la seguente legge regionale:
1. La presente legge disciplina le condizioni ed i procedimenti per la
sanatoria degli abusi edilizi in attuazione dei principi di cui all'articolo 32
del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in
legge dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito indicata
come legge statale.
1. Non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive rientranti tra le
tipologie di cui all'allegato 1 della legge statale, qualora le stesse ricadano
in almeno una delle seguenti fattispecie:
a) siano in contrasto con i vincoli comportanti inedificabilità di cui
all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), ed all'articolo 32, comma 27, lettera d),
della legge statale, imposti prima della realizzazione delle opere;
b) non abbiano conseguito il parere favorevole dell'autorità preposta
alla tutela del vincolo nei casi e nei limiti di cui all'articolo 32 della
legge 47/1985, oppure non sia stata accordata la disponibilità di
concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti
pubblici territoriali, con le modalità e le condizioni di cui al
medesimo articolo ed alla legge statale. Non è comunque ammessa la
sanatoria per le opere realizzate su aree facenti parte del demanio pubblico,
nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico;
c) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con atti
aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai
sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);
d) sia intervenuta sentenza definitiva di condanna nei casi e nei limiti di cui
all'articolo 32, comma 27, lettera a), della legge statale;
e) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico,
secondo la normativa vigente;
f) siano state ultimate dopo il 31 marzo 2003;
g) siano state realizzate negli ambiti di tutela integrale ai sensi
dell'articolo 27 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesistico
ambientale regionale (PPAR) o delle corrispondenti norme dei piani regolatori
generali (PRG) comunali ad esso adeguati.
2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge
quadro in materia di incendi boschivi), e indipendentemente dall'approvazione
del piano regionale di cui all'articolo 3, comma 1, di detta legge, i Comuni
subordinano il rilascio del titolo in sanatoria alla verifica che le opere non
siano state realizzate su aree boscate o su pascoli i cui soprassuoli siano
stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è
sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti o
dai registri del Corpo forestale dello Stato o di altre pubbliche
amministrazioni, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nel
decennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge, percorse,
precedentemente alla realizzazione dell'opera, da uno o più incendi
boschivi.
1. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 2, possono conseguire la sanatoria
le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui all'allegato 1 della legge
statale, ivi comprese quelle che hanno determinato la modifica della
destinazione d'uso degli edifici esistenti o di parti di essi, qualora abbiano
comportato la realizzazione di una costruzione o un aumento della volumetria
della costruzione esistente non superiore a 200 metri cubi, per ogni singola
unità immobiliare comprese le pertinenze, se a destinazione
residenziale, e non superiore a 150 metri quadrati, se a destinazione non
residenziale.
2. Possono conseguire inoltre la sanatoria le opere abusive a destinazione non
residenziale che abbiano comportato un aumento di superficie utile, senza
aumento di volume, per una superficie massima di 300 metri quadrati.
3. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, le opere abusive di cui al comma 1 possono conseguire la
sanatoria qualora abbiano comportato la realizzazione di una nuova costruzione
o un aumento della volumetria della costruzione esistente non superiore a 75
metri cubi, se a destinazione residenziale, e non superiore a 150 metri cubi,
se a destinazione non residenziale.
4. Il computo dei volumi ammessi a sanatoria, ai sensi del presente articolo,
è effettuato secondo quanto previsto dal regolamento edilizio tipo della
Regione.
1. La misura dell'oblazione, determinata dalla tabella C allegata alla legge
statale, è aumentata del 10 per cento per far fronte alle spese
occorrenti alla demolizione degli interventi edilizi abusivi non suscettibili
di sanatoria e per promuovere interventi di riqualificazione urbanistica e
ambientale dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio.
2. La quota integrativa dell'oblazione di cui al comma 1 è versata
direttamente al Comune. Il versamento è effettuato al momento della
presentazione della domanda di sanatoria.
1. Il contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione dovuto al
Comune per gli interventi oggetto di domanda di sanatoria è incrementato
del 100 per cento.
2. Il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione dovuto
al Comune per gli interventi oggetto di domanda di sanatoria è
incrementato dal Comune stesso in una misura non inferiore al 50 per cento e
non superiore al 100 per cento rispetto all'importo determinabile in base alla
disciplina vigente. La misura di detto aumento è stabilita dai singoli
Comuni tenendo conto delle finalità di cui al comma 6 entro e non oltre
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In caso di mancata specificazione dell'incremento nel termine stabilito dal
comma 2, il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione
per gli interventi oggetto di domanda di sanatoria si intende aumentato del 50
per cento.
4. Il contributo di cui al comma 1 è integralmente versato dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
5. Il contributo di cui al comma 2 è versato entro il 30 giugno 2005.
6. Le risorse derivanti dall'incremento degli oneri concessori vengono
prioritariamente impiegate dai Comuni per far fronte alle spese occorrenti alla
demolizione degli interventi edilizi abusivi, qualora siano insufficienti gli
importi di cui all'articolo 4, nonché per realizzare adeguate opere di
urbanizzazione e per salvaguardare i caratteri storici, artistici, archeologici
e paesaggistico-ambientali degli insediamenti.
1. La domanda di sanatoria è presentata dagli interessati al Comune
territorialmente competente dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 10 dicembre 2004.
2. Alla domanda di sanatoria sono allegate:
a) la dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1,
del testo unico di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), con allegata documentazione fotografica delle opere per le
quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, che attesti
l'avvenuta ultimazione delle opere abusive entro il 31 marzo 2003;
b) l'attestazione del pagamento dell'oblazione con le modalità stabilite
dalla legge statale;
c) l'attestazione del pagamento dell'incremento dell'oblazione di cui
all'articolo 4;
d) l'attestazione del pagamento dei contributi concessori con le
modalità di cui all'articolo 5;
e) una relazione a firma di un tecnico abilitato che asseveri le dimensioni e
lo stato delle opere eseguite, la loro idoneità statica o la
necessità della realizzazione di opere di adeguamento antisismico.
3. Al momento della presentazione della domanda viene comunicato al richiedente
il nominativo del responsabile del procedimento ed il termine, non superiore a
centocinquanta giorni, entro il quale il responsabile verifica la completezza
della documentazione presentata.
4. La domanda di sanatoria è definita con provvedimento espresso da
notificare agli interessati entro tre anni dalla presentazione della stessa. Il
termine può essere interrotto una sola volta per chiarimenti e
integrazioni e riprende a decorrere dalla data di presentazione dei chiarimenti
o delle integrazioni. Nel caso in cui la domanda venga respinta le somme
versate all'atto della sua presentazione sono integralmente restituite.
5. Qualora il termine stabilito dal comma 4 decorra senza che il Comune abbia
adottato un provvedimento espresso, l'interessato ha facoltà di
richiedere alla Provincia la nomina di un commissario ad acta ai sensi
dell'articolo 69 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica,
paesaggistica e di assetto del territorio), con oneri a carico del Comune.
6. Dell'avvenuto rilascio del titolo in sanatoria è data notizia al
pubblico mediante affissione all'albo pretorio.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle domande
di sanatoria non ancora definite e presentate tra la data di entrata in vigore
della legge statale e la data di entrata in vigore della presente legge. Gli
interessati, a pena di decadenza, integrano o ritirano le domande entro i
termini di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Per le domande di sanatoria da integrare gli interessati presentano la
documentazione di cui all'articolo 6 e le attestazioni dei pagamenti
dell'oblazione con l'incremento di cui all'articolo 4 e dei contributi
concessori con gli incrementi di cui all'articolo 5.
3. Nel caso in cui la domanda venga ritirata le somme versate all'atto della
sua presentazione sono restituite.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 29 ottobre 2004
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO
DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO
ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
Nota all'art. 1, comma 1
Il testo dell'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito in legge dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n.
326, è il seguente:
"Art. 32 - (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e
paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione
dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti
edilizi e delle occupazioni di aree demaniali) - 1. Al fine di pervenire alla
regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono di
cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizia in
sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina
regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le
competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto
titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative
regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le
regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini
dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con la legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con
l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e
integrazioni.
6. Comma abrogato dall'art. 2, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
7. Il presente comma aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 dell'art. 141, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
8. Il presente comma aggiunge il comma 2-bis all'art. 141 del D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267.
9. Comma abrogato dall'art. 2, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza
del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una
somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate
le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati,
predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità
di attuazione.
11. Comma abrogato dall'art. 2, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo
massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di
un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive,
per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di
demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria
e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le
anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione
del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque
anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli
abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano
rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro
dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti,
trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da
trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni
relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale
dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di
costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione
della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1985, n.
298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione,
trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei
rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è
destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o
facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale
e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte
dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio,
rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area
appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera
ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo
appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la
disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento
dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
dello Stato deve essere presentata, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre
2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente,
corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a
titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata
applicando i parametri di cui alla allegata tabella A, per anno di occupazione,
per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale
domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito
edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve essere
allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo
frazionamento.
16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio
disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo
appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene
espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente
entro il 31 maggio 2005. Resta ferma la necessità di assicurare, anche
mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di
riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al
mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell'area
appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a
mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte
dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile
dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della
filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa
presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione
attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del
titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio
assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione,
alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile
è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B allegata al
presente decreto ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti,
rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono
inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle
procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile
è rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione
della documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per
una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori
di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati
i canoni annui di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono
assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere
dal 1o gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto
termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la
concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004,
nella misura prevista dalle tabelle allegate al D.M. 5 agosto 1998, n. 342 del
Ministro dei trasporti e della navigazione, rivalutate del trecento per
cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro
di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle
regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
24. Comma abrogato dall'art. 2, comma 70 della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano
alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non
abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della
volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento
superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a
nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la
nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui
all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo
restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo,
nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni
e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie
di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di
sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza
definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del
codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico,
rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003;
c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'areda di
proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le
modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di
leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde
acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle
aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della
esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente
rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e
indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1
dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le
opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è
sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e
dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso
edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più
incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio
marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di
uso civico.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla
data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente,
sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al
predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla
persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e
648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla
sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di
assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna
per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine
alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad
opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta
nelle forme di cui articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in
relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di
confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice
competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato,
altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a
riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei
confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta
limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con
l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri
concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra
l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui
al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento
amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino
al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata
al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli
abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei
interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione
di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto
previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con
legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di
sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le
amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli
oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché
per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati
dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili,
nell'àmbito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in
parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma
5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali,
possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo
di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al
presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate
le relative modalità di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la
descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata
sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un
tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità
statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito
edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di
trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli
effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al
conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della
documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai
fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del
suolo pubblico, entro il 30 giugno 2005, nonché il decorso del termine
di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo
del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei
termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta
o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni
realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni
richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo
48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori,
nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate
nell'allegato 1 al presente decreto.
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto
dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti
e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come
disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di
opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia
può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei
predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con
le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui
al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di
lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate
ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento
delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi
dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive
modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto
interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
applicazione del presente comma.
42. Il presente comma sostituisce il comma 4 dell'art. 29 della legge n.
47/1985.
43. Il presente comma sostituisce l'art. 32 della legge n. 47/1985.
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti
l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724,
non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette
leggi.
44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, comma 2, dopo le parole: "l'inizio" sono inserite le seguenti: "o
l'esecuzione".
45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962, n. 167 e successive
modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: ", nonché in
tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici".
46. Il presente comma aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 27 del DPR 6
giugno 2001, n. 380.
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per
cento.
48. Comma soppresso dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
49. Comma soppresso dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
49-bis. Il presente comma aggiunge un periodo al comma 16 dell'art. 54 della
legge n. 449/1997.
49-ter. Il presente comma sostituisce l'art. 41 del DPR 6 giugno 2001, n.
380.
49-quater. Il presente comma aggiunge il comma 3-ter all'art. 48 del DPR 6
giugno 2001, n. 380.
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti
stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di
euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti
dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni,
all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti
unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri
interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si
provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Note all'art. 2, comma 1, lett. a)
- Il testo dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie) è il seguente:
"Art. 33 - (Opere non suscettibili di sanatoria) - Le opere di cui all'articolo
31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti
vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti
prima della esecuzione delle opere stesse:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti
urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine,
lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della
sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.
Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed
immobili assoggettati alla tutela della L. 1o giugno 1939, n. 1089,
e che non siano compatibili con la tutela medesima.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si
applicano le sanzioni previste dal capo I."
- Per il testo della lettera d), del comma 27, dell'articolo 32 del d.l. 30
settembre 2003, n. 269 vedi nella nota all'art. 1, comma 1
Nota all'art. 2, comma 1, lett. b)
Il testo dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie) è il seguente:
"Art. 32 - (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo) - 1. Fatte salve le
fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo
è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle
suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il
silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il
reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si
tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la
superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere
insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive
modificazioni, e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere
collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad
edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le
previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del D.M. 1o aprile 1968, n. 1404,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con gli
articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive
modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla
sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le
disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto
previsto dall'articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il
motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza
competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della
salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici
territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il
rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è
subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere
onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti,
l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso
del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici
territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla
richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere
limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e
alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto
all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi
regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio
competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della
presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con
riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione
aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della
determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con
convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di
anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal
versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'art.
21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della
proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è
determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante
dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si
applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380."
Nota all'art. 2, comma 1, lett. c)
Il testi degli articoli 6 e 7 del d.lgs 29 ottobre 1999, n. 490, è il
seguente:
"Art. 6 - (Dichiarazione) (Legge 1o giugno 1939, n. 1089, artt. 2,
comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b) - 1. Salvo quanto
disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente
importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti
a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse particolarmente importante
delle cose indicate all'articolo 2, comma l, lettera b), l'eccezionale
interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'articolo 2, comma 1,
lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'articolo 2,
comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'articolo 10.
4. La Regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente
importante delle cose indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera c) di
proprietà privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero
procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3."
"Art. 7 - (Procedimento di dichiarazione) (Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt.
7, comma 1; 8) - 1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione
previsto dell'articolo 6 direttamente o su proposta formulata dal
soprintendente, anche su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune,
dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la
sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta,
l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché l'indicazione
del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di
eventuali osservazioni.
3. Allorché il procedimento riguardi complessi immobiliari, la
comunicazione è inviata anche al Comune interessato.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle
disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla sezione I del Capo
III di questo Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del
procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo
2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti
nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 6, comma 4."
Nota all'art. 2, comma 1, lett. d)
Per il testo della lettera a) del comma 27 dell'articolo 32 del d.l. 30
settembre 2003, n. 269 vedi nella nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 2, comma 1, lett. g)
Il testo dell'articolo 27 delle Norme tecniche di attuazione del Piano
paesistico ambientale regionale è il seguente:
"Art. 27 - (Prescrizioni generali di base transitorie per gli ambiti di tutela
provvisori) - Secondo quanto stabilito dalla lettera c) dell'articolo 3 negli
ambiti di cui all'articolo 25, valgono le seguenti norme.
Negli ambiti provvisori di tutela orientata, escluse le aree urbanizzate, sono
vietati:
a - ogni nuova edificazione, compresi gli interventi edilizi di tipo
agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli; silos e depositi agricoli di
rilevante entità, edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo
industriale;
b - l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente,
tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale.
Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 8/87 e successive integrazioni e
modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R. 34/87 per il solo
miglioramento delle tartufaie controllate;
c - l'apertura di nuove cave.
Nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme:
c1) in quelle autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 37/80
è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei limiti
dell'autorizzazione e fino all'attuazione del progetto di risanamento e
sistemazione dell'area di cui all'articolo 3, lettera d) della citata legge
regionale che tiene luogo del progetto di recupero ambientale di cui al
successivo articolo 57. Eventuali ampliamenti possono essere autorizzati
nell'ambito di appositi progetti di recupero ambientale di cui al successivo
articolo 57;
c2) In quelle previste dall'articolo 23 della L.R. 37/80, sprovviste di
autorizzazione regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
del piano, pena la immediata e automatica sospensione dell'attività
estrattiva, dovrà essere presentato il relativo progetto di recupero
ambientale ai sensi del successivo articolo 57. Detto progetto potrà
anche prevedere ampliamenti delle cave esistenti, purché finalizzate al
recupero ambientale. L'attività di cava proseguirà secondo il
progetto di recupero presentato per un periodo massimo di centottanta giorni
decorrenti dalla data di presentazione del progetto. Entro tale termine
dovrà essere espresso il parere della commissione tecnica delle cave di
cui alla L.R. 37/80 nonché la compatibilità ambientale da parte
della giunta regionale ai sensi dell'articolo 63bis e ter delle presenti
norme;
c3) nelle aree interessate dalle cave dimesse sono ammessi progetti di recupero
ambientale ai sensi del successivo articolo 57;
d - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.
In tali ambiti sono invece consentite le opere minori e complementari relative
agli edifici esistenti e gli altri interventi edilizi, specialmente realizzati
per l'esercizio dell'attività agricola, ivi comprese le nuove abitazioni
al servizio delle aziende agro-silvo-pastorali.
Negli ambiti provvisori di tutela integrale, escluse le aree urbanizzate, sono
vietate:
a - ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici
esistenti;
b - l'attività indicata alla lettera b) del secondo comma con le
eccezioni e le limitazioni ivi previste;
c - il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali,
comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private
esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizi e per quelli occorrenti
all'attività agro-silvo-pastorale;
d - l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività
sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
e - la posizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura o
scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare
del Ministero LL.PP. 9 febbraio 1979, n. 400;
f - l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti.
Nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme:
f1) in quelle autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 37/80,
è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei soli
limiti dell'autorizzazione e fino all'attuazione del progetto di risanamento e
sistemazione dell'area di cui all'articolo 3, lettera d) della citata L.R.
37/80 che tiene luogo del progetto di recupero ambientale di cui al successivo
articolo 57. Non potrà essere autorizzata nessuna ulteriore prosecuzione
dell'attività estrattiva;
f2) in quelle previste dall'articolo 23 della L.R. 37/80, sprovviste di
autorizzazione regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
del piano, pena l'immediata ed automatica sospensione dell'attività
estrattiva, dovrà essere presentato il relativo progetto di recupero
ambientale ai sensi del successivo articolo 57, escluso l'ampliamento.
L'attività di cava proseguirà secondo il progetto di recupero
presentato per un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data
di presentazione del progetto. Entro tale termine dovrà essere espresso
il parere della commissione tecnica delle cave di cui alla L.R. 37/80
nonché la compatibilità ambientale da parte della giunta
regionale ai sensi degli articoli 63 bis e ter delle presenti norme;
f3) nelle aree interessate dalle cave dismesse sono ammessi progetti di
recupero ambientale ai sensi del successivo articolo 57;
g - realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
h - costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e
materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a
servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio
di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche
particolari.
Si intendono per aree urbanizzate le zone omogenee A, B e D di completamento,
rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b) del D.M. 2 aprile
1968, n. 1444, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici,
nonché le zone F, di cui al succitato decreto, già
prevalentemente urbanizzate e parzialmente dotate di attrezzature con
esclusione delle aree costiere di cui all'articolo 32, decimo comma, lettera
a), punto 1).
Nelle aree regolamentate dagli strumenti urbanistici generali vigenti, prive di
Piani attuativi, ricadenti nei sottosistemi territoriali di tipo A l'altezza
degli edifici di nuova costruzione e degli ampliamenti non può superare
quella media degli edifici circostanti e comunque non può superare
l'altezza massima di ml. 7,00, misurati a valle; nelle aree urbanizzate
ricadenti nei sottosistemi territoriali B e C l'altezza degli edifici di nuova
costruzione o degli ampliamenti non può superare l'altezza media degli
edifici circostanti.
Restano comunque salve le disposizioni più restrittive ove previste
dagli strumenti di pianificazione vigenti o da leggi statali o regionali.
Le prescrizioni generali di base transitorie, di cui al presente articolo, sono
integrate e specificate dalle prescrizioni particolari, transitorie e
permanenti, dettate negli articoli seguenti per alcune categorie costitutive
del paesaggio.
In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali le prescrizioni di
base transitorie possono essere variate, tenuto conto di quanto stabilito dal
successivo articolo 27 bis e fermo restando che esse costituiscono comunque un
orientamento generale."
Nota all'art. 2, comma 2
Il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge
quadro in materia di incendi boschivi) è il seguente:
"Art. 3 (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi) - 1. Le regioni approvano il piano regionale per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive
deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato
per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di
rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento",
del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".
Omissis."
Nota all'art. 3, comma 3
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 recante:
"Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765" è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.
Nota all'art. 6, comma 2, lett. a)
Il testo del comma 1, dell'articolo 47, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) è il seguente:
"Art. 47 - (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o
fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all'articolo 38.
Omissis."
Nota all'art. 6, comma 5
Il testo dell'articolo 69 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia
urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è il
seguente:
"Art. 69 - (Mancato rilascio della concessione) - 1. Eccettuato il caso in cui
si applica l'istituto del silenzio assenso, trascorsi sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di concessione, corredata di tutta la
documentazione necessaria, ovvero dalla presentazione dei documenti aggiuntivi
richiesti a integrazione dei progetti presentati o a dimostrazione degli
impegni assunti da parte del richiedente, qualora il sindaco non abbia espresso
le proprie determinazioni sulla domanda, il richiedente ha facoltà di
presentare ricorso al presidente della provincia.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, il presidente della
provincia invita formalmente il sindaco a pronunciarsi sulla domanda, sentita
la commissione edilizia, nei successivi trenta giorni.
3. Scaduto inutilmente il termine assegnato, la provincia nomina un commissario
ad acta, che si pronuncia sulla domanda di concessione entro trenta giorni
dalla data della nomina."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
*·Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Cecchini n. 255 del 9
settembre 2004;
* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Castelli, Ciccioli, Gasperi,
Romagnoli, Pistarelli n. 258 del 30 settembre 2004;
* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 259 del 5 ottobre
2004;
* Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 21 ottobre
2004;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del
27 ottobre 2004, n. 206.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA