- di istituire, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 9 del 18 giugno 2002 e
successive modificazioni, il Registro regionale delle Associazioni operanti per
la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà
internazionale;
- di indicare il Servizio Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo
quale struttura competente alla tenuta e gestione del sopra indicato Registro
regionale;
- di dare incarico al Servizio Informatica di predisporre nel più breve
tempo possibile una procedura per la gestione informatizzata del suddetto
registro;
- di stabilire i requisiti, le modalità e gli adempimenti conseguenti
all'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni operanti per la pace, i
diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale
così come segue:
REQUISITI
Possono essere iscritte le Associazioni che:
prevedono nell'atto costitutivo e nello statuto, fra gli scopi sociali, in
forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali ed assistenziali nel campo
dei diritti umani, della pace, della cooperazione e della solidarietà
internazionale;
prevedono nell'atto costitutivo e nello statuto l'assenza di fini di lucro e il
carattere democratico dell'ordinamento interno;
hanno sede legale o sede operativa nelle Marche in forma di rappresentanza,
Comitato o Centro regionale;
svolgono attività nel campo dei diritti umani, della pace, della
cooperazione e della solidarietà internazionale da almeno tre anni.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per ottenere l'iscrizione al Registro regionale le Associazioni devono
presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, indirizzata al
Presidente della Giunta Regionale presso il Servizio Politiche Comunitarie e
Cooperazione allo Sviluppo - Via Tiziano, n. 44 - 60125 Ancona.
La domanda di iscrizione deve, pena l'irricevibilità, essere corredata
da:
una copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi tre anni;
elenco nominativo degli associati - nome, cognome, indirizzo - aggiornato alla
data di presentazione della domanda e sottoscritto dal legale rappresentante
dell'Associazione;
elenco nominativo dei componenti il Direttivo completo di nome, cognome e
indirizzo, sottoscritto da ogni membro in corrispondenza delle proprie
generalità e sottoscritto dal legale rappresentante
dell'Associazione.
L'iscrizione è disposta entro 90 giorni dalla data di arrivo della
richiesta di iscrizione con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche
Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo che viene pubblicato per estratto sul
BUR Marche.
Il Decreto di iscrizione è notificato a mezzo Raccomandata A/R al legale
rappresentante dell'Associazione.
Entro lo stesso termine di 90 giorni è comunicato il provvedimento
motivato di diniego alla iscrizione.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE
Le Associazioni iscritte al Registro Regionale devono far pervenire entro il
31 gennaio di ogni anno l'elenco aggiornato degli aderenti che dovrà
essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione;
nel caso in cui intervengano modifiche all'Atto Costitutivo e/o allo Statuto,
le Associazioni devono darne comunicazione al Servizio Politiche Comunitarie e
Cooperazione allo Sviluppo entro 30 giorni dalla modifica trasmettendo copia
del nuovo Atto Costitutivo e/o Statuto e comunque, entro il 31 gennaio di ogni
anno, devono dichiarare le eventuali modifiche apportate agli atti sopra
citati. La dichiarazione va resa anche se negativa;
entro il 30 giugno di ogni anno le associazioni devono presentare al Servizio
Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo il bilancio consuntivo o il
rendiconto approvato dell'anno precedente, corredato dalla relazione del
Direttivo e dei revisori dei Conti qualora previsto dallo Statuto. In caso di
mancata presentazione entro 60 giorni successivi alla sopra indicata data,
l'Associazione viene cancellata dal Registro regionale;
le Associazioni devono presentare al Servizio Politiche Comunitarie e
Cooperazione allo Sviluppo la relazione annuale sull'attività svolta
entro il 31 gennaio;
nel caso in cui si verifichino eventi tali da comportare le dimissioni del
Consiglio Direttivo o del Presidente, l'Associazione è tenuta a
comunicare al Servizio Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo:
- l'avvenuta sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo o del Presidente e
il verbale dell'assemblea che ne sancisce le dimissioni o la sfiducia entro 30
giorni dall'evento;
- il verbale di assemblea che designa il rinnovo del Consiglio Direttivo entro
30 giorni dalla data del suo insediamento, con l'indicazione dei nomi, cognomi,
recapiti e ruoli dei membri dello stesso.
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
Le Associazioni vengono cancellate con Decreto del Dirigente del Servizio
Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo nei seguenti casi:
- su richiesta del legale rappresentante dell'Associazione avallata da conforme
verbale;
- inattività dell'Associazione per un periodo di almeno due anni dalla
data dell'ultimo verbale di assemblea trasmesso al Servizio Politiche
Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente atto.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Sono fatte salve le domande di iscrizione al Registro regionale delle
Associazioni presentate in data antecedente a quella di adozione del presente
atto.
Tali Associazioni provvederanno ad adeguarsi alle nuove disposizioni sulla base
della informativa che sarà predisposta ed inviata dal Servizio Politiche
Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo a seguito della pubblicazione nel BUR
Marche del presente atto.