(B.U.R. n. 120 del 14.11.2002)
1. La Regione, mediante l'autorizzazione e accreditamento delle strutture e
dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale garantisce la
qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie
erogate.
2. La presente legge, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali) e del decreto del Ministro per la
solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, disciplina i requisiti per
il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle
strutture e dei servizi a ciclo diurno e residenziale.
1. Le strutture di cui alla presente legge sono gestite dai soggetti pubblici o
privati di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000, nel rispetto
di quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie), e sono rivolte a:
a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o
temporaneamente sostitutivi delle famiglie;
b) disabili, per interventi socio-assistenziali e socio-sanitari finalizzati al
mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia della persona e al
sostegno delle famiglie;
c) anziani, per interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, finalizzati al
mantenimento ed al recupero della capacità di autonomia della persona e
al sostegno delle famiglie;
d) persone con problematiche psico-sociali, che necessitano di assistenza e
risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza
nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o
contrastante con il progetto individuale.
1. Le strutture di cui alla presente legge sono articolate per tipologie
funzionali in relazione alla natura del bisogno, all'intensità
assistenziale ed alla complessità dell'intervento e vengono distinte ai
sensi dei commi 2, 3 e 4.
2. Le strutture con funzione abitativa e di accoglienza educativa,
caratterizzate da bassa intensità assistenziale, sono destinate a
soggetti autosufficienti privi di un valido supporto familiare e distinte
in:
a) strutture per minori: comunità familiare;
b) strutture per disabili: comunità alloggio;
c) strutture per anziani: comunità alloggio e casa-albergo;
d) strutture per persone con problematiche psico-sociali: comunità
alloggio, comunità familiare, alloggio sociale per adulti in
difficoltà e centro di pronta accoglienza per adulti.
3. Le strutture con funzione tutelare; caratterizzate da media intensità
assistenziale, sono destinate a soggetti fragili e a rischio di perdita di
autonomia, privi di un valido supporto familiare e distinte in:
a) strutture per minori: comunità educativa, comunità di pronta
accoglienza, comunità alloggio per adolescenti;
b) strutture per disabili: comunità socio-educativa-riabilitativa;
c) strutture per anziani: casa di riposo;
d) strutture per persone con problematiche psico-sociali: casa famiglia, centro
di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottopostl a misure
restrittive della libertà personale da parte dell'autorità
giudiziaria, casa di accoglienza per donne, anche con figli minori, vittime di
violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.
4. Le strutture con funzione protetta, caratterizzate da un alto livello di
intensità e complessità assistenziale, sono destinate a soggetti
non autosufficienti che necessitano di protezione a ciclo diurno o di
residenzialità permanente e temporanea con funzione di sollievo alle
famiglie e sono distinte in:
a) strutture per disabili: residenza protetta e centro diurno
socio-educativo-riabilitativo;
b) strutture per anziani: residenza protetta e centro diurno.
1. La comunità familiare di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e
una struttura educativa residenziale caratterizzata dalla convivenza
continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più
adulti che assumono le funzioni genitoriali.
2. La comunità educativa di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e
una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata
dalla convivenza di un gruppo di minori con un'équipe di operatori che
svolgono la funzione educativa come attività di lavoro.
3. La comunità di pronta accoglienza di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera a), è una struttura educativa residenziale a carattere
comunitario, caratterizzata dalla continua disponibilità e
temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un
gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di
riferimento.
4. La comunità alloggio per adolescenti di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera a), è una struttura educativa residenziale a carattere
comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di ragazzi e ragazze
con la presenza di referenti adulti.
1. La comunità alloggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e
una struttura residenziale parzialmente autogestita destinata a soggetti
maggiorenni in condizioni di disabilità, privi di validi riferimenti
familiari, che mantengono una buona autonomia tale da non richiedere la
presenza di operatori in maniera continuativa.
2. La comunità socio-educativa-riabilitativa di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera b), è una struttura residenziale a carattere
comunitario rivolta a persone maggiorenni in condizioni di disabilità,
con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari
continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o
per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o
definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
3. La residenza protetta di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), è
una struttura residenziale destinata a persone, in condizioni di
disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato
grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e
riabilitativo con elevato livello di integrazione socio-sanitaria.
4. Il centro diurno socio-educativo-riabilitativo di cui all'articolo 3, comma
4, lettera a), è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a
soggetti in condizioni di disabilità, con notevole compromissione delle
autonomie funzionali, che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali
non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento
lavorativo o formativo.
1. La comunità alloggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c),
è una struttura residenziale, totalmente o parzialmente autogestita,
consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani
autosufficienti che scelgono una vita comunitaria e di reciproca
solidarietà.
2. La casa albergo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), è una
struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad
anziani autosufficienti, costituita di spazi abitativi individuali o familiari
di varia tipologia e di servizi collettivi a disposizione di chi li
richiede.
3. La casa di riposo di cui all'articolo 3, comma 3 lettera c), è una
struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad
accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per
loro scelta preferiscono avere servizi collettivi o che per senilità,
per solitudine o altro motivo, richiedono garanzie di protezione nell'arco
della giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo.
4. La residenza protetta di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), è
una struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria,
destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non
autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste,
non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie
complesse.
5. Il centro diurno di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), è una
struttura a regime semiresidenziale, con un elevato livello di integrazione
socio-sanitaria, destinata ad accogliere anziani non autosufficienti, con esiti
di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste.
1. La comunità alloggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d),
distinta per persone con disturbi mentali, per ex tossicodipendenti, per
gestanti o per madri con figli a carico, è un servizio residenziale a
carattere temporaneo o permanente per persone che, prive di validi riferimenti
familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo
familiare, necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o
reinserimento sociale.
2. La comunità familiare di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d),
è una struttura residenziale che accoglie, in via temporanea o
permanente, soggetti svantaggiati, sia minori che adulti, anche con limitata
autonomia personale, caratterizzata dalla convivenza continuativa, stabile ed
impostata sul modello familiare, con persone adulte che svolgono la funzione di
accompagnamento sociale ed educativo.
3. L'alloggio sociale per adulti in difficoltà di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera d), è una struttura residenziale che offre una
risposta, di norma temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza alle
persone con difficoltà di carattere sociale, prive del sostegno
familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata
temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto
individuale.
4. Il centro di pronta accoglienza per adulti di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario
dedicata esclusivamente alle situazioni di emergenza.
5. Il centro di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti
a misure restrittive della libertà personale, da parte
dell'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d),
è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre
ospitalità completa o diurna ai medesimi.
6. La casa famiglia, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), è una
struttura residenziale destinata ad accogliere soggetti temporaneamente o
permanentemente pivi di sostegno familiare, anche con età e
problematiche psico-sociali composite, improntata sul modello familiare e con
la presenza stabile di adulti che per scelta svolgono funzioni educative e
socio-assistenziali.
7. La casa di accoglienza per donne di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d),
è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre
ospitalità e appoggio a donne vittime di violenza fisica o psicologica,
con o senza figli, e a donne vittime della tratta e dello sfruttamento
sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui
è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.
1. Tutte le strutture e i servizi di cui alla presente legge sono soggetti ad
autorizzazione.
2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni delle
strutture e dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge,
che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento previsto
all'articolo 9, comma 1.
1. I requisiti, nonché le procedure e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione delle strutture e dei servizi previsti dalla presente
legge, sono definiti dalla Giunta regionale con regolamento, sentita la
Commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, tenuto conto dei requisiti minimi fissati dalla
normativa statale vigente.
2. I requisiti per l'autorizzazione delle strutture e dei servizi previsti
dalla presente legge sono aggiornati, ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o
normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma
1.
1. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare delle
strutture e dei servizi al Comune nel cui territorio è ubicata la
struttura. Nel caso di più tipologie, previste all'interno della stessa
struttura, il soggetto titolare richiede l'autorizzazione per ciascuna
tipologia.
2. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia l'autorizzazione
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
3. I Comuni inviano periodicamente alla Giunta regionale i dati informativi
relativi alle strutture e ai servizi autorizzati e accreditati ai sensi della
presente legge.
1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge, del venir meno dei
requisiti o di altre disfunzioni, il Comune diffida il soggetto autorizzato a
provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o
controdeduzioni entro un congruo termine.
2. II Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel
caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ordina la
sospensione dell'autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che
hanno determinato il provvedimento.
3. Nel caso di gravi e ripetute infrazioni alle norme della presente legge e
del regolamento ad cui all'articolo 9, comma 1, nonché nel caso di
mancato rispetto delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o
di gravi e ripetute disfunzioni, il Comune dispone la revoca
dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione decade nei casi di:
a) estinzione della persona giuridica autorizzata;
b) rinuncia del soggetto autorizzato;
c) decesso della persona fisica autorizzata, fatto salvo l'esercizio
provvisorio degli eredi ai sensi delle disposizioni vigenti.
1. Il Comune, anche avvalendosi dei servizi del dipartirnento di prevenzione
dell'Azienda ASL competente per territorio e tenuto conto di quanto stabilito
dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, precede a verifiche rispettive
tese all'accertamento della permanenza dei requisiti delle strutture e dei
servizi di cui alla presente legge.
2. I soggetti titolari delle strutture e dei servizi di cui alla presente legge
inviano al Comune, con periodicità annuale, una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso
dei requisiti.
3. La Giunta regionale può disporre verifiche e controlli sulle
strutture autorizzate e accreditate ai sensi della presente legge.
1. L'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge
e condizione per instaurare rapporti con i soggetti pubblici, secondo le
modalità previste dalla normativa vigente, e presuppone il possesso dei
requisiti di qualità definiti ai sensi del comma 2.
2. I requisiti, le procedure e le modalità per l'accredita- mento sono
definiti dalla Giunta regionale con regolamento, sentita la Commissione
consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
3. I requisiti per l'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti
dalla presente legge sono aggiornati, ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o
formativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma
2.
4. I Comuni provvedono all'accreditamento delle strutture e dei servizi
previsti dalla presente legge, previa verifica dei requisiti e secondo le
procedure e le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma
2.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle tariffe da
corrispondere ai soggetti accreditati con i quali sono instaurati i rapporti di
cui al comma 1.
6. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali e la Commissione consiliare
competente, in armonia con la programmazione sanitaria e sociale, determina,
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
fabbisogno delle strutture protette per anziani e disabili.
1. Le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge, comprese quelle autorizzate provvisoriamente ai sensi delle
deliberazioni consiliari n. 272 dell'8 marzo 1995 e n. 54 del 20 marzo 1996 e
della deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 10 gennaio 2000, devono
adeguarsi alle disposizioni della presente legge, secondo quanto previsto dal
regolamento di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Le strutture di nuova istituzione già previste dalla programmazione
regionale possono essere provvisoriamente autorizzate ai sensi delle
deliberazioni di cui al comma 1.
3. Le case di riposo che hanno presentato domanda di autorizzazione per Nuclei
di assistenza residenziale (NAR), presentano la domanda per residenza protetta
per anziani, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 9,
comma 1.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le procedure di
accreditamento per le residenze protette non possono essere avviate dai Comuni
in assenza dell'atto di fabbisogno di cui all'articolo 13, comma 6.
5. Sono abrogati gli articoli 9 e 41, comma 2, della l.r. 5 novembre 1988, n.
43 e il regolamento regionale 10 maggio 1989, n. 21.
6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articoio 9, comma 1,
continuano ad applicarsi le norme abrogate dal comma 5 e le corrispondenti
disposizioni emanate ai sensi della l.r 43/1988.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Marche.
Note all'art. 1, comma 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge n. 328/2000 è il
seguente:
"Art. 11 - (Autorizzazione e accreditamento) - 1. I servizi e le strutture a
ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è
rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale,
che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi
nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con
decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri
interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997. n. 281.
Omissis.
- Il D.M. 21 maggio 2001, n. 308, pubblicato nella G.U. 28 luglio 2001, n. 174,
reca:
"Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre
2000, n. 328»".
Note all'art. 2, comma 1:
- Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge n. 328/ 2000 è il
seguente:
"Art. 1 - (Principi generali e finalità) - Omissis
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive
competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di
utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni
e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato,
delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti
nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici
nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella
realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di
utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di
patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e
servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà
sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei
familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della
solidarietà organizzata. Omissis."
- Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio-sanitarie" è stato pubblicato nella G.U. 6
giugno 2001, n. 129.
Note all'art. 14, comma 1:
- La deliberazione consiliare n. 272 dell'8 marzo 1995 ad oggetto: "L.R. 5
novembre 1988, n. 43 "Norme per il riordino delle funzioni di assistenza
sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e
per la gestione dei relativi interventi nella regione" Criteri e
modalità per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'apertura e
al funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali" e stata
pubblicata nel BUR n. 35 del 18/5/1995.
- La deliberazione consiliare n. 54 del 20 marzo 1996 ad oggetto: "L.R. 5
novembre 1988. n. 43. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
provvisoria all'apertura e al funzionamento delle strutture residenziali e
semiresidenziali socio educative e assistenziali per i minori per gli adulti in
difficoltà, anche portatori di handicap" è stata pubblicata nel
BUR n. 25 dell'11/04/1996.
- La deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 10/01/2000 ad oggetto: "LR
n. 43/1988 - atto di indirizzo e di coordinamento delle procedure di richiesta
e di rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'apertura ed al funzionamento
delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-educative ed
assistenziali" è stata pubblicata nel BUR n. 13 dell'11/02/2000.
Nota all'art. 14, comma 5:
Il testo vigente dell'art. 41 della l.r. 5 novembre 1988. n. 43 (Norme per il
riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per
l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi
nella regione), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:
"Art. 41 - (Ospitalità nelle strutture residenziali) - 1. È
attuata l'ospitalità con carattere di integrazione e
complementarietà rispetto ad altre prestazioni di cui alla presente
legge nei casi:
a) di verificata impraticabilità degli altri interventi di assistenza
sociale di cui alla presente legge o di assoluta carenza delle condizioni
oggettive necessarie alla loro realizzazione;
b) di una loro non rispondenza alle esigenze degli utenti;
c) di un necessario temporaneo allontanamento della persona, per situazioni
eccezionali, dal proprio ambiente sociale per evitarne l'esposizione a
particolari fattori di rischio.
2. Abrogato
3. Allo scopo di garantire la continuità dei rapporti interfamiliari,
l'organizzazione delle strutture residenziali deve favorire il coinvolgimento
dei familiari nella vita dell'utente all'interno delle strutture stesse e
promuovere e favorire i rientri dell'utente nel nucleo familiare e
parentale.
4. Le strutture sono organizzate in modo da consentire 1'ospitalità
temporanea.".
Nota all'art. 14, comma 6:
Per l'argomento della l.r. n. 43/1988 vedi nella nota all'art. 14, comma 5.
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 81 del 9 ottobre
2001;
* Relazione della V Commissione permanente in data 12 settembre 2002;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del
30 ottobre 2002, n. 108.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.