
all'articolo 7, per:
a) garantire il servizio di assistenza domiciliare domestica ed educativa,
prioritariamente rivolto a persone in situazione di handicap gravissimo in
attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 162;
b) attivare l'istituzione e il funzionamento di Centri socio educativi per
persone in situazione di handicap;
c) promuovere progetti di integrazione e socializzazione per persone in
situazione di handicap;
d) attivare l'istituzione e il funzionamento di strutture residenziali,
anche temporanee, per persone in situazione di handicap grave prive del
sostegno familiare di cui all'articolo 13 bis;
e) assicurare le modalità per il trasporto individuale delle persone
in situazione di handicap che non possono utilizzare i mezzi pubblici o nel
caso in cui non vi siano a disposizione mezzi idonei per assicurare il
trasporto;
f) organizzare ogni altra attività volta al conseguimento delle
finalità e degli scopi della presente legge, anche attraverso la
presentazione di progetti pilota particolarmente significativi nel territorio
marchigiano.
Art. 13
(Centri socio-educativi)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale e il
processo di integrazione sociale delle persone in situazione di handicap grave
che hanno terminato il percorso scolastico, la Regione sostiene e disciplina
l'attivazione e il funzionamento di strutture diurne.
1 bis. I Centri socio-educativi diurni sono servizi territoriali integrati
aperti alla comunità locale per svolgere funzioni di accoglienza,
sostegno socio-educativo e riabilitativo integrati e socializzazione, idonei a
incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale, a contrastare i
processi involutivi e a favorire percorsi occupazionali di formazione al lavoro
e di supporto all'inserimento lavorativo.
1 ter. I requisiti strutturali e funzionali dei Centri socio-educativi sono
disciplinati dalla Regione.
2. I Centri socio-educativi diurni possono essere attrezzati per garantire
forme di residenzialità per le persone in situazione di handicap che si
trovino senza sostegno familiare.
3. La Regione concorre al finanziamento in favore dei Comuni singoli o
associati e delle Comunità montane per la gestione dei Centri
socio-educativi.
4. Qualunque sia la tipologia di gestione dei servizi, diretta con personale
proprio degli enti locali, delle AUSL o attraverso convenzioni con cooperative
sociali o strutture private, i Centri socio-educativi diurni devono prevedere
le seguenti figure:
a) un coordinatore in possesso del diploma di scuola media superiore che abbia
effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti
handicappati in possesso di un'esperienza almeno quinquennale nel campo
dell'handicap:
b) personale educativo in possesso del diploma di scuola media superiore che
abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei
soggetti handicappati o in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo
dell'handicap;
c) eventuali operatori di laboratorio con preferenza per quelli che
hanno effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei
soggetti in situazione di handicap o posseggono un'esperienza almeno triennale
nel campo dell'handicap;
d) personale ausiliario;
e) tecnici della riabilitazione in relazione alle esigenze dell'utenza e
alla tipologia del Centro.
Art. 13 bis
(Strutture residenziali)
l. La Regione concorre al finanziamento in favore degli enti locali per
l'istituzione e il funzionamento di strutture residenziali di piccole
dimensioni che ospitano persone in situazione di handicap grave, prive del
sostegno familiare a carattere permanente, temporaneo e di emergenza.
Art.14
(Integrazione scolastica)
1. La Giunta regionale emana direttive alle AUSL in attuazione del d.p.r.
24 febbraio 1994 e vigila sugli adempimenti delle stesse, che:
a) provvedono, attraverso i competenti servizi dell'UMEE all'individuazione
e all'acquisizione della documentazione nonché alla compilazione della
diagnosi funzionale;
b) garantiscono l'elaborazione congiunta del profilo dinamico
funzionale e del piano educativo individualizzato con la collaborazione della
scuola e della famiglia, assicurando verifiche e condizioni necessarie
all'integrazione dei portatori di handicap.
2. La Regione concorre al finanziamento dei Comuni singoli o associati e
delle Comunità montane che adeguano l'organizzazione e il funzionamento
degli asili nido e delle scuole materne alle esigenze dei bambini in situazione
di handicap, provvedendo all'assegnazione di personale docente specializzato e
di operatori e assistenti specializzati, al fine di avviarne precocemente il
recupero e la socializzazione.
