(B.U.R. n. 46 del 22.05.2003)
1. La presente legge, all'interno del sistema integrato regionale di
interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i servizi per
l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alle responsabilità
genitoriali, allo scopo di favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle
loro famiglie.
2. Ai fini di cui al comma 1, vengono individuati luoghi di formazione e di
sviluppo della personalità destinati ai bambini e alle bambine, agli
adolescenti e alle adolescenti per favorirne la socializzazione quale aspetto
essenziale del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle
potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
3. Sono destinatari delle prestazioni di cui alla presente legge i residenti
nella regione o i soggetti in essa dimoranti, secondo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con
particolare attenzione alle nuove presenze multietniche e alla promozione
dell'interculturalità.
1. La Regione promuove:
a) la collaborazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di
politiche attive e interventi socio-educativi per l'infanzia e
l'adolescenza;
b) l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti ai requisiti previsti
dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 13;
c) l'adozione di progetti sperimentali per nuove tipologie di servizi;
d) la partecipazione dei minori alla vita della comunità locale;
e) l'effettuazione di ricerche nell'ambito delle discipline
socio-psico-pedagogiche, di studi e analisi, con particolare riferimento
all'infanzia e all'adolescenza.
1. Il comitato dei Sindaci di ogni ambito territoriale, istituito ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000, provvede a:
a) definire il programma di attuazione dei servizi, tenendo conto di quanto
previsto dal piano di zona cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000 e
delle risorse finanziarie disponibili;
b) fissare gli orari di apertura dei servizi, le forme di partecipazione agli
stessi, i criteri per l'accesso e il loro utilizzo, altre modalità di
gestione e il concorso alla spesa da parte degli utenti.
2. Il comitato dei Sindaci, per lo svolgimento delle attività di cui al
comma 1, si avvale di un comitato territoriale la cui composizione ed il cui
funzionamento sono stabiliti dal comitato dei Sindaci medesimo. Il comitato dei
Sindaci prevede comunque, tra i componenti del comitato territoriale, la
rappresentanza dell'utenza.
3. Il programma di attuazione dei servizi di cui al comma 1, lettera a),
è trasmesso alla Consulta regionale per la famiglia istituita ai sensi
dell'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della
famiglia).
1. I Comuni provvedono a:
a) autorizzare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo
14;
b) accreditare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo
15;
c) esercitare la vigilanza e il controllo sul funzionamento dei servizi ed
effettuare ispezioni ai sensi dell'articolo 17;
d) inviare alla Giunta regionale i dati informativi relativi ai servizi
autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge;
e) garantire la più ampia informazione sull'attività dei servizi,
anche ai fini della verifica degli interventi;
f) espletare le attività di cui all'articolo 16.
1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di
servizi sociali il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia,
l'adolescenza e i giovani, così come previsto dall'articolo 4, comma 3,
della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione
parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).
2. Il Centro, in collegamento con l'Osservatorio regionale per le politiche
sociali e con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con l.r. 15
ottobre 2002, n. 18, raccoglie ed elabora dati riguardanti:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica
dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;
b) le risorse finanziarie pubbliche e private e la loro destinazione per aree
di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali pubblici e privati.
3. Il Centro effettua ricerche, studi ed analisi a supporto delle
attività degli ambiti territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, lettera a), della legge 328/2000.
4. Il Centro effettua e pubblica ricerche e studi inerenti l'infanzia,
l'adolescenza ed i giovani.
1. Sono servizi, ai sensi della presente legge, le attività e gli
interventi concernenti:
a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli
adolescenti e delle adolescenti;
b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie;
c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti
attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini
e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle
figure parentali.
2. I servizi sono costituiti in particolare da:
a) nidi d'infanzia;
b) centri per l'infanzia;
c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;
d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
e) servizi itineranti;
f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali.
3. Ulteriori articolazioni dei servizi sono individuate nel regolamento di cui
all'articolo 13 in modo da rispondere alle trasformazioni ed alle dinamiche
della struttura sociale e in attuazione di quanto stabilito dalla normativa
statale e regionale a salvaguardia del sistema integrato dei servizi
sociali.
1. È nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e
bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di
promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed
abilità, contribuire alla formazione della loro identità
personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di
assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche
l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità,
equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la
partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e
la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso
processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli
strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti
pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di
emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di
informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la
comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano
svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di
sviluppo.
2. Sono centri per l'infanzia i servizi che accolgono bambini e bambine in
età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per
il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari,
modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie
maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o
temporanee. I centri per l'infanzia possono anche prevedere attività di
integrazione fra nido e scuola dell'infanzia, nonché spazi di
aggregazione per bambini e genitori.
3. Sono spazi per bambini, bambine e per famiglie i servizi per l'infanzia
destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico, relazionale
e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e
bambini, nonché di incontro, confronto e formazione fra genitori, figure
parentali, o loro sostituti ed educatori del servizio.
4. Sono centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti i
servizi, comunque denominati: centri ludici polivalenti, punti di incontro e
altri servizi, che svolgono attività per favorire e promuovere la
socializzazione, anche intergene-razionale e la condivisione di interessi e
attività culturali.
5. Sono servizi itineranti i servizi rivolti a bambini, bambine, adolescenti e
famiglie che offrono, in forma non fissa, spazi di incontro e di interazione,
nonché un bagaglio socio-educativo e ludico-culturale. Tali servizi sono
destinati alle realtà territoriali disagiate.
6. Sono servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari i
servizi offerti alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per
particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un
progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le
responsabilità genitoriali. I servizi educativi domiciliari possono
essere realizzati:
a) da educatori, la cui professionalità è individuata dall'ente
locale proponente, in base ai requisiti indicati dal regolamento di cui
all'articolo 13;
b) da persone o da famiglie individuate dall'ente locale proponente, che
offrono le necessarie garanzie di capacità educativa.
7. Sono servizi di sostegno alle funzioni genitoriali le attività
previste all'articolo 16 della legge 328/2000 per la valorizzazione e il
sostegno delle responsabilità familiari, promosse dai Comuni singoli o
associati anche ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e
della l.r. 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi
delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di
solidarietà sociale) ed attuate secondo le previsioni del piano
regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui
all'articolo 18, comma 6, della legge 328/2000.
1. I servizi previsti dalla presente legge sono gestiti:
a) dai Comuni anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi dell'articolo 14 o
accreditati ai sensi dell'articolo 15.
1. I servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c) devono essere
di norma localizzati in zone destinate dai piani urbanistici a servizi o ad
attrezzature di interesse comune.
2. La localizzazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere
disposta lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze
pericolose, nonché da infrastrutture di grande traffico e da altre fonti
inquinanti.
1. Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2,
lettere a), b), e c) va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse
età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei
ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.
2. Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge non devono
presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso e
alla frequenza.
1. L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è
organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni
socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.
2. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è
determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino.
3. Il personale educativo dei servizi previsti dalla presente legge può
essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti elaborati dai
Comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.
4. I criteri e le modalità per la ricettività dei servizi di cui
alla presente legge sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 13.
1. Il personale dei servizi di cui alla presente legge si distingue in
educatori e addetti ai servizi. Tale personale opera nelle strutture secondo il
metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i
comitati territoriali di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il personale dei servizi di cui alla presente legge, ferma restando
l'applicazione dei contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi
relativi, deve possedere i titoli di studio stabiliti nel regolamento di cui
all'articolo 13.
3. Sono individuate figure professionali di coordinamento con
responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la
continuità nella programmazione educativa e la qualità degli
interventi. Il regolamento di cui all'articolo 13 stabilisce il livello
operativo di tali figure e il titolo di studio che le medesime devono
possedere.
4. Il Comune e l'Azienda USL competenti per territorio integrano il contingente
di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti
dall'ammissione di soggetti in condizione di disabilità o affetti da
particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato
definito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva di cui
all'articolo 10 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni
(Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle
persone in condizione di disabilità).
5. I Comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano
corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi di cui alla
presente legge.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, approva il regolamento di attuazione della stessa, sentiti i
comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali e previo parere della
Commissione consiliare competente.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, sulla base di quanto fissato
negli articoli 9, 10, 11 e 12, i requisiti strutturali, organizzativi e
qualitativi dei servizi previsti dalla presente legge necessari per ottenere
l'autorizzazione di cui all'articolo 14; definisce, altresì, i requisiti
aggiuntivi di qualità per ottenere l'accreditamento di cui all'articolo
15.
3. I requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi previsti
dalla presente legge sono aggiornati, nell'ipotesi in cui l'evoluzione
tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di
cui al comma 1.
4. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina i casi di
sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 14.
1. Tutti i servizi previsti dalla presente legge sono soggetti ad
autorizzazione.
2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni dei
servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano
variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13,
nonché il trasferimento di titolarità dei servizi medesimi.
3. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del
servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e
le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13. L'autorizzazione
è rilasciata dal Comune, entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda, previa verifica dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 13.
4. I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune:
a) l'inizio dell'attività entro sessanta giorni dalla autorizzazione;
b) la cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della
medesima.
1. L'accreditamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di
qualità definiti ai sensi dell'articolo 13.
2. L'accreditamento è condizione per accedere alle risorse pubbliche e
per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi
previsti nel piano di zona di cui all'articolo 19, comma 1, della legge
328/2000.
3. La domanda di accreditamento è presentata dal soggetto titolare del
servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e
le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13.
4. I Comuni provvedono all'accreditamento, entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di
qualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.
1. La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla presente legge, in
particolare nei nidi, è assicurata dall'Azienda USL competente per
territorio, ai sensi della normativa vigente.
2. I Comuni possono prevedere la collaborazione con le Aziende USL per progetti
educativi e di sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, che promuovano
e facilitino l'inserimento di quelli in condizione di disabilità o in
condizioni di disagio e difficoltà e possono, inoltre, promuovere
programmi di prevenzione, educazione e tutela sanitaria per l'infanzia e
l'adolescenza.
3. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è esercitata
dall'Azienda USL territorialmente competente ai sensi della normativa
vigente.
1. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi di cui alla
presente legge sono esercitati dal Comune ove è localizzato il servizio.
Il Comune può avvalersi dei servizi dell'Azienda USL competente per
territorio.
2. Il Comune effettua ispezioni almeno una volta all'anno, fatte salve
necessità urgenti o segnalazioni da parte dei servizi sanitari delle
Aziende USL o di altri Comuni o del comitato territoriale di cui all'articolo
3, comma 2.
1. Alla realizzazione e alla gestione dei servizi di cui alla presente legge
concorrono risorse finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali e
dei privati.
2. Per la realizzazione dei programmi di attuazione di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), la Regione assegna ai Comuni contributi annuali per la
gestione ed il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2. Per
l'anno 2003 i contributi ai Comuni per le spese di gestione e funzionamento dei
nidi d'infanzia di cui al capitolo 53007124 sono assegnati con i criteri
stabiliti dalla l.r. 11 marzo 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003).
3. I contributi sono concessi annualmente sulla base di criteri e
modalità preventivamente definiti dalla Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente.
4. I Comuni cofinanziano gli interventi ed i servizi in base a quanto previsto
nel piano di zona.
1. Per le finalità della presente legge è istituito il fondo
regionale per il sistema integrato dei servizi per l'infanzia, per lo sviluppo
di politiche a favore degli adolescenti e di sostegno alla genitorialità
e alla famiglia ammontante, per l'anno 2003, a euro 7.348.839,09.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita
con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di
bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede, per l'anno
2003, mediante le risorse iscritte nell'UPB 5.30.07.
4. Ai fini della gestione le somme occorrenti per il pagamento delle spese di
cui al comma 1 risultano già iscritte per l'anno 2003 a carico dei
seguenti capitoli:
a) 53007124 "Contributi ai Comuni singoli od associati nelle spese di gestione
e funzionamento degli asili nido": euro 4.957.986,23;
b) 53007103 "Quota parte del fondo unico nazionale per le politiche sociali
(legge 328/2000)": euro 1.148.529,29;
c) 53007138 (articolo 70, legge 448/2001): euro 1.242.323,57.
1. I soggetti, pubblici e privati, titolari dei servizi previsti dalla
presente legge, già operanti, presentano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, domanda di
autorizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento medesimo, che
dovrà indicare, altresì, i tempi di adeguamento.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13 non sono
concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di cui alla presente
legge ed ai servizi esistenti continuano ad applicarsi le norme abrogate
dall'articolo 22.
3. I procedimenti amministrativi relativi ai finanziamenti dei progetti
presentati in favore dei giovani e degli adolescenti, pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le
modalità previste dal piano annuale di attuazione per l'anno 2002,
approvato con deliberazione della giunta regionale 10 aprile 2002, n. 698.
1. Nel titolo, nel testo e nella tabella A della l.r. 12 aprile 1995, n. 46,
sono soppresse le seguenti parole: "e degli adolescenti"; "ed adolescenziale";
"e adolescenziali"; "ed adolescenziali"; "ed adolescenti"; "e adolescenziale";
"e a quello degli adolescenti".
2. Alla lettera b3) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1995, dopo le
parole: "emarginazione sociale" sono aggiunte le seguenti: "nonché il
sostegno socio-educativo di soggetti a rischio di devianza".
3. La lettera b4) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1995, è
sostituita dalla seguente:
"b4) il riconoscimento e la valorizzazione culturale dei giovani non
appartenenti ai Paesi dell'Unione europea;".
4. La lettera b5) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1995, è
abrogata.
5. Le lettere a), a1) e a2) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 46/1995,
sono abrogate.
6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 46/1995, così
come sostituita dal comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11
(legge finanziaria 2001) le parole: "problematiche giovanili" sono sostituite
con le seguenti: "politiche giovanili".
7. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1995, le parole: "acquisiti i
pareri dell'osservatorio regionale e" sono sostituite dalle seguenti:
"acquisito il parere".
8. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 46/1995, dopo le
parole: "tra i giovani" sono soppresse le seguenti: "nonché
attività aggregative e socio-educative atte a sostenere i compiti di
sviluppo degli adolescenti".
9. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 46/1995, è sostituito dal
seguente:
"2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio
regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge,
corredata dei pareri del coordinamento regionale degli Informagiovani e dei
coordinamenti provinciali dei progetti giovani, nonché sullo stato di
attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative
finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale.".
Sono abrogate le l.r. 27 agosto 1973, n. 23 e 3 settembre 1979, n. 30, nonché il regolamento regionale 23 luglio 1974, n. 3.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo del comma 1, dell'articolo 2 della legge 328/2000 è il
seguente:
"Art. 2. (Diritto alle prestazioni) - 1. Hanno diritto di usufruire
delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi
sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con
le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i
cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari,
nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli
stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui
all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
Omissis."
Nota all'art. 3, comma 1:
Il testo della lettera a) del comma 3, dell'articolo 8 della legge 328/2000
è il seguente:
"Art. 8 - (Funzioni delle regioni) - Omissis
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti
funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali
interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti
per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella
determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a
favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali
di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le
prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive
risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
Omissis."
Nota all'art. 3, comma 1, lettera a):
Il testo del comma 1, dell'articolo 19 della legge 328/2000 è il
seguente:
"Art. 19 - (Piano di zona) - 1. I comuni associati, negli ambiti
territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei
diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie
locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le
indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il
piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento
nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie,
strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle
disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera
h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo
di cui all'articolo 21;
d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e
prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi
periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento
all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con
i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello
locale e con le altre risorse della comunità;
g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale
e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
Omissis."
Nota all'art. 3, comma 3:
Il testo dell'articolo 4 della l.r. 30/1998 è il seguente:
"Art. 4 - (Consulta regionale per la famiglia) - 1. È istituita
la Consulta regionale per la famiglia quale organo propositivo e consultivo
della Regione in materia di politiche familiari.
2. La Consulta ha i seguenti compiti:
a) effettua rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e
propone gli opportuni aggiornamenti anche con specifici studi seminari e
convegni;
b) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito
familiare;
c) esprime proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale;
d) esprime parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia
socio-assistenziale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che anche
indirettamente possa incidere sulla qualità della vita familiare.
3. La Consulta è costituita da:
a) tre rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed
operanti nell'ambito della sfera delle politiche familiari;
b) due rappresentanti designati dalle cooperative o altre formazioni di
autorganizzazione dei servizi sanitari, educativi, di formazione professionale,
di scuole per genitori, di servizi culturali, sociali o assistenziali tra le
famiglie;
c) due rappresentanti designati dalle strutture private di solidarietà
sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali;
d) tre rappresentanti di cui due dei comuni ed uno delle province che abbiano
delegato ad uno specifico assessorato le competenze relative alla promozione e
all'attuazione delle politiche familiari, designati rispettivamente dall'ANCI e
dall'UPI;
e) un rappresentante designato dalla Commissione regionale pari
opportunità tra uomo e donna di cui alla L.R. 18 aprile 1986, n. 9;
f) un rappresentante designato dal Forum per le associazioni familiari delle
Marche;
g) un rappresentante del coordinamento regionale per l'handicap di cui alla
L.R. 4 giugno 1996, n. 18;
h) due esperti di problematiche familiari designati dalle Università
marchigiane;
i) un rappresentante designato dalle strutture pubbliche di intervento a favore
della persona, della coppia e della famiglia.
4. Partecipa di diritto, senza diritto di voto, alla Consulta il dirigente del
servizio regionale competente o suo delegato.
5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal servizio regionale
competente.
6. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura.
7. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta
esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio determinato con le
modalità stabilite dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20,
così come modificata dall'articolo 1 della L.R. 4 luglio 1994, n.
23."
Nota all'art. 5, comma 1:
Il testo del comma 3, dell'articolo 4, della legge n. 451/1997 è il
seguente:
"Art. 4 - (Organizzazione) - Omissis
3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di
adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le
amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano,
prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di
elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti
tutti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica
dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel
settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.
Omissis."
Nota all'art. 5, comma 2:
La l.r. 18/2002 reca: "Istituzione del garante per l'infanzia e
l'adolescenza".
Nota all'art. 5, comma 3:
Per il testo della lettera a) del comma 3, dell'articolo 8 della legge 328/2000
vedi nella nota all'articolo 3, comma 1.
Note all'art. 7, comma 7:
- Il testo dell'articolo 16 della legge 328/2000 è il seguente:
"Art. 16 - (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità
familiari) - 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella
cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della
coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie
svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita
quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle
famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte
e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al
fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli
operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito
dell'organizzazione dei servizi.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio
nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo
18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni,
la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di
sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari
opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e
uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.
3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno
priorità:
a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della
maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli
assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997,
n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi
socio-educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura,
promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità,
anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefìci di
carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di
accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre
persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro
di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati
nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero
per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di
lavoro;
f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e
percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare
l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli,
di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non
autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica,
di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di
inserimento sociale, nell'mbito delle risorse disponibili in base ai piani di
cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali
in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti
a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del
prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune;
all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una
quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore
in sede locale.
5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle
famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono,
altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte
per l'accesso a più servizi educativi e sociali.
6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di
agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del
nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono
essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di
modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del
livello della spesa di carattere corrente."
- Il testo del comma 6, dell'articolo 18 della legge 328/2000 è il
seguente:
"Art. 18 - (Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi
sociali). Omissis
6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in
relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente
articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano
nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso
forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione
socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale,
nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della
formazione professionale e del lavoro."
Nota all'art. 12, comma 4:
Il testo dell'articolo 10 della l.r. 18/1996 è il seguente:
"Art. 10 - (Unità multidisciplinare dell'età evolutiva) -
1. L'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva è composta
da un neuro-psichiatra infantile, uno psicologo, un pedagogista, un assistente
sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come logopedisti,
fisioterapisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più consulenti
nella patologia segnalata. All'interno dell'Unità multidisciplinare
è individuato un coordinatore.
2. L'Unità di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) informazione, educazione sanitaria e attività di prevenzione;
b) consulenza e sostegno, anche psicologico, della famiglia;
c) collaborazione con enti ed istituzioni;
d) interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona in
situazione di handicap;
e) individuazione dell'handicap e compilazione della diagnosi funzionale;
f) collaborazione con gli operatori della scuola e i genitori per
l'elaborazione del profilo dinamico funzionale nonché del piano
educativo individualizzato;
g) verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento sociale, scolastico
e nelle strutture che favoriscono l'integrazione della persona in situazione di
handicap;
h) controlli periodici per una valutazione globale in itinere sull'andamento
del soggetto nelle fasi evolutive dal punto di vista clinico, relazionale,
delle capacità residue e delle potenzialità di apprendimento."
Nota all'art. 15, comma 2:
Per il testo del comma 1, dell'articolo 19 della legge 328/2000 vedi nella nota
all'articolo 3, comma 1, lettera a).
