la seguente legge regionale:
Art. 1 - Finalità e oggetto
TITOLO I
Organizzazione turistica regionale
Art. 2 - Funzioni della Regione
Art. 3 - Programma annuale di promozione turistica
Art. 4 - Osservatorio regionale del turismo
Art. 5 - Funzioni delle Province
Art. 6 - Funzioni dei Comuni
Art. 7 - Informazione e accoglienza turistica
Art. 8 - Sistemi turistici locali
Art. 9 - Associazioni pro loco
TITOLO II
Strutture ricettive
CAPO I
Strutture alberghiere e all'aria aperta
Art. 10 - Strutture ricettive alberghiere
Art. 11 - Strutture ricettive all'aria aperta
Art. 12 - Disposizioni speciali
Art. 13 - Classificazione
Art. 14 - Autorizzazione
Art. 15 - Sospensione, decadenza e cessazione
Art. 16 - Periodi di apertura
Art. 17 - Obblighi e responsabilità
Art. 18 - Attività accessorie
Art. 19 - Disciplina urbanistica
Art. 20 - Marchio di qualità
CAPO II
Altre strutture ricettive
Sezione I
Strutture ricettive extra-alberghiere
Art. 21 - Attività ricettive rurali e residenze d'epoca
Art. 22 - Case per ferie e ostelli per la gioventù
Art. 23 - Case religiose di ospitalità
Art. 24 - Centri di vacanza per minori e anziani
Art. 25 - Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi
Art. 26 - Esercizi di affittacamere
Art. 27 - Case e appartamenti per vacanze
Art. 28 - Requisiti e autorizzazione
Art. 29 - Sospensione, decadenza e cessazione
Sezione II
Particolari attività turistiche in forma di impresa
Art. 30 - Tipologia
Art. 31 - Autorizzazione
Sezione III
Altre strutture
Art. 32 - Appartamenti ammobiliati per uso turistico
Art. 33 - Uso occasionale di immobili ai fini ricettivi
Art. 34 - Offerta del servizio di alloggio e prima colazione
CAPO III
Aree in sosta attrezzate
Art. 35 - Realizzazione e gestione
CAPO IV
Campeggi didattico-educativi
Art. 36 - Campeggi fissi all'aperto
Art. 37 - Campeggi nelle aree protette
Art. 38 - Campeggi itineranti all'aperto
Art. 39 - Documentazione sanitaria e assicurazione
CAPO V
Disposizioni comuni
Art. 40 - Comunicazione dei prezzi
Art. 41 - Informazioni
Art. 42 - Reclami
Art. 43 - Rilevazioni statistiche
Art. 44 - Vigilanza
Art. 45 - Sanzioni amministrative
TITOLO III
Professioni turistiche
Art. 46 - Definizione
Art. 47 - Abilitazione
Art. 48 - Esenzioni
Art. 49 - Esami di abilitazione
Art. 50 - Corsi di formazione
Art. 51 - Situazioni particolari
Art. 52 - Attestato di abilitazione
Art. 53 - Elenchi professionali provinciali
Art. 54 - Denuncia di inizio attività e tariffe
Art. 55 - Corsi di aggiornamento
Art. 56 - Divieti
Art. 57 - Sanzioni amministrative
TITOLO IV
Attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e
turismo
CAPO I
Agenzie di viaggio e turismo
Art. 58 - Requisiti ed obblighi
Art. 59 - Autorizzazione e orario di apertura
Art. 60 - Sospensione e decadenza
Art. 61 - Elenco delle agenzie
Art. 62 - Assicurazione
Art. 63 - Deposito cauzionale
CAPO II
Direttore tecnico
Art. 64 - Requisiti professionali
Art. 65 - Esame di idoneità
Art. 66 - Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia
CAPO III
Associazioni senza scopo di lucro e uffici biglietteria
Art. 67 - Associazioni senza scopo di lucro
Art. 68 - Organizzazione di viaggi in forma non professionale
Art. 69 - Uffici biglietteria
CAPO IV
Norme sanzionatorie
Art. 70 - Sanzioni amministrative
TITOLO V
Interventi regionali
Art. 71 - Contributi per le strutture e le attività turistiche
Art. 72 - Contributi per le attività di assistenza tecnica
Art. 73 - Vincolo di destinazione
TITOLO VI
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 74 - Disposizioni finanziarie
Art. 75 - Norme transitorie e finali
Art. 76 - Abrogazioni
1. La Regione assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa
della comunità regionale, promuovendo in particolare la valorizzazione
dell'immagine delle Marche e dei suoi prodotti, nonché lo sviluppo e la
qualificazione delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole
e medie imprese, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione,
delle strutture e dei servizi di settore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione identifica le risorse turistiche delle
Marche valorizzando l'ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali,
nonché le produzioni agricole ed artigiane tipiche del territorio in
modo omogeneo sull'intero territorio regionale, con particolare riguardo alla
tutela del turista e al miglioramento della qualità dell'accoglienza,
promuovendo ed incentivando l'accoglienza turistica delle persone con
particolari bisogni.
3. Con la presente legge, la Regione disciplina, in particolare,
l'organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, le professioni
turistiche, le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e
turismo e gli interventi regionali a favore del turismo.
1. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge ed
in particolare quelle concernenti:
a) la programmazione ed il monitoraggio delle attività regionali
relative agli interventi finanziati dallo Stato e dall'Unione europea per la
gestione del patrimonio culturale e turistico;
b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza relativamente alle funzioni
conferite agli enti locali;
c) la promozione in Italia e all'estero dell'immagine complessiva dell'offerta
turistica regionale nelle sue diverse componenti territoriali, imprenditoriali
e culturali;
d) l'organizzazione e il coordinamento delle attività delle imprese che
partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche, incontri
operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione
con l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), l'Agenzia nazionale del
turismo, altri enti pubblici, i sistemi turistici locali, agenzie, aziende e le
associazioni di categoria rappresentative del settore turistico;
e) la programmazione, il coordinamento ed il sostegno di progetti promozionali
finalizzati alla valorizzazione del complesso delle risorse locali, delle
strutture ricettive e delle attività di informazione, accoglienza ed
assistenza turistica;
f) l'attuazione di regolamenti, direttive, decisioni e comunicazioni
dell'Unione europea riferiti ai settori di competenza;
g) la programmazione e la regolamentazione delle attività che insistono
sul demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
h) l'incentivazione alla riqualificazione delle strutture e dei servizi
turistici gestiti dai soggetti pubblici e dalle imprese;
i) la promozione della formazione e aggiornamento per gli operatori del settore
turistico;
l) la promozione e la valorizzazione del sistema informativo e delle
attività di ricerca, mediante l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, per assicurare una puntuale conoscenza
dell'evoluzione della domanda e delle diverse componenti dell'offerta al fine
di rendere competitivo il settore turistico;
m) il riconoscimento e il coordinamento dei sistemi turistici locali di cui
all'articolo 8.
1. Il Consiglio regionale approva il programma annuale di promozione
turistica. Il programma è predisposto dalla Giunta regionale, entro il
31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, tenuto conto delle
proposte degli enti locali e dei sistemi turistici locali, sentite le
associazioni di categoria del settore.
2. Il programma indica in particolare:
a) l'andamento della domanda turistica nazionale ed estera e lo sviluppo
dell'offerta nella Regione;
b) gli obiettivi generali e le aree geografiche verso cui l'attività
promozionale deve essere rivolta e i risultati attesi in relazione alle
finalità della programmazione regionale;
c) gli obiettivi, le attività e le risorse finanziarie per la
promozione, la pubblicità e la commercializzazione dell'offerta
turistica regionale;
d) la quota delle risorse finanziarie da destinare alle attività
promozionali della Regione;
e) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie
destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 3;
f) i modi, i tempi e gli strumenti organizzativi per la realizzazione degli
interventi, nonché la verifica dei relativi risultati.
3. La Regione partecipa al finanziamento dei progetti turistici proposti dagli
enti locali, dai sistemi turistici locali, dalle associazioni di categoria del
settore, dalle associazioni pro loco iscritte nell'albo regionale e dalle
associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e
storico-culturali, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione,
favorendo la gestione associata dei progetti medesimi.
4. Per il sostegno dei progetti di cui al comma 3, è istituito nel
bilancio regionale un apposito fondo, che viene ripartito in base ai criteri e
alle modalità stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e). Una quota del
fondo è riservata al finanziamento dei progetti presentati dagli enti
locali in forma associata e dai sistemi turistici locali.
1. È istituito, presso la struttura organizzativa regionale
competente, l'Osservatorio regionale del turismo.
2. L'Osservatorio ha il compito di ricevere e produrre flussi di informazione e
di provvedere alla loro organizzazione in archivi specializzati.
3. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture della Regione,
degli enti locali, delle università, delle associazioni di categoria
rappresentative del settore turistico, al fine di condurre ricerche e sondaggi
indispensabili per definire le strategie di marketing e di comunicazione.
4. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sono
definite dalla Giunta regionale.
1. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio,
esercitando le funzioni amministrative ad esse conferite dalla presente legge e
dalla legislazione vigente.
2. Le Province in particolare:
a) promuovono e coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del
territorio di riferimento, in collaborazione con i Comuni, le Comunità
montane, le Unioni di Comuni, i sistemi turistici locali e le associazioni di
settore;
b) provvedono al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed
accoglienza turistica, di cui all'articolo 75, comma 10, garantendo
l'espletamento da parte degli stessi delle attività di rilevazione
statistica e comunicazione alla Regione di dati e informazioni con le
modalità stabilite dalla Giunta regionale;
c) assicurano il coordinamento nell'ambito del territorio provinciale dei punti
di informazione ed accoglienza turistica di cui all'articolo 7, garantendo
l'informazione dell'intero territorio regionale.
3. Le Province possono assumere iniziative atte a favorire la gestione
associata delle funzioni comunali in materia.
4. Le Province possono assumere iniziative di accoglienza a carattere
interprovinciale che riguardano eventi di interesse comune.
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di turismo ed
attività ricettiva non espressamente conferite ad altri enti dalla
presente legge.
2. I Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del proprio territorio,
singolarmente o in forma associata o attraverso i sistemi turistici locali e le
Comunità montane, mediante l'attuazione di interventi finalizzati alla
qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici di base
volti all'informazione, all'accoglienza turistica, all'intrattenimento degli
ospiti e alla realizzazione di eventi e iniziative, assicurando la tutela del
turista consumatore.
3. I Comuni in particolare:
a) assicurano l'informazione, l'assistenza e l'accoglienza turistica a livello
locale mediante l'istituzione dei punti di informazione e accoglienza turistica
di cui all'articolo 7;
b) possono elaborare i progetti di cui all'articolo 3, comma 3.
1. Al fine di assicurare l'assistenza e l'accoglienza ai turisti a livello
locale, nonché le informazioni sulla domanda e sull'offerta turistica, i
Comuni possono istituire punti di Informazione e accoglienza turistica (IAT),
previo assenso della Provincia competente per territorio.
2. Gli IAT non hanno personalità giuridica.
3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche strutturali ed operative
degli IAT secondo un modello omogeneo sul territorio, nonché il modello
grafico del segno distintivo dei medesimi.
4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9
che promuovono l'apertura di propri punti di informazione e di accoglienza ai
turisti, possono usare la denominazione IAT ove si conformino alle
caratteristiche strutturali ed operative di cui al comma 3, previo assenso del
Comune e della Provincia competenti per territorio.
5. Gli IAT degli enti che aderiscono ad uno dei sistemi di cui all'articolo 8
fungono da punti di informazione dell'intero sistema turistico locale e
assicurano un'informazione generale relativa al territorio regionale. Essi
erogano servizi mirati a fornire informazioni sulla disponibilità
ricettiva delle località comprese nel sistema medesimo, senza svolgere
attività di commercializzazione del prodotto turistico.
6. Gli IAT degli enti che non hanno aderito ad uno dei sistemi di cui
all'articolo 8 possono attivare i servizi indicati al comma 5 su richiesta
delle associazioni degli operatori delle strutture ricettive, previa
stipulazione di apposita convenzione tra il Comune e le associazioni
medesime.
1. Sono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati,
comprendenti ambiti territoriali caratterizzati dall'offerta integrata di beni
culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici
dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese
turistiche singole o associate.
2. I sistemi turistici locali costituiscono articolazione fondamentale
dell'organizzazione turistica regionale e rappresentano lo strumento per
l'attuazione della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione
dell'attività di formazione del prodotto turistico.
3. I sistemi turistici locali sono promossi dagli enti locali o da soggetti
privati, singoli o associati, attraverso forme di concertazione con le
associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta
turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
4. I sistemi turistici locali in particolare:
a) individuano, anche ai fini della loro commercializzazione, i prodotti
turistici riconducibili al territorio di riferimento, valorizzando in modo
integrato le risorse locali con particolare attenzione alle specificità
delle zone interne, montane e costiere;
b) organizzano l'attività di accoglienza, armonizzandola ed integrandola
con le altre attività presenti nel territorio di riferimento.
5. La Giunta regionale riconosce i sistemi turistici interprovinciali o
intercomunali, caratterizzati da particolari peculiarità territoriali ed
ambientali nonché dalla presenza di specifiche strutture ricettive.
6. Per le finalità di cui al comma 5, la Giunta regionale stabilisce i
criteri e le modalità per il riconoscimento dei sistemi turistici di cui
al presente articolo. I sistemi turistici locali possono avere
personalità giuridica.
1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di
promozione dell'attività turistica di base. A tal fine è
istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle associazioni pro
loco, pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino ufficiale
della Regione.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per
l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché per l'eventuale
cancellazione.
3. L'iscrizione all'albo è condizione per accedere ai contributi
regionali, per effettuare manifestazioni cui concorra, anche finanziariamente,
la Regione e per aderire ai sistemi turistici locali di cui all'articolo 8.
4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo di cui al comma 1 assumono
iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la
qualità dell'accoglienza nella località di riferimento e in
particolare:
a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei
beni ambientali e culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle
professioni turistiche di cui all'articolo 46;
b) promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e
privati, manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a rendere più
gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;
c) sviluppano l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
d) curano l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di
appositi uffici di informazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma
6, armonizzando ed integrando la propria attività con le altre presenti
nel territorio di riferimento.
5. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale pro loco
d'Italia (UNPLI), esercitata attraverso le sue articolazioni regionale e
provinciali per le finalità indicate nello statuto.
1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al
pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di
cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi
di bar e ristorazione.
2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze
turistico-alberghiere e alberghi diffusi.
3. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria,
che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in
camere e suite.
4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al
pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed
eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio
autonomo di cucina o posto-cottura.
5. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione
unitaria, che forniscono alloggio anche in stabili separati, purché
ubicati nel centro storico e distanti non oltre cinquecento metri dall'edificio
principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli
altri servizi accessori generali, compreso l'eventuale servizio di
ristorazione.
6. Le strutture alberghiere di cui ai commi 3 e 4 possono svolgere la propria
attività, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi di
ricevimento e portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le
dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello della sede
principale ad una distanza non superiore a cinquanta metri o in una parte
separata dello stesso immobile con accesso da un diverso ingresso.
7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente
articolo sono determinate dalla Giunta regionale.
1. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in villaggi turistici
e campeggi.
2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti
al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in
tende, roulottes, unità abitative ed altri allestimenti minimi, di
turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione
unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno
temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o
altri mezzi mobili di pernottamento.
4. I campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel
caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I
campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attività
commerciali e di servizio ai viaggiatori ed in essi è consentita la
sosta fino ad un massimo di quarantotto ore.
5. I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze,
qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi servizi
commerciali e di ristorazione.
6. I campeggi autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge devono
essere dotati di un'area di sosta, attrezzata ai sensi dell'articolo 35, non
inferiore a mille metri quadrati di superficie. La sosta in tale area è
permessa per un periodo massimo di quarantotto ore.
7. Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente
articolo sono determinate dalla Giunta regionale.
1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative
dotate di cucina o posto cottura nel limite di una capacità ricettiva
non superiore al trenta per cento di quella complessiva dell'esercizio.
2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di
unità abitative non dotate di cucina e posto cottura nel limite di una
capacità ricettiva non superiore al trenta per cento di quella
complessiva dell'esercizio.
3. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti stabili minimi
installati a cura del gestore quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel
limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento
di quella complessiva dell'esercizio.
4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole
utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei
campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al
venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.
5. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è consentita la presenza di
piazzole per i turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei
campeggi all'interno dei villaggi turistici, nonché di tende, caravan e
di allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore nei campeggi in
misura superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva
dell'esercizio solo in caso di avvenuto rilascio delle prescritte
autorizzazioni edilizie da parte dei Comuni prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla
classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.
2. La Giunta regionale determina i livelli, le procedure e i requisiti di
classificazione, nonché i segni distintivi corrispondenti al tipo di
struttura e al livello di classificazione e le indicazioni da esporre al
pubblico.
3. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla carta dei diritti del
turista, adegua il sistema di classificazione delle strutture ricettive in base
al marchio di qualità del servizio di cui all'articolo 20.
1. L'esercizio delle attività ricettive di cui al presente capo è
subordinato ad autorizzazione amministrativa del Comune, rilasciata previa
verifica dell'iscrizione del responsabile della conduzione della struttura
ricettiva al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura), e ad autorizzazione sanitaria in caso di somministrazione di
pasti e bevande. L'autorizzazione amministrativa si intende rilasciata
trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della
domanda.
2. La denominazione delle strutture ricettive e le relative variazioni sono
approvate dal Comune contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o delle
relative modifiche. In ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi e
indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli
stessi.
3. Le strutture ricettive gravate da vincolo di destinazione previsto da leggi
statali o regionali di incentivazione della ricettività, qualora il
Comune ne riconosca l'opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle
specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, possono essere
riconvertite da una tipologia all'altra fra quelle previste, fermo restando il
vincolo suddetto.
4. Il Comune invia alla Provincia gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate,
delle sospensioni, delle revoche e delle cessazioni e comunica altresì
il cambio di titolarità, di gestione e di denominazione della struttura
ricettiva.
5. Il Comune trasmette alla Regione e alla Provincia, entro il 31 gennaio di
ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive in
attività.
1. Il Comune, previa diffida, sospende l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi quando venga
meno uno dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di
classificazione oppure la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti
in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, indicando le eventuali
prescrizioni cui adempiere.
2. L'autorizzazione decade qualora:
a) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il titolare o il
gestore;
b) il titolare o il gestore non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte con
il provvedimento di sospensione nel termine indicato;
c) il titolare o il gestore, salvo proroga in caso di comprovata
necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data di
rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a quello
indicato all'articolo 16, comma 3.
3. Il titolare di una struttura ricettiva che intende cessare l'attività
deve darne comunicazione al Comune.
1. Le strutture ricettive alberghiere assumono la denominazione aggiuntiva
di stagionale (S), quando sono aperte solo in determinati periodi dell'anno.
2. Le strutture ricettive all'aria aperta assumono la denominazione aggiuntiva
di annuale (A), quando sono aperte per la stagione estiva e invernale o per
l'intero arco dell'anno. La loro chiusura temporanea può essere
consentita per un periodo massimo di tre mesi all'anno, a scelta
dell'operatore.
3. Le aperture stagionali delle strutture ricettive non possono avere durata
inferiore a quattro mesi consecutivi all'anno.
4. Al di fuori dei periodi indicati, la chiusura straordinaria delle strutture
ricettive ad apertura annuale o stagionale deve essere autorizzata dal Comune.
Il Comune, su motivata richiesta, può consentire la chiusura per un
periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi, in caso
di ristrutturazioni e di ammodernamenti della struttura ricettiva.
5. I periodi di apertura e di chiusura per un periodo superiore agli otto
giorni devono essere comunicati al Comune, nonché indicati nelle guide
specializzate e nell'insegna della struttura ricettiva.
1. Nelle strutture ricettive all'aria aperta deve essere assicurata la
sorveglianza continua durante i periodi di apertura attraverso la presenza del
responsabile o di una persona addetta.
2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva deve stipulare
un'assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i
clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
3. Il titolare e il gestore della struttura ricettiva sono responsabili
dell'osservanza delle norme della presente legge e rispondono in solido del
pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 45.
1. Nelle strutture ricettive di cui al presente capo l'autorizzazione abilita
ad effettuare, a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro
che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e
convegni organizzati, anche la somministrazione di pasti e bevande, la
fornitura di giornali, riviste, materiali per uso fotografico o di
registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, nonché ad installare
attrezzature e strutture a carattere ricreativo ad uso esclusivo delle medesime
persone, fatta salva la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e
sanità.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere affidate in gestione a
terzi che siano in possesso dei requisiti prescritti.
1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive di cui al
presente capo possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli strumenti urbanistici
vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici,
gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al
rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio
energetico, all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento
di innovativi standard ambientali da individuare con apposito regolamento della
Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge,
nonché al miglioramento qualitativo necessario per l'ottenimento del
livello di classificazione superiore.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, con salvezza dei diritti
dei terzi, a condizione che:
a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati
alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio;
b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate
sismiche.
3. Le deroghe di cui al comma 1 si attuano per i Comuni costieri attraverso
l'approvazione di piani particolareggiati, per gli altri Comuni attraverso
l'approvazione di piani di recupero. Su tali piani non è richiesto il
parere della Provincia di cui all'articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34
(Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio),
fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della medesima legge
regionale.
4. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 1 non possono superare il venti per cento dei volumi esistenti e
non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 68, comma 2, lettera c),
della l.r. 34/1992. Tali ampliamenti non sono consentiti nelle parti di
territorio indicate nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968. Si
può beneficiare della deroga di cui al comma 1 per una sola volta.
5. Le strutture in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga sono
vincolate alla specifica destinazione turistico-ricettiva per venti anni
decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo risulta da apposito
atto d'obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente,
registrato e trascritto. Copia dell'atto è trasmessa al Comune a cura
del richiedente.
6. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11 gli allestimenti mobili per
il pernottamento, quali caravan, mobilhouse, maxicaravan e simili, installati
dal gestore a servizio dei clienti, non sono soggetti a permesso di costruire,
né a denuncia di inizio di attività, a condizione che conservino
i meccanismi di rotazione in funzione e non possiedano alcun collegamento
permanente con il terreno.
7. I mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 possono essere liberamente
dislocati all'interno della struttura ricettiva.
8. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11, comma 3, è
consentita la presenza dei mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 del
presente articolo nel limite massimo del sessanta per cento della
capacità ricettiva, comprensivo degli allestimenti stabili minimi nei
limiti di cui all'articolo 12, comma 3.
1. La Regione promuove, anche attraverso l'istituzione di uno specifico marchio
di qualità, la riqualificazione del patrimonio ricettivo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni del
settore più rappresentative a livello regionale, sono fissati i criteri
e le modalità per l'assegnazione del marchio di qualità di cui al
comma 1.
3. L'assegnazione del marchio è effettuata dalle Province sulla base dei
criteri stabiliti ai sensi del comma 2.
1. Sono attività ricettive rurali quelle esercitate in fabbricati, siti
nelle zone agricole definite dall'articolo 1 della l.r. 8 marzo 1990, n. 13
(Norme edilizie per il territorio agricolo), o nei borghi rurali individuati
dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non
comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in
strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di
cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature
sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di
coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e
convegni organizzati.
2. Le attività di cui al comma 1 possono anche ricadere nelle aree di
valore paesistico e ambientale previste dal Piano paesistico ambientale
regionale o dagli strumenti urbanistici comunali ad esso adeguati.
3. Non rientrano tra le attività di cui al comma 1 le attività
agrituristiche.
4. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi
immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale che
offrono alloggio in camere e unità abitative.
5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a persone
diverse da quelle di cui al comma 1, esercitata dalle strutture ricettive di
cui al presente articolo, è soggetta alle disposizioni vigenti in
materia. I Comuni integrano ove necessario la propria programmazione per
adeguarla a quanto disposto nel presente comma.
6. Per l'esercizio delle attività ricettive di cui al presente articolo
possono essere utilizzati anche locali aventi altezze inferiori a quelle
stabilite dalle vigenti norme urbanistiche o igienico-sanitarie, a condizione
che l'altezza minima fra il pavimento e il soffitto finiti non sia inferiore a
m 2,30.
7. Ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche si applicano le
prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati), quando la ricettività complessiva è superiore a
sei camere. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione
suddetta in sede di rilascio dell'autorizzazione, qualora sia dimostrata
l'impossibilità tecnica dell'abbattimento delle barriere architettoniche
e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone con
disabilità fisica in relazione agli elementi strutturali ed
impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio
architettonico.
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di
persone o gruppi e gestite, non in forma di impresa e al di fuori dei normali
canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti
senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali,
assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende
per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati i dipendenti di altri enti,
associazioni o aziende e i loro familiari, sulla base di apposita
convenzione.
3. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 sono autorizzate ad
esercitare l'attività ricettiva esclusivamente nei confronti dei propri
associati.
4. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, gestite da enti
e associazioni operanti senza scopo di lucro, attrezzate per il soggiorno e il
pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, nonché degli
iscritti ad associazioni appartenenti alla International Youth Hostel
Federation (IYHF).
5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù devono essere
garantite la prestazione dei servizi ricettivi di base e la
disponibilità di strutture e servizi che consentano di raggiungere le
finalità perseguite con la loro istituzione. Nelle medesime strutture
l'autorizzazione consente la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione
delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al ventuno per
cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che
possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità
sociali cui la stessa è destinata.
6. La disciplina delle case per ferie si applica ai pensionati universitari,
case della giovane, foresterie e simili, comprese quelle degli Enti regionali
per il diritto allo studio, che forniscono servizi riconducibili
all'attività turistico-ricettiva.
1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate case
religiose di ospitalità le strutture ricettive caratterizzate dalle
finalità religiose dell'ente gestore che offrano, a pagamento,
ospitalità a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della
casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio. A
tal fine l'orario di chiusura dell'esercizio al pubblico è fissato dal
Comune, non oltre le ore ventitrè, nel provvedimento di autorizzazione
di cui all'articolo 28.
1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate centri
di vacanza per minori le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di
clientela individuata in bambini al di sotto dei quattordici anni, aperte nel
periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate anche allo sviluppo
sociale e pedagogico del bambino. In esse deve essere garantita la presenza di
personale specializzato e di personale medico o deve essere assicurata, tramite
convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
2. Nell'ambito della categoria delle case per ferie sono denominate centri di
vacanza per anziani le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di
clientela individuata in persone anziane, aperte solitamente nel periodo delle
vacanze estive o invernali e finalizzate al soggiorno in località ed
ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale. In essi
deve essere garantita la presenza di personale medico o deve essere assicurata,
tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
3. Non rientrano nelle strutture ricettive di cui al comma 2 quelle destinate
all'assistenza alle persone anziane.
1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in zone di montagna
predisposte per il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino. I rifugi devono
essere custoditi e devono disporre, durante i periodi di chiusura, di un locale
per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e
accessibile dall'esterno.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive aperte al pubblico idonee
ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in
luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri
abitati.
3. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso,
allestiti con attrezzature per il riparo degli alpinisti.
4. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28,
accerta che l'incaricato o il gestore dei rifugi di cui ai commi 1 e 2 abbia i
requisiti sanitari necessari. Accerta che abbia altresì conoscenza della
zona, delle vie di accesso al rifugio e ai rifugi limitrofi, nonché ai
posti di soccorso più vicini e che abbia conoscenza delle nozioni
necessarie per un primo intervento di soccorso, tramite certificazione del
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Si prescinde da tale
accertamento qualora l'incaricato o gestore sia guida alpina o portatore
alpino.
5. Chiunque intenda realizzare un bivacco ai sensi del comma 3 inoltra domanda
di nulla osta al Comune, specificando le caratteristiche della struttura. Il
Comune rilascia il nulla osta previo accertamento della compatibilità
con gli strumenti urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al Piano
paesistico ambientale regionale, e, in mancanza di tale adeguamento, con le
previsioni indicate nella normativa tecnica di attuazione del Piano paesistico
ambientale regionale, nonché con altri eventuali vincoli previsti dalle
norme vigenti in materia.
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di
sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva
non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due
appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito
alloggio.
2. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione
familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo
della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla
settimana;
b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta
alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
3. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la
somministrazione di cibi e bevande.
4. Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 13/1989.
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da
uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina
autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai
turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più
stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi
consecutivi.
2. All'interno della tipologia delle case e appartamenti per vacanze, sono
residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in modo
unitario in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi
in appartamenti autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati
di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare
unitario.
3. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e
appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o
più case o appartamenti ad uso turistico.
4. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere
assicurati i seguenti servizi:
a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una
volta alla settimana;
b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di
biancheria a richiesta;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la
riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;
e) ricevimento ospiti.
5. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque
comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi
centralizzati propri delle aziende alberghiere.
6. L'utilizzo di case e appartamenti secondo le modalità previste dal
presente articolo non comporta il cambio di destinazione d'uso dei medesimi ai
fini urbanistici.
1. Le strutture di cui alla presente sezione, ad eccezione dei bivacchi di
cui all'articolo 25, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti
dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici
definiti dalla Giunta regionale.
2. L'esercizio dell'attività è subordinato ad autorizzazione del
Comune, rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1 e dell'autorizzazione sanitaria nel caso di somministrazione di pasti e
bevande. L'autorizzazione amministrativa si intende rilasciata trascorsi
inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Il titolare dell'autorizzazione comunica preventivamente al Comune ogni
variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione medesima, al fine del
riscontro della permanenza dei requisiti.
4. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli
elenchi aggiornati delle strutture ricettive.
5. Sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese di cui alla legge
580/1993 i titolari e i gestori delle attività di cui agli articoli 21 e
27, nonché i titolari delle case per ferie che intendano ospitare gruppi
autogestiti diversi dai soggetti di cui all'articolo 22, comma 1.
1. Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l'autorizzazione per un
periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno la rispondenza dello stato
dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e
igienico-sanitaria, nonché nel caso di violazione delle prescrizioni
previste nell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione decade qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi
previsti per il rilascio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione,
non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.
3. Il titolare di una struttura ricettiva che intenda procedere alla
sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne
preventivo avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non
può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi
per altri tre mesi. Decorso tale termine, l'attività si intende
definitivamente cessata. È consentita la proroga in caso di opere di
ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già
avviate.
1. Sono parchi a tema quelli aventi finalità turistiche, culturali,
ludiche, ricreative e similari, il cui esercizio si svolge sulla stessa area
attrezzata per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno
solare. Trascorso il periodo di esercizio del parco, almeno l'ottanta per cento
delle attrazioni deve restare sull'area nel quale è esercitato il
parco.
2. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con
ombrelloni, sedie, sdraio e lettini, di norma poste su area in concessione
demaniale. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di
facile rimozione, come spogliatoi, cabine, capanne e chioschi. Possono essere
altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione
di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla
balneazione, quali quelle sportive e ricreative, purché in possesso
delle relative autorizzazioni.
3. Sono strutture per il turismo nautico quelle attrezzate per l'ormeggio o la
sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in
transito, quali i porti turistici, gli approdi turistici e i punti di ormeggio.
I porti turistici forniscono comunque servizi di ormeggio, manutenzione,
rimessaggio e altri servizi complementari alle imbarcazioni da diporto ed ai
loro equipaggi.
4. Sono attività di cabotaggio turistico e di noleggio nautico quelle
che organizzano o forniscono a turisti singoli o a gruppi di turisti un viaggio
di durata predeterminata, con itinerario predefinito o libero, su imbarcazioni
o navi da traffico o da diporto di proprietà o in gestione comunque
all'impresa e completamente attrezzate per la navigazione, con o senza
equipaggio.
5. Sono altresì attività turistiche gestite in forma di impresa
quelle che, per fini prevalentemente turistici, trasportano passeggeri con
mezzi o infrastrutture soprattutto di tipo dedicato, noleggiano mezzi atti a
permettere la mobilità dei passeggeri, gestiscono strutture ad indirizzo
sportivo-ricreativo-escursionistico ad alta valenza turistica e strutture
convegnistiche e congressuali, nonché gli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande facenti parte dei sistemi di cui all'articolo 8 e
concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione delle mense
e degli spacci aziendali.
6. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare,
determina eventuali tipologie aggiuntive delle attività di cui alla
presente sezione, nonché le caratteristiche e i requisiti di ogni
singola attività.
7. Le modalità per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per
le finalità turistico-ricettive da parte dei Comuni ai sensi
dell'articolo 31 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni
amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo
economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché
dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) sono stabilite dalla Giunta
regionale, nel rispetto della normativa statale vigente in materia.
1. Le attività di cui all'articolo 30 possono essere svolte da imprese
individuali, da società costituite anche in forma cooperativa, da
consorzi di imprese, da enti e associazioni.
2. Le attività di cui all'articolo 30 sono soggette all'iscrizione nel
registro delle imprese di cui alla legge 580/1993 e al rilascio, da parte del
Comune competente, dell'autorizzazione relativa a ciascuna specifica
attività, previa verifica del rispetto delle norme in materia di
edilizia e urbanistica, igiene e sanità pubblica, tutela della salute,
ordine pubblico e sicurezza. L'autorizzazione si intende rilasciata trascorsi
inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. I Comuni comunicano alla Regione le autorizzazioni concesse con la tipologia
e l'ubicazione dell'attività esercitata, nonché la denominazione
dell'impresa esercente.
4. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 30
decade qualora venga meno uno dei requisiti previsti per il rilascio.
1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di
affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in
locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la
disponibilità e sempre che non ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 27, nonché coloro che danno in locazione ville, casali o
appartamenti ad uso turistico per periodi non superiori a sei mesi nell'arco
dell'anno, con un massimo di tre mesi allo stesso soggetto.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di comunicare al Comune il
periodo in cui viene svolta l'attività, i requisiti qualitativi degli
alloggi e degli arredi con l'eventuale verifica degli stessi.
1. In deroga alle disposizioni di cui al presente capo, l'uso di immobili non
destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in
via eccezionale, per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte dei
soggetti e per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, previo nulla
osta del Comune.
2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo
aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza dei
requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti
ed al tipo di attività.
1. L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario
o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a
una denuncia di inizio attività, con indicazione del periodo in cui
l'attività non è esercitata.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non
più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa
utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più
di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale
organizzazione familiare.
3. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per
l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti
tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica
dell'idoneità all'esercizio dell'attività.
5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco
delle attività di cui al presente articolo.
6. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono assicurare
il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona,
confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della
regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è
assicurato mediante l'uso della cucina domestica. Coloro che esercitano
l'attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la
somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.
7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di
destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i
proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i
periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel Comune in
cui viene svolta l'attività, purché i locali siano ubicati a non
più di duecento metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
8. L'esercizio dell'attività di bed and breakfast non costituisce
attività d'impresa.
1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e
al parcheggio di autocaravan e caravan omologate ai sensi delle norme vigenti,
dotate delle caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale.
2. La realizzazione delle aree di sosta è effettuata da soggetti
pubblici, da società a prevalente capitale pubblico, da associazioni di
categoria dei campeggiatori e dalle pro loco in base ad autorizzazione
rilasciata dal Comune competente per territorio.
3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla gestione delle aree
direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti privati, nelle
quali sono stabilite le modalità di gestione e le tariffe.
4. La sosta nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo
massimo di quarantotto ore consecutive. Nelle aree gestite dai soggetti di cui
al comma 2 il periodo massimo di sosta è elevato a settantadue ore.
1. I Comuni autorizzano l'organizzazione di campeggi fissi all'aperto nel
territorio regionale da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che
svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini
statutari e sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione ad uno degli albi regionali del volontariato;
b) perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose
o sociali.
2. I campeggi di cui al comma 1, di durata compresa tra i tre ed i quindici
giorni per ogni gruppo, si svolgono in aree autorizzate ai sensi del comma 4
mediante l'utilizzo di strutture di pernottamento mobili, nel periodo compreso
tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno e nel rispetto delle
condizioni stabilite dalla Giunta regionale.
3. Qualora l'area utilizzata non sia attrezzata con servizi igienico-sanitari
fissi, l'utilizzo della stessa non può superare complessivamente i
sessanta giorni, ricadenti nel periodo di cui al comma 2.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio,
nel rispetto delle modalità e condizioni definite dalla Giunta
regionale, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda,
trascorsi inutilmente i quali la stessa si intende accolta.
1. Le attività di campeggio didattico-educativo all'interno del
territorio delle aree protette si svolgono secondo le disposizioni del
regolamento di ciascun ente gestore.
2. In mancanza del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
del presente capo.
3. L'autorizzazione all'esercizio del campeggio nel territorio dell'area
protetta è rilasciata, con le modalità previste dall'articolo 36,
dal Comune, che ne dà comunicazione all'ente gestore.
1. I campeggi itineranti all'aperto sono attività che si realizzano
mediante pernottamenti in tende, con soste nella medesima area non superiori
alle quarantotto ore consecutive.
2. I soggetti partecipanti assicurano la presenza al campo di almeno un
responsabile che ne curi la conduzione il quale, al momento dell'arrivo, ne
dà comunicazione al Comune.
3. Le associazioni che organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti
devono rispettare le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai
campeggi di cui al presente capo è subordinata alla presentazione di una
scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le
vaccinazioni cui è stato sottoposto.
2. Le schede devono essere certificate dal medico curante e conservate dal
responsabile del campo.
3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito la documentazione relativa alle
vaccinazioni effettuate nei paesi di origine e agli adempimenti previsti dagli
accordi internazionali.
4. Il responsabile del campo deve essere munito di un certificato, rilasciato a
titolo gratuito dall'azienda sanitaria, attestante che lo stesso è
esente da malattie infettive contagiose che siano di ostacolo alla sua
permanenza al campo stesso.
5. Per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività di cui al
presente capo gli organizzatori devono garantire adeguata copertura
assicurativa.
1. I titolari o gestori delle strutture di cui al capo I, al capo II, sezione
I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 trasmettono al Comune, entro il
1o ottobre di ogni anno e con le modalità stabilite dalla
Giunta regionale, la comunicazione riguardante i prezzi dei servizi che
intendono praticare a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
Per le nuove strutture e i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata
entro trenta giorni dalla data di apertura. Gli operatori non possono praticare
prezzi superiori ai massimi comunicati.
2. Entro il 1o marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà
di comunicare, a modifica di quelli inoltrati ai sensi del comma 1, i prezzi
che intendono praticare dal 1o giugno dello stesso anno.
3. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nel termine comporta
l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati,
nonché l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 45, comma
14; nel caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza
del termine, è consentita l'applicazione dei nuovi prezzi comunicati,
ferma restando la sanzione.
4. Con la comunicazione di cui al comma 1, coloro che esercitano
l'attività di cui all'articolo 34 devono comunicare altresì il
periodo dell'attività esercitata nell'anno successivo.
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II,
sezione I, e agli articoli 30, comma 2, e 34 devono esporre in modo visibile le
tabelle con l'indicazione dei prezzi praticati e, per le strutture di cui al
capo I, alla sezione I del capo II e all'articolo 34, anche i cartellini dei
prezzi nel luogo di prestazione dei singoli servizi.
2. I Comuni trasmettono alla Regione, con le modalità stabilite dalla
Giunta regionale, le informazioni sui prezzi in base alle caratteristiche delle
strutture ricettive entro il 31 ottobre per le comunicazioni di cui
all'articolo 40, comma 1, ed entro il 31 marzo per quelle di cui all'articolo
40, comma 2.
1. I clienti ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli
indicati nelle tabelle e nei cartellini dei prezzi di cui all'articolo 41
possono presentare documentato reclamo al Comune entro trenta giorni.
2. I clienti che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono
presentare entro trenta giorni documentato reclamo rispettivamente alla
Provincia per le strutture di cui al capo I e al Comune per le strutture di cui
al capo II, sezione I, e agli articoli 30, comma 2, 32 e 34.
3. Il Comune o la Provincia informa del reclamo il titolare o il gestore della
struttura a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando
trenta giorni per presentare le osservazioni.
4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Comune o la Provincia, entro
trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni, dà corso al
procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa o a quello
relativo alla revisione e rettifica della classificazione della struttura
ricettiva.
5. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o il
gestore, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa,
è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro
quindici giorni dall'inizio del procedimento sanzionatorio di cui al comma 3 e,
contemporaneamente, a comunicare al Comune gli estremi dell'avvenuto
pagamento.
6. I clienti che presentano il reclamo ai sensi dei commi 1 e 2 debbono essere
informati dell'esito dello stesso.
7. Resta salva la possibilità di adire le commissioni arbitrali e
conciliative istituite per la risoluzione delle controversie presso le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché di avvalersi
delle associazioni dei consumatori.
1. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i
titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II,
sezione I, e al capo III comunicano, settimanalmente, mediante trasmissione di
apposito modello, gli arrivi e le presenze all'Osservatorio di cui all'articolo
4, con le modalità individuate ai sensi del medesimo articolo.
2. Coloro che intendono dare alloggio a ospiti secondo le modalità
stabilite all'articolo 32 sono tenuti a effettuare la comunicazione di cui al
comma 1 entro sette giorni dall'inizio della locazione.
3. Coloro i quali esercitano l'attività di cui all'articolo 34
effettuano la comunicazione di cui al comma 1 entro i primi cinque giorni del
mese successivo.
4. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente
ai fini di pubblica sicurezza.
1. I Comuni esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui
al presente titolo.
2. Le Province esercitano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative
alla classificazione di cui all'articolo 13 e al marchio di qualità di
cui all'articolo 20.
1. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro
1.000,00 a euro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio chiunque
eserciti un'attività ricettiva di cui al capo I senza l'autorizzazione
comunale.
2. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 300,00
a euro 600,00 il titolare o il gestore di una struttura ricettiva di cui al
capo I che:
a) non espone le indicazioni per il pubblico;
b) omette di comunicare l'arrivo e le presenze dei clienti;
c) non fornisce alla Provincia le informazioni richieste o non consente gli
accertamenti disposti ai fini della classificazione.
3. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500,00
a euro 1.500,00 il titolare o gestore di una struttura ricettiva di cui al capo
I che:
a) attribuisce al proprio esercizio dotazioni, caratteristiche e
classificazione diverse da quelle consentite;
b) consente la sosta oltre il limite fissato dall'articolo 11, comma 6.
4. L'inosservanza dei periodi di apertura comunicati al Comune a cura del
titolare o gestore di una delle strutture di cui al capo I comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro
1.500,00.
5. La concessione di soggiorno ad un numero di persone superiore a quello
autorizzato comporta l'applicazione, per le strutture ricettive all'aria
aperta, di una sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 30,00 per ogni
persona in più ospitata e, per le strutture alberghiere, di una sanzione
amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00 per ogni persona in più
ospitata.
6. Chiunque faccia funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dal
capo II, sezione I, senza autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00. Il
superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00.
7. Chiunque gestisca una delle attività di cui al capo II, sezione II,
senza autorizzazione è soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
8. Coloro che danno in locazione gli appartamenti di cui all'articolo 32 senza
darne comunicazione sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
della somma da euro 150,00 a euro 300,00.
9. La violazione delle disposizioni dell'articolo 33 comporta la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00.
10. Chiunque eserciti l'attività di cui all'articolo 34 senza aver
inoltrato la denuncia prevista al comma 1 del medesimo articolo, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100,00
a euro 300,00; chi la esercita in mancanza dei requisiti previsti è
soggetto alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 500,00.
11. L'inosservanza dei termini di cui all'articolo 35, comma 4, comporta
l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 300,00.
12. L'esercizio dei campeggi non autorizzati ai sensi degli articoli 36 e 37
comporta l'applicazione della sanzione da euro 250,00 a euro 750,00 e la
chiusura immediata del campeggio; la violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 38 e 39, comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
di euro 10,00 a persona.
13. I titolari o gestori delle strutture che forniscono alimenti e bevande o
esercitano una delle altre attività accessorie di cui all'articolo 18 a
favore di persone non autorizzate ai sensi della presente legge sono soggetti
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
14. La mancata comunicazione dei prezzi nei termini, oltre a quanto stabilito
dall'articolo 40, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da euro 250,00 a euro 750,00; l'omessa esposizione delle tabelle
e dei cartellini dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da euro 350,00 a euro 1.050,00; l'applicazione di prezzi
superiori a quelli comunicati comporta l'applicazione della sanzione da euro
750,00 a euro 2.250,00.
15. La mancata comunicazione di cui all'articolo 43 da parte dei soggetti
gestori delle strutture di cui al capo II, sezione I, e di cui agli articoli 34
e 35 comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro
300,00.
16. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti
sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro
300,00.
17. In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono
raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione
dell'autorizzazione o dell'attività per un periodo non superiore a
sessanta giorni e, nei casi più gravi, alla revoca dell'autorizzazione o
al divieto di prosecuzione dell'attività.
18. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'ente incaricato
della vigilanza ai sensi dell'articolo 44, con le procedure di cui alla l.r. 10
agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale).
1. È guida turistica chi per professione accompagna persone singole o
gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, monumenti, musei, gallerie,
mostre, esposizioni, scavi archeologici, luoghi di culto, ville, giardini ed
ogni altro sito di interesse storico, artistico e culturale, illustrandone le
caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, nonché
quelle demo-etno-antropologiche e socio-economiche del territorio. Restano
ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali della guida
naturalistica o ambientale escursionistica.
2. È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone
singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero,
cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori,
fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi
significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di
fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.
3. È tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per professione
collabora alla definizione degli obiettivi dell'attività turistica,
analizzandone il mercato, e in particolare:
a) determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali;
b) cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour
operators, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o
concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing;
c) organizza manifestazioni turistiche nell'area di propria competenza,
curandone le pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di
comunicazione.
4. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per
professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali
o di interesse per l'educazione ambientale, comprese aree protette, parchi,
riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti
ambientali e storico-antropologici, fatta eccezione per i percorsi che
richiedono l'uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con
utilizzo di imbrachi tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze
in materia di paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle
guide alpine.
1. L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso
della specifica abilitazione. Per le guide turistiche l'abilitazione ha
validità nel territorio della Provincia che l'ha rilasciata, per le
guide naturalistiche ha validità nell'intero territorio regionale.
2. L'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche si consegue
mediante superamento del relativo esame di idoneità scritto e orale.
3. Le commissioni giudicatrici devono avere al loro interno almeno due docenti
universitari.
4. Equivalgono all'abilitazione per l'esercizio delle professioni di cui
all'articolo 46, commi 2, 3 e 4, i titoli di studio indicati dalla Giunta
regionale.
5. Le Province provvedono al riconoscimento dei titoli abilitanti, ad
esclusione di quello relativo alla guida turistica, rilasciati da uno Stato
membro dell'Unione europea o da altro Stato estero ai sensi della normativa
statale e comunitaria vigente.
6. Le guide turistiche abilitate sono ammesse gratuitamente in tutti i musei,
le gallerie e i monumenti di proprietà della Regione e degli enti
locali. Per i beni di proprietà dello Stato o di privati valgono le
norme statali vigenti.
1. Non sono soggetti all'obbligo dell'abilitazione di cui all'articolo 47 e
della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 54:
a) chi svolge alle dipendenze di pubbliche amministrazioni attività di
illustrazione dei siti di proprietà dell'ente di appartenenza;
b) chi svolge, a titolo gratuito e senza carattere di professionalità e
abitualità, previa comunicazione al Comune interessato e nell'osservanza
delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio e turismo, le
attività di cui al presente capo esclusivamente in favore dei soci o
iscritti agli enti o organismi di carattere associativo operanti nel settore
del turismo e del tempo libero;
c) chi svolge, in qualità di dipendente di agenzie di viaggio,
attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni
di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
d) chi svolge occasionalmente a titolo gratuito senza carattere di
professionalità e abitualità, attività di accompagnamento
ed assistenza in pellegrinaggi nei luoghi di culto promossi da organizzazioni
senza scopo di lucro a carattere regionale o pluriregionale aventi
finalità esclusivamente religiose;
e) chi svolge l'attività solo a fini educativi a titolo gratuito, senza
continuità professionale, su progetto di associazioni scolastiche o di
enti locali.
2. I soggetti di cui al presente articolo non possono comunque esercitare
l'attività nei siti di particolare rilievo culturale nell'ambito del
patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale, individuati dalla
Giunta regionale d'intesa con le competenti Soprintendenze, ai sensi della
normativa statale.
1. Le Province approvano, almeno ogni due anni, il bando di esame per
l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 46, secondo i
criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Per le guide turistiche deve essere accertata la conoscenza di una o
più lingue straniere mediante esame di idoneità scritto e orale e
la conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei musei, delle
gallerie, dei beni archeologici, delle bellezze paesaggistiche e naturali della
provincia, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita
turistica nel territorio provinciale, ivi compresi i siti individuati dalla
Giunta regionale d'intesa con le competenti Soprintendenze, ai sensi della
normativa statale.
3. Le guide turistiche possono ottenere specializzazioni in particolari settori
tematici indicati dalla Giunta regionale.
4. L'ammissione all'esame è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
a) residenza o domicilio in uno dei comuni della regione;
b) età non inferiore a diciotto anni;
c) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di equivalente
diploma conseguito in stato estero.
1. Le Province approvano, almeno ogni due anni, i programmi dei corsi di
formazione per le professioni turistiche di cui all'articolo 46, secondo i
criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Le Province possono istituire specifici corsi di formazione per il personale
addetto all'accompagnamento e all'assistenza durante i pellegrinaggi nei luoghi
di culto.
3. I diplomati degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico
hanno titolo preferenziale per l'ammissione ai corsi di formazione per le
professioni turistiche di cui al presente capo, organizzati ai sensi della
normativa in materia di formazione professionale.
1. Coloro i quali siano già abilitati all'esercizio di una delle
professioni turistiche ovvero alla professione di direttore tecnico di agenzia
di viaggio e turismo, possono conseguire l'abilitazione nelle altre professioni
di cui al presente capo senza sostenere l'esame nelle materie per le quali lo
abbiano già sostenuto ai fini dell'abilitazione.
2. Coloro che siano già abilitati all'esercizio di una delle professioni
turistiche, i quali intendano conseguire l'idoneità per le lingue
straniere per le quali non siano già abilitati, sono sottoposti ad esame
limitatamente alle stesse.
3. Coloro che siano già abilitati all'esercizio della professione di
guida turistica in una provincia del territorio regionale, in altre regioni o
all'estero conseguono l'abilitazione nella provincia prescelta previo
superamento della sola prova che accerti la conoscenza delle opere d'arte, dei
monumenti, dei beni archeologici, dei musei, delle gallerie, delle bellezze
paesaggistiche e naturali, della storia e delle caratteristiche dei siti
oggetto di visita turistica nel territorio prescelto.
1. Sono abilitati i candidati che abbiano conseguito la specifica
idoneità.
2. Le Province rilasciano all'interessato, entro trenta giorni dal
conseguimento, l'attestato di abilitazione, con l'indicazione della figura
professionale e delle lingue straniere per cui è stato effettuato
l'accertamento di capacità, nonché una tessera personale di
riconoscimento la quale deve essere visibile durante l'attività
professionale.
3. Il rilascio dell'attestato di abilitazione è soggetto al versamento
alla Provincia della somma di euro 75,00.
1. La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento annuale, nonché la
relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, degli elenchi
degli abilitati, in cui vengono specificati la professione e le lingue
straniere conosciute, nonché la data dell'eventuale denuncia di inizio
attività di cui all'articolo 54.
2. Ai fini dell'aggiornamento degli elenchi, i Comuni trasmettono alla
Provincia l'elenco dei soggetti iscritti che hanno comunicato, entro il 31
gennaio di ogni anno, l'effettivo esercizio dell'attività ai sensi
dell'articolo 54, comma 1.
3. La cancellazione dagli elenchi è disposta per decesso o in caso di
reiterata applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 57,
oltre che a seguito di esplicita richiesta del professionista.
4. I Comuni, le Province e la Regione assicurano la massima visibilità
degli elenchi professionali sui rispettivi siti web.
1. L'esercizio delle professioni turistiche di cui al presente titolo è
subordinato ad una denuncia di inizio attività, da presentare al Comune
nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio. Deve
essere comunicata altresì al Comune la cessazione
dell'attività.
2. Ai fini di informazione turistica le associazioni di categoria comunicano,
entro il 1o ottobre di ogni anno, alla Regione e alle Province, le
tariffe che si intendono praticare l'anno successivo.
1. La Provincia organizza, almeno ogni triennio, corsi di aggiornamento per
coloro che esercitano le professioni turistiche di cui al presente capo, in
collaborazione con le categorie interessate.
2. La Provincia organizza, almeno ogni biennio, corsi di aggiornamento per i
soggetti preposti all'accertamento delle violazioni relative all'esercizio
abusivo delle professioni turistiche.
1. È vietato esercitare dietro compenso attività incompatibili
con l'esercizio delle professioni di cui al presente capo nei confronti dei
turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di
concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di
clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese
commerciali, artigiane, industriali e simili.
2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni
professionali di chi non è abilitato ai sensi dell'articolo 47.
1. Chi esercita abusivamente attività professionali o usa abusivamente
segni distintivi di professioni turistiche, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 56, comma 1, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro
1.000,00.
3. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 56, comma 2, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro
1.000,00.
4. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti
sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro
300,00.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate in caso di
recidiva.
6. Per l'applicazione si osservano le norme di cui alla l.r. 33/1998.
7. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge,
l'abilitazione all'esercizio della professione può essere revocata in
caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità, oppure
può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3;
b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività
professionale.
La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali
delle contravvenzioni disposte dai Comuni, nonché dei reclami pervenuti
dai clienti.
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente
o disgiuntamente, le attività di produzione, organizzazione,
intermediazione e vendita di viaggi e soggiorno con le seguenti
caratteristiche:
a) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con la sola vendita
diretta al pubblico, comprese l'assistenza e la consulenza ai turisti;
b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni senza
vendita diretta al pubblico.
2. Le agenzie di cui al comma 1 non possono esercitare l'attività di
intermediazione del soggiorno riferita alle locazioni immobiliari, anche se
rivolta ai turisti.
3. Le agenzie di cui al comma 1, lettera a), possono svolgere le
attività complementari indicate dalla Giunta regionale; devono esporre
il segno distintivo ben visibile, indicare l'esatta denominazione e avere
locali indipendenti, destinati esclusivamente alla specifica
attività.
4. Le agenzie di cui al comma 1, lettera b), non possono operare in locali
aperti al pubblico e le eventuali insegne devono contenere l'indicazione del
divieto di vendita diretta al pubblico.
5. La vendita dei servizi di agenzia per corrispondenza o mediante strumenti
telematici o promotori commerciali porta a porta è subordinata alle
norme sul diritto di recesso da parte dell'acquirente.
6. I promotori commerciali devono essere muniti di documento di identificazione
rilasciato dall'agenzia. L'agenzia deve tenere l'elenco dei promotori presso la
propria sede a disposizione delle autorità di vigilanza.
7. Per l'esercizio dell'attività è necessario non aver riportato
condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio
della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; è
necessario altresì che sia stata stipulata la polizza assicurativa di
cui all'articolo 62 e versato il deposito cauzionale di cui all'articolo 63.
8. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile a quelle
adottate da agenzie operanti sul territorio nazionale, né essere quella
di Comuni o Regioni italiane.
9. L'attività delle agenzie di viaggi e turismo è svolta nel
rispetto dei principi della normativa comunitaria e statale.
1. L'apertura delle agenzie è subordinata al rilascio di apposita
autorizzazione da parte del Comune nel cui territorio si intende porre la sede
dell'agenzia, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 58. La
Giunta regionale determina le modalità per il rilascio. L'autorizzazione
si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di
presentazione della domanda.
2. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui
all'articolo 58 comporta l'obbligo di nuova autorizzazione.
3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia, al titolare, alla
persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale
della società e alla sede deve essere immediatamente comunicata al
Comune.
4. L'apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di
agenzie con sede principale in altre regioni, è comunicata al Comune nel
cui territorio si intendono ubicare i relativi locali.
5. Le agenzie di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) comunicano al Comune
ed espongono ben visibile al pubblico l'orario di apertura quotidiana, con
l'indicazione dei giorni di chiusura, che sono tenute ad osservare.
6. Il titolare dell'agenzia che intende procedere alla chiusura temporanea
della stessa per un periodo non superiore a sei mesi informa il Comune
indicando i motivi e la durata della chiusura; l'agenzia, in caso di chiusura,
deve garantire l'esatto adempimento dei contratti di viaggio stipulati.
1. Il Comune dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a
sei mesi nei seguenti casi:
a) qualora non venga data comunicazione della chiusura temporanea dell'agenzia
ovvero della riapertura della stessa, trascorsi i termini consentiti;
b) qualora vengano meno i requisiti professionali o strutturali;
c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative o riscontrati
inadempimenti verso i clienti;
d) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle
autorizzate.
2. Nel provvedimento di sospensione il Comune fissa un termine perentorio entro
il quale i requisiti devono essere reintegrati e le irregolarità
sanate.
3. Nel caso di trasgressioni di lieve entità, prima di procedere alla
sospensione, il titolare è diffidato a sanare le irregolarità
entro un termine prestabilito.
4. L'autorizzazione decade:
a) qualora, entro il termine fissato, non siano reintegrati i requisiti o
sanate le irregolarità riscontrate;
b) in caso di mancato rinnovo dell'assicurazione prevista dall'articolo 62.
1. L'elenco delle agenzie è pubblicato annualmente nel Bollettino
ufficiale della Regione.
2. È istituita una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 1 per le
agenzie di cui all'articolo 58 che svolgono attività di turismo in
entrata. La Giunta regionale definisce le modalità ed i requisiti per
l'iscrizione nella sezione speciale.
3. Il Comune trasmette alla Regione e al Ministero competente i dati
concernenti le agenzie in attività e le relative variazioni.
1. Le agenzie stipulano un'assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento
degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in
relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni nel
rispetto della normativa comunitaria e statale vigente.
1. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni
assunte dall'agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente
arrecati in conseguenza dell'attività dell'agenzia.
2. Il titolare dell'agenzia versa al Comune un deposito cauzionale il cui
importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione
bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o altra idonea
garanzia preventivamente approvata dal Comune.
4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo dell'esercizio
dell'agenzia.
5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso
dal Comune non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione
dell'attività dell'agenzia, previa verifica dell'inesistenza di pendenze
in corso nei confronti del titolare dell'autorizzazione che ha cessato
l'attività, che possano comportare rivalsa sulla cauzione stessa.
6. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto nella sua consistenza
originaria per effetto dell'applicazione del comma 1, lo stesso deve essere
ricostituito nella misura di cui al comma 2 entro il termine di sessanta
giorni.
1. La responsabilità tecnica delle agenzie è affidata ad un
direttore tecnico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 66. La stessa
può essere assunta dal titolare o gestore dell'agenzia, purché
iscritto nel suddetto elenco.
2. Il direttore tecnico deve possedere i requisiti di cui all'articolo 3 del
d.lgs. 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva 82/470/CEE nella
parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'articolo 16
della legge 29 dicembre 1990, n. 428, legge comunitaria 1990).
3. Il direttore tecnico deve possedere i seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui una compresa tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 è accertato mediante il
superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 65.
5. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività nell'agenzia
alla quale è preposto. In tale ambito deve provvedere alla firma di
atti, programmi e contratti ovvero ad ogni comunicazione attinente
l'attività gestionale dell'agenzia.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, l'attività lavorativa del direttore
tecnico sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in
un anno, il titolare o gestore dell'agenzia è tenuto a darne immediata
comunicazione al Comune, provvedendo contestualmente alla designazione
temporanea di un altro direttore tecnico iscritto all'elenco di cui
all'articolo 66.
7. Il titolare o gestore dell'agenzia comunica entro trenta giorni al Comune
l'eventuale cessazione di attività da parte del direttore tecnico,
indicando contestualmente il nominativo del nuovo direttore. Nel caso di
motivate e documentate ragioni, il Comune può concedere una proroga del
suddetto termine, limitatamente all'indicazione del nuovo direttore, per un
periodo non superiore a centoventi giorni.
1. L'esame di idoneità dell'esercizio della professione di direttore
tecnico di agenzia è indetto dalla Provincia almeno ogni due anni.
2. L'ammissione all'esame è subordinata ai seguenti requisiti:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) residenza o domicilio in uno dei comuni della regione;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di diploma conseguito
in uno degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia o in altro
Stato estero, riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per
l'effettuazione delle prove di esame.
4. La Provincia rilascia all'interessato che abbia superato l'esame l'attestato
di idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di
agenzia.
5. La Provincia provvede al riconoscimento dei titoli abilitanti rilasciati da
uno Stato membro dell'Unione europea o da altro Stato estero, ai sensi della
normativa comunitaria e statale vigente.
1. Presso il servizio regionale competente è tenuto e aggiornato
l'elenco dei direttori tecnici di agenzia.
2. Sono iscritti nell'elenco, su domanda:
a) coloro che hanno ottenuto l'idoneità;
b) coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato
presso altra Regione o Provincia autonoma o che comprovino l'iscrizione
all'elenco della Regione di provenienza;
c) i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione europea per i
quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. 392/1991;
d) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso del
titolo abilitante riconosciuto ai sensi della normativa vigente;
e) i laureati in materia turistica con indirizzo specifico per i gestori di
agenzie di viaggio e tour operator.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), devono risultare, al momento
della richiesta, residenti o domiciliati in uno dei comuni della regione. La
Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per la loro
iscrizione.
4. L'elenco dei direttori tecnici di agenzia è pubblicato ogni anno nel
Bollettino ufficiale della Regione.
1. È istituito presso il servizio regionale competente l'elenco delle
associazioni nazionali senza scopo di lucro con rappresentanza sul territorio
regionale, costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o
sociali, che svolgono sullo stesso territorio regionale le attività di
organizzazione e vendita di viaggi e turismo a favore dei propri associati o
appartenenti.
2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 1.
3. Le associazioni iscritte nell'elenco sono autorizzate a svolgere
l'attività, esclusivamente in conformità allo scopo per cui sono
state costituite e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, previa
stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 62.
4. Il legale rappresentante delle associazioni iscritte nell'elenco di cui al
comma 1 trasmette alla Giunta regionale e al Comune, entro il 31 dicembre di
ogni anno, una relazione contenente:
a) il programma di attività realizzato nell'anno trascorso e quello che
si intende svolgere nell'anno successivo;
b) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto stabilito al comma 3.
5. Le associazioni iscritte indicano, con apposita insegna posta all'ingresso
degli uffici, che le attività organizzate sono riservate ai soci
dell'associazione.
6. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di
qualsiasi natura predisposti dalle associazioni di cui al comma 1 devono essere
redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e
statale e diffusi esclusivamente in ambito associativo. È vietata la
pubblicizzazione tramite stampa o altri mezzi di comunicazione anche se
l'organizzazione è curata da un'agenzia autorizzata, il cui nome deve
essere citato assieme agli estremi dell'autorizzazione.
7. Le associazioni di cui al presente articolo possono operare anche tramite
proprie articolazioni territoriali.
8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70,
è disposta la cancellazione dell'associazione dall'elenco in caso di
reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La
reiscrizione all'elenco non può avvenire prima di un anno.
1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti
aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali e
ambientali che promuovono l'effettuazione di viaggi senza scopo di lucro ed
esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti non sono soggetti
alle norme della presente legge, purché l'attività sia svolta in
forma occasionale comunque in numero massimo di quattro all'anno e per almeno
due dei quali la durata del viaggio e soggiorno non superi i tre giorni.
2. I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere
preventivamente comunicati al Comune e sono subordinati alla stipula da parte
del soggetto organizzatore di polizze assicurative.
3. Gli enti locali devono avvalersi delle agenzie per l'organizzazione di
viaggi che rientrano nei pacchetti turistici di cui all'articolo 84 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo
7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), fatte salve le attività
istituzionali svolte ai sensi della normativa vigente in favore di anziani,
minori e portatori di handicap. Parimenti sono fatte salve le attività
organizzate dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale
della rispettiva attività didattica, purché la durata del viaggio
e del soggiorno non superi le quarantotto ore.
1. Non è soggetta alla disciplina del presente titolo l'apertura al
pubblico degli uffici delle compagnie aree e di navigazione, nonché
delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della regione,
purché l'attività delle stesse si limiti all'emissione ed alla
vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche
l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni,
comprendente prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.
2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge le attività di
vendita di biglietti ferroviari, ovvero di autoservizi di linea e di trasporto
filofuniviario operanti all'interno del territorio regionale.
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00
ad euro 6.000,00:
a) chiunque intraprenda le attività di cui all'articolo 58 senza
autorizzazione;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;
c) il titolare dell'agenzia che non si avvale di un direttore tecnico;
d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme
della presente legge, ovvero non rispetti il contenuto dei programmi
nell'esecuzione del contratto di viaggio.
2. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad
euro 4.500,00:
a) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore tecnico non iscritto
all'elenco regionale, nonché colui che svolge attività di
direttore tecnico senza aver superato l'esame di cui all'articolo 65;
b) l'associazione di cui all'articolo 67 che effettua l'attività a
favore di non associati o contravviene all'obbligo di stipulare la polizza
assicurativa;
c) i soggetti organizzatori di cui all'articolo 68 che contravvengono agli
obblighi ivi previsti.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00
ad euro 3.000,00:
a) chiunque non osservi le disposizioni contenute nell'articolo 64, comma 5;
b) chiunque faccia uso della denominazione di agenzia senza aver ottenuto
l'autorizzazione, ovvero usi una denominazione diversa da quella
autorizzata;
c) il titolare, già diffidato, che non osserva l'orario di apertura;
d) il titolare che non effettua la comunicazione di cui all'articolo 59, comma
6;
e) il titolare di agenzia non autorizzata alla vendita diretta al pubblico, che
contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 58, comma 4.
4. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti
sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro
600,00.
5. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate nel doppio della misura
inizialmente irrogata, congiuntamente alla sospensione dell'autorizzazione fino
a centoventi giorni. In caso di ulteriore recidiva per violazione delle
disposizioni di cui al comma 1, è applicata la sanzione della
sospensione dell'autorizzazione da quattro mesi a un anno, anche se si tratta
di violazioni di diversa specie.
6. Per l'applicazione si osservano le norme di cui alla l.r. 33/1998.
1. La Regione concede contributi per gli interventi diretti alla costruzione
e alla riqualificazione delle strutture di cui alla presente legge,
nonché per la realizzazione di opere complementari alle attività
turistiche.
2. A tal fine, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua
gli interventi da finanziare, specificando, in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
b) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;
c) la tipologia e la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili, i
criteri e le priorità di concessione dei contributi;
d) le procedure per l'attuazione degli interventi e le modalità di
presentazione delle domande;
e) le modalità per l'esercizio dell'istruttoria, che può essere
affidata a soggetti pubblici o privati previa valutazione di efficienza ed
efficacia;
f) la specificazione dei regimi di aiuto applicato ai singoli interventi ai
sensi della normativa comunitaria vigente in materia.
3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo gli enti
locali, gli enti pubblici singoli o associati, le società a prevalente
capitale pubblico, le micro, piccole e medie imprese turistiche o loro
consorzi, nonché altri soggetti privati che esercitano o intendono
esercitare attività a rilevanza turistica.
4. La revoca del contributo è disposta qualora non vengano rispettate le
prescrizioni contenute nella presente legge e nell'atto di concessione del
contributo. Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero
delle somme erogate maggiorate degli interessi legali conteggiati a partire
dalla data di concessione.
1. La Regione promuove le attività di assistenza tecnica alla gestione
tecnica, economica, finanziaria delle imprese turistiche finalizzata alla
riqualificazione delle strutture ricettive, all'adeguamento dei sistemi e dei
servizi turistici e alla formazione professionale degli operatori.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, entro il 30 giugno di ogni anno individua le attività da
finanziare, specificando, in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
b) la tipologia, la misura dei contributi, i criteri e le priorità di
concessione dei contributi medesimi;
c) le procedure per l'attuazione degli interventi e le modalità di
presentazione delle domande;
d) la specificazione dei regimi di aiuto applicati ai singoli interventi ai
sensi della normativa comunitaria vigente in materia.
3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo i centri
di assistenza tecnica alle imprese previsti dalla normativa regionale ed
autorizzati dalla Giunta regionale.
1. Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli arredi realizzati con i
contributi previsti dal presente titolo sono vincolati alla destinazione di uso
indicata nel provvedimento di concessione. Il vincolo ha una durata di cinque
anni per i beni mobili e di dieci anni per gli immobili, a partire dalla data
di concessione del contributo.
2. Per i beni immobili il vincolo è soggetto a trascrizione.
3. Decorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo può
essere autorizzata, per l'ulteriore quinquennio, la destinazione degli immobili
ad attività socio-assistenziali. In tal caso non sussiste l'obbligo di
restituzione di cui al comma 5.
4. Per i beni mobili i beneficiari e gli eventuali subentranti si obbligano,
con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della
destinazione; le spese di registrazione sono a carico dei beneficiari.
5. L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata quando
sia dimostrata l'impossibilità o la non economicità della
destinazione delle opere e comporta l'obbligo della preventiva restituzione del
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di
erogazione.
1. L'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi
previsti dalla presente legge è stabilita, a decorrere dall'anno 2007,
dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per l'impiego e il pagamento delle spese autorizzate
sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini
della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'ambito delle
corrispondenti Unità previsionali di base (UPB) 2.08.13, 3.16.05,
3.18.01, 3.18.04.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante
utilizzo degli stanziamenti assegnati dallo Stato per il settore turismo nei
limiti delle assegnazioni annuali e mediante l'impiego di risorse regionali
iscritte nella proiezione pluriennale 2006/2009 delle UPB 2.08.13, 3.16.05,
3.18.01, 3.18.04.
1. Ai componenti e al segretario delle commissioni regionali e provinciali
previste dalla presente legge, anche dipendenti dell'ente rispettivamente
competente nel caso di attività svolta fuori dell'orario di servizio,
spettano un'indennità di seduta pari a euro 100,00 e le indennità
di missione di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle
indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in
materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e
comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione
regionale).
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi
di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri
incentivi dell'Unione europea, dello Stato e della Regione a valere sugli
stessi interventi.
4. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in
vigore al momento della predisposizione del relativo bando.
5. Fino all'adozione degli atti attuativi previsti dalla presente legge
continuano ad applicarsi le relative disposizioni contenute nelle leggi
abrogate.
6. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge possono mantenere la denominazione posseduta.
7. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate dalla presente legge restano
applicabili ai rapporti sorti nel periodo di vigenza delle stesse e per
l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.
8. Il rinvio alle disposizioni abrogate dalla presente legge si intende
riferito alle corrispondenti disposizioni, ove riportate, della presente
legge.
9. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione
autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla presente legge.
10. Gli IAT istituiti ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 53/1997 e trasferiti
alla Regione ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 35
(Riordino o soppressione di enti e agenzie operanti in materia di competenza
regionale), sono trasferiti alla Provincia territorialmente competente.
L'individuazione dei beni e del personale da trasferire è effettuata
dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r.
10/1999.
11. Si applica la definizione di micro imprese, piccole e medie imprese
contenuta nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.
12. Fino alla data di decorrenza del riconoscimento dei sistemi turistici
locali di cui all'articolo 8, comma 5, continuano ad essere considerati tali
quelli formalmente riconosciuti dalla Regione in data antecedente all'entrata
in vigore della presente legge.
1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 12 marzo 1974, n. 9 (Competenze del comitato urbanistico in materia di
deroghe alberghiere);
b) 21 maggio 1975, n. 43 (Istituzione albo regionale delle pro loco);
c) 23 luglio 1977, n. 29 (Finanziamento della propaganda turistica per
l'esercizio finanziario 1977);
d) 19 maggio 1978, n. 13 (Incentivazione turistico alberghiera);
e) 6 marzo 1979, n. 9 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 19 maggio
1978, n. 13 "Incentivazione turistico alberghiera");
f) 17 maggio 1980, n. 29 (Incentivazione turistico alberghiera);
g) 4 dicembre 1984, n. 39 (Interventi finalizzati allo sviluppo e alla
qualificazione della ricettività turistico alberghiera);
h) 8 gennaio 1987, n. 6 (Modificazioni alla l.r. 4 dicembre 1984, n. 39);
i) 31 dicembre 1987, n. 43 (Rifinanziamento della l.r. 4 dicembre 1984, n. 39
concernente "Interventi per lo sviluppo e la qualificazione della
ricettività turistico alberghiera");
j) 28 ottobre 1991, n. 33 (Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica
regionale);
k) 12 agosto 1994, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extra
alberghiere);
l) 22 ottobre 1994, n. 42 (Norme sulla classificazione delle strutture
ricettive);
m) 16 gennaio 1995, n. 13 (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 7 aprile 1988,
n. 10 "Organizzazione turistica regionale");
n) 12 aprile 1995, n. 32 (Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 3,
della l.r. 7 aprile 1988, n. 10 concernente "Organizzazione turistica
regionale");
o) 12 aprile 1995, n. 42 (Rifinanziamento e modificazioni della l.r. 28 ottobre
1991, n. 33 "Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica
regionale");
p) 23 luglio 1996, n. 31 (Regolamentazione del turismo itinerante ed
integrazione alla l.r. 22 ottobre 1994, n. 42);
q) 19 agosto 1996, n. 36 (Rifinanziamento e integrazione della l.r. 28 ottobre
1991, n. 33, relativa ad interventi e riqualificazione dell'offerta turistica
regionale);
r) 9 gennaio 1997, n. 4 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 23 gennaio 1996, n.
4 concernente "Disciplina delle attività professionali nei settori del
turismo e del tempo libero");
s) 20 gennaio 1997, n. 12 (Norme in materia di trasmissione e di pubblicazione
dei prezzi delle strutture ricettive);
t) 24 febbraio 1997, n. 16 (Proroga della durata in carica degli organi delle
Aziende di promozione turistica);
u) 14 luglio 1997, n. 41 (Disciplina delle attività di organizzazione ed
intermediazione di viaggi e turismo);
v) 6 agosto 1997, n. 53 (Ordinamento dell'organizzazione turistica delle
Marche);
w) 13 luglio 1999, n. 19 (Modifiche alle leggi regionali 14 luglio 1997, n. 41
concernente "Disciplina delle attività di organizzazione ed
interme-diazione di viaggi e turismo" e 4 luglio 1994, n. 23 concernente
"Modifiche alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 `Disciplina delle indennità
spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di
competenza di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o
operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale");
x) 26 luglio 1999, n. 20 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei
campeggi didattico-educativi);
y) 31 agosto 1999, n. 23 (Disciplina dei campeggi);
z) 14 febbraio 2000, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12
agosto 1994, n. 31 sulle strutture extra alberghiere e 14 luglio 1997, n. 41
sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e
turismo);
aa) 9 marzo 2001, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1991, n. 33
"Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale");
bb) 15 settembre 2005, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1996,
n. 4 "Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e
del tempo libero").
2. Sono o restano altresì abrogati:
a) il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 1984, n. 40
(Classificazione delle strutture ricettive);
b) l'articolo 3 e il titolo II della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4
(Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del
tempo libero);
c) gli articoli 33 e 34 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 12
(Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria
1998);
d) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 29 marzo
1999, n. 6 (Norme sull'attività statistica nella Regione Marche);
e) l'articolo 79 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle
funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché
dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa);
f) l'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1999, n. 19 (Modifiche alle
leggi regionali 14 luglio 1997, n. 41 concernente: "Disciplina delle
attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo" e 4
luglio 1994, n. 23 concernente: "Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984,
n. 20 "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli
enti pubblici operanti in materia di competenza di commissioni, collegi e
comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'Amministrazione
regionale");
g) il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 21
(Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria
2000);
h) il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 25
(Assestamento del bilancio per l'anno 2002).
3. Nella tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle
indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in
materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e
comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione
regionale) è soppressa la voce "Commissione d'esame per l'accertamento
dell'idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di
agenzia di viaggio e turismo (articolo 21, l.r. 41/1997).
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge regione Marche.
Data ad Ancona, addì 11 luglio 2006.
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO
DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO
ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
Nota all'art. 19, comma 1
Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 reca: "Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici
o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765."
Nota all'art. 19, comma 3
Il testo dell'articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia
urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è il
seguente:
"Art. 26 - (Approvazione degli strumenti urbanistici comunali, dei
regolamenti edilizi e delle relative varianti) - 1. Il piano regolatore
generale (PRG), adottato dal Consiglio comunale, è depositato a
disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del
Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato
all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di
diffusione regionale, elevato a tre per i Comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i
sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni sui
criteri e sulle linee generali del PRG adottato.
2. Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, si esprime sulle
osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, entro centottanta
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e, contestualmente, adotta
definitivamente il PRG con le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento
delle osservazioni. Decorso inutilmente detto termine il Comune è tenuto
a provvedere alla rielaborazione del PRG.
3. Nei trenta giorni successivi all'adozione definitiva, il PRG è
trasmesso alla Giunta provinciale, la quale esprime un parere sulla
conformità del PRG con la normativa vigente e con le previsioni dei
piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in
particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, ove
vigenti.
4. Il parere è espresso dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato
provinciale per il territorio di cui all'articolo 55, entro centottanta giorni
dal ricevimento del PRG; tale termine è ridotto a centoventi giorni per
i Comuni fino a 5.000 abitanti. Decorso inutilmente il termine, il parere si
intende favorevole. Il termine può essere sospeso, per una sola volta,
quando l'Amministrazione provinciale chieda chiarimenti o integrazioni
documentali e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o delle
integrazioni.
5. Qualora il parere di cui al comma 3 sia favorevole, il Consiglio comunale
provvede all'approvazione del PRG entro sessanta giorni dal ricevimento del
parere stesso.
6. Nel caso in cui la Giunta provinciale abbia formulato rilievi in ordine alla
conformità del PRG con la normativa vigente e con le previsioni dei
piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale, il Comune:
a) provvede all'approvazione del PRG in adeguamento al parere della Giunta
provinciale entro centoventi giorni dal suo ricevimento.
Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla
rielaborazione del Piano;
b) qualora ritenga di respingere tali rilievi, contro-deduce, con deliberazione
consiliare motivata, entro novanta giorni dal ricevimento del parere.
7. La deliberazione di cui al comma 6, lettera b), è trasmessa alla
Giunta provinciale, la quale esprime un parere definitivo entro novanta giorni
dal ricevimento delle controdeduzioni comunali. Decorso detto termine il parere
si intende favorevole.
8. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del parere definitivo
espresso dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 7, il Consiglio comunale
provvede all'approvazione del PRG conformemente al suddetto parere. Decorso
detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del
Piano.
9. Il Comune, a fini conoscitivi, è tenuto a trasmettere il PRG con il
relativo atto di approvazione alla Giunta provinciale. Il Comune è
tenuto altresì ad adeguare gli elaborati tecnici e cartografici del PRG
approvato.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano anche per le
varianti agli strumenti urbanistici generali comunali.
11. La Giunta provinciale esprime, inoltre, il parere di cui ai commi
precedenti sui seguenti strumenti urbanistici attuativi:
a) in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, quando non
rientrano nella procedura abbreviata di cui all'articolo 15, comma 5;
b) relativi a zone, totalmente o parzialmente, soggette a vincolo paesistico,
di cui all'articolo 37, salvo il disposto del comma 4 dell'articolo 4.
12. I regolamenti edilizi e le relative varianti contenenti norme difformi dai
parametri urbanistico-edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale e
dall'articolo 13 del regolamento edilizio regionale approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale del 14 settembre 1989, n. 23 e successive
modificazioni, sono sottoposti al parere della Giunta provinciale in ordine al
fondamento delle motivazioni che hanno determinato le difformità stesse.
Il parere è espresso dalla Giunta provinciale entro novanta giorni dal
ricevimento. Decorso inutilmente il termine il parere si intende favorevole. Il
termine può essere sospeso per una sola volta, quando l'Amministrazione
provinciale chieda chiarimenti ed integrazioni documentali e riprende a
decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni. Qualora il
parere sia favorevole, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del
regolamento edilizio o delle relative varianti entro sessanta giorni dal suo
ricevimento. In caso di parere negativo, il Comune provvede alla rielaborazione
delle norme difformi."
Note all'art. 19, comma 4
- Il testo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 68 della l.r. 5 agosto
1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del
territorio) è il seguente:
"Articolo 68 - (Limiti alle concessioni in deroga) - Omissis
2. Tale nulla-osta, in ogni caso, può essere concesso soltanto qualora
concorrano le seguenti condizioni:
Omissis
c) il volume o la superficie utile assentiti non superino del 10% il
corrispondente valore stabilito dagli indici di fabbricabilità per la
zona interessata;
Omissis."
- Per l'argomento del d.m. 1444/1968 vedi nella nota all'art. 19, comma 1.
Nota all'art. 21 comma 1
Il testo dell'articolo 1 della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per
il territorio agricolo) è il seguente:
"Art. 1 - (Zone agricole) - 1. Sono considerate zone agricole le parti
del territorio individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali
vigenti, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
come zone omogenee "E", nonché le zone destinate all'agricoltura degli
strumenti urbanistici comunali vigenti, anche se non classificate come zone
"E".
2. Le zone agricole sono destinate esclusivamente all'esercizio delle
attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura,
all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse,
ivi compreso l'agriturismo.
3. Le norme della presente legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi. Sono fatte comunque salve le
normative comunali eventualmente più restrittive di quelle previste
dalla presente legge e le prescrizioni contenute nel Piano Paesistico
Ambientale regionale di cui alla LR 8 giugno 1987, n. 26."
Nota all'art. 21, comma 7 e 26, comma 4
Il testo del comma 2, dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati) è il seguente:
"Art. 1 - Omissis.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei
lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata.
Omissis."
Nota all'art. 30, comma 7
Il testo dell'articolo 31 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle
funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché
dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è il seguente:
"Art. 31 - (Funzioni dei comuni) - 1. sono delegate ai comuni le
funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del
demanio marittimo e di concessioni relative a zone del mare territoriale per
finalità turistiche e ricreative."
Nota all'art. 64, comma 2
Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392
(Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di
viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 -
legge comunitaria 1990) è il seguente:
"Art. 3 - (Requisiti di onorabilità e capacità
finanziaria) - 1. Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare,
anche in qualità di lavoratore dipendente, le attività di cui al
presente decreto debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di
requisiti di onorabilità o di assenza di fallimento, dovrà essere
presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un
documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o
amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza, attestante il
possesso dei requisiti anzidetti.
2. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente decreto possa
essere consentito solo previa documentazione del possesso di ulteriori e
specifici requisiti di onorabilità, previsti da leggi statali o
regionali, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, è sufficiente
che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da
un'autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o
provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti.
3. Quando nel Paese di origine o di provenienza i documenti o gli attestati di
cui ai commi 1 e 2 non vengano rilasciati, essi possono essere sostituiti da
una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia
prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad
un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio del
Paese di origine o di provenienza che rilascerà un attestato facente
fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza
di fallimento può essere fatta in tal caso anche ad un organismo
professionale competente del Paese di origine o di provenienza.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti, quando si
tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di
società, dal legale rappresentante e, se richiesto dalla legge, dai
componenti del consiglio d'amministrazione, nonché, in ogni caso, dal
direttore tecnico.
5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
delle attività potrà tenersi conto di fatti specifici dei quali
lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.
6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri
elenchi ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto
da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, avviene alle stesse
condizioni previste per i cittadini italiani.
7. Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, gli attestati
rilasciati dalle banche ed istituti di credito di altri Stati membri saranno
ritenuti equivalenti a quelli rilasciati da banche ed istituti di credito
italiani.
8. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità e di
capacità finanziaria devono essere di data non anteriore a tre mesi al
momento della esibizione."
Nota all'art. 66, comma 2, lett. c)
Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392
(Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di
viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 -
legge comunitaria 1990) è il seguente:
"Art. 4 - (Capacità professionale) - 1. La prova del possesso di
conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per
l'accesso alle attività di cui al presente decreto, o per l'esercizio
delle stesse, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio,
in un altro Stato membro, delle attività di cui all'art. 2, comma 1.
2. La certificazione deve essere rilasciata dall'autorità od organismo
competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque,
comprovare che l'attività è stata prestata:
a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di
direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni
commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e
turismo;
b) ovvero:
per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di
direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni
commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e
turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per
l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno
tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata
pienamente valida da un organismo professionale competente;
per quattro anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di
direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni
commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e
turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per
l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno
due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata
pienamente valida da un organismo professionale competente;
c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di
direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni
commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e
turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente
l'attività in oggetto presso un'agenzia di viaggio per almeno cinque
anni;
d) ovvero:
per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia
di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per
l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per
almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o
giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di
viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per
l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per
almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o
giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.
3. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2 l'attività non
può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito
della domanda.
4. Sono fatte salve le disposizioni che subordinino l'accesso a taluna delle
attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso
ramo di attività che l'interessato intende esercitare, ovvero al
possesso della relativa, specifica formazione professionale."
Nota all'art. 68, comma 3
Il testo dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229) è il seguente:
"Art. 84 - (Pacchetti turistici) - 1. I pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore
alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui
all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del
pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico
non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente
sezione."
Note all'art. 75, comma 10
- Il testo dell'articolo 20 della l.r. 6 agosto 1997, n. 53 (Ordinamento
dell'organizzazione turistica delle marche) è il seguente:
"Art. 20 - (Informazione ed accoglienza turistica - IAT) - 1. Al fine di
assicurare l'assistenza e l'accoglienza ai turisti a livello locale,
nonché le informazioni sulla domanda e sull'offerta turistica, l'APTR
istituisce previo nulla osta della Giunta regionale propri punti di
informazione ed accoglienza turistica anche per ambiti territoriali
sovracomunali, denominati IAR, che non hanno personalità giuridica
nè autonomia propria e sono diretta emanazione dell'APTR medesima.
2. Le sedi delle soppresse Aziende di promozione turistica sono riconosciute
come sedi IAT.
3. L'APTR può inoltre stipulare convenzioni con le associazioni degli
operatori delle strutture ricettive per l'attivazione nelle sedi IAT di servizi
mirati a fornire informazioni sulla disponibilità ricettiva della varie
località.
4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche strutturali ed operative
delle sedi IAT secondo un modello omogeneo sul territorio, nonché il
modello grafico del segno distintivo dei medesimi.
5. Le associazioni pro - loco che abbiano promosso l'apertura di punti d'
informazione e di accoglienza ai turisti, possono, ai sensi dell'articolo 4,
comma 5, della legge 217/ 1983, usare la denominazione IAT ove si conformino
alle caratteristiche strutturali ed operative di cui al comma 4, previo assenso
dell'APTR."
- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 35 (Riordino o
soppressione di Enti e Agenzie operanti in materia di competenza regionale)
è il seguente:
"Art. 6 - (Soppressione e trasferimento dei rapporti giuridici) - 1. A
decorrere dal 1o gennaio 2006 l'APTR è soppressa, i relativi organi sono
sciolti ed il direttore decade.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le funzioni di competenza
dell'APTR sono esercitate dalla Regione mediante il servizio regionale
competente in materia di turismo.
3. A decorrere dalla data di soppressione dell'APTR il servizio regionale di
cui al comma 2 svolge le funzioni dell'Azienda medesima inerenti i punti di
informazione e accoglienza turistica (IAT) istituti ai sensi dell'articolo 20
della l.r. 53/1997.
4. La Regione subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi
dell'APTR, compresi quelli relativi al personale e agli IAT, esistenti alla
data di soppressione dell'APTR medesima."
- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle
funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché
dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è il seguente:
"Art. 11 - (Strutture e personale) - 1. La Giunta regionale, sentita la
conferenza regionale delle autonomie e previa concertazione con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente
rappresentative, identifica, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, le strutture organizzative e i contingenti di personale
preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di
cui ai successivi commi.
2. La Giunta regionale provvede alla soppressione dei servizi e degli uffici
interessati o alla rideterminazione delle relative competenze.
3. La Giunta regionale provvede inoltre, sentita la conferenza regionale delle
autonomie, e mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, a determinare i contingenti di personale,
articolati per qualifiche funzionali e profili professionali, da trasferire ai
singoli enti.
4. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di
trasferimento del personale, approva gli elenchi nominativi, distinti per ente
destinatario, del personale da trasferire.
5. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono
portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta
regionale e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del
personale o al verificarsi della vacanza dei posti stessi per qualsiasi
causa.
6. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed
economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità
di servizio già maturata; nei confronti di tale personale continua
inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre
1984, n. 34.
7. La Giunta regionale, attraverso la contrattazione con le rappresentanze
sindacali regionali maggiormente rappresentative, stabilisce le modalità
e i criteri per il passaggio dei dipendenti e le modalità di
applicazione delle forme di incentivazione previste dall'articolo 1, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il personale trasferito, anche
utilizzando gli stanziamenti a ciò destinati.
8. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che
vi provvede per l'anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito
stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per gli anni successivi tali
oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli
enti per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.
9. In relazione ai conferimenti disposti, la Giunta regionale adotta,
avvalendosi delle scuole regionali di formazione, mediante contrattazione con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, programmi ed
iniziative di attività di formazione professionale e riqualificazione
del personale trasferito e di quello degli enti locali."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 81 del 17
febbraio 2006;
* Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 3 maggio
2006;
* Parere della II Commissione consiliare permanente in data 23 maggio 2006;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del
4 luglio 2006, n. 35.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO PROMOZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, TURISMO E COMMERCIO.