3. La Regione concorre al finanziamento in favore degli enti locali in
relazione ai gradi di istruzione di competenza per le attività di
assistenza scolastica per l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione
della persona in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 13 della legge
104/1992.
3 bis. La Regione concorre altresì al finanziamento di progetti
integrati tra enti locali, scuola superiore e aziende per l'istituzione di
stages formativi finalizzati a favorire il passaggio dell'allievo dalla scuola
al mondo del lavoro.
4. Province, Comuni, AUSL e Comunità montane promuovono accordi di
programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142 e
successive modificazioni con le Istituzioni scolastiche al fine di
realizzare la migliore integrazione scolastica dei soggetti con handicap
secondo quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 104/1992 e
con le modalità previste dal d.m. pubblica istruzione 5 febbraio
1992.
Art. 15
(Formazione professionale)
1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 104/1992
e dalla l.r. 26 marzo 1990, n. 16, l'inserimento nelle attività di
formazione professionale, in relazione alle diverse capacita e ai bisogni dei
portatori di handicap attestati dalle Unità multidisciplinari
dell'età adulta nel piano educativo individualizzato, e finalizzato
a:
a) l'integrazione dei soggetti con handicap nei progetti formativi di base;
b) l'inserimento in corsi propedeutici all'integrazione nella formazione di
base ordinariaria;
c) l'inserimento in corsi finalizzati dotati di progetti specifici, in
relazione alla gravità dell'handicap;
d) la partecipazione ad attività di formazione, riqualificazione e
formazione continua nell'ambito di progetti specifici finalizzati
all'inserimento mirato ed al sostegno del rapporto di lavoro.
2 A tal fine la Giunta regionale, tramite l'ente delegato in materia di
formazione professionale, sentiti i Coordinamenti provinciali di cui
all'articolo 4, fornisce il personale qualificato per gli interventi formativi
con adeguate competenze per l'handicap ed il sostegno, i sussidi e le
attrezzature necessarie.
3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'ambito di percorsi
formativi, sulla base delle indicazioni contenute negli interventi di
formazione professionale previste all'articolo 4 della l.r. 26 marzo 1990, n.
16 con riferimento al piano triennale delle politiche attive del lavoro di cui
all'articolo 3 della l.r. 38/1998.
4. Le attività finalizzate esclusivamente ad allievi handicappati
possono essere realizzate in collaborazione tra enti competenti in materia di
formazione professionale, Province, Comuni, Comunità montane, AUSL e
organizzazioni del settore privato sociale secondo criteri stabiliti in accordi
di programma, prevedendo anche la collocazione dei percorsi formativi
nei centri di riabilitazione e nei centri educativi diurni.
5. Le Province, su proposta dei Coordinamenti provinciali fissano
i criteri per l'inserimento dei portatori di handicap nelle diverse
attività formative in base a quanto previsto nei commi 2 e 3
dell'articolo 17 della legge 104/1992.
6. Agli allievi che abbiano partecipato alle attività formative
di cui ai commi 1 e 3 è rilasciato un attestato di frequenza e,
ove ne ricorrano le condizioni, un attestato di qualifica utile ai fini del
collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1999, n.
68.
Art. 16
(Integrazione lavorativa)
1. Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini
dell'inserimento lavorativo delle persone in situazione di handicap, la
Regione, tramite i Comuni singoli ed associati e le Comunità
montane:
a) provvede al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali
obbligatori a carico dei datori di lavoro privati pari al 100 per cento del
loro importo alle imprese che hanno assunto persone in situazione di handicap
intellettivo da più di otto anni usufruendo degli incentivi di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 68/1999;
b) concorre all'acquisto di strumenti ed attrezzature che comprendono anche
le tecnologie per il telelavoro in favore di persone in situazione di handicap
fisico, intellettivo e sensoriale che svolgono attività in
proprio;
c) concorre all'acquisizione di attrezzature idonee per la modifica e
l'adattamento degli impianti presso i datori di lavoro, ovvero per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, anche ad integrazione di quanto
già previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 68/1999 e
dalla normativa regionale vigente a favore di persone in situazione di handicap
fisico, intellettivo e sensoriale.
2. L'incentivo occupazionale, di cui al comma 1, lettere a) e b) non
è cumulabile con altri tipi di incentivi a favore delle imprese per
assunzioni a tempo indeterminato.
3. Il Servizio servizi sociali cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco
speciale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, centri di lavoro
guidato, associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono
attività idonee a favorire l'inserimento lavorativo di persone in
situazione di handicap.
Art. 17
(Tirocini e borse-lavoro)
l. La Regione concorre al finanziamento in favore di Province, Comuni
singoli o associati e di Comunità montane di tirocini-borse lavoro per
interventi che mirano al recupero e all'integrazione sociale e professionale
della persona in situazione di handicap presso enti pubblici e privati.
2. I progetti di borse-lavoro sono redatti dai Comuni singoli o associati e
dalle Comunità montane congiuntamente all'Unità multidisciplinare
dell'età adulta, sentito il Coordinamento d'ambito per la tutela delle
persone in situazione di handicap.
Art. 18
Abrogato
Art.19
Abrogato
Art. 20
(Barriere di comunicazione)
1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti presentati
dagli enti locali per l'eliminazione delle barriere di comunicazione per
persone con handicap visivo, uditivo e con problemi di linguaggio e di
comunicabilità.
2. La Regione, inoltre, contribuisce al finanziamento di iniziative adottate
dagli enti locali volte a prevenire e a recuperare gli svantaggi nella
comunicazione di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione di enti
morali e organizzazioni di volontariato.
Art. 21
(Ausili tecnici)
1. La Regione concorre alle spese sostenute da privati cittadini
per:
a) l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto di
proprietà;
b) l'acquisto di mezzi dotati di opportuni ausili tecnici per il
trasporto di persone in situazione di handicap fisico gravissimo;
c) l'acquisto di ausili tecnici volti all'abbattimento delle barriere di
comunicazione con riferimento a persone in situazione di handicap sensoriale
e/o con problemi di comunicazione.
Art. 22
Abrogato
Art. 23
Abrogato
Art. 24
Abrogato
Art. 25
Abrogato
Art. 26
(Modalità di accesso ai contributi regionali)
1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, da
presentarsi entro il 30 aprile sentito il Coordinamento regionale di cui
all'articolo 2, approva, entro il 30 giugno, i criteri e le modalità di
attuazione, con valenza anche pluriennale, degli interventi previsti dalla
presente legge, nonché le modalità di impiego delle risorse e gli
eventuali tetti di spesa. Il parere del Coordinamento deve essere espresso
entro il termine di venti giorni dalla richiesta.
2. I Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Province,
per gli interventi di cui all'articolo 17, presentano alla Giunta regionale,
con propria deliberazione, entro il 30 novembre dell'anno successivo, un piano
che raccolga tutti gli interventi che gli enti locali intendono realizzare in
forma singola o associata, nonché le modalità di attuazione, i
relativi costi e l'impegno finanziario assunto per il coofinanziamento degli
interventi proposti.
3. I contributi sono concessi entro centoventi giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'articolo
5, comma 1, della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.
4. ..... (soppresso)
5. ..... (soppresso)
Art. 27
(Progetti a gestione integrata)
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla
presente legge presentati dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 26 e
gestiti in forma integrata tra Province, Comuni singoli o associati,
Comunità montane, Ausl e privato sociale.
Art. 28
Abrogato
Art. 29
(Fondo regionale per gli interventi in favore
delle persone in situazione
di handicap
e disposizioni finanziarie)
1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge
è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un apposito fondo denominato
"Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone in situazione di
handicap".
2. L'ammontare del fondo è stabilito con le leggi di approvazione di
bilancio mediante impiego del gettito derivante dai tributi propri della
Regione.
3. Una quota del fondo non superiore al 4 per cento è riservata al
finanziamento delle spese per il funzionamento del centro regionale di ricerca
e documentazione handicap e quale coofinanziamento alle Province delle spese
per il funzionamento dei coordinamenti provinciali per la tutela delle persone
in situazione di handicap e dei coordinamenti d'ambito.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 2
sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è
autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio
dell'anno 2001 e successivi con la seguente denominazione "Fondo regionale per
gli interventi a favore delle persone in situazione di handicap".
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 3 si
provvede per l'anno 2001 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del
bilancio pluriennale 2000/2002 del capitolo 1340128; per gli anni successivi a
carico dei capitoli corrispondenti.
Art. 30
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione
