Art. 1 Autonomia del Comune
Art. 2 Sede, territorio, stemma e gonfalone
Art. 3 Funzioni
Art. 4 Compiti del Comune per i servizi di competenza statale
Art. 5 Albo pretorio
Art. 6 Organi e loro attribuzioni
Art. 7 Rappresentanza legale dell'Ente
Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 9 Composizione del Consiglio Comunale
Art. 10 Competenze del Consiglio Comunale
Art. 11 Dimissioni e surroga dei Consiglieri
Art. 12 Decadenza dei Consiglieri
Art. 13 Prima seduta del Consiglio Comunale
Art. 14 Linee programmatiche
Art. 15 Funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 16 Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 17 Commissioni consiliari
Art. 18 Prerogative dei Consiglieri
Art. 19 Scioglimento e sospensione del Consiglio
Art. 20 Competenze del Sindaco
Art. 21 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
Art. 22 Mozione di sfiducia
Art. 23 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del
Sindaco
Art. 24 Vice Sindaco
Art. 25 Condizione giuridica degli amministratori
Art. 26 Composizione della Giunta
Art. 27 Competenza della Giunta
Art. 27/bis Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini
Art. 28 Rapporti con le associazioni
Art. 29 Organismi di partecipazione dei cittadini
Art. 30 Forme di consultazione della popolazione. Istanze, petizioni, proposte
Art. 31 Referendum consultivo
Art. 32 Finanza locale
Art. 33 Tutela dei diritti del contribuente
Art. 34 Bilancio di previsione e consuntivo
Art. 35 Organo di Revisione economico-finanziaria
Art. 36 Regolamento di contabilità
Art. 37 Controlli interni
Art. 38 Separazione competenze organi politici e personale
Art. 39 Dotazione organica
Art. 40 Regolamento uffici e servizi
Art. 41 Direttore generale
Art. 42 Segretario comunale
Art. 43 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 44 Funzioni dei responsabili dei servizi
Art. 45 Messi notificatori
Art. 46 Collaborazioni esterne
Art. 47 Attività amministrativa
Art. 48 Il responsabile del procedimento
Art. 49 Motivazione dei provvedimenti
Art. 50 Le deliberazioni
Art. 51 Le determinazioni
Art. 52 Conferenza dei servizi
Art. 53 Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 54 Servizi pubblici locali
Art. 55 Aziende speciali ed istituzioni
Art. 56 Forme associative, di cooperazione ed accordi di programma
Art. 57 Convenzioni
Art. 58 Consorzi
Art. 59 Unioni di Comuni
Art. 60 Accordi di programma
Art. 61 Sanzioni
Art. 62 Entrata in vigore
1. Il Comune di Acquacanina, rappresenta la comunità locale, cura i suoi
interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo civile, sociale ed
economico.
2. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa e
finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica.
3. È titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi
e nei limiti della Costituzione, dello statuto e delle leggi. È titolare
altresì di funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione,
secondo il principio di sussidiarietà.
4. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento,
favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione,
promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la
realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con
la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti e l'accesso
ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso
alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e
delle altre associazioni.
5. Ispira la propria azione ai valori di solidarietà della
comunità e ai seguenti principi:
a) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini; la
parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna;
b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
c) l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e
delle altre aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e la
valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;
d) la razionale utilizzazione delle terre civiche, in particolar modo dei
boschi e dei pascoli, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei
regolamenti delle comunanze, associazioni e università agrarie comunque
denominate;
e) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni locali;
f) l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, prioritariamente attraverso
la Comunità montana, delle funzioni e dei servizi al fine di conseguire
una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
g) la promozione di forme di unione con i Comuni confinanti per esercitare
congiuntamente funzioni e servizi;
h) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e
privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e
di cooperazione;
i) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di
sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare ogni
forma di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle
organizzazioni di volontariato;
l) l'estensione del diritto allo studio e alla cultura;
m) il riconoscimento della funzione sociale dello sport quale elemento di
azione educativa e formativa e di difesa della salute, la promozione delle
attività sportive, la realizzazione delle necessarie strutture e la
valorizzazione dell'associazionismo sportivo.
6. L'organizzazione delle strutture è diretta alla soddisfazione dei
bisogni della comunità locale, realizzando, compatibilmente con le
risorse disponibili, l'efficienza degli uffici e dei servizi.
7. Il Comune collabora con la Provincia per la promozione di attività e
la realizzazione di opere nei settori economico, produttivo, commerciale,
turistico, sociale, culturale e sportivo. Concorre alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della
Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro
specificazione ed attuazione.
1. Il Comune ha sede nel capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi
anche in sedi diverse dal capoluogo.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 26,71 e confina con il
territorio dei comuni di Fiastra, Bolognola, Ussita, Visso, Fiordimonte, San
Ginesio e Sarnano.
3. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati allo
statuto.
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la
popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi
sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge
statale o regionale.
2. Per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e
delegate sono attuate forme di cooperazione con altri Comuni e con la
Provincia.
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di
statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per
servizi di competenza statale affidate dalla legge, secondo i rapporti
finanziari e le risorse da questa regolati.
2. Le relative funzioni fanno capo al sindaco quale ufficiale del governo.
1. La giunta individua nel palazzo sede del Comune apposito spazio da destinare
ad "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai
cittadini.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e
la facilità di lettura.
3. Il comune promuove e favorisce ogni forma di comunicazione informatica e
telematica che consenta la libera visione di ogni documento amministrativo a
chiunque.
4. Lo statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni e gli atti che
devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio
per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il
Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente
statuto.
Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo.
Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale
rappresentante dell'Ente. Il sindaco può delegare l'esercizio del potere
di rappresentanza per atti singoli e con apposito atto di delega.
1. Il comune di Acquacanina è rappresentato in giudizio, sia come attore
che come convenuto, dal responsabile del servizio competente per attribuzione
sindacale.
La rappresentanza in giudizio comporta:
a) la costituzione in giudizio, la nomina del legale rappresentante, la procura
alla lite e la rinuncia agli atti;
b) la facoltà di conciliare, transigere, promuovere azioni possessorie e
cautelari;
c) l'adozione degli altri provvedimenti gestionali.
2. Il soggetto competente all'esercizio dell'autotutela coincide di norma
con quello che ha posto in essere l'atto oggetto della medesima, secondo i
principi generali della competenza amministrativa.
3. La giunta comunale, anche a richiesta dei responsabili degli uffici e dei
servizi formula indirizzi di natura generale, o in base a specifiche
materie da trattare, per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o
per definire criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui al
precedente comma.
4. Nelle liti promosse da terzi verso atti degli organi istituzionali
(Consiglio, giunta e Sindaco) e in quelle da promuoversi avanti a giurisdizioni
Superiori il responsabile del servizio agisce in esecuzione di specifiche
deliberazioni della Giunta che lo autorizzano a stare in giudizio come attore o
convenuto.
5. Nei procedimenti di risarcimento danni o di rivalsa promossi dal comune nei
confronti dei dipendenti, nei casi in cui ciò è previsto dalla
legge, il responsabile dell'ufficio personale agisce in esecuzione di specifica
deliberazione della giunta municipale che lo autorizza a stare in
giudizio come attore.
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono pubbliche ed assunte, di
regola con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le
deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una
persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono
attraverso i responsabili degli uffici che predispongono e sottoscrivono il
relativo atto istruttorio da allegare quale parte integrante alla
deliberazione; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e
della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le
modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del
consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di
incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal
componente del consiglio o della giunta nominato dal sindaco.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal sindaco e dal segretario.
5. Gli amministratori di cui all'art. 78 del D.Lgs n. 267/2000 devono astenersi
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale,
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
6. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di
cui al comma precedente sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato,
le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto di correlazione sono
annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante
l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di
parenti o affini è sospesa la validità delle relative
disposizioni del piano urbanistico.
1. Il C.C. è l'organo di indirizzo e di controllo politico -
amministrativo.
2. È composto dal sindaco e dai consiglieri. Il numero dei consiglieri e
la loro posizione giuridica sono stabiliti dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso
di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa
deliberazione.
4. I consigli durano in carica fino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo
la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare
gli atti urgenti ed improrogabili.
1. Il C.C. ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri
generali per il regolamento degli uffici e servizi (di competenza della
G.C.);
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari,
i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali
e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed
urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le
eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione
e la modificazione di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed
aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione
dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività
o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote e tariffe;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del
consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi ,escluse quelle
relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di
beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute gli appalti e
le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del
consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
n) la nomina dei rappresentanti del consiglio comunale presso enti, aziende,
istituzioni ed in seno a commissioni, ad esso espressamente riservata dalla
legge;
o) giudica sulla eleggibilità e compatibilità dei consiglieri e
provvede alla convalida degli eletti;
p) surroga dei consiglieri dimissionari o deceduti;
q) affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere
nel caso di sospensione di un membro del Consiglio Comunale;
r) procede alla nomina di commissioni consiliari;
s) nomina il revisore dei conti e ne determina il compenso entro i limiti
fissati dalla normativa vigente in materia;
t) approva la convenzione con gli altri Comuni per il servizio di direttore
generale, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000.
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio
Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo
l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si
fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere
allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 comma 1 lettera b) n. 3
del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Il Consiglio, nel caso in cui uno o più seggi, durante il
quinquennio, rimangano vacanti per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, diversa
dalle dimissioni, provvede alla attribuzione dello stesso al candidato che
nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, nella prima seduta
utile successiva al verificarsi della causa che ha dato luogo alla vacanza.
1. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque
sedute nell'anno, senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del
procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con
contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue
osservazioni entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso.
2. Il consiglio, una volta deliberata la proposta di avvio della
procedura di decadenza, illustrata dal Sindaco, assegna al consigliere in
questione un termine di dieci giorni, dalla notifica della proposta, per
eventuali controdeduzioni. Il consiglio viene convocato dal Sindaco entro i
successivi dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato per le
controdeduzioni e si pronuncia in merito alla decadenza, sentite le eventuali
controdeduzioni.
3. Copia della deliberazione di decadenza è notificata
all'interessato entro 15 giorni.
1. La prima seduta del consiglio, per la convalida degli eletti, deve
essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla
proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla
convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in
via sostitutiva il Prefetto.
2. Nella seduta di insediamento il Consiglio provvede in ordine:
- alla convalida degli eletti, compreso il sindaco, ai sensi dell'art. 75 del
T.U. approvato con D.P.R. n. 570 del 16.05.1960 ed alla eventuale surroga
di consiglieri;
- a ricevere il giuramento del sindaco con la formula "Giuro di osservare
lealmente la Costituzione italiana";
- alla comunicazione della composizione della Giunta;
- ad altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
1. Entro 3 mesi dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il
Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo
che viene sottoposto a votazione finale.
3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee
programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori, con l'approvazione della
relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione.
4. Almeno una volta l'anno in fase di verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, il Consiglio si pronuncia in merito alla
attuazione delle linee programmatiche. I consiglieri nonché gli
assessori, hanno la facoltà di effettuare proposte ed iniziative da
sottoporre al Sindaco, od al consiglio per l'attuazione del programma.
5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in
tutto od in parte non più adeguato, può, a maggioranza assoluta,
invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da
perseguire.
1. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed
organizzativa.
Con proprio regolamento, approvato a maggioranza assoluta, verrà
disciplinata l'attività del C.C. e verranno fissate le modalità
attraverso le quali fornire al consiglio stesso servizi, attrezzature e risorse
finanziarie (art. 38 D.Lgs n. 267/2000). Le disposizioni regolamentari non
potranno essere in contrasto con i principi determinati dal presente
statuto.
2. Il regolamento disciplina, il funzionamento del Consiglio nel quadro dei
principi stabiliti dallo statuto.
3. Il consiglio è riunito validamente con l'intervento di almeno sette
consiglieri computando a tal fine il Sindaco. Delibera a votazione palese
ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze speciali previste dalla
legge e dallo statuto. Per le nomine e le designazioni, delibera a maggioranza
relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati
eletti coloro che, indicati dalla minoranza, hanno riportato maggiori voti.
4. Il sindaco apre la seduta dopo avere riscontrato, a seguito dell'appello
nominale eseguito dal segretario comunale, la presenza del quorum strutturale
per il funzionamento del consiglio.
5. Di seguito il Sindaco nomina tre consiglieri con funzioni di scrutatore i
quali assistono il Segretario Comunale durante le votazioni e con lui accertano
il risultato delle stesse.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, sono calcolate nel numero dei votanti
anche le schede bianche e nulle. Nelle votazioni a scrutinio palese l'astenuto
non è computato nei votanti, ma solo nei presenti.
7. I voti contrari devono risultare da espresse dichiarazioni di voto
effettuate e dettate al segretario comunale verbalizzante dal consigliere
votante.
8. Il vice sindaco di estrazione esterna non ha diritto di voto quando
partecipa alle sedute in luogo del sindaco. Gi assessori di estrazione esterna
possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ma non hanno diritto di
voto.
9. L'avviso di prima convocazione può stabilire, nel caso in cui vada
deserta la prima seduta, anche il giorno e l'ora della seconda convocazione. La
seconda convocazione che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per
la prima convocazione, non può aver luogo dopo i tre giorni dalla prima
convocazione.
10. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché
intervengano almeno quattro consiglieri. Nella seconda convocazione possono
essere discusse e deliberate solo le proposte comprese nella prima
convocazione.
11. Non possono essere discussi e deliberati in seconda convocazione: il
bilancio di previsione, il conto consuntivo, gli strumenti urbanistici, i
regolamenti, la contrazione di mutui (questi ultimi sono deliberati dalla
giunta quando siano stati inseriti in atti programmatori del consiglio).
12. Gli argomenti di cui al precedente comma possono essere deliberati in
seconda convocazione solo se sono presenti almeno la metà dei
consiglieri assegnati.
Restano salve le norme di legge e di statuto che richiedono maggioranze
speciali.
13. Nessun argomento può essere messo in discussione se non sia stata
assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed
ai consiglieri.
1. Il consiglio comunale si riunisce su convocazione del Sindaco il
quale stabilisce l'ordine del giorno e la data.
2. Il Sindaco provvede a convocare il consiglio, in un termine non
superiore a venti giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri,
inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché rientrino
nelle competenze del consiglio.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno, ora e luogo
della riunione, nonché degli argomenti da trattare, deve essere
notificato ai consiglieri a mezzo del messo comunale o per lettera
raccomandata, almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la
riunione. Ai consiglieri non residenti nel comune di Acquacanina la
notificazione avviene mediante deposito dell'avviso presso la segreteria
comunale. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155
del codice di procedura civile.
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso può essere notificato entro le
ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la seduta. La convocazione
può essere anche telegrafica. Nei casi di convocazione d'urgenza,
qualora la maggioranza dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione
può essere differita al giorno seguente.
5. Copia dell'ordine del giorno viene pubblicata all'albo pretorio
almeno il giorno precedente a quello stabilito per il consiglio.
6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati e messi
a disposizione dei consiglieri e dei gruppi consiliari, presso l'ufficio
segreteria, almeno tre giorni prima della seduta, salvi i casi di convocazione
d'urgenza.
7. I consiglieri possono avvalersi dell'ausilio dei responsabili dei
servizi che hanno istruito la proposta.
8. Ai fini delle notificazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo e per qualsiasi altra notificazione inerente all'esercizio del proprio
mandato, i consiglieri non residenti sono tenuti ad eleggere domicilio nel
territorio comunale, entro cinque giorni dalla prima seduta del consiglio. Ove
l'elezione di domicilio non avvenga, le notificazioni sono effettuate presso la
segreteria comunale.
1. Qualora il consiglio lo ritenga opportuno ed a maggioranza dei
consiglieri votanti, il consiglio si avvale di proprie commissioni, costituite
nel proprio seno con criterio proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari
regolarmente costituiti, per indagini, ispezioni, controllo, garanzia, studi su
materie ed argomenti di competenza del consiglio stesso.
2. Le commissioni vengono disciplinate dal regolamento per il
funzionamento del consiglio.
3. Qualora la richiesta di costituzione di una commissione consiliare
venga proposta da un quinto dei consiglieri, viene iscritta all'ordine del
giorno del consiglio da tenersi entro venti giorni.
1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del
Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti o sottoposti a
vigilanza, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto ed al
rispetto della normativa sulla privacy.
2. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla
deliberazione del consiglio che si esercita anche sotto forma di proposta di
deliberazione trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della
prima seduta utile del consiglio, dopo aver acquisito i pareri necessari di cui
all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.
3. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
Il Sindaco o gli assessori rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e
ad ogni istanza di sindacato ispettivo ad essi rivolte dai consiglieri e per le
quali viene richiesta forma scritta. La risposta orale viene data nel corso
della prima seduta utile del consiglio comunale, a decorrere dal quindicesimo
dalla presentazione delle suddette istanze.
