Legge regionale 3 aprile 2002, n. 3.
Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)


1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme di turismo nelle campagne al fine di:
a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo e rurale;
b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso lo sviluppo della multifunzionalità della loro attività per il completamento della formazione del reddito agricolo e per il miglioramento delle condizioni di vita;
c) creare e consolidare nuove forme di ricettività e di servizi turistici nei territori rurali;
d) salvaguardare e migliorare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale;
e) conservare, tutelare e promuovere l'ambiente e il paesaggio agricolo;
f) valorizzare i prodotti tipici e tradizionali e quelli provenienti da agricoltura biologica;
g) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
h) sviluppare il turismo sociale e giovanile per consentire una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali.

Capo I
Norme per l'esercizio dell'agriturismo

Art. 2
(Definizione di attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate stagionalmente dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, attraverso l'utilizzazione delle strutture, così come individuate dall'articolo 7, e dei fondi dell'azienda agricola a qualsiasi titolo condotta. Le suddette attività devono risultare in rapporto di connessione e complementarietà rispetto a quelle agricole e non costituiscono esercizi pubblici commerciali di ristorazione, albergo o affittacamere.
2. In particolare, sono attività agrituristiche:
a) dare alloggio in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) ospitare in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta;
c) somministrare per il consumo sul posto, spuntini, pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, prodotti per almeno il 35 per cento con materia prima proveniente dalla propria azienda, ridotto al 25 per cento per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate definite dalla direttiva comunitaria n. 268 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni. I prodotti integrativi e complementari per la preparazione, provenienti dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari, non devono superare il 20 per cento. La restante parte deve provenire dalla produzione locale acquistata direttamente presso imprese agricole singole o associate operanti nel territorio regionale;
d) organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici integrati, anche se svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative legate alle tradizioni rurali e territoriali, sportive, divulgative e culturali legate alle attività agricole, ivi inclusa l'organizzazione di fattorie didattiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. S'intende per attività agrituristica stagionale quella riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti che non può essere superiore ai tre mesi consecutivi.

Art. 3
(Rapporto di connessione e complementarietà)

1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola, che deve comunque rimanere principale.
2. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti, di salvaguardia ambientale rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agrituristica è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
3. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6 sono adottate apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente, ed i tempi previsti per l'espletamento delle attività agrituristiche.
4. Il rapporto di connessione e complementarietà è presunto nel caso di aziende che diano ospitalità completa a non più di otto persone o somministrino sedici pasti giornalieri oppure accolgano campers, roulottes e tende per un massimo di quattro piazzole.
5. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarietà l'operatore agrituristico è tenuto a presentare al comune, nel cui territorio ricade la struttura, entro il 31 dicembre di ciascun triennio successivo alla data di inizio dell'attività, una relazione secondo le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato dal comune nel cui territorio hanno sede gli immobili dell'azienda nei quali viene esercitata l'attività agrituristica.

Art. 4
(Operatori agrituristici)


1. Gli operatori agrituristici possono avvalersi, per l'esercizio dell'attività agrituristica, della collaborazione di loro familiari, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile e di personale dipendente assunto per l'attività aziendale con contratto di lavoro agricolo ai sensi della normativa vigente.
2. Possono avvalersi del titolo di operatore agrituristico, utilizzando le denominazioni "agriturismo" e "agrituristico", solo gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 9 e in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.
3. È vietato l'uso delle denominazioni di "agriturismo", "agrituristico", anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna, ragione sociale da parte di soggetti che non possono avvalersi del titolo di operatore agrituristico ai sensi del comma 2. È fatta salva la facoltà dell'utilizzo della propria denominazione da parte dell'associazione "Agriturist" e dei suoi associati ad integrazione della denominazione aziendale.
4. Parimenti è vietato l'uso, da parte delle aziende agrituristiche, delle denominazioni "ristorante", "pizzeria", "albergo" riservate esclusivamente ai titolari di licenze commerciali.

