Deliberazione n. 836 del 21/07/2004.
Istituzione del Registro regionale delle Associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 9 del 18 giugno 2002 e successive modificazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA


- di istituire, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 9 del 18 giugno 2002 e successive modificazioni, il Registro regionale delle Associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale;
- di indicare il Servizio Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo quale struttura competente alla tenuta e gestione del sopra indicato Registro regionale;
- di dare incarico al Servizio Informatica di predisporre nel più breve tempo possibile una procedura per la gestione informatizzata del suddetto registro;
- di stabilire i requisiti, le modalità e gli adempimenti conseguenti all'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale così come segue:
REQUISITI
Possono essere iscritte le Associazioni che:
prevedono nell'atto costitutivo e nello statuto, fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della pace, della cooperazione e della solidarietà internazionale;
prevedono nell'atto costitutivo e nello statuto l'assenza di fini di lucro e il carattere democratico dell'ordinamento interno;
hanno sede legale o sede operativa nelle Marche in forma di rappresentanza, Comitato o Centro regionale;
svolgono attività nel campo dei diritti umani, della pace, della cooperazione e della solidarietà internazionale da almeno tre anni.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per ottenere l'iscrizione al Registro regionale le Associazioni devono presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale presso il Servizio Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo - Via Tiziano, n. 44 - 60125 Ancona.
La domanda di iscrizione deve, pena l'irricevibilità, essere corredata da:
una copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi tre anni;
elenco nominativo degli associati - nome, cognome, indirizzo - aggiornato alla data di presentazione della domanda e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione;
elenco nominativo dei componenti il Direttivo completo di nome, cognome e indirizzo, sottoscritto da ogni membro in corrispondenza delle proprie generalità e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione.
L'iscrizione è disposta entro 90 giorni dalla data di arrivo della richiesta di iscrizione con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo che viene pubblicato per estratto sul BUR Marche.
Il Decreto di iscrizione è notificato a mezzo Raccomandata A/R al legale rappresentante dell'Associazione.
Entro lo stesso termine di 90 giorni è comunicato il provvedimento motivato di diniego alla iscrizione.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE
Le Associazioni iscritte al Registro Regionale devono far pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco aggiornato degli aderenti che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione;
nel caso in cui intervengano modifiche all'Atto Costitutivo e/o allo Statuto, le Associazioni devono darne comunicazione al Servizio Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo entro 30 giorni dalla modifica trasmettendo copia del nuovo Atto Costitutivo e/o Statuto e comunque, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono dichiarare le eventuali modifiche apportate agli atti sopra citati. La dichiarazione va resa anche se negativa;
entro il 30 giugno di ogni anno le associazioni devono presentare al Servizio Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo il bilancio consuntivo o il rendiconto approvato dell'anno precedente, corredato dalla relazione del Direttivo e dei revisori dei Conti qualora previsto dallo Statuto. In caso di mancata presentazione entro 60 giorni successivi alla sopra indicata data, l'Associazione viene cancellata dal Registro regionale;
le Associazioni devono presentare al Servizio Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo la relazione annuale sull'attività svolta entro il 31 gennaio;
nel caso in cui si verifichino eventi tali da comportare le dimissioni del Consiglio Direttivo o del Presidente, l'Associazione è tenuta a comunicare al Servizio Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo:
- l'avvenuta sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo o del Presidente e il verbale dell'assemblea che ne sancisce le dimissioni o la sfiducia entro 30 giorni dall'evento;
- il verbale di assemblea che designa il rinnovo del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data del suo insediamento, con l'indicazione dei nomi, cognomi, recapiti e ruoli dei membri dello stesso.
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
Le Associazioni vengono cancellate con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo nei seguenti casi:
- su richiesta del legale rappresentante dell'Associazione avallata da conforme verbale;
- inattività dell'Associazione per un periodo di almeno due anni dalla data dell'ultimo verbale di assemblea trasmesso al Servizio Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente atto.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Sono fatte salve le domande di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni presentate in data antecedente a quella di adozione del presente atto.
Tali Associazioni provvederanno ad adeguarsi alle nuove disposizioni sulla base della informativa che sarà predisposta ed inviata dal Servizio Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo a seguito della pubblicazione nel BUR Marche del presente atto.



(Indice BUR)