Comune di Acquacanina - Provincia di Macerata.
Nuovo statuto comunale approvato con delibera C.C. n. 14/01 ed integrato con delibera C.C. n. 04/02.

COMUNE DI ACQUACANINA

STATUTO

SOMMARIO

CAPO I
AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1 Autonomia del Comune
Art. 2 Sede, territorio, stemma e gonfalone
Art. 3 Funzioni
Art. 4 Compiti del Comune per i servizi di competenza statale
Art. 5 Albo pretorio

CAPO II
ORGANI DEL COMUNE

Art. 6 Organi e loro attribuzioni
Art. 7 Rappresentanza legale dell'Ente
Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 9 Composizione del Consiglio Comunale
Art. 10 Competenze del Consiglio Comunale
Art. 11 Dimissioni e surroga dei Consiglieri
Art. 12 Decadenza dei Consiglieri
Art. 13 Prima seduta del Consiglio Comunale
Art. 14 Linee programmatiche
Art. 15 Funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 16 Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 17 Commissioni consiliari
Art. 18 Prerogative dei Consiglieri
Art. 19 Scioglimento e sospensione del Consiglio
Art. 20 Competenze del Sindaco
Art. 21 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
Art. 22 Mozione di sfiducia
Art. 23 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del Sindaco
Art. 24 Vice Sindaco
Art. 25 Condizione giuridica  degli amministratori
Art. 26 Composizione della Giunta
Art. 27 Competenza della Giunta

CAPO III
PARTECIPAZIONE. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 27/bis Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini
Art. 28 Rapporti con le associazioni
Art. 29 Organismi di partecipazione dei cittadini
Art. 30 Forme di consultazione della popolazione. Istanze, petizioni, proposte
Art. 31 Referendum consultivo

CAPO IV
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 32 Finanza locale
Art. 33 Tutela dei diritti del contribuente
Art. 34 Bilancio di previsione e consuntivo
Art. 35 Organo di Revisione economico-finanziaria
Art. 36 Regolamento di contabilità
Art. 37 Controlli interni

CAPO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI SERVIZI

Art. 38 Separazione competenze organi politici e personale
Art. 39 Dotazione organica
Art. 40 Regolamento uffici e servizi
Art. 41 Direttore generale
Art. 42 Segretario comunale
Art. 43 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 44 Funzioni dei responsabili dei servizi
Art. 45 Messi notificatori
Art. 46 Collaborazioni esterne
Art. 47 Attività amministrativa
Art. 48 Il responsabile del procedimento
Art. 49 Motivazione dei provvedimenti
Art. 50 Le deliberazioni
Art. 51 Le determinazioni
Art. 52 Conferenza dei servizi
Art. 53 Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO VI
ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 54 Servizi pubblici locali
Art. 55 Aziende speciali ed istituzioni
Art. 56 Forme associative, di cooperazione ed accordi di programma
Art. 57 Convenzioni
Art. 58 Consorzi
Art. 59 Unioni di Comuni
Art. 60 Accordi di programma

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 Sanzioni
Art. 62 Entrata in vigore

CAPO I
AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1
AUTONOMIA DEL COMUNE


1. Il Comune di Acquacanina, rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove  e coordina lo sviluppo civile, sociale ed economico.
2. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. È titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello statuto e delle leggi. È titolare altresì di funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
5. Ispira la propria azione ai valori di solidarietà della comunità e ai seguenti principi:
a) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini; la parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna;
b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
c) l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle altre aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;
d) la razionale utilizzazione delle terre civiche, in particolar modo dei boschi e dei pascoli, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle comunanze, associazioni e università agrarie comunque denominate;
e) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni locali;
f) l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, prioritariamente attraverso la Comunità montana, delle funzioni e dei servizi al fine di conseguire una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
g) la promozione di forme di unione con i Comuni confinanti per esercitare congiuntamente funzioni e servizi;
h) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
i) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
l) l'estensione del diritto allo studio e alla cultura;
m) il riconoscimento della funzione sociale dello sport quale elemento di azione educativa e formativa e di difesa della salute, la promozione delle attività sportive, la realizzazione delle necessarie strutture e la valorizzazione dell'associazionismo sportivo.
6. L'organizzazione delle strutture è diretta alla soddisfazione dei bisogni della comunità locale, realizzando, compatibilmente con le risorse disponibili, l'efficienza degli uffici e dei servizi.
7. Il Comune collabora con la Provincia per la promozione di attività e la realizzazione di opere  nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 2
SEDE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE


1. Il Comune ha sede nel capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 26,71 e confina con il territorio dei comuni di Fiastra, Bolognola, Ussita, Visso, Fiordimonte, San Ginesio e Sarnano.
3. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati allo statuto.

Art. 3
FUNZIONI


1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.
2. Per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate sono attuate forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 4
COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE


1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge, secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
2. Le relative funzioni fanno capo al sindaco quale ufficiale del governo.

Art. 5
ALBO PRETORIO


1. La giunta individua nel palazzo sede del Comune apposito spazio da destinare ad "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il comune promuove e favorisce ogni forma di comunicazione informatica e telematica che consenta la libera visione di ogni documento amministrativo a chiunque.
4. Lo statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

CAPO II
ORGANI DEL COMUNE

Art. 6
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI


Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante dell'Ente. Il sindaco può delegare l'esercizio del potere di rappresentanza per atti singoli e con apposito atto di delega.

Art. 7
RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE


1. Il comune di Acquacanina è rappresentato in giudizio, sia come attore che come convenuto, dal responsabile del servizio competente per attribuzione sindacale.
La rappresentanza in giudizio comporta:
a) la costituzione in giudizio, la nomina del legale rappresentante, la procura alla lite e la rinuncia agli atti;
b) la facoltà di conciliare, transigere, promuovere azioni possessorie e cautelari;
c) l'adozione degli altri provvedimenti gestionali.
2. Il soggetto competente all'esercizio dell'autotutela coincide  di norma con quello che ha posto in essere l'atto oggetto della medesima, secondo i principi generali della competenza amministrativa.
3. La giunta comunale, anche a richiesta dei responsabili degli uffici e dei servizi formula indirizzi di natura  generale, o in base a specifiche materie da trattare, per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui al precedente comma.
4. Nelle liti promosse da terzi verso atti degli organi istituzionali (Consiglio, giunta e Sindaco) e in quelle da promuoversi avanti a giurisdizioni Superiori il responsabile del servizio agisce in esecuzione di specifiche deliberazioni della Giunta che lo autorizzano a stare in giudizio come attore o convenuto.
5. Nei procedimenti di risarcimento danni o di rivalsa promossi dal comune nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui ciò è previsto dalla legge, il responsabile dell'ufficio personale agisce in esecuzione di specifica deliberazione della giunta municipale  che lo autorizza a stare in giudizio come attore.

Art. 8
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI


1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono pubbliche ed assunte, di regola con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici che predispongono e sottoscrivono il relativo atto istruttorio da allegare quale parte integrante alla deliberazione; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal sindaco.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal sindaco e dal segretario.
5. Gli amministratori di cui all'art. 78 del D.Lgs n. 267/2000 devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
6. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma precedente sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto di correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

Art. 9
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


1. Il C.C. è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. È composto dal sindaco e dai consiglieri. Il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono stabiliti dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. I consigli durano in carica fino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10
COMPETENZE  DEL CONSIGLIO COMUNALE


1. Il C.C. ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali per il regolamento degli uffici e servizi (di competenza della G.C.);
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e tariffe;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi ,escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
n) la nomina dei rappresentanti del consiglio comunale presso enti, aziende, istituzioni ed in seno a commissioni, ad esso espressamente riservata dalla legge;
o) giudica sulla eleggibilità e compatibilità dei consiglieri e provvede alla convalida degli eletti;
p) surroga dei consiglieri dimissionari o deceduti;
q) affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere nel caso di sospensione di un membro del Consiglio Comunale;
r) procede alla nomina di commissioni consiliari;
s) nomina il revisore dei conti e ne determina il compenso entro i limiti fissati dalla normativa vigente in materia;
t) approva la convenzione con gli altri Comuni per il servizio di direttore generale, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000.

Art. 11
DIMISSIONI E SURROGA DEI CONSIGLIERI


1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 comma 1 lettera b) n. 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Il Consiglio, nel caso in cui uno o più seggi, durante il quinquennio, rimangano vacanti per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, diversa dalle dimissioni, provvede alla attribuzione dello stesso al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, nella prima seduta utile successiva al verificarsi della causa che ha dato luogo alla vacanza.

Art. 12
DECADENZA DEI CONSIGLIERI


1. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno, senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso.
2. Il consiglio, una volta deliberata la proposta di avvio della procedura di decadenza, illustrata dal Sindaco, assegna al consigliere in questione un termine di dieci giorni, dalla notifica della proposta, per eventuali controdeduzioni. Il consiglio viene convocato dal Sindaco entro i successivi dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato per le controdeduzioni e si pronuncia in merito alla decadenza, sentite le eventuali controdeduzioni.
3. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro 15 giorni.

Art.13
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE


1. La prima seduta del consiglio, per la convalida degli eletti, deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Nella seduta di insediamento il Consiglio provvede in ordine:
- alla convalida degli eletti, compreso il sindaco, ai sensi dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. n. 570 del 16.05.1960 ed alla  eventuale surroga di consiglieri;
- a ricevere il giuramento del sindaco con la formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana";
- alla comunicazione della composizione della Giunta;
- ad altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14
LINEE PROGRAMMATICHE

1. Entro 3 mesi dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori, con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione.
4. Almeno una volta l'anno in fase di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il Consiglio si  pronuncia in merito alla attuazione delle linee programmatiche. I consiglieri nonché gli assessori, hanno la facoltà di effettuare proposte ed iniziative da sottoporre al Sindaco, od al consiglio per l'attuazione del programma.
5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto od in parte non più adeguato, può, a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 15
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Con proprio regolamento, approvato a maggioranza assoluta, verrà disciplinata l'attività del C.C. e verranno fissate le modalità attraverso le quali fornire al consiglio stesso servizi, attrezzature e risorse finanziarie (art. 38 D.Lgs n. 267/2000). Le disposizioni regolamentari non potranno essere in contrasto con i principi determinati dal presente statuto.
2. Il regolamento disciplina, il funzionamento del Consiglio nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
3. Il consiglio è riunito validamente con l'intervento di almeno sette consiglieri computando a tal fine il Sindaco. Delibera a  votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze speciali previste dalla legge e dallo statuto. Per le nomine e le designazioni, delibera a maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti coloro che, indicati dalla minoranza, hanno riportato maggiori voti.
4. Il sindaco apre la seduta dopo avere riscontrato, a seguito dell'appello nominale eseguito dal segretario comunale, la presenza del quorum strutturale per il funzionamento del consiglio.
5. Di seguito il Sindaco nomina tre consiglieri con funzioni di scrutatore i quali assistono il Segretario Comunale durante le votazioni e con lui accertano il risultato delle stesse.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, sono calcolate nel numero dei votanti anche le schede bianche e nulle. Nelle votazioni a scrutinio palese l'astenuto non è computato nei votanti, ma solo nei presenti.
7. I voti contrari devono risultare da espresse dichiarazioni di voto effettuate e dettate al segretario comunale verbalizzante dal consigliere votante.
8. Il vice sindaco di estrazione esterna non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del sindaco. Gi assessori di estrazione esterna possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ma non hanno diritto di voto.
9. L'avviso di prima convocazione può stabilire, nel caso in cui vada deserta la prima seduta, anche il giorno e l'ora della seconda convocazione. La seconda convocazione che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, non può aver luogo dopo i tre giorni dalla prima convocazione.
10. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri. Nella seconda convocazione possono essere discusse e deliberate solo le proposte comprese nella prima convocazione.
11. Non possono essere discussi e deliberati in seconda convocazione: il bilancio di previsione, il conto consuntivo, gli strumenti urbanistici, i regolamenti, la contrazione di mutui (questi ultimi sono deliberati dalla giunta quando siano stati inseriti in atti programmatori del consiglio).
12. Gli argomenti di cui al precedente comma possono essere deliberati in seconda convocazione solo se sono presenti almeno la metà dei consiglieri assegnati.
Restano salve le norme di legge e di statuto che richiedono maggioranze speciali.
13. Nessun argomento può essere messo in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e  preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai consiglieri.

Art. 16
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale si riunisce su convocazione del Sindaco il quale stabilisce l'ordine del giorno e la data.
2. Il Sindaco provvede a convocare il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché rientrino nelle competenze del  consiglio.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché degli argomenti da trattare, deve essere notificato ai consiglieri a mezzo del messo comunale o per lettera raccomandata, almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione. Ai consiglieri non residenti nel comune di Acquacanina la notificazione avviene mediante deposito dell'avviso presso la segreteria comunale. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso può essere notificato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la seduta. La convocazione può essere anche telegrafica. Nei casi di convocazione d'urgenza, qualora la maggioranza dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. Copia dell'ordine del giorno viene pubblicata all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per il consiglio.
6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati e messi a disposizione dei consiglieri e dei gruppi consiliari, presso l'ufficio segreteria, almeno tre giorni prima della seduta, salvi i casi di convocazione d'urgenza.
7. I consiglieri possono avvalersi dell'ausilio dei responsabili dei servizi che hanno istruito la proposta.
8. Ai fini delle notificazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e per qualsiasi altra notificazione inerente all'esercizio del proprio mandato, i consiglieri non residenti sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale, entro cinque giorni dalla prima seduta del consiglio. Ove l'elezione di domicilio non avvenga, le notificazioni sono effettuate presso la segreteria comunale.

Art. 17
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Qualora il consiglio lo ritenga opportuno ed a maggioranza dei consiglieri votanti, il consiglio si avvale di proprie commissioni, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, per indagini, ispezioni, controllo, garanzia, studi su materie ed argomenti di competenza del consiglio stesso.
2. Le commissioni vengono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Qualora la richiesta di costituzione di una commissione consiliare venga proposta da un quinto dei consiglieri, viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio da tenersi entro venti giorni.

Art. 18
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti o sottoposti a vigilanza, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto ed al rispetto della normativa sulla privacy.
2. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio che si esercita anche sotto forma di proposta di deliberazione trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio, dopo aver acquisito i pareri necessari di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.
3. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
Il Sindaco o gli assessori rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo ad essi rivolte dai consiglieri e per le quali viene richiesta forma scritta. La risposta orale viene data nel corso della prima seduta utile del consiglio comunale, a decorrere dal quindicesimo dalla presentazione delle suddette istanze.
4. Un quinto dei consiglieri può richiedere in forma scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, la sottoposizione al controllo di legittimità delle deliberazioni della Giunta o del consiglio entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni riguardino:
- appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
5. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare che può essere costituito anche da una sola persona. Entro cinque giorni dalla prima seduta consiliare, ogni consigliere è tenuto a dichiarare per iscritto al Sindaco, a quale gruppo consiliare intende appartenere.
6. Entro cinque giorni dalla prima seduta ciascun gruppo consiliare provvede alla sua costituzione ed alla elezione del capogruppo che viene comunicata al Sindaco.
7. Fino alla comunicazione della elezione del capogruppo, è considerato tale il consigliere eletto in ogni lista con la cifra elettorale più alta.
8. Coloro che non intendono aderire  ad alcuno dei gruppi costituiti, sono considerati appartenenti ad un gruppo misto il cui capogruppo, in mancanza di designazione, è individuato nel consigliere maggiore di età.
9. La costituzione di nuovi o la modifica di gruppi consiliari, nel periodo di durata in carica del consiglio, deve essere immediatamente comunicata al Sindaco.

Art. 19
SCIOGLIMENTO E SOSPENSIONE
DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:
a) quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché, per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
2) dimissioni del Sindaco;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga dei componenti del consiglio;
5) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. In questo ultimo caso, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato il bilancio nei termini di legge, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
5. Iniziata la procedura ed in attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave ed urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione del Comune.

Art. 20
COMPETENZE DEL SINDACO


1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta ed il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.
3. Esercita le funzioni ad egli attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Nomina i responsabili degli uffici e servizi, sentito il parere del segretario o, se nominato, del direttore generale, in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nell'ente.
Qualora non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'ente, può attribuire le funzioni di responsabile del servizio mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.
7. Attribuisce inoltre incarichi di collaborazione esterna mediante convenzione secondo le disposizioni dell'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000 e del regolamento degli uffici e servizi.
8. Presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
9. Impartisce direttive al segretario comunale, direttore generale ed ai responsabili degli uffici e servizi.
10. Nomina e revoca gli assessori.
11. Rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può delegare a farsi rappresentare da persona di sua fiducia, dandone comunicazione al consiglio nella seduta successiva. Nelle stesse forme può revocare la delega.
12. Promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma e svolge gli altri compiti connessi, sulla base degli indirizzi  formulati dal consiglio comunale.
13. Firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale, non espressamente attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Direttore generale ed ai dirigenti.
14. Può vietare o differire l'accesso ai documenti sino a quando la conoscenza di questi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
15. Indice le conferenze dei servizi.
16. Dispone atti propulsivi, mediante ordini di servizio ai dipendenti.
17. Nomina il segretario comunale ed autorizza a questi, i congedi e le missioni. Attribuisce al segretario comunale le funzioni di direttore generale.
18. Adotta ordinanze che specifiche disposizioni di legge, successive all'entrata in vigore del D.Lgs n. 267/2000, riserva alla competenza del sindaco.
19. Adotta ordinanze in materia di circolazione stradale.
20. Adotta, quale capo dell'Amministrazione Comunale, tutte le ordinanze aventi carattere normativo, di indirizzo o di natura discrezionale.
21. Informa la popolazione sulla presenza di situazioni di pericolo di calamità naturali di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della L. 8.12.1970 n. 996, approvato con D.P.R. del 6.02.1981, n. 66.

Art. 21
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
- alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Per l'esecuzione di tali ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
3. Per quanto non previsto si rimanda all'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000.