Art. 5
(Limiti di attività)


1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche non deve essere superiore:
a) per ospitalità in alloggi: a trentacinque posti letto. È consentito raggiungere il limite di cinquanta posti letto esclusivamente alle aziende ricadenti nelle aree di montagna e svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale dal piano paesistico ambientale regionale;
b) per la sosta in spazi aperti: a dodici piazzole. In questo caso l'azienda agricola deve avere una superficie minima di almeno tre ettari. È consentito raggiungere il limite di venti piazzole esclusivamente alle aziende ricadenti nelle aree di montagna e svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, di dimensione minima di dieci ettari;
c) per la somministrazione di pasti e bevande sul posto: a settanta posti a tavola. Tale limite è elevabile a novanta posti in caso di somministrazione di prodotti provenienti per non meno del 50 per cento dalla propria azienda. Il numero massimo di pasti che l'azienda può somministrare nel corso dell'anno è quello consentito dal rispetto del rapporto di connessione e complementarietà.

Art. 6
(Regolamento di attuazione)


1. Il regolamento di attuazione della presente legge contiene:
a) le tabelle formulate per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica e i criteri di conteggio;
b) la modulistica necessaria per gli adempimenti amministrativi;
c) i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarietà;
d) la tipologia dei prodotti di derivazione aziendale o locale utilizzati per la somministrazione di spuntini, pasti e bevande;
e) le norme di carattere igienico-sanitario ad integrazione di quelle previste dall'articolo 8;
f) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici ai sensi dell'articolo 9;
g) i criteri, le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica;
h) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;
i) i periodi minimi di apertura;
l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

Art. 7
(Immobili destinati all'agriturismo)


1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo, indipendentemente dalle forme di accatastamento.
2. Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali, così come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, in locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo. Possono altresì essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che non disponga di fabbricati e strutture nel fondo coltivato ma sempre nello stesso comune o in comune contiguo.
3. Gli edifici utilizzati per l'attività agrituristica mantengono la loro destinazione di uso agricolo.

Art. 8
(Norme igienico-sanitarie)


1. Le aziende agrituristiche di cui alla presente legge devono possedere, riguardo agli aspetti di abitabilità e agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali e di igiene per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralità.
2. Fatto salvo l'obbligo di assicurare una superficie minima di metri quadrati 7 per le stanze da un letto e di metri quadrati 11 per le stanze a due letti con incremento di 4 metri quadrati di superficie per ogni letto in più (la frazione superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità superiore) nonché un'altezza media minima di metri 2,50 qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, può essere consentita la riduzione dell'altezza fino al limite minimo di metri 2,20, purché il volume disponibile per posto-letto non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto e per i locali servizi, a 23 metri cubi per camera a due letti.
3. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno dotate di servizio autonomo di cucina, è fissato in metri quadrati ventisei e possono esservi alloggiate non più di quattro persone, elevabili a cinque nel caso di bambini fino a dodici anni.

Art. 9
(Elenco regionale degli operatori agrituristici)


1. Presso la competente struttura regionale è istituito l'elenco regionale degli operatori agrituristici.
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10.
3. Con il regolamento di attuazione, di cui all'articolo 6, vengono stabilite le modalità e le procedure per l'iscrizione nonché la documentazione da presentare.
4. L'iscrizione nell'elenco si intende concessa qualora il termine fissato dal regolamento di cui all'articolo 6 sia decorso in assenza di comunicazione all'interessato.
5. L'iscrizione nell'elenco è negata nei casi previsti dall'articolo 6, terzo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
6. La cancellazione dall'elenco è disposta qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi all'iscrizione, nei casi di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 o per la perdita dei requisiti per l'iscrizione.
7. La struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti.
8. Nel caso di cancellazione dall'elenco gli operatori devono restituire l'eventuale contributo riscosso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data dell'accertamento della perdita dei requisiti.
9. La Regione comunica al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda agrituristica l'avvenuta iscrizione e cancellazione della stessa dall'elenco di cui al comma 1.

Art. 10
(Autorizzazione comunale)


1. Gli imprenditori agricoli, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 9, che intendono svolgere attività agrituristica devono presentare, al comune dove hanno sede gli immobili, apposita domanda di autorizzazione.
2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, sono indicate le modalità e la documentazione da presentare per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per le singole attività esercitate; in mancanza di provvedimento espresso, la domanda si intende accolta.
4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo e viene rilasciata a titolo gratuito ed ha durata triennale. Alla scadenza del triennio l'operatore agrituristico presenta domanda di rinnovo, secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Nell'autorizzazione comunale dovranno essere specificate le attività agrituristiche consentite ed i relativi limiti, nonché le utenze annuali ammissibili ed i periodi di apertura. A richiesta dell'operatore, o a seguito di controlli effettuati, nel rispetto del rapporto di connessione e complementarietà, secondo quanto indicato dall'articolo 3, il comune può variare il volume di attività, mediante la modifica dell'autorizzazione in corso.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla Regione un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati, con la localizzazione delle aziende e l'indicazione delle singole attività esercitate.

Art. 11
(Obblighi amministrativi)

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche deve:
a) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
b) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 10;
c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa e le tariffe esposte ai sensi dell'articolo 13;
d) provvedere alla registrazione e denuncia periodica delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto delle forme e dei modi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
e) predisporre un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, dei prodotti biologici offerti dall'azienda agricola e metterlo a disposizione degli ospiti.

Art. 12
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 10 è sospesa con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni, qualora venga accertato che l'operatore agrituristico abbia violato gli obblighi stabiliti dalla presente legge.
2. L'autorizzazione è revocata con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;
b) abbia contravvenuto agli obblighi di cui all'articolo 11;
c) abbia subito, nel corso dell'anno solare, più di due sospensioni ai sensi del comma 1;
d) non abbia rispettato i vincoli previsti a norma dell'articolo 17 per la destinazione d'uso degli immobili beneficiari di contributi regionali.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato dal comune alla Regione al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 9.

Art. 13
(Pubblicità dei servizi e prezzi)

1. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella riassuntiva dei prezzi praticati per i servizi offerti, compreso l'elenco delle camere con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei principali servizi e attrezzature disponibili, dei letti aggiungibili e dei prezzi massimi applicabili.
2. In ogni camera deve essere esposto il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati.
3. Gli operatori autorizzati che svolgono attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti notificano, entro il 1o ottobre di ogni anno al comune competente per territorio, mediante appositi modelli, i prezzi giornalieri minimi e massimi che intendono praticare a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo, con facoltà di modificarli, entro il 1o marzo di ogni anno, per quelli da praticare al 1o giugno dello stesso anno.

Art. 14
(Barriere architettoniche)

1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, quando la ricettività complessiva aziendale sia superiore a sei camere per alloggio, o a quattro piazzole per sosta in spazi aperti o a venticinque posti per la somministrazione di pasti e bevande.
2. È consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 1 qualora negli interventi di natura edilizia sia dimostrata l'impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico, dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone fisicamente impedite. La deroga è consentita dal comune in sede di provvedimento autorizzativo.

Art. 15
(Recupero del patrimonio edilizio)

1. Negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, recupero e risanamento conservativo, e di ristrutturazione. Nel caso delle ristrutturazioni sono possibili aumenti volumetrici, se previsti e consentiti dalle normative urbanistiche comunali.
2. La Regione favorisce gli interventi di recupero o di ampliamento dei locali ad utilizzo agrituristico che avvengano nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio conservandone l'aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici con l'uso di materiali e tecniche tipici della zona e con il ricorso a tecniche di bioarchitettura.
3. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito.