4. Un quinto dei consiglieri può richiedere in forma scritta e
motivata, con l'indicazione delle norme violate, la sottoposizione al controllo
di legittimità delle deliberazioni della Giunta o del consiglio entro
dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni
riguardino:
- appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia
di rilievo comunitario;
- assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
5. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare che
può essere costituito anche da una sola persona. Entro cinque giorni
dalla prima seduta consiliare, ogni consigliere è tenuto a dichiarare
per iscritto al Sindaco, a quale gruppo consiliare intende appartenere.
6. Entro cinque giorni dalla prima seduta ciascun gruppo consiliare
provvede alla sua costituzione ed alla elezione del capogruppo che viene
comunicata al Sindaco.
7. Fino alla comunicazione della elezione del capogruppo, è
considerato tale il consigliere eletto in ogni lista con la cifra elettorale
più alta.
8. Coloro che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi
costituiti, sono considerati appartenenti ad un gruppo misto il cui capogruppo,
in mancanza di designazione, è individuato nel consigliere maggiore di
età.
9. La costituzione di nuovi o la modifica di gruppi consiliari, nel
periodo di durata in carica del consiglio, deve essere immediatamente
comunicata al Sindaco.
1. Il consiglio viene sciolto con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:
a) quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge, nonché, per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
2) dimissioni del Sindaco;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche
con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo
dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non
computando a tal fine il Sindaco;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga
dei componenti del consiglio;
5) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. In questo ultimo caso, trascorso il termine entro il quale il
bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario
affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal
caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato il bilancio nei termini
di legge, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per
la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito
commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo
è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b)
del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi
esterni loro eventualmente attribuiti.
5. Iniziata la procedura ed in attesa del decreto di scioglimento, il
Prefetto, per motivi di grave ed urgente necessità, può
sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il
consiglio e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione del
Comune.
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del
Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta ed il
consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla
esecuzione degli atti.
3. Esercita le funzioni ad egli attribuite dalle leggi, dallo statuto e
dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal
consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni, entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero
entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Nomina i responsabili degli uffici e servizi, sentito il parere del
segretario o, se nominato, del direttore generale, in base a criteri di
professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nell'ente.
Qualora non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'ente,
può attribuire le funzioni di responsabile del servizio mediante
contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso
delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.
7. Attribuisce inoltre incarichi di collaborazione esterna mediante
convenzione secondo le disposizioni dell'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000 e del
regolamento degli uffici e servizi.
8. Presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, giuramento
di osservare lealmente la Costituzione italiana. Distintivo del Sindaco
è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del
Comune, da portarsi a tracolla.
9. Impartisce direttive al segretario comunale, direttore generale ed ai
responsabili degli uffici e servizi.
10. Nomina e revoca gli assessori.
11. Rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi per la gestione
associata di uno o più servizi. Egli può delegare a farsi
rappresentare da persona di sua fiducia, dandone comunicazione al consiglio
nella seduta successiva. Nelle stesse forme può revocare la delega.
12. Promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma e svolge
gli altri compiti connessi, sulla base degli indirizzi formulati dal
consiglio comunale.
13. Firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi
contenuto discrezionale, non espressamente attribuiti dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti al Direttore generale ed ai dirigenti.
14. Può vietare o differire l'accesso ai documenti sino a quando
la conoscenza di questi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento
dell'attività amministrativa.
15. Indice le conferenze dei servizi.
16. Dispone atti propulsivi, mediante ordini di servizio ai
dipendenti.
17. Nomina il segretario comunale ed autorizza a questi, i congedi e le
missioni. Attribuisce al segretario comunale le funzioni di direttore
generale.
18. Adotta ordinanze che specifiche disposizioni di legge, successive
all'entrata in vigore del D.Lgs n. 267/2000, riserva alla competenza del
sindaco.
19. Adotta ordinanze in materia di circolazione stradale.
20. Adotta, quale capo dell'Amministrazione Comunale, tutte le ordinanze
aventi carattere normativo, di indirizzo o di natura discrezionale.
21. Informa la popolazione sulla presenza di situazioni di pericolo di
calamità naturali di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della
L. 8.12.1970 n. 996, approvato con D.P.R. del 6.02.1981, n. 66.
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
- alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e
di statistica;
- alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai
regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di
igiene pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria,
delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine
pubblico, informandone il Prefetto;
- informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità
naturali.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e
polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini.
Per l'esecuzione di tali ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra,
l'assistenza della forza pubblica.
Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non
ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a
spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in
cui fossero incorsi.
3. Per quanto non previsto si rimanda all'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000.
1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della
Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco e della giunta.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei
componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a
tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e
non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si
procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai
sensi delle leggi vigenti.
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, o decesso
del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il
consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo
consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del
Sindaco sono svolte, dal vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed
irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al
consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con
contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del consiglio determina in ogni caso la decadenza del
Sindaco nonché della rispettiva giunta.
1. Il sindaco procede alla nomina del vice sindaco con il medesimo decreto
di nomina della Giunta Comunale.
2. L'incarico di vice sindaco può essere in ogni momento revocato dal
sindaco.
3. Il vice sindaco è l'assessore che ha la delega generale per
l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di sua assenza.
4. Il vice sindaco esercita le funzioni del sindaco sino alle successive
elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
sindaco nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione
adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4-bis della legge 19 marzo 1990 n. 55,
come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 1.
5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del sindaco e del vice
sindaco, le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dall'assessore
comunale presente a partire dal più anziano di età.
1. Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri è fatto
divieto di ricoprire incarichi od assumere consulenze presso enti ed
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del
Comune.
2. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato
all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno
rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità
degli amministratori e quelle dei dipendenti, del segretario comunale e del
direttore generale.
3. Le indennità di funzione, i gettoni di presenza, i rimborsi
spese di viaggio e le indennità di missione, sono disciplinati dalla
normativa vigente in materia. Il consiglio può, con apposito
regolamento, sostituire all'indennità di missione il rimborso delle
spese effettivamente sostenute, disciplinando i casi in cui si applica l'uno o
l'altro trattamento.
4. La giunta può assicurare gli amministratori comunali contro i
rischi conseguenti all'espletamento del proprio mandato.
5. Per gli amministratori si osservano le disposizioni vigenti in
materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e
da un numero di assessori, dal medesimo discrezionalmente stabilito, che non
può essere superiore a quello massimo stabilito dalla normativa
vigente.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei
componenti del consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere
comunale. Il sindaco, nel procedere alla nomina degli assessori, assicura la
presenza di entrambi i sessi nella giunta.
3. La giunta attesta collegialmente, nella prima seduta, prima di
trattare qualsiasi alto oggetto, e prima della comunicazione dei componenti
stessi della Giunta al Consiglio, i requisiti di eleggibilità e
compatibilità di ciascun assessore.
4. La giunta è convocata dal sindaco o, in sua assenza, dal vice
sindaco, sui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del
giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è
necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. Della nomina degli assessori, tra cui viene nominato anche un
vicesindaco, il Sindaco ne dà comunicazione al consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione.
6. Le dimissioni dei singoli assessori devono essere presentate per
iscritto al Sindaco e diventano irrevocabili e immediatamente operative nel
momento in cui pervengono al protocollo dell'Ente.
7. Il sindaco può revocare uno o più assessori. Egli
provvede, qualora lo ritenga opportuno, alla sostituzione degli assessori
dimissionari, dichiarati decaduti, revocati o cessati dall'ufficio per altra
causa dandone motivata comunicazione al Consiglio.
8. I componenti della giunta competenti in materia di urbanistica, di
edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi
amministrato.
9. Il Sindaco può delegare per iscritto agli assessori la
sovrintendenza al funzionamento degli uffici e servizi ed all'esecuzione di
atti in determinati settori dell'attività comunale.
10. Non possono fare parte contemporaneamente della giunta, il coniuge,
gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del
Sindaco. Costoro non possono nemmeno essere nominati rappresentanti del Comune
presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed
alla vigilanza del Comune.
11. Il Sindaco, per particolari pratiche complesse e per particolari
esigenze organizzative, può avvalersi dei consiglieri, anche di
minoranza, da affiancare all'operato degli assessori.
1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune
ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di
governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino
nelle competenze, previste da leggi e dallo statuto, del Sindaco o degli organi
di decentramento.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del
consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e
svolge attività propositive e di impulso dello stesso.
4. In particolare è di competenza dell'organo:
- l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi;
- l'assunzione di muti quando siano previsti in atti fondamentali del
consiglio;
- l'approvazione dei progetti di lavori pubblici preliminari, definitivi ed
esecutivi, quando i primi siano previsti in atti fondamentali del consiglio
(bilancio, relazione previsionale e programmatica, programma opere
pubbliche);
- approva il piano esecutivo di gestione;
- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli
standard e i carichi funzionali di lavori per misurare la produttività
dell'apparato;
- decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero
sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, le
funzioni delegate dalla provincia, dalla regione e dallo Stato quando non
espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
- l'attribuzione delle retribuzioni di posizione e di risultato ai
dipendenti;
- definizione della pianta organica e le sue variazioni;
- indizione di concorsi pubblici e selezioni per assunzione personale;
- nomina la commissione giudicatrice;
- individuazione sistemi di gara per appalti lavori pubblici;
- nomina le commissioni tecniche per appalti;
- indirizzi e programmi agli uffici e responsabili dei servizi;
- attribuzione, una tantum, di contributi, sussidi, sovvenzioni a persone
bisognose, società culturali, sportive;
- programmi manifestazioni turistiche, sportive culturali e di
rappresentanza;
- adozione regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel
rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio;
- accettazione di lasciti e donazioni che non comportino oneri di natura
finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il
consiglio;
- adozione variazioni di bilancio, in via d'urgenza, da sottoporre a ratifica
del consiglio entro 60 giorni a pena di decadenza;
- relazione annuale al conto consuntivo da sottoporre al consiglio;
- stabilisce i criteri generali per la nomina dell'avvocato difensore, per
l'affidamento di incarichi professionali di progettazione lavori pubblici e
non, direzione lavori, collaudo, studi e consulenze;
- approva convenzioni tra comune ed altri Enti pubblici per la realizzazione di
singole manifestazioni turistiche, culturali, sportive;
- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum previsti dal
presente statuto;
- costituisce l'ufficio comunale per le elezioni al quale sono rimesse tutte le
funzioni relative al procedimento elettorale e l'accertamento della
regolarità delle operazioni elettorali;
- compie ogni altro atto rientrante nelle funzioni degli organi di governo la
cui competenza è attribuita dalle leggi o dallo statuto.
1. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla
stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
2. I documenti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di
quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di
norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del
Responsabile del servizio che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto
previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti
disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di
visura. A tutela del diritto d'autore, il rilascio di copie di progetti di
opere pubbliche, di pubblico interesse e private è ammesso soltanto con
il consenso dell'avente diritto.
5. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di
accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni, disciplina i casi in
cui possono essere disposti il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini
l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame
di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
6. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di differire l'accesso ai
documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non
è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di
legge.
7. Anche in presenza del diritto alla riservatezza di cui al comma 2, il
Responsabile del Servizio deve garantire ai soggetti interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
8. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune informano la loro
attività ai principi del presente articolo.
1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro
costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il Comune:
a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche
mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
b) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative
negli organismi consultivi e di partecipazione;
c) può mettere a disposizione delle libere forme associative aventi sede
nel territorio comunale le strutture e il personale occorrenti per
l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
d) può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti
l'organizzazione di manifestazioni. In caso di assegnazione dei fondi
necessari, il rendiconto è approvato dalla giunta;
e) promuove la formazione di assemblee rappresentative delle forme
associative.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e quelli relativi al diritto di accesso
delle associazioni ai documenti amministrativi e alle informazioni hanno luogo
nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti:
eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del
recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e
dei registri.
4. Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi degli enti,
alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini alle attività di
promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità,
all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei
propri programmi.
2. A tal fine favorisce:
a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche
su base di frazione;
b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei
cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture e
spazi idonei.
3. Il sindaco può indire assemblee sulle principali questioni
sottoposte all'esame degli organi comunali e periodiche assemblee nelle quali
gli organi comunali rendono conto ai cittadini del loro operato.
1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini, anche in forme
differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in
ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi
comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano
opportuno.
2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali
istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore
tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel
termine di sessanta giorni dal loro ricevimento. Il sindaco, in considerazione
della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del
giorno della prima seduta utile del consiglio comunale o della giunta, secondo
le rispettive competenze.
3. Le forme associative con i requisiti di cui all'articolo 27, possono
chiedere informazioni al sindaco e alla giunta sui provvedimenti di loro
interesse. Le richieste sono trasmesse al sindaco che risponde nelle stesse
forme previste per le interrogazioni.
1. Il consiglio comunale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di
sua competenza, può deliberare, anche su richiesta di almeno un quinto
degli elettori, l'indizione di referendum consultivi interessanti il corpo
elettorale. Con deliberazione motivata e sulla base di criteri di
imparzialità ed obiettività, la consultazione può essere
limitata ad una parte determinata del corpo elettorale.
2. La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve
indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.
3. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta
l'anno. Non possono essere proposti referendum, né possono essere
ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di
indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i
referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di
voto.
4. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto
diretto, libero e segreto.
5. Non è ammesso il referendum sui provvedimenti in materia di imposte,
tasse e tariffe, sul bilancio comunale e sul conto consuntivo, sui
provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni di legge.
6. Il regolamento disciplina le modalità di attuazione del
referendum.
1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse
proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel
campo delle imposte, tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla
legge.
3. Il Comune, nei servizi di propria competenza, delibera tariffe,
contributi e corrispettivi, anche in modo non generalizzato, a carico degli
utenti, al fine di garantire l'equilibrio tra i costi ed i ricavi dei servizi
singoli e collettivi.
1. Il comune adegua il proprio ordinamento tributario ai principi
sanciti dalla legge 27/07/2000 n. 212 in materia di diritti del
contribuente.
2. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono
improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
3. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a
consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e
amministrative vigenti in materia di tributi comunali.
4. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e, in ogni
caso, non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro
entrata in vigore.
5. Gli atti tributari dell'amministrazione comunale devono essere
motivati e devono sempre recare l'indicazione dell'ufficio presso il quale
è possibile ottenere informazioni, del responsabile del procedimento,
nonché le modalità, il termine e l'organo cui è possibile
ricorrere in caso di atti impugnabili.
6. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti
d'imposta non possono essere prorogati.
7. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per
compensazione secondo le modalità stabilite con legge o regolamento.
È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del
contribuente originario.
8. Con le modalità stabilite per legge o regolamento ciascun
contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale,
che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di
interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi
concreti e personali.
9. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al
contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti
dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in
essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od
errori dell'amministrazione. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando
dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di
applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione
formale senza alcun debito d'imposta.
1. Il consiglio delibera annualmente entro il 31 dicembre (o nel diverso
termine stabilito dalla legge) il bilancio di previsione finanziario redatto in
termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di
unità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione
economica non può presentare un disavanzo. Il termine può essere
differito con decreto del Ministro dell'Interno.
2. Il bilancio annuale di previsione è corredato di una relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale di competenza di durata
pari a quello della Regione Marche.
3. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da
consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I risultati di gestione sono accertati con l'approvazione del conto
consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso.
5. Il conto consuntivo viene approvato dal consiglio entro il 30 giugno
dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione del revisore
dei conti. Comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio.
6. Sono allegati al conto consuntivo: una relazione illustrativa della giunta
che esprime le valutazioni di efficienza e di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti.
7. L'approvazione del conto consuntivo costituisce l'atto fondamentale
più importante per il comune, in quanto consente la verifica
dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai programmi
da realizzare nel corso del mandato.
1. La revisione economico - finanziaria è affidata ad un
revisore eletto dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, scelto tra
i soggetti di cui all'art. 234 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una
sola volta.
3. È revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la
mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare
del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239 comma 1 lettera d).
4. Il revisore cessa dall'incarico per:
- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico
per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità del
Comune.
5. Le funzioni, incompatibilità ed ineleggibilità sono
disciplinate dall'art. 236 del D.Lgs n. 267/2000.
1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità che, disciplina, nell'ambito dei principi contabili stabiliti dalla normativa vigente in materia, le modalità organizzative del servizio finanziario e contabile dell'ente.
1. Nell'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa, spetta
al Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi o al Regolamento di
contabilità stabilire le regole, le metodologie e gli strumenti per
assumere:
- il controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire
la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
- il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità dell'azione amministrativa, con la finalità di
ottimizzare, anche attraverso tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra
i costi e i ricavi in riferimento agli obiettivi programmati;
- il sistema di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica
dirigenziale, da utilizzare sia ai fini della attribuzione delle componenti
significative della retribuzione sia ai fini della conferma dell'incarico
conferito;
- il controllo strategico, quale strumento a supporto degli organi di governo,
finalizzato a verificare l'adeguatezza del programma operativo rispetto a
quello strategico progettato dagli stessi organi di governo.
1. Agli organi politici competono solo ed esclusivamente funzioni di
indirizzo (attività di programmazione e definizione degli
obiettivi) e funzioni di controllo sul conseguimento degli obiettivi.
2. La gestione amministrativa è attribuita ai responsabili
dei servizi.
1. Il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla normativa vigente
in materia, provvede alla determinazione della propria dotazione organica,
nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della
propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle
proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle
funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
2. Nell'organizzazione e gestione del personale, si deve tenere conto di
quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.
1. La Giunta disciplina, con apposito regolamento, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive
impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo i
livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
2. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 267/2000, compete, in
particolare, al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di
obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del D.Lgs. n.
267/2000, nonché la proposta del piano esecutivo di gestione previsto
dall'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Il regolamento uffici e servizi disciplina le competenze del
direttore generale, nell'ambito dei principi stabiliti dalla normativa vigente,
ed i rapporti tra il direttore generale ed il segretario comunale.
4. Si può procedere alla nomina del direttore generale previa
stipula di convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i
15.000.000 abitanti. In tal caso il direttore dovrà provvedere anche
alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
5. Quando non viene nominato il direttore generale, le relative funzioni
possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale.
1. Il segretario comunale, nominato dal Sindaco dal quale dipende
funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
2. Il segretario inoltre, ai sensi dell'art. 97 comma 4 del D.Lgs n.
267/2000:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed
autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal Sindaco. Quest'ultimo può conferire al segretario
ulteriori attribuzioni, previo scorporo dalle competenze proprie dei
responsabili dei servizi attribuite loro dal T.U. sopra indicato e con
esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne
coordina l'attività, nel caso in cui non sia nominato il direttore
generale.
3. Il Sindaco può attribuire al segretario comunale le funzioni
del direttore generale.
4. Il regolamento uffici e servizi disciplina, in particolare, le
ulteriori competenze, oltre a quelle di legge, spettanti al segretario
comunale.
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel
regolamento di organizzazione.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a
essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se
nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal
sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire
l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli
obiettivi indicati dal direttore generale, se nominato, dal sindaco e dalla
giunta comunale.
1. Essendo questo Comune privo della figura del dirigente, sono
attribuite ai responsabili dei servizi tutte le competenze e funzioni
attribuite dalla legge ai dirigenti.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto
espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali
in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento uffici e
servizi:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di
spesa;
e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione od analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni
edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in
pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e
di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente
legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza;
i) i decreti di occupazione temporanee e d'urgenza e di esproprio;
j) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a
questi, delegati dal Sindaco;
k) l'adozione delle ordinanze che la legge riserva agli uffici o genericamente
al Comune e comunque di tutte quelle che presuppongono una
discrezionalità prettamente tecnica e non a carattere normativo le
quali, invece, fanno capo al Sindaco;
l) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi
sottoposto ed irrogano le sanzioni disciplinari nei limiti e con le procedure
previste dalla legge e dal regolamento e dai contratti collettivi di lavoro.
3. La copertura temporanea dei posti dei responsabili dei servizi o
degli uffici, di dirigente o di alta specializzazione, può avvenire
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e
con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. La durata del contratto non
può essere superiore alla durata in carica del Sindaco. La retribuzione
onnicomprensiva viene commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario
complessivo di lavoro nonché alle responsabilità inerenti la
funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in
quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.
1. Le funzioni di messo notificatore vengono svolte dal responsabile
dell'area contabile in servizio presso il comune.
2. In caso di assenza temporanea dell'istruttore direttivo le notifiche
saranno eseguite dal dipendente individuato di volta in volta con provvedimento
del sindaco.
1. L'amministrazione comunale, con deliberazione motivata di Giunta e con rapporto di lavoro autonomo e con convenzioni a termine, può affidare ad esterni (professionisti, società, enti ed istituti) incarichi fiduciari ad alto contenuto di professionalità per studi, indagini, progettazioni.
1. L'attività amministrativa del Comune e degli enti, aziende ed
organismi da esso dipendenti, è svolta secondo i principi di
imparzialità, economicità, snellezza e trasparenza con
l'osservanza delle disposizioni e modalità stabilite dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti.
2. L'attività amministrativa, sempre diretta al perseguimento del
pubblico interesse, deve comunque garantire il diritto di accesso ed il diritto
alla privacy, disciplinati da appositi regolamenti.
1. Il responsabile del procedimento è identificato nel
responsabile del servizio competente per materia o in altro dipendente
assegnato al servizio.
2. I responsabili dei servizi possono delegare in via generale e
preventiva le funzioni dell'ufficio al personale ad essi sottoposto, pur
rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro
assegnati. Il riparto delle funzioni tra i singoli dipendenti addetti al
servizio avviene "ratione materiae" o con altri criteri dal medesimo
individuati.
3. La giunta fissa i termini di conclusione dei procedimenti, la dove
gli stessi non siano stabiliti da leggi e regolamenti.
4. Negli atti rivolti all'esterno, deve essere indicato il responsabile
del procedimento.
1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale, ogni provvedimento amministrativo è fornito di motivazione.
2. La motivazione indica i presupposti di fatto e di diritto e le
ragioni che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad
altro dell'amministrazione comunale, quest'ultimo è indicato e reso
disponibile.
4. In ogni provvedimento da notificare sono indicati:
- il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
1. Le deliberazioni sono gli atti amministrativi mediante i quali la
giunta ed il consiglio manifestano ed esprimono le proprie volontà.
2. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo
pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
3. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di
legittimità, da parte del CO.RE.CO., divengono esecutive trascorsi 10
giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti.
5. Il responsabile del servizio segreteria provvede alla pubblicazione
ed alla relata di pubblicazione e, per le deliberazioni della giunta, alla
comunicazione delle stesse ai capigruppo consiliari, contestualmente alla
pubblicazione all'albo pretorio.
6. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta od al
consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere
in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del
responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso in cui l'ente
non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal
segretario comunale, in relazione alle sue competenze. I predetti soggetti
rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
7. Nel caso in cui vengano forniti pareri negativi, l'organo collegiale,
se ritiene di deliberare in modo difforme, deve fornire nell'atto apposita ed
adeguata motivazione.
8. Sono sottoposti a controllo di legittimità esclusivamente: lo
statuto, i regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti
all'autonomia organizzativa e contabile del Consiglio stesso, il bilancio di
previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, ed il rendiconto della
gestione.
9. Sono, altresì, soggette al controllo di legittimità le
deliberazioni di Giunta e di Consiglio che la giunta intende di propria
iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.
10. Le deliberazioni della giunta e del consiglio, sono inoltre
sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate,
quando un quinto dei consiglieri richiede in forma scritta e motivata, con
l'indicazione delle norme violate, la sottoposizione al controllo di
legittimità delle deliberazioni della giunta o del consiglio entro dieci
giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni
riguardino:
- appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia
di rilievo comunitario;
- assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
1. Gli atti di competenza dei responsabili dei servizi assumono la
denominazione di determinazioni. Esse sono individuate in base ad un numero
progressivo risultante dal registro generale delle determinazioni, unico per
tutti gli uffici.
2. Le determinazioni vengono pubblicate all'albo pretorio e sono, per la
loro natura, immediatamente esecutive.
3. Il regolamento uffici e servizi disciplina le procedure per
l'adozione delle determinazioni.
4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base. Devono essere rispettate le procedure previste dalla
normativa della CEE recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico
italiano.
1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa
comunale, il sindaco, anche su richiesta del responsabile del procedimento,
indice una conferenza dei servizi e uffici interessati. Le conferenze sono
indette qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altri servizi o uffici dell'amministrazione comunale. In
tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per
tutti gli uffici e servizi convocati e il provvedimento conseguente tiene luogo
degli atti predetti.
2. Il sindaco, anche su richiesta del responsabile del procedimento, indice
altresì la conferenza di servizi, con l'osservanza della normativa
vigente, quando si rende necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o
assensi comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale o si
renda opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
affidati alla cura di amministrazioni diverse da quella comunale. In tal caso
le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni
intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Il comune partecipa alla conferenza di servizi tramite l'organo
ordinariamente competente all'adozione dell'atto.
1. I dipendenti comunali, inquadrati nei ruoli organici e ordinati in
conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il
trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi
collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e
nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza
e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e
servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere
gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile
verso il direttore generale, il responsabile degli uffici e dei servizi e
l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio
delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità
con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale
del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e
l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio dei
diritti e delle libertà sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di
gestione della tecnostruttura comunale.
1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei
servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla
legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di
rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare
del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o
all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti
pubblici o privati.
1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio
statuto, approvato dal consiglio comunale.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di
servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione,
il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità
gestionale.
4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum,
dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del
candidato, e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.
5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi
i trasferimenti.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende
speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle
istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità
e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica
i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi
sociali.
8. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei
confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della
gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.
1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e
civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri
Comuni, con la Comunità Montana, con l'Ente Parco nazionale Monti
Sibillini, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti pubblici e
privati, anche attraverso convenzioni, accordi di programma, costituzione di
consorzi.
2. Il Comune collabora con lo Stato, con la U.E., con la Regione, la
provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di
intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di
accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni apposite
convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire: il fine, la durata, la forma di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie.
3. Dette convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali
affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti
all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.
1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi,
può costituire con altri enti un consorzio ai sensi dell'art.31 del
D.Lgs n. 267/2000.
2. Il C.C. approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa
convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le
competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8,
9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2 lettera m) del D.Lgs n. 267/2000, e
prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del
consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le
funzioni degli organi consortili.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal
Sindaco o da un suo delegato.
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o
più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente
una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai
consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste
per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le
modalità per la loro costituzione ed individuale funzioni svolte
dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto
tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi
siano formati da componenti delle giunte e dei consigli associati, garantendo
la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della
propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e
per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi
previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse
affidati.
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione della
Comunità Montana, di amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici, o comunque di due o più tra i predetti soggetti, il sindaco,
qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui
programmi di intervento spetti al comune, promuove la conclusione di un accordo
di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato,
nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il
sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni
interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione,
produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977,
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici
e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del
comune.
6. Ove l'accordo comporti una variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio
comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di
cui al comma 1 e gli eventuali interventi sostitutivi, sono svolti da un
collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti
interessati, nonché dal Commissario del Governo nella regione o dal
Prefetto nella provincia interessata, se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni
amministrative la cui entità è stabilita da apposito regolamento
comunale; dette sanzioni devono essere graduate secondo la gravità delle
contravvenzioni e, comunque, entro i limiti fissati dalla normativa sulle
sanzioni amministrative.
2. Il verbale di irrogazione della sanzione deve essere notificato al
contravventore che ha la facoltà di presentare scritti difensivi, di
pagare una somma ridotta a titolo di oblazione nonché di rateizzare
l'importo.
3. Le ordinanze sindacali che comportano divieti, per i quali la legge o i
regolamenti non individuano la sanzione per la violazione, stabiliscono la
sanzione da applicare ai trasgressori.
1. Lo statuto è deliberato dal C.C. con il voto favorevole dei
due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro
trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche
statutarie.
2. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo
regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale delle
regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed
inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale
degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione
all'albo pretorio del Comune.