Preambolo
Titolo I Principi fondamentali
Art. 1 - Elementi costitutivi
Art. 2 - Europa, autonomie e formazioni sociali
Art. 3 - Uguaglianza e differenza di genere
Art. 4 - Sviluppo economico e rapporti sociali
Art. 5 - Salute, ambiente e cultura
Titolo II Forma di governo
Art. 6 - Organi della Regione
Art. 7 - Elezione del Presidente e nomina della Giunta regionale
Art. 8 - Modificazioni della composizione della Giunta regionale
Art. 9 - Sfiducia verso uno o più assessori
Art. 10 - Sfiducia verso il Presidente della giunta regionale. Scioglimento
anticipato del Consiglio
Titolo III Organizzazione istituzionale
Art. 11 - Consiglio regionale
Art. 12 - Prima seduta del Consiglio
Art. 13 - Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza
Art. 14 - Attribuzioni del Presidente del consiglio
Art. 15 - Ufficio di presidenza
Art. 16 - Consiglieri regionali
Art. 17 - Gruppi consiliari
Art. 18 - Autonomia del Consiglio
Art. 19 - Regolamenti interni
Art. 20 - Sedute del Consiglio
Art. 21 - Funzioni del Consiglio regionale
Art. 22 - Commissioni consiliari permanenti
Art. 23 - Attività istruttorie e conoscitive
Art. 24 - Commissioni speciali e di inchiesta
Art. 25 - Presidente della giunta regionale
Art. 26 - Attribuzioni del Presidente della giunta regionale
Art. 27 - Giunta regionale
Art. 28 - Funzioni della Giunta regionale
Art. 29 - Prorogatio degli organi consiliari
Titolo IV Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti
regionali
Art. 30 - Iniziativa legislativa
Art. 31 - Procedimento legislativo
Art. 32 - Testi unici
Art. 33 - Promulgazione e pubblicazione
Art. 34 - Qualità della normazione
Art. 35 - Procedimento regolamentare
Titolo V Rapporti con le autonomie locali
Art. 36 - Sistema regionale delle autonomie locali
Art. 37 - Consiglio delle autonomie locali
Art. 38 - Competenze del Consiglio delle autonomie locali
Titolo VI Partecipazione popolare e referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi
Art. 39 - Informazione e partecipazione
Art. 40 - Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e organismi di
partecipazione
Art. 41 - Petizioni
Art. 42 - Referendum abrogativo
Art. 43 - Limiti al referendum abrogativo
Art. 44 - Referendum consultivo
Titolo VII Amministrazione regionale
Art. 45 - Attività amministrativa
Art. 46 - Organizzazione amministrativa
Art. 47 - Enti, aziende, agenzie regionali e partecipazioni societarie
Art. 48 - Personale regionale. Incarichi
Titolo VIII Programmazione, finanze e bilancio
Art. 49 - Programmazione
Art. 50 - Entrate e beni
Art. 51 - Bilancio e rendiconto generale
Titolo IX Istituti regionali di garanzia
Art. 52 - Difensore regionale
Art. 53 - Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 54 - Commissione per le pari opportunità
Art. 55 - Altri organismi regionali indipendenti
Titolo X Disposizioni finali e transitorie
Art. 56 - Disposizioni finali e transitorie
Art. 57 - Referendum, pubblicazione ed entrata in vigore
Il Consiglio regionale delle Marche nell'adottare il presente Statuto si
ispira al patrimonio storico del Risorgimento, ai valori ideali e politici
della Repubblica nata dalla Resistenza, ai principi di libertà,
pluralismo e autonomia già sostenuti in seno all'Assemblea costituente
dalle forze laiche e cattoliche regionaliste, alla tradizione laica e alla
matrice religiosa che hanno segnato la storia delle Marche.
Il Consiglio regionale delle Marche promuove, sostiene e difende, in armonia
con la Costituzione, con la Carta dei diritti dell'Unione europea e con la
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la pace e il ripudio della
guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; promuove, sostiene e difende i
diritti fondamentali della persona, il loro libero esercizio e la solidale
convivenza tra le diverse popolazioni.
Il Consiglio regionale delle Marche si impegna a garantire livelli di
partecipazione politica e condizioni di vita adeguate ai bisogni della
comunità, assumendo responsabilità e doveri anche nei confronti
delle generazioni future.
1. Le Marche sono una Regione autonoma entro l'unità della Repubblica
italiana e nell'ambito dell'Unione europea. Funzioni e poteri propri sono
esercitati nel rispetto della Costituzione e secondo le norme del presente
Statuto.
2. La Regione è costituita dai Comuni e dalle Province compresi nel
territorio delle Marche.
3. La Regione ha per capoluogo la città di Ancona.
4. Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal
capoluogo.
5. Stemma e gonfalone sono stabiliti con legge regionale.
1. La Regione opera nel quadro dei principi fondamentali e delle norme
dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie e
la collaborazione con le altre Regioni d'Europa, garantendo altresì la
propria partecipazione alla vita dell'Unione e al processo di integrazione
della stessa, nel rispetto delle diverse culture.
2. La Regione si impegna a promuovere accordi e intese con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse delle rispettive
collettività.
3. Riconosce il carattere policentrico della società marchigiana ed in
particolare il suo esprimersi nelle diverse articolazioni democratiche delle
autonomie locali, funzionali e sociali.
4. Riconosce e pone a fondamento della propria azione lo sviluppo delle
autonomie locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale
collaborazione.
5. Garantisce la più ampia partecipazione delle forze sociali
all'esercizio dell'attività legislativa e amministrativa.
6. Valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione alla
propria attività.
7. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento delle attività di
interesse generale.
1. La Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le
iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza
dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare
attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio.
2. La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed
attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva
parità a donne e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità
di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e
in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta.
1. La Regione si impegna ad assicurare le condizioni per il diritto al lavoro
delle proprie cittadine e dei propri cittadini e di quelli provenienti da altre
parti del mondo. Concorre a rimuovere le cause dell'emarginazione e promuove la
realizzazione sociale, incentiva la piena occupazione, tutela i diritti delle
lavoratrici e dei lavoratori e favorisce la formazione permanente, anche al
fine dell'inserimento nella società e nel lavoro delle persone
disabili.
2. La Regione riconosce il ruolo dell'impresa per lo sviluppo della
comunità marchigiana e nel sostenere la libertà di iniziativa
economica, purché non sia in contrasto con l'utilità sociale e
non rechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità
umana, promuove la responsabilità sociale dell'impresa ribadendo in essa
il valore fondante del lavoro. Assume iniziative per favorire lo spirito
imprenditoriale soprattutto dei giovani, con particolare attenzione a forme
solidaristiche e cooperative. Promuove un modello di sviluppo socialmente equo,
territorialmente equilibrato, ecologicamente sostenibile e solidale,
ispirandosi al metodo della programmazione.
3. La Regione promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative per la
tutela dei diritti dei consumatori.
4. Riconosce e promuove l'attività dei marchigiani emigrati all'estero e
dei loro discendenti.
5. Riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia e concorre
a garantire l'esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari,
anche promuovendo le responsabilità genitoriali. A tal fine adotta le
più opportune politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie
socialmente svantaggiate, con particolare riguardo a quelle numerose, a quelle
monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi.
6. Promuove i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la realizzazione
individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani
nell'ambito della comunità, anche attraverso il sostegno dei centri di
aggregazione che abbiano finalità educative e sociali.
7. Riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne.
Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa
distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e
adeguate condizioni di vita.
1. La Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla
salute. Assume iniziative volte a garantire, in particolare, la tutela della
maternità, dell'infanzia, degli anziani e delle persone disabili.
Predispone piani e adotta interventi per la prevenzione e l'eliminazione delle
cause di inquinamento e per garantire la salubrità dell'ambiente, la
sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza alimentare e, in generale, la
qualità della vita.
2. La Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione
dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono
azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le
generazioni future. Salvaguarda altresì il patrimonio faunistico
regionale e promuove la cultura del rispetto degli animali affermando il
principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani.
3. Promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio
storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza,
l'utilizzazione e la fruizione pubblica.
4. Promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla
formazione per tutto l'arco della vita e favorisce lo sviluppo della cultura e
della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Assicura la diffusione delle attività sportive e promuove politiche
che favoriscono lo sport per tutti.
1. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed
incompatibilità del Presidente, degli assessori e dei consiglieri
regionali sono regolati dalla legge regionale, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica che determina anche la durata
degli organi elettivi.
1. Il Presidente della giunta regionale è eletto a suffragio
universale e diretto in concomitanza con l'elezione del Consiglio regionale e
fa parte dell'organo consiliare.
2. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente della giunta illustra il
programma del governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il
Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento
temporaneo, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio e
garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi.
1. Il Presidente della giunta regionale può sostituire il Vicepresidente
e gli assessori previa comunicazione al Consiglio regionale per illustrarne le
ragioni, in ordine alla quale si svolge un dibattito.
1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti di uno o più
assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione.
3. A seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti di
assessori il Presidente della giunta riferisce al Consiglio sulle decisioni di
competenza.
1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente
della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti stessi.
2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione.
3. All'approvazione della mozione conseguono le dimissioni del Presidente e
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
4. L'impedimento permanente, la morte, le dimissioni volontarie del Presidente
della giunta regionale, le dimissioni contestuali della maggioranza dei
consiglieri regionali, comportano gli effetti previsti dal voto di sfiducia.
5. La rimozione del Presidente della giunta regionale disposta ai sensi del
primo comma dell'articolo 126 della Costituzione comporta altresì le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
6. Nei casi di approvazione di una