Art. 16
(Incentivi agli imprenditori agricoli e
alle iniziative collegate con l'agriturismo)


1. La Regione concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli singoli o associati che siano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 9.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:
a) ristrutturazione e sistemazione di locali da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati al servizio dell'azienda agricola, sistemazioni esterne e adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei campeggiatori;
b) arredamento ed attrezzature per i locali e per gli esterni di cui alla lettera a);
c) realizzazione di itinerari, di strutture sportive e ricreative connesse alle attività agricole e agrituristiche, con preferenza per quelle gestite in forma associata da operatori agrituristici.
3. Con successivi atti della Giunta regionale sono individuati i criteri, le modalità, le percentuali di aiuto e le priorità per l'assegnazione dei benefici.

Art. 17
(Vincolo di destinazione degli edifici)

1. Le opere e gli allestimenti finanziati ai sensi dell'articolo 16 sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data della liquidazione finale dei contributi per la durata di anni dieci.
2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto da trascrivere a proprie spese nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione degli immobili o degli allestimenti vincolati, ai sensi degli articoli 2643 e 2672 del codice civile.
3. L'elenco delle strutture sottoposte al vincolo di cui al comma 1 è tenuto dalla struttura regionale competente.

Art. 18
(Formazione professionale)

1. La Regione, le Province e gli enti locali assumono iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori agrituristici, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

Art. 19
(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione della presente legge sono esercitati dai comuni.

Capo II
Turismo rurale

Art. 20
(Definizione del turismo rurale)

1. Per il turismo rurale s'intende una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che possono comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.
2. In particolare, l'attività di turismo rurale deve essere esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato o nei borghi rurali così come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti, che mantengono le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona.
3. La ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70 per cento dei prodotti locali o tipici acquisiti direttamente presso aziende o cooperative agricole della regione, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al d.m. 350/1999, e dei prodotti biologici.
4. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture debbono ispirarsi alla cultura rurale della zona.

Art. 21
(Esercizi di turismo rurale)


1. Sono esercizi di turismo rurale:
a) le country-houses così come individuate e disciplinate dalle leggi regionali di settore;
b) i centri rurali di ristoro e degustazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1, lettera b), sono disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive modificazioni. Per tali tipologie il comune integra il proprio piano per la somministrazione di alimenti e bevande, con la previsione di una specifica quota di autorizzazioni destinate a questa attività.
3. Le autorizzazioni non sono trasferibili in altre zone non agricole.

Art. 22
(Sanzioni amministrative)


1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000.
2. Chi opera senza l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.750, nonché alla chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione, che non può essere nuovamente rilasciata prima che sia decorso un anno dal provvedimento di chiusura.
3. Il titolare di impresa agricola che esercita l'attività agrituristica che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello autorizzato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a dieci volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.
4. È applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 500 nei casi di:
a) attribuzione al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella esistente o di una denominazione diversa da quella autorizzata;
b) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati;
c) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;
d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.
5. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi precedenti sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell'esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.
6. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni secondo la procedura stabilita dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33.

Capo III
Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 23
(Conferenza permanente dell'agriturismo
e del turismo rurale)


1. Al fine di analizzare le problematiche sulle attività previste dalla presente legge e formulare pareri e proposte operative alla Giunta regionale, è istituita la Conferenza permanente dell'agriturismo e del turismo rurale, articolata in:
a) comitato istituzionale;
b) comitato tecnico.
2. Il Comitato istituzionale è composto da:
a) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, sanità, turismo e urbanistica;
b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) un rappresentante della cooperazione, designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un rappresentante designato da ciascuno degli organismi e degli enti istituzionalmente preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attività consentite dalla presente legge;
e) un rappresentante degli esercenti del commercio designato congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) un rappresentante degli esercenti del turismo designato congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante dell'unione delle camere di commercio delle Marche.
3. Il comitato tecnico, che ha la funzione di analizzare l'attuazione e l'applicazione delle norme contenute nella presente legge per il solo settore agrituristico, è composto da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo o suo delegato che lo presiede;
b) i funzionari delle strutture regionali responsabili delle istruttorie in materia di agriturismo;
c) quattro rappresentanti designati dalle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. Sono componenti di diritto della Conferenza:
a) l'assessore regionale competente in materia di agriturismo, che la presiede;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio.
5. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'avvenuta designazione di almeno la metà più uno dei rappresentanti di ciascuno dei comitati di cui ai commi 2 e 3.
6. Il presidente della Conferenza convoca congiuntamente o disgiuntamente i comitati di cui ai commi 2 e 3.
7. Le sedute sono valide con la presenza in prima convocazione della maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione è sufficiente un terzo dei componenti.
8. La partecipazione alla Conferenza è a titolo gratuito.
9. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di agriturismo.

Art. 24
(Norme transitorie)

1. Le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività ai sensi della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27 o, in regime di proroga, in base alla l.r. 13 novembre 2001, n. 24, si considerano automaticamente autorizzate se rispettano quanto stabilito all'articolo 5 e se mantengono il rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 3.
2. Le aziende autorizzate ma non conformi a quanto stabilito da comma 1, adeguano i requisiti alle norme della presente legge entro il 31 dicembre 2002.
3. Entro lo stesso termine, i titolari delle aziende autorizzate ai sensi della l.r. 6 giugno 1987, n. 25, che non intendano adeguarsi alle condizioni previste dalla presente legge, possono richiedere al comune competente la trasformazione dell'autorizzazione agrituristica nelle autorizzazioni come previsto all'articolo 21. Nel caso che la trasformazione comporti la costituzione di un centro rurale di ristoro e degustazione il comune provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, in deroga al numero di autorizzazioni consentite, previo accertamento dei requisiti prescritti per l'operatore e per le strutture dalla legge 287/1991 e successive modificazioni. In questo caso agli operatori autorizzati da più di due anni viene riconosciuto il requisito professionale ivi previsto e sono iscritti d'ufficio al registro esercenti commerciali presso la camera di commercio della provincia competente per territorio. Le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche in qualsiasi forma organizzate, soggette a regolarizzazione per ottenere l'iscrizione alla camera di commercio, conservano il diritto alla trasformazione nelle attività di turismo rurale, con la sola condizione di mantenere la compagine sociale in essere anche se in forma giuridica societaria di nuova costituzione ed in relazione anche al trasferimento del ramo di azienda.
4. Nel caso di trasformazione ai sensi del comma 3, i titolari delle aziende non sono tenuti ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere realizzate ai sensi della l.r. 25/1987. Non sono altresì tenuti a restituire gli eventuali contributi percepiti per l'attività agrituristica.

Art. 25
(Disposizioni finanziarie)


1. Per le finalità previste dalla presente legge, dall'anno 2002 e per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002 con la denominazione di seguito indicata: "Attuazione degli interventi in materia di agriturismo e di turismo rurale".
3. Per gli anni successivi le risorse saranno assegnate al capitolo corrispondente a quello indicato al comma 2 con la legge di bilancio.

Art. 26
(Abrogazione)


1. Sono abrogati la l.r. 27/1999, la l.r. 24/2001 e l'articolo 6, comma 4, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13.

Art. 27
(Notifica alla Commissione europea)


1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 27
(Efficacia delle norme)


1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, le norme della presente legge hanno effetto a decorrere dall'adozione del regolamento ivi previsto.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 3 aprile 2002

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)


IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE


Nota all'art. 2, comma 2, lettera c):
La direttiva comunitaria 75/268/CEE del 28 aprile 1975 (Direttiva del Consiglio sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate) ha individuato le zone agricole svantaggiate destinatarie di un regime particolare di aiuti ed è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 950/97.
Nota all'art. 4, comma 1:
Il testo dell'art. 230 bis del Codice civile è il seguente: "Art. 230-bis (Impresa familiare) - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge i parenti entro il terzo grado gli affini entro il secondo grado; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti di cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme".
Nota all'art. 9, comma 5:
Il testo dell'art. 6, terzo comma della legge n. 730/1985 (Disciplina dell'agriturismo) è il seguente:
"Art. 6 (Elenco regionale) - Omissis.
L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.
Omissis".

Nota all'art. 11, comma 1, lettera e):

Il D.M. n. 350/1999 reca: "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173".

Nota all'art. 14, comma 1:

Il testo dell'art. 1, comma 2 della legge n. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) è il seguente:
"Art. 1 - Omissis.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. Con D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Gazz. Uff. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) sono state approvate le suddette prescrizioni tecniche.
Omissis".

Nota all'art. 17, comma 2:

Il testo degli articoli 2643 e 2672 del Codice civile è il seguente: "Art. 2643 (Atti soggetti a trascrizione) - Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è in determinata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
Art. 2672 (Leggi speciali) - Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo".

Nota all'art. 20, comma 3:
Per l'argomento del D.M. n. 350/1999 vedi nella nota all'art. 11, comma 1, lettera e).

Nota all'art. 21, comma 2:
La legge n. 287/1991 reca: "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi".

Nota all'art. 22, comma 6:
La L.R. n. 33/1998 reca: "Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Note all'art. 24, comma 1:
- La L.R. n. 27/1999 reca: "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale".
- La L.R. n. 24/2001 reca: "Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 18 ottobre 1999, n. 27 "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale"".

Note all'art. 24, comma 3:
- La L.R. n. 25/1987, abrogata dalla L.R. n. 27/1999 reca: "Disciplina dell'agriturismo".
- Per l'argomento della legge n. 287/1991 vedi nota all'art. 21, comma 2.

Nota all'art. 24, comma 4:
Per l'argomento della L.R. n. 25/1987 vedi note all'art. 24, comma 3.
Note all'art. 26, comma 1:
- Per l'argomento delle LL.RR. nn. 27/1999 e 24/2001 vedi note all'art. 24, comma 1.
- Il testo dell'art. 6, comma 4 della L.R. n. 13/1999 (Norme edilizie per il territorio agricolo) come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 6 (Recupero del patrimonio edilizio esistente) - 1. Negli edifici rurali esistenti in zone agricole sono comunque consentiti, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici funzionali e distributivi, nonché al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria.
2. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 anche se di dimensioni superiori a quelle derivanti dall'applicazione del precedente articolo 4 e purché la eventuale ristrutturazione avvenga senza previa demolizione.
3. La variazione delle destinazioni d'uso sono ammesse, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo e che tali variazioni non siano contrastanti con le specifiche normative degli strumenti urbanistici comunali vigenti.
4. Abrogato.
5. Le abitazioni rurali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, trattenute dai soggetti che abbiano posto a disposizione le proprie terre per gli scopi di ristrutturazione di cui all'articolo 37 della legge 9 maggio 1975, n. 153 per la riforma dell'agricoltura, possono essere sottoposte agli interventi di cui al comma 1 con un aumento di volumetria non superiore al 20%.
6. Gli interventi tendenti al recupero del patrimonio edilizio esistente sono considerati inclusi nel programma pluriennale di attuazione".
Nota all'art. 27, comma 1:
Il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (Ratificato con legge n. 1203/1957 e modificato con leggi n. 454/1992 e 209/1998) è il seguente:
"Articolo 87 (ex articolo 92) - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza della Comunità in misura contraria all'interesse comune,
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione".
"Articolo 88 (ex articolo 93) - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 91 del 26 ottobre 2001;
* Parere della II Commissione permanente in data 31 gennaio 2002;
* Relazione della III commissione permanente in data 7 febbraio 2002;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 2002, n. 79.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO VALORIZZAZIONE TERRENI AGRICOLI E FORESTALI.



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