Art. 22
MOZIONE DI SFIDUCIA


1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco e della giunta.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 23
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE,
DECADENZA, SOSPENSIONE,
DECESSO DEL SINDACO


1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte, dal vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva giunta.

Art. 24
VICE SINDACO

1. Il sindaco procede alla nomina del vice sindaco con il medesimo decreto di nomina della Giunta Comunale.
2. L'incarico di vice sindaco può essere in ogni momento revocato dal sindaco.
3. Il vice sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di sua assenza.
4. Il vice sindaco esercita le funzioni del sindaco sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4-bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 1.
5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del sindaco e del vice sindaco, le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dall'assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.

Art. 25
CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri è fatto divieto di ricoprire incarichi od assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle dei dipendenti, del segretario comunale e del direttore generale.
3. Le indennità di funzione, i gettoni di presenza, i rimborsi spese di viaggio e le indennità di missione, sono disciplinati dalla normativa vigente in materia. Il consiglio può, con apposito regolamento, sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
4. La giunta può assicurare gli amministratori comunali contro i rischi conseguenti all'espletamento del proprio mandato.
5. Per gli amministratori si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 26
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, dal medesimo discrezionalmente stabilito, che non può essere superiore a quello massimo stabilito dalla normativa vigente.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di  compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Il sindaco, nel procedere alla nomina degli assessori, assicura la presenza di entrambi i sessi nella giunta.
3. La giunta attesta collegialmente, nella prima seduta, prima di trattare qualsiasi alto oggetto, e prima della comunicazione dei componenti stessi della Giunta al Consiglio, i requisiti di eleggibilità e compatibilità di ciascun assessore.
4. La giunta è convocata dal sindaco o, in sua assenza, dal vice sindaco, sui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. Della nomina degli assessori, tra cui viene nominato anche un vicesindaco, il Sindaco ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
6. Le dimissioni dei singoli assessori devono essere presentate per iscritto al Sindaco e diventano irrevocabili e immediatamente operative nel momento in cui pervengono al protocollo dell'Ente.
7. Il sindaco può revocare uno o più assessori. Egli provvede, qualora lo ritenga opportuno, alla sostituzione degli assessori dimissionari, dichiarati decaduti, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa dandone motivata comunicazione al Consiglio.
8. I componenti della giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
9. Il Sindaco può delegare per iscritto agli assessori la sovrintendenza al funzionamento degli uffici e servizi ed all'esecuzione di atti in determinati settori dell'attività comunale.
10. Non possono fare parte contemporaneamente della giunta, il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Sindaco. Costoro non possono nemmeno essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
11. Il Sindaco, per particolari pratiche complesse e per particolari esigenze organizzative, può avvalersi dei consiglieri, anche di minoranza, da affiancare all'operato degli assessori.

Art. 27
COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste da leggi e dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso dello stesso.
4. In particolare è di competenza dell'organo:
- l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi;
- l'assunzione di muti quando siano previsti in atti fondamentali del consiglio;
- l'approvazione dei progetti di lavori pubblici preliminari, definitivi ed esecutivi, quando i primi siano previsti in atti fondamentali del consiglio (bilancio, relazione previsionale e programmatica, programma opere pubbliche);
- approva il piano esecutivo di gestione;
- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavori per misurare la produttività dell'apparato;
- decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, le funzioni delegate dalla provincia, dalla regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
- l'attribuzione delle retribuzioni di posizione e di risultato ai dipendenti;
- definizione della pianta organica e le sue variazioni;
- indizione di concorsi pubblici e selezioni per assunzione personale;
- nomina la commissione giudicatrice;
- individuazione sistemi di gara per appalti lavori pubblici;
- nomina le commissioni tecniche per appalti;
- indirizzi e programmi agli uffici e responsabili dei servizi;
- attribuzione, una tantum, di contributi, sussidi, sovvenzioni a persone bisognose, società culturali, sportive;
- programmi manifestazioni turistiche, sportive culturali e di rappresentanza;
- adozione regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio;
- accettazione di lasciti e donazioni che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il consiglio;
- adozione variazioni di bilancio, in via d'urgenza, da sottoporre a ratifica del consiglio entro 60 giorni a pena di decadenza;
- relazione annuale al conto consuntivo da sottoporre al consiglio;
- stabilisce i criteri generali per la nomina dell'avvocato difensore, per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione lavori pubblici e non, direzione lavori, collaudo, studi e consulenze;
- approva convenzioni tra comune ed altri Enti pubblici per la realizzazione di singole manifestazioni turistiche, culturali, sportive;
- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum previsti dal presente statuto;
- costituisce l'ufficio comunale per le elezioni al quale sono rimesse tutte le funzioni relative al procedimento elettorale e l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali;
- compie ogni altro atto rientrante nelle funzioni degli organi di governo la cui competenza è attribuita dalle leggi o dallo statuto.

CAPO III
PARTECIPAZIONE. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 27/bis
DIRITTI D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE
AI CITTADINI


1. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
2. I documenti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Responsabile del servizio che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. A tutela del diritto d'autore, il rilascio di copie di progetti di opere pubbliche, di pubblico interesse e private è ammesso soltanto con il consenso dell'avente diritto.
5. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni, disciplina i casi in cui possono essere disposti il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
6. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
7. Anche in presenza del diritto alla riservatezza di cui al comma 2, il Responsabile del Servizio deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
8. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune informano la loro attività ai principi del presente articolo.

Art. 28
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI


1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il Comune:
a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la  stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
b) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione;
c) può mettere a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
d) può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni. In caso di assegnazione dei fondi necessari, il rendiconto è approvato dalla giunta;
e) promuove la formazione di assemblee rappresentative delle forme associative.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e quelli relativi al diritto di accesso delle associazioni ai documenti amministrativi e alle informazioni hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.
4. Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi degli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Art. 29
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI


1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini alle attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.
2. A tal fine favorisce:
a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di frazione;
b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture e spazi idonei.
3. Il sindaco può  indire assemblee sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali e periodiche assemblee nelle quali gli organi comunali rendono conto ai cittadini del loro operato.

Art. 30
FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE. ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE


1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini, anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento. Il sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale o della giunta, secondo le rispettive competenze.
3. Le forme associative con i requisiti di cui all'articolo 27, possono chiedere informazioni al sindaco e alla giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

Art. 31
REFERENDUM CONSULTIVO


1. Il consiglio comunale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare, anche su richiesta di almeno un quinto degli elettori, l'indizione di referendum consultivi interessanti il corpo elettorale. Con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialità ed obiettività, la consultazione può essere limitata ad una parte determinata del corpo elettorale.
2. La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.
3. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta l'anno. Non possono essere proposti referendum, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
5. Non è ammesso il referendum sui provvedimenti in materia di imposte, tasse e tariffe, sul bilancio comunale e sul conto consuntivo, sui provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni di legge.
6. Il regolamento disciplina le modalità di attuazione del referendum.

CAPO IV
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 32
FINANZA LOCALE

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse  e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge.
3. Il Comune, nei servizi di propria competenza, delibera tariffe, contributi e corrispettivi, anche in modo non generalizzato, a carico degli utenti, al fine di garantire l'equilibrio tra i costi ed i ricavi dei servizi singoli e collettivi.

Art. 33
TUTELA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. Il comune adegua il proprio ordinamento tributario ai principi sanciti dalla legge 27/07/2000 n. 212 in materia di diritti del contribuente.
2. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
3. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia di tributi comunali.
4. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e, in ogni caso, non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.
5. Gli atti tributari dell'amministrazione comunale devono essere motivati e devono sempre recare l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, del responsabile del procedimento, nonché le modalità, il termine e l'organo cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
6. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta non possono essere prorogati.
7. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione secondo le modalità stabilite con legge o regolamento. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario.
8. Con le modalità stabilite per legge o regolamento ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali.
9. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 34
BILANCIO DI PREVISIONE E CONSUNTIVO

1. Il consiglio delibera annualmente entro il 31 dicembre (o nel diverso termine stabilito dalla legge) il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica non può presentare un disavanzo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno.
2. Il bilancio annuale di previsione è corredato di una relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale di competenza di durata pari a quello della Regione Marche.
3. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I risultati di gestione sono accertati con l'approvazione del conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso.
5. Il conto consuntivo viene approvato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione del revisore dei conti. Comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
6. Sono allegati al conto consuntivo: una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficienza e di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. L'approvazione del conto consuntivo costituisce l'atto fondamentale più importante per il comune, in quanto consente la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai programmi da realizzare nel corso del mandato.

Art. 35
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. La revisione economico - finanziaria è affidata ad un revisore eletto dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, scelto tra i soggetti di cui all'art. 234 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. È revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239 comma 1 lettera d).
4. Il revisore cessa dall'incarico per:
- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità del Comune.
5. Le funzioni, incompatibilità ed ineleggibilità sono disciplinate dall'art. 236 del D.Lgs n. 267/2000.

Art. 36
REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità che, disciplina, nell'ambito dei principi contabili stabiliti dalla normativa vigente in materia, le modalità organizzative del servizio finanziario e contabile dell'ente.

Art. 37
CONTROLLI INTERNI

1. Nell'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa, spetta al Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi o al Regolamento di contabilità stabilire le regole, le metodologie e gli strumenti per assumere:
- il controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, con la finalità di ottimizzare, anche attraverso tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra i costi e i ricavi in riferimento agli obiettivi programmati;
- il sistema di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, da utilizzare sia ai fini della attribuzione delle componenti significative della retribuzione sia ai fini della conferma dell'incarico conferito;
- il controllo strategico, quale strumento a supporto degli organi di governo, finalizzato a verificare l'adeguatezza del programma operativo rispetto a quello strategico progettato dagli stessi organi di governo.

CAPO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 38
SEPARAZIONE COMPETENZE ORGANI POLITICI  E PERSONALE

1. Agli organi politici competono solo ed esclusivamente funzioni di indirizzo (attività di programmazione e  definizione degli obiettivi) e funzioni di controllo sul conseguimento degli obiettivi.
2. La gestione amministrativa è attribuita ai  responsabili dei servizi.

Art. 39
DOTAZIONE ORGANICA


1. Il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla normativa vigente in materia, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
2. Nell'organizzazione e gestione del personale, si deve tenere conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 40
REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI

1. La Giunta disciplina, con apposito regolamento, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 41
DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
2. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 267/2000, compete, in particolare, al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Il regolamento uffici e servizi disciplina le competenze del direttore generale, nell'ambito dei principi stabiliti dalla normativa vigente, ed i rapporti tra il direttore generale ed il segretario comunale.
4. Si può procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000.000 abitanti. In tal caso il direttore dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
5. Quando non viene nominato il direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale.

Art. 42
SEGRETARIO COMUNALE


1. Il segretario comunale, nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il segretario inoltre, ai sensi dell'art. 97 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco. Quest'ultimo può conferire al segretario ulteriori attribuzioni, previo scorporo dalle competenze proprie dei responsabili dei servizi attribuite loro dal T.U. sopra indicato e con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, nel caso in cui non sia nominato il direttore generale.
3. Il Sindaco può attribuire al segretario comunale le funzioni del direttore generale.
4. Il regolamento uffici e servizi disciplina, in particolare, le ulteriori competenze, oltre a quelle di legge, spettanti al segretario comunale.

Art. 43
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore generale, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 44
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Essendo questo Comune privo della figura del dirigente, sono attribuite ai responsabili dei servizi tutte le competenze e funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento uffici e servizi:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione od analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) i decreti di occupazione temporanee e d'urgenza e di esproprio;
j) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
k) l'adozione delle ordinanze che la legge riserva agli uffici o genericamente al Comune e comunque di tutte quelle che presuppongono una discrezionalità prettamente tecnica e non a carattere normativo le quali, invece, fanno capo al Sindaco;
l) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed irrogano le sanzioni disciplinari nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento e dai contratti collettivi di lavoro.
3. La copertura temporanea dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di dirigente o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. La durata del contratto non può essere superiore alla durata in carica del Sindaco. La retribuzione onnicomprensiva viene commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro nonché alle responsabilità inerenti la funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.

Art. 45
MESSI NOTIFICATORI


1. Le funzioni di messo notificatore vengono svolte dal responsabile dell'area contabile in servizio presso il comune.
2. In caso di assenza temporanea dell'istruttore direttivo le notifiche saranno eseguite dal dipendente individuato di volta in volta con provvedimento del sindaco.

Art. 46
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. L'amministrazione comunale, con deliberazione motivata di Giunta e con rapporto di lavoro autonomo e con convenzioni a termine, può affidare ad esterni (professionisti, società, enti ed istituti) incarichi fiduciari  ad alto contenuto di professionalità per studi, indagini, progettazioni.

Art. 47
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA


1. L'attività amministrativa del Comune e degli enti, aziende ed organismi da esso dipendenti, è svolta secondo i principi di imparzialità, economicità, snellezza e trasparenza con l'osservanza delle disposizioni e modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. L'attività amministrativa, sempre diretta al perseguimento del pubblico interesse, deve comunque garantire il diritto di accesso ed il diritto alla privacy, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 48
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


1. Il responsabile del procedimento è identificato nel responsabile del servizio competente per materia o in altro dipendente assegnato al servizio.
2. I responsabili dei servizi possono delegare in via generale e preventiva le funzioni dell'ufficio al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati. Il riparto delle funzioni tra i singoli dipendenti addetti al servizio avviene "ratione materiae" o con altri criteri dal medesimo individuati.
3. La giunta fissa i termini di conclusione dei procedimenti, la dove gli stessi non siano stabiliti da leggi e regolamenti.
4. Negli atti rivolti all'esterno, deve essere indicato il responsabile del procedimento.

Art. 49
MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo è fornito di motivazione.
2. La motivazione indica i presupposti di fatto e di diritto e le ragioni che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro dell'amministrazione comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.
4. In ogni provvedimento da notificare sono indicati:
- il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 50
LE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono gli atti amministrativi mediante i quali la giunta ed il consiglio manifestano ed esprimono le proprie volontà.
2. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
3. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità, da parte del CO.RE.CO., divengono esecutive trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
5. Il responsabile del servizio segreteria provvede alla pubblicazione ed alla relata di pubblicazione e, per le deliberazioni della giunta, alla comunicazione delle stesse ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio.
6. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta od al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze. I predetti soggetti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
7. Nel caso in cui vengano forniti pareri negativi, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, deve fornire nell'atto apposita ed adeguata motivazione.
8. Sono sottoposti a controllo di legittimità esclusivamente: lo statuto, i regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile del Consiglio stesso, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, ed il rendiconto della gestione.
9. Sono, altresì, soggette al controllo di legittimità le deliberazioni di Giunta e di Consiglio che la giunta intende di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.
10. Le deliberazioni della giunta e del consiglio, sono inoltre sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri richiede in forma scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, la sottoposizione al controllo di legittimità delle deliberazioni della giunta o del consiglio entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni riguardino:
- appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

Art. 51
LE DETERMINAZIONI

1. Gli atti di competenza dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di determinazioni. Esse sono individuate in base ad un numero progressivo risultante dal registro generale delle determinazioni, unico per tutti gli uffici.
2. Le determinazioni vengono pubblicate all'albo pretorio e sono, per la loro natura, immediatamente esecutive.
3. Il regolamento uffici e servizi disciplina le procedure per l'adozione delle determinazioni.
4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. Devono essere rispettate le procedure previste dalla normativa della CEE recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 52
CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il sindaco, anche su richiesta del responsabile del procedimento, indice una conferenza dei servizi e uffici interessati. Le conferenze sono indette qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri servizi o uffici dell'amministrazione comunale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutti gli uffici e servizi convocati e il provvedimento conseguente tiene luogo degli atti predetti.
2. Il sindaco, anche su richiesta del responsabile del procedimento, indice altresì la conferenza di servizi, con l'osservanza della normativa vigente, quando si rende necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale o si renda opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici affidati alla cura di amministrazioni diverse da quella comunale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Il comune partecipa alla conferenza di servizi tramite l'organo ordinariamente competente all'adozione dell'atto.

Art. 53
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati nei ruoli organici e ordinati in conformità  alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore generale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio dei diritti e delle libertà sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO VI
ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 54
SERVIZI PUBBLICI LOCALI


1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 55
AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI


1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato, e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.
5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

Art. 56
FORME ASSOCIATIVE, DI COOPERAZIONE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Comunità Montana, con l'Ente Parco nazionale Monti Sibillini, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti pubblici e privati, anche attraverso convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi.
2. Il Comune collabora con lo Stato, con la U.E., con la Regione, la provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 57
CONVENZIONI

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire: il fine, la durata, la forma di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Dette convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 58
CONSORZI

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri enti un consorzio ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n. 267/2000.
2. Il C.C. approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2 lettera m) del D.Lgs n. 267/2000, e prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 59
UNIONE DI COMUNI

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione ed individuale funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Art. 60
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione della Comunità Montana, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i predetti soggetti, il sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune.
6. Ove l'accordo comporti una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1 e gli eventuali interventi sostitutivi, sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario del Governo nella regione o dal Prefetto nella provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61
SANZIONI


1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita da apposito regolamento comunale; dette sanzioni devono essere graduate secondo la gravità delle contravvenzioni e, comunque, entro i limiti fissati dalla normativa sulle sanzioni amministrative.
2. Il verbale di irrogazione della sanzione deve essere notificato al contravventore che ha la facoltà di presentare scritti difensivi, di pagare una somma ridotta a titolo di oblazione nonché di rateizzare l'importo.
3. Le ordinanze sindacali che comportano divieti, per i quali la legge o i regolamenti non individuano la sanzione per la violazione, stabiliscono la sanzione da applicare ai trasgressori.

Art. 62
ENTRATA IN VIGORE


1. Lo statuto è deliberato dal C.C. con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale delle regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.



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