Nota all'art. 20, comma 3:
La deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 10/04/2002 ad oggetto: "LR
n. 46/95 - Piano annuale di attuazione DA n. 59/2001 degli interventi di
promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani e degli
adolescenti. Indirizzi applicativi per l'anno 2002" è stata pubblicata
nel BURM n. 58 del 30 aprile 2002.
Nota all'art. 21:
Viene di seguito pubblicato il testo della Legge Regionale 12 aprile
1995, n. 46 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore
dei giovani.", coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dalla
legge sopra pubblicata che sono stampate con caratteri distinti. La
pubblicazione del testo aggiornato e coordinato ha esclusivamente carattere
informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi
riprodotti.
L.R. 12 aprile 1995, n. 46
Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei
giovani.
1. La Regione promuove in attuazione degli artt. 4 e 7 dello Statuto, la
realizzazione di iniziative formative, sociali, culturali e ricreative
finalizzate a favorire il completo e libero sviluppo della personalità
dei giovani.
2. In particolare interviene a favore della piena valorizzazione delle forme
associative libere e spontanee promuovendo, ai sensi dell'art. 6 della L. 8
giugno 1990, n. 142, la partecipazione dei giovani alla vita della
comunità locale.
1. Per favorire tale partecipazione, secondo le linee di indirizzo della
"Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale"
approvata il 17 novembre 1990 dalla sottocommissione della gioventù del
Consiglio d'Europa, la Regione:
a) armonizza e coordina i propri interventi con gli obiettivi indicati nel
succitato documento, promuovendone l'adozione e la relativa attuazione da parte
degli enti locali;
b) sostiene tutte le iniziative in grado di educare alla dimensione collettiva
del vivere civile con particolare riferimento a quelle indirizzate a:
b1) l'aggregazione e l'associazionismo tra i giovani;
b2) la valorizzazione del patrimonio di idee ed esperienze presenti all'interno
dell'universo giovanile;
b3) la prevenzione di fenomeni di devianza e di emarginazione sociale
nonché il sostegno socio-educativo di soggetti a rischio di
devianza;
b4) il riconoscimento e la valorizzazione culturale dei giovani non
appartenenti ai Paesi dell'Unione europea;
b5) (abrogata)
b6) gli scambi socioculturali in conformità con la normativa CEE;
b7) lo sviluppo delle attività rivolte alla gestione del tempo libero e
dello sport;
b8) la promozione di un sistema coordinato di informazione specificatamente
rivolto al mondo giovanile.
1. La Giunta regionale con proprio regolamento, in relazione alle
finalità della presente legge, istituisce ed organizza:
a) (abrogata)
a1) (abrogata)
a2) (abrogata)
b) il coordinamento regionale degli Informagiovani volto a sostenere qualsiasi
intervento relativo alle politiche giovanili ed in particolare teso a
promuovere lo sviluppo di centri di servizi informativi e di orientamento su
scuola e formazione, lavoro ed imprenditorialità giovanile, in
collaborazione con i Centri per l'impiego e le strutture formative del
territorio.
2. La Giunta regionale riconosce l'istituzione dei coordinamenti provinciali
dei progetti giovani e adolescenziali che fanno capo alle singole
amministrazioni provinciali, con le seguenti competenze:
a) assicurare un coordinamento su base provinciale delle strutture e dei
servizi posti in essere dai comuni in forma singola o associata nell'ambito dei
progetti giovani;
b) sostenere i comuni in forma singola o associata nella fase di elaborazione
del piano territoriale d'ambito, ed i giovani nella fase della progettazione
proposta direttamente dagli stessi;
c) elaborare proposte di momenti formativi per gli operatori impegnati nel
settore delle politiche giovanili;
d) esprimere un parere obbligatorio circa l'aderenza o meno al programma
triennale degli interventi di cui al successivo art. 5 dei singoli progetti
giovani elaborati dalle amministrazioni comunali in sede di richiesta di
contributi.
3. La Giunta regionale adotta un programma triennale di interventi allo scopo
di indirizzare e coordinare le iniziative regionali e degli enti locali al
mondo giovanile.
1. Le attribuzioni del servizio servizi sociali, di cui alla L.R. 26 aprile
1990, n. 30 e successive modificazioni di cui all'allegato E punto 19, sono
integrate dalle competenze di cui alla tabella A allegata ed il servizio
è organizzato secondo moduli utili all'esercizio delle funzioni di cui
all'art. 3.
1. La Giunta regionale predispone il programma triennale degli interventi e,
acquisito il parere del coordinamento regionale degli Informagiovani,
delle amministrazioni provinciali e dei rispettivi coordinamenti provinciali,
lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. Il programma triennale degli interventi regionali contiene:
a) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali in
materia;
b) l'individuazione della tipologia dei progetti giovani degli enti locali in
materia;
c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo
di iniziativa;
d) l'indicazione delle procedure di accesso ai finanziamenti e agli
incentivi;
e) la determinazione delle procedure di erogazione dei benefici e della
eventuale rendicontazione;
f) l'individuazione dei dati e delle informazioni da acquisire ai fini della
valutazione e dei risultati dell'intervento regionale.
3. Tra le iniziative da finanziare o incentivare il programma deve
prevedere:
a) l'allestimento di locali attrezzati, ad opera dei comuni, per le
attività delle associazioni giovanili o comunque destinate a favorire
momenti di aggregazione e di incontro tra i giovani;
b) le spese di gestione delle iniziative riferite agli strumenti ed al
personale necessari alla completa realizzazione dei progetti;
c) i progetti rivolti alla realizzazione di scambi socioculturali in ambito
regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a quelli
realizzati con i paesi della comunità europea.
4. Il programma triennale di interventi è approvato dal Consiglio
regionale.
1. Il programma triennale di cui all'articolo 5 è attuato mediante il
programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta regionale; in esso
sono contenuti i criteri e le modalità di riparto dei finanziamenti
destinati alle finalità previste dalla legge e dal relativo programma
triennale.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al
Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge, corredata dei pareri del coordinamento regionale degli Informagiovani e
dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani, nonché sullo stato
di attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative
finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è
autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 400 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita
con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Le spese di cui al comma 1 sono così ripartite:
a) per la costituzione dell'attività dell'osservatorio regionale sulla
condizione giovanile è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per
l'anno 1995;
b) per il coordinamento degli informagiovani è autorizzata la spesa di
lire 50 milioni per l'anno 1995;
c) per la concessione dei finanziamenti e degli incentivi previsti dal
programma di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 300
milioni per l'anno 1995.
4. Alla copertura della somma di lire 400 milioni, autorizzata per effetto del
comma 1 relativa all'anno 1995, si provvede mediante utilizzo della somma
iscritta al capitolo 5100101 del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando
l'apposito accantonamento di cui alla partita 14 elenco 1.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1
sono iscritte per l'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli che la Giunta
regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della
spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni e i
controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a) "Spese per il coordinamento degli informagiovani", lire 50 milioni;
b) "Spese per l'attività dell'osservatorio regionale sulla condizione
giovanile", lire 50 milioni;
c) "Spese per l'attuazione del programma triennale relativo alla condizione
giovanile", lire 300 milioni.
Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio
di previsione 1995 sono ridotti di lire 400 milioni.
TABELLA A
Promuove coordina e attua periodiche iniziative di indagine sulla condizione
giovanile, in particolare nell'ambito regionale.
Elabora orientamenti ed indirizzi da proporre all'amministrazione regionale ed
alle amministrazioni locali in ordine alle iniziative da intraprendere a favore
del mondo giovanile.
Realizza e gestisce servizi informativi e di banca-dati sulla condizione e
sulla politica per i giovani utilizzando i dati provenienti da tutti i comuni
della regione, da altre strutture regionali o centri esistenti, dagli
informagiovani, da strutture operanti presso altre regioni o a livello
nazionale.
Organizza momenti formativi per gli operatori impegnati nel settore delle
politiche giovanili acquisendo proposte provenienti dai coordinamenti
provinciali dei progetti giovani e dal coordinamento regionale degli
informagiovani.
Coordina gli interventi nelle materie di competenza regionale che possono
concorrere all'attuazione delle finalità della presente legge,
proponendo alla giunta ed ai coordinatori di area le misure idonee a
sviluppare, nei piani e nei programmi generali, gli interventi e le iniziative
a favore dei giovani.
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 136 del 22 luglio
2002;
* Parere della II Commissione consiliare permanente in data 10 aprile 2003;
* Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 30 aprile
2003;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del
7 maggio 2003, n. 131.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA.