Vista la legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 concernente: "Disciplina per la
realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e per il
sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge
regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle
politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti";
Su conforme deliberazione del Consiglio regionale del 14 dicembre 2004 n.
159
Visto l'art. 51 dello Statuto della Regione;
Il seguente regolamento:
1. In attuazione della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la
realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il
sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della l.r. 12
aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di
intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"), di seguito denominata
"legge", il presente regolamento definisce i requisiti e le modalità per
l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per
l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie,
nonché i titoli di studio, del personale addetto ai servizi di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge.
2. I servizi e gli interventi previsti dalla legge devono essere orientati a
favorire l'integrazione sociale ed educativa dei minori disabili tenendo conto
delle norme e degli atti emanati dalla Regione.
1. Le strutture dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b),
e c), della legge sono localizzate su un unico piano fuori terra, in modo da
favorire l'accesso, il movimento e la sicurezza dei bambini e delle bambine.
2. Qualora non sia possibile adeguare la struttura secondo quanto previsto al
comma 1, gli ambienti possono essere posizionati su più piani,
purché quelli destinati ai bambini e alle bambine siano comunque
accorpati per sezione o gruppi omogenei su un unico piano.
3. I locali destinati ai bambini e alle bambine non devono essere interessati
da elementi strutturali che possono costituire un pericolo per
l'incolumità degli utenti.
4. Le strutture realizzate in edifici già esistenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento possono derogare a quanto previsto al comma
1, purché siano comunque garantite la sicurezza e la salubrità
dei locali.
5. Qualora i servizi educativi di cui al comma 1 siano ubicati in una struttura
che ospita anche servizi scolastici, previsti per la fascia di età da
tre a undici anni, i servizi generali e gli spazi esterni possono essere
utilizzati in comune in maniera regolamentata e programmata.
6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nella
realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nella scelta dei materiali di
costruzione, di rivestimento e pavimentazione e degli arredi devono essere
adottate tutte le cautele, le norme e le tecniche atte a garantire la sicurezza
fisica, ambientale, l'igiene dei bambini e delle bambine. In materia di
barriere architettoniche va garantita la visitabilità condizionata di
cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata,
ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere
architettoniche).
1. I nidi d'infanzia di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della
legge, compresi quelli realizzati nei luoghi di lavoro, sono articolati in
spazi intemi ed estemi, ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima.
2. Gli spazi intemi sono strutturati in modo da permettere ai bambini e alle
bambine l'agevole fruizione di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché
da garantire un facile accesso all'area esterna. La superficie utile dell'area
destinata ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a sette metri
quadrati per bambino, comprensivi anche delle superfici destinate all'ingresso
ed ai servizi igienici.
3. L'ingresso deve permettere un'idonea accoglienza dei bambini e delle bambine
e, qualora l'accesso sia direttamente dall'esterno, deve essere prevista una
zona filtro per l'isolamento termico.
4. I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere
almeno un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni sei bambini o
bambine divezzi. Ove sia prevista la sezione lattanti, il locale deve essere
adiacente agli spazi utilizzati dai bambini e dalle bambine e dovrà
prevedere una vaschetta e un fasciatoio.
5.1 nidi d'infanzia devono prevedere una cucina con vani accessori adibiti e
zone idonee per il pasto, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene
degli alimenti. In caso di somministrazione di pasti forniti dall'esterno a
bambini e bambine di età superiore a dodici mesi, è previsto un
terminale di cucina attrezzato atto a garantire il mantenimento della
qualità del cibo e l'idonea distribuzione dello stesso. I pasti fomiti
dall'esterno sono preparati in strutture autorizzate dai servizi sanitari
competenti in base ad una dieta approvata dai medesimi servizi.
6. Negli spazi interni, oltre a quanto previsto ai commi 2 e 5, sono
altresì individuati i seguenti servizi generali:
a) un ufficio;
b) locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
c) una lavanderia opportunamente attrezzata, qualora non si utilizzi il
servizio esterno;
d) idonei locali di deposito e sgombero, anche ricavati nei locali di cui alla
lettera b).
7. Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini
e delle bambine e devono essere organizzati come ambiente educativo, con arredi
e attrezzature adeguate. L'area destinata alla zona ludica non può
essere inferiore a sei metri quadrati per bambino o bambina. Nei nidi
già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e
in quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una
superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno,
anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto.
8. Gli spazi esterni possono essere utilizzati in maniera programmata e
regolamentata sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di
famiglie con bambini e bambine non utenti.
9. La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la
delimitazione del perimetro con idonea recinzione.
10. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono
essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini e delle bambine.
1. I centri per l'infanzia di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della
legge sono articolati in spazi interni ed esterni, ai sensi dell'articolo 10
della legge medesima.
2. Gli spazi interni sono strutturati in modo da garantire che i bambini e le
bambine possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti loro assegnati,
nonché di un facile accesso all'area esterna. La superficie utile
dell'area interna destinata ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore
a quattro metri quadrati per bambino o bambina, comprensivi anche delle
superfici destinate all'ingresso e ai servizi igienici.
3. L'ingresso deve permettere un'idonea accoglienza dei bambini e delle bambine
e, qualora l'accesso avvenga direttamente dall'esterno, deve essere prevista
una zona filtro per l'isolamento termico.
4. I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere
almeno un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni sei bambini o
bambine divezzi. Ove sia prevista la sezione lattanti il locale per l'igiene
deve essere adiacente agli spazi utilizzati dai bambini e dalle bambine e
dovrà prevedere una vaschetta e un fasciatoio.
5. Negli spazi interni, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono
individuati:
a) locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
b) la lavanderia, opportunamente attrezzata, qualora non si utilizzi il
servizio esterno;
c) idonei locali di deposito e sgombero, anche ricavati nei locali di cui alla
lettera a).
6. Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini
e delle bambine, essere organizzati come ambiente educativo con arredi e
attrezzature idonei ed avere una superficie minima di cinque metri quadrati per
bambino o bambina destinata alle attività ludiche. Nei centri già
esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e in quelli
ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie
inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno, anche
costituito da un terrazzo opportunamente protetto.
7. Gli spazi esterni possono essere utilizzati in maniera programmata e
regolamentata sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di
famiglie con bambini e bambine non utenti.
8. La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la
delimitazione del perimetro con idonea recinzione.
9. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono
essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.
10. I centri per l'infanzia che prevedono il pasto e il sonno applicano le
stesse norme previste dall'articolo 3.
1. Gli spazi per bambini, bambine e per famiglie di cui all'articolo 6, comma
2, lettera e), della legge sono articolati in spazi interni ed esterni, ai
sensi dell'articolo 10 della legge medesima.
2. Gli spazi interni sono strutturati in modo da garantire che i bambini e le
bambine possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti loro assegnati,
nonché di un facile accesso all'area esterna. La superficie utile degli
spazi interni destinati ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a
cinque metri quadrati per bambino, comprensivi anche delle superfici destinate
all'ingresso e ai servizi igienici.
3. L'ingresso deve permettere un'idonea accoglienza dei bambini e delle bambine
e, qualora l'accesso avvenga direttamente dall'esterno, deve essere prevista
una zona filtro per l'isolamento termico.
4. I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere
almeno un lavabo con rubinetti e un servizio igienico ogni otto bambini o
bambine divezzi e, se previsti i lattanti, una vaschetta da bagno fissa e un
fasciatoio.
5. Negli spazi interni, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono
individuati:
a) locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
b) zone idonee per il deposito e lo sgombero anche ricavati nei locali di cui
alla lettera a).
6. Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini
e delle bambine, devono essere organizzati come ambiente educativo con arredi e
attrezzature idonei a rispondere alle esigenze delle diverse età e
devono avere una superficie minima dì cinque metri quadrati per bambino
o bambina destinata alle attività ludiche. Per gli spazi per bambini e
bambine e per famiglie, già esistenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, e per quelli ubicati nei centri storici può essere
consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno
spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto.
7. La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la
delimitazione del perimetro con idonea recinzione.
8. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono
essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini e delle bambine.
1. I centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera d), della legge accolgono soggetti di
età superiore ai tre anni e inferiori a diciotto e devono essere
articolati in spazi igienicamente idonei e funzionali allo svolgimento di
differenti attività, in relazione alle diverse età degli
utenti.
2. I centri di cui al comma 1 devono possedere un numero adeguato di servizi
igienici, con le caratteristiche indicate dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia
scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica,
edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica), ivi compreso un servizio attrezzato per soggetti in situazione di
disabilità e, laddove esistano anche impianti sportivi, deve essere
previsto un adeguato numero di docce.
1. I servizi itineranti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), della legge
utilizzano attrezzature e spazi di uso collettivo, senza disporre di una
specifica struttura. Per le attrezzature e per gli spazi è rispettata la
specifica normativa vigente.
2. I servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera f), della legge possono essere attivati presso
il domicilio dei soggetti individuati dall'articolo 7, comma 6, della legge
medesima in base ad un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del
minore e le responsabilità genitoriali. Le abitazioni che ospitano i
servizi devono rispettare i requisiti previsti per gli alloggi destinati a
civile abitazione ed avere la possibilità di dedicare una porzione
dell'abitazione all'attività con i bambini e le bambine.
3. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali di cui all'articolo 6, comma
2, lettera g), della legge realizzano iniziative all'interno di spazi di uso
collettivo, in regola con le normative vigenti.
1. I nidi d'infanzia privilegiano un lavoro per piccoli gruppi di bambini e
bambine, con l'educatore come figura stabile di riferimento per i bambini e le
bambine e per le famiglie e sono organizzati in sezioni.
2. La sezione rappresenta l'unità minima del nido e può essere
organizzata in base a criteri relativi all'omogeneità dell'età e
allo sviluppo globale dei bambini e delle bambine o alla loro
eterogeneità, secondo le scelte pedagogiche e la specifica progettazione
educativa.
3. Gli spazi dei nidi destinati ai bambini e alle bambine devono essere
distribuiti in idonei locali unici o separati, adibiti a:
a) attività educative e ludiche individuali e di gruppo;
b) pranzo;
c) riposo, ove previsto.
4. L'organizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera a), deve
rispondere a criteri di flessibilità, nel rispetto dei diritti
dell'infanzia.
5. La ricettività dei nidi d'infanzia varia da un minimo di diciotto ad
un massimo di sessanta posti. Tale parametro può essere derogato per
motivate esigenze dal programma di attuazione dei servizi di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), della legge. Il rapporto educatore/bambini è di
una unità ogni sette posto bambino.
1. I centri per l'infanzia privilegiano un lavoro per piccoli gruppi di
bambini, con l'educatore come figura stabile di riferimento per i bambini, le
bambine e le famiglie. Le attività sono organizzate in maniera
flessibile, tenendo conto dei bisogni dell'utenza, dei diritti dei bambini e
delle bambine.
2. La ricettività dei centri per l'infanzia varia da un minimo di cinque
ad un massimo di quaranta posti. Tale parametro può essere derogato per
motivate esigenze previste dal programma di attuazione dei servizi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge. Il rapporto educatore/bambini
è di una unità ogni otto posti bambino; ove previsti il pasto e
il riposo, il rapporto educatore/bambini è di uno ogni sette posto
bambino.
1. Gli spazi per bambini, bambine e per famiglie privilegiano un lavoro rivolto
ai bambini e alle bambine con famiglie, figure parentali e loro sostituti, con
l'educatore come figura stabile di riferimento. Gli spazi possono essere
utilizzati anche in maniera autogestita dalle famiglie.
2. L'organizzazione delle attività è impostata su criteri di
flessibilità sulla base delle esigenze dell'utenza e delle
finalità prevalentemente ludiche, relazionali e sociali del servizio.
3. L'organizzazione e la ricettività degli spazi di cui al comma 1 e le
modalità di autogestione delle famiglie sono definiti dal programma di
attuazione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della
legge.
1. I centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti svolgono
attività extrascolastiche con finalità sociali, educative e
formative, in continuità e coerenza con l'azione della scuola e della
famiglia.
2. I centri di cui al comma 1 operano attraverso una organizzazione flessibile,
aperta alle altre agenzie educative territoriali, secondo quanto stabilito dal
programma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge.
1. I servizi itineranti, i servizi domiciliari di sostegno alle funzioni
educative familiari e i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali
appartengono all'area dei servizi socio-educativi, realizzano interventi di
promozione e sensibilizzazione, ma anche di prevenzione e recupero di
condizioni di disagio. Alla loro progettazione e attuazione partecipano i
servizi territoriali delle zone territoriali dell'ASUR con competenza in
materia di età evolutiva.
2. I servizi itineranti realizzano iniziative ricreative per promuovere i
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza privilegiando le realtà
territoriali disagiate.
3. I servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari
realizzano prevalentemente progetti di aiuto ai bambini, alle bambine e alle
famiglie in difficoltà. Hanno come destinatario il nucleo familiare nel
suo insieme, con l'obiettivo di costruire o ricostruire relazioni positive,
nella prospettiva dell'autonomizzazione del nucleo stesso.
4. I servizi di sostegno alle funzioni genitoriali promuovono iniziative
rivolte a sostenere le famiglie, offrendo ai genitori opportunità di
ascolto, di scambio e di confronto, che favoriscano l'esercizio delle funzioni
genitoriali, in condizioni di tranquillità, benessere e
consapevolezza.
1. Il personale dei servizi di cui all'articolo 6 della legge persegue nel
proprio lavoro l'obiettivo di promuovere e sostenere il benessere dei bambini e
degli adolescenti e delle loro famiglie, avendo presente l'unitarietà
dei loro percorsi di vita. In questa prospettiva, tutti i servizi e tutti gli
operatori collaborano al benessere delle persone, in una dimensione di
trasversabilità. In particolare, nei servizi domiciliari di sostegno
alle funzioni educative familiari e di sostegno alle funzioni genitoriali, per
garantire l'unitarietà degli interventi, i Comuni si avvalgono anche
delle prestazioni del personale delle Aziende sanitarie locali.
2. Ferma restando l'applicazione dei relativi contratti collettivi di lavoro e
degli eventuali accordi integrativi, il personale di cui al comma 1 opera
secondo il metodo del lavoro di gruppo in stretta collaborazione con le
famiglie, segue percorsi di formazione e cura la documentazione del proprio
lavoro. Il personale impegnato nei servizi per l'infanzia e l'adolescenza deve
possedere i titoli di studio indicati negli articoli 14, 15 e 16.
1. Gli educatori devono essere in possesso della laurea nella "classe delle
lauree in scienze dell'educazione e della formazione", così come
previsto dal decreto del Ministro dell'università della ricerca
scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000 (Determinazione delle classi delle
lauree universitarie). Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo
livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche
ad indirizzo socio-psico-pedagogico.
2. In via transitoria e fino al terzo anno successivo alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono validi per l'accesso al ruolo di educatore
i seguenti titoli di studio:
a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado
preparatorio;
b) diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico
femminile;
c) diploma di maturità magistrale;
d) diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico;
e) diploma di maturità professionale di assistente per comunità
infantili;
f) altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica
rilasciato dal sistema della formazione professionale per l'area
socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia così come
indicato dal tabulato delle qualifiche professionali del servizio formazione
professionale e problemi del lavoro della Regione Marche.
3, In deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2, può svolgere le
funzioni di educatore il personale in servizio, alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso
servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza; può, altresì,
svolgere le funzioni di educatore il personale che abbia prestato servizio, nel
triennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per
almeno centottanta giorni maturati, anche in modo non continuativo, nel ruolo
specifico presso servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza.
1. I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed organizzative di cui
all'articolo 12, comma 3, della legge, devono essere in possesso della laurea
nella "classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei
servizi educativi e formativi", così come previsto dal decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del
28 novembre 2000 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche) o delle lauree in pedagogia, psicologia e discipline
umanistiche ad indirizzo psico-socio-pedagogico del vecchio ordinamento
universitario.
2. Per il personale già in servizio, in deroga a quanto stabilito nel
comma 1, è considerato titolo valido per l'esercizio della professione
di coordinatore pedagogico-organizzativo il possesso di una laurea non
specifica, o di un diploma di scuola media superiore, uniti all'attività
prestata nei servizi per l'infanzia comunali o privati convenzionati
rispettivamente almeno di un anno e di quattro anni consecutivi, precedenti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento e praticati nel ruolo
specifico.
3. È compito dei coordinatori supportare il personale dei servizi nella
progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificarne i
risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di
formazione. Il coordinatore collabora alla definizione del programma di
attuazione e gestione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e
b), della legge.
4. Il livello operativo dei coordinatori è individuato dagli ambiti
territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali).
1. Gli addetti ai servizi devono essere provvisti del diploma di scuola
dell'obbligo.
2. Il personale addetto alla preparazione dei pasti deve essere in possesso di
diploma di qualifica professionale rilasciato dall'istituto alberghiero per
l'indirizzo operatore di cucina o di attestato di qualifica rilasciato a
seguito di frequenza a corsi di formazione professionale riconosciuti dalla
Regione.
3. In deroga a quanto stabilito al comma 2, può svolgere
l'attività di preparazione pasti il personale in servizio, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato da almeno tre anni in tale specifica funzione.
1. Il personale di cui al presente capo:
a) non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad
abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269
(Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù);
b) deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante
l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del
pubblico, in particolare dei minori.
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge, ai fini
dell'accreditamento il titolare del servizio oltre all'autorizzazione deve
garantire i seguenti requisiti aggiuntivi di qualità:
a) attuazione o partecipazione ad iniziative di collaborazione con altri
servizi educativi della rete dell'ambito territoriale di riferimento, al fine
della realizzazione di un sistema educativo integrato;
b) previsione di momenti di formazione comune tra il personale dei servizi
pubblici, privati e scolastici;
c) predisposizione della carta dei servizi che dovrà anche contenere: il
progetto organizzativo del servizio, modalità adeguate per consentire la
partecipazione delle famiglie, metodologie e strumenti per la valutazione della
qualità del servizio medesimo;
d) documentazione dell'attività.
1. Allo scopo di garantire una gestione trasparente e partecipata, il Comitato
dei Sindaci si avvale del supporto del Comitato territoriale di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge.
2. Il Comitato dei Sindaci determina la composizione del Comitato territoriale
assicurando che in esso siano rappresentati:
a) i Comuni dell'ambito territoriale;
b) il distretto sanitario;
c) gli enti, le associazioni, le organizzazioni sociali di volontariato e
imprenditoriali che operano nel territorio nell'area dei servizi all'infanzia e
all'adolescenza;
d) gli operatori dei servizi educativi, socio-educativi e sociali;
e) le famiglie;
f) gli adolescenti;
g) i comitati dei singoli servizi, ove presenti, ovvero rappresentanti dei
genitori e responsabili della struttura, per i servizi sprovvisti di
comitato.
1. Il Comitato dei Sindaci nel predisporre il programma di attuazione dei
servizi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge si avvale
della collaborazione del coordinatore di ambito, del coordinatore di cui
all'articolo 15 e del direttore del distretto sanitario di riferimento
affinchè portino il proprio contributo per una progettazione integrata e
coerente, che dia unitarietà a tutto il sistema dei servizi sociali ed
educativi anche attraverso adeguate forme di coinvolgimento e di
sensibilizzazione degli attori sociali ed educativi presenti sul territorio.
2. Il Comitato dei Sindaci, per garantire il costante adeguamento dei servizi e
delle prestazioni alle esigenze dei bambini, degli adolescenti e delle
famiglie, definisce specifiche forme di consultazione per valutare le
prestazioni fornite e gli eventuali disservizi.
1. I soggetti, titolari del servizio, chiedono l'autorizzazione inoltrando al
Comune competente per territorio:
a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa - Testo A), attestante il possesso dei requisiti
stabiliti nel Titolo I;
c) progetto educativo;
d) planimetria dei locali;
e) regolamento di funzionamento del servizio, contenente in particolare le
modalità di accesso e le tariffe a carico degli utenti, predisposto in
base alle disposizioni adottate dal Comitato dei Sindaci ai sensi dell'articolo
3, comma 1, della legge.
2. I Comuni trasmettono al coordinatore d'ambito e al dirigente della struttura
regionale competente copia delle comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 4,
della legge.
3. Il soggetto titolare del servizio autorizzato presenta annualmente al Comune
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante la
permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione
o l'aggiornamento dei medesimi ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della
legge.
4. Nel caso di servizi itineranti l'autorizzazione è rilasciata da uno
dei comuni coinvolti nel progetto.
5. Nel caso di servizi gestiti in forma associata l'autorizzazione è
rilasciata dal comune in cui ha sede il servizio o da quello indicato dai
comuni interessati.
1. Fatte salve le competenze in materia di vigilanza e controllo previste
dalla normativa vigente, il Comune effettua verifiche periodiche per accertare
la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione, secondo quanto stabilito
dall'articolo 17, comma 1, della legge.
2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o più dei
requisiti richiesti, il Comune, diffida il soggetto autorizzato a provvedere,
entro un congruo termine, alla regolarizzazione o a presentare eventuali
giustificazioni o controdeduzioni. Il Comune qualora ritenga insufficienti le
giustificazioni o le controdeduzioni o nel caso in cui sia trascorso
inutilmente il termine stabilito, ordina la sospensione dell'autorizzazione
fino a quando non siano rimosse le cause che ne hanno determinato il
provvedimento.
3. L'autorizzazione decade qualora:
a) al termine del periodo di cui al comma 2, i requisiti mancanti non siano
stati reintegrati;
b) vi sia estinzione della persona giuridica autorizzata;
c) vi sia rinuncia del soggetto autorizzato.
4. L'autorizzazione è revocata in caso di gravi o ripetute infrazioni
alle norme della legge o del presente regolamento.
5. Il Comune trasmette al coordinatore d'ambito e al dirigente della struttura
regionale competente copia dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca
dell'autorizzazione entro trenta giorni dall'adozione.
1. Il soggetto titolare del servizio autorizzato inoltra al Comune competente
per territorio:
a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale nella quale
sono indicati, in particolare, gli estremi del provvedimento di
autorizzazione;
b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il
possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità precisati nel Titolo II.
2. L'accreditamento ha durata triennale ed è rinnovato previa
presentazione al Comune, novanta giorni prima della scadenza, di:
a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale;
b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, con la quale
è confermata la permanenza dei requisiti e sono indicate le eventuali
modifiche intervenute.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge, i soggetti già
operanti presentano domanda di autorizzazione secondo le modalità
stabilite dall'articolo 21, comma 1, del presente regolamento, indicando i
requisiti eventualmente mancanti, che devono essere reintegrati entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. Il regolamento regionale 2 ottobre 2003, n. 10 è abrogato.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della
Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Marche.
Ancona, lì 22/12/2004
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(dr. Vito D'Ambrosio)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2003, N. 17, IL
TESTO DEL REGOLAMENTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI.
IN APPENDICE AL REGOLAMENTO, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
Nota all'art. 1, comma 1
Per il testo del comma 2, dell'articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota
all'articolo 13, comma 1.
Nota all'art. 2, comma 1
Per il testo delle lettere a), b) e c), del comma 2, dell'articolo 6, della
l.r. 9/2003 vedi nella nota all'articolo 13, comma 1.
Nota all'art. 2, comma 6
Il testo del comma 7, dell'articolo 5, del DM lavori pubblici 236/1989 -
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1989, n. 145, S.O. , è il
seguente:
"Articolo 5 - (Criteri di progettazione per la visitabilità) -
Omissis
5.7. VISITABILITÀ CONDIZIONATA
Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico
esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in
tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti
nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione
mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita
capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell'ingresso
un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo
internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 384 del 1978."
Note all'art. 3, comma 1
Per il testo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 6, della l.r.
9/2003 vedi nella nota all'art. 13, comma 1.
Il testo dell'articolo 10 della l.r. 9/2003 è il seguente:
"Art. 10 - (Articolazione degli spazi interni ed esterni) - 1. Lo spazio
interno ed esterno dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b),
e c) va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei
bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei
singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.
2. Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge non devono
presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso e
alla frequenza."
Note all'art. 4, comma 1
Per il testo della lettera b), del comma 2, dell'articolo 6, della l.r.
9/2003 vedi nella nota all'art. 13, comma 1.
Per il testo dell'articolo 10 della l.r. 9/2003 vedi nelle note all'art. 3,
comma 1.
Note all'art. 5, comma 1
Per il testo della lettera c), del comma 2, dell'articolo 6, della l.r.
9/2003 vedi nella nota all'art. 13, comma 1.
Per il testo dell'articolo 10 della l.r. 9/2003 vedi nelle note all'art. 3,
comma 1.
Nota all'art. 6, comma 1
Per il testo della lettera d), del comma 2, dell'articolo 6, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all'art. 13, comma 1.
Note all'art. 7, commi 1, 2 e 3
Per il testo delle lettere e), f) e g), del comma 2, dell'articolo 6, della
l.r. 9/2003 vedi nella nota all'art. 13, comma 1.
Il testo del comma 6, dell'articolo 7, della l.r. 9/2003 è il
seguente:
"Art. 7 - (Definizione dei servizi) - Omissis
6. Sono servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari i
servizi offerti alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per
particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un
progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le
responsabilità genitoriali. I servizi educativi domiciliari possono
essere realizzati:
a) da educatori, la cui professionalità è individuata dall'ente
locale proponente, in base ai requisiti indicati dal regolamento di cui
all'articolo 13;
b) da persone o da famiglie individuate dall'ente locale proponente, che
offrono le necessarie garanzie di capacità educativa.
Omissis."
Nota agli artt. 8, comma 5; art. 9, comma 2; art. 10, comma 3; 11, comma 2
Per il testo della lettera a), del comma 1, dell'art. 3, della l.r. 9/2003 vedi nella nota all'art. 15, comma 3.
Nota all'art. 13, comma 1
Il testo dell'articolo 6 della l.r. 9/2003 è il seguente:
"Art. 6 - (Individuazione dei servizi) - 1. Sono servizi, ai sensi della
presente legge, le attività e gli interventi concernenti:
a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli
adolescenti e delle adolescenti;
b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie;
c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti
attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini
e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle
figure parentali.
2. I servizi sono costituiti in particolare da:
a) nidi d'infanzia;
b) centri per l'infanzia;
c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;
d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
e) servizi itineranti;
f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali.
3. Ulteriori articolazioni dei servizi sono individuate nel regolamento di cui
all'articolo 13 in modo da rispondere alle trasformazioni ed alle dinamiche
della struttura sociale e in attuazione di quanto stabilito dalla normativa
statale e regionale a salvaguardia del sistema integrato dei servizi
sociali".
Note all'art. 15, comma 1
Il testo del comma 3, dell'articolo 12 della l.r. 9/2003 è il
seguente:
"Art. 12 - (Figure professionali) - Omissis.
3. Sono individuate figure professionali di coordinamento con
responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la
continuità nella programmazione educativa e la qualità degli
interventi. Il regolamento di cui all'articolo 13 stabilisce il livello
operativo di tali figure e il titolo di studio che le medesime devono
possedere.
Omissis."
Nota all'art. 15, comma 3
Il testo delle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 3 della l.r. 9/2003
è il seguente:
"Art. 3 - (Attività degli ambiti territoriali) - 1. Il comitato
dei Sindaci di ogni ambito territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, lettera a), della legge 328/2000, provvede a:
a) definire il programma di attuazione dei servizi, tenendo conto di quanto
previsto dal piano di zona cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000 e
delle risorse finanziarie disponibili;
b) fissare gli orari di apertura dei servizi, le forme di partecipazione agli
stessi, i criteri per l'accesso e il loro utilizzo, altre modalità di
gestione e il concorso alla spesa da parte degli utenti.
Omissis."
Nota all'art. 15, comma 4
Il testo della lettera a), del comma 3, dell'art. 8 della legge 8 novembre
2000, n. 328 - pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O. -
è il seguente:
"Art. 8 - (Funzioni delle regioni) - Omissis.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti
funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali
interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti
per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella
determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a
favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali
di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le
prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive
risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
Omissis".
Nota all'art. 18, comma 1
Il testo dell'articolo 15 della l.r. 9/2003 è il seguente:
"Art. 15 - (Accreditamento) - 1. L'accreditamento presuppone il possesso
dei requisiti aggiuntivi di qualità definiti ai sensi dell'articolo
13.
2. L'accreditamento è condizione per accedere alle risorse pubbliche e
per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi
previsti nel piano di zona di cui all'articolo 19, comma 1, della legge
328/2000.
3. La domanda di accreditamento è presentata dal soggetto titolare del
servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e
le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13.
4. I Comuni provvedono all'accreditamento, entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di
qualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.".
Nota all'art. 19, comma 1
Il testo del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 9/2003 è il
seguente:
"Art. 3 - (Attività degli ambiti territoriali) - Omissis
2. Il comitato dei Sindaci, per lo svolgimento delle attività di cui al
comma 1, si avvale di un comitato territoriale la cui composizione ed il cui
funzionamento sono stabiliti dal comitato dei Sindaci medesimo. Il comitato dei
Sindaci prevede comunque, tra i componenti del comitato territoriale, la
rappresentanza dell'utenza.
Omissis."
Note all'art. 20, comma 1
Per il testo della lettera a), del comma 1, dell'art. 3 della l.r. 9/2003 vedi nella nota all'art. 15, comma 3.
Nota all'art. 21, comma 1, lett. e)
Per il testo del comma 1, dell'art. 3 della l.r. 9/2003 vedi nella nota all'art. 15, comma 3.
Nota all'art. 21, comma 2
Il testo del comma 4, dell'articolo 14 della l.r. 9/2003 è il
seguente:
"Art. 14 - (Autorizzazione) - Omissis.
4. I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune:
a) l'inizio dell'attività entro sessanta giorni dalla autorizzazione;
b) la cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della
medesima.".
Nota all'art. 21, comma 3
Il testo del comma 3, dell'art. 13 della l.r. 9/2003 è il
seguente:
"Art. 13 - (Regolamento di attuazione) - Omissis.
3. I requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi previsti
dalla presente legge sono aggiornati, nell'ipotesi in cui l'evoluzione
tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di
cui al comma 1.
Omissis".
Nota all'art. 22, comma 1
Il testo del comma 1, dell'articolo 17 della l.r. 9/2003 è il
seguente:
"Art. 17 - (Vigilanza e controllo) - 1. La vigilanza ed il controllo dei
servizi di cui alla presente legge sono esercitati dal Comune ove è
localizzato il servizio. Il Comune può avvalersi dell'Azienda USL
competente per territorio.
Omissis."
Nota all'art. 24, comma 1
Il testo del comma 1, dell'articolo 20 della l.r. 9/2003 è il
seguente:
"Art. 20 - (Norme transitorie) - 1. I soggetti, pubblici e privati,
titolari dei servizi previsti dalla presente legge, già operanti,
presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 13, domanda di autorizzazione secondo le norme
stabilite dal regolamento medesimo, che dovrà indicare, altresì,
i tempi di adeguamento.
Omissis."
Nota all'art. 24, comma 2
Il regolamento regionale 2 ottobre 2003, n. 10 reca: "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale approvata con
deliberazione n. 261 del 16 marzo 2004;
* Deliberazione n. 159 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14
dicembre 2004, n. 212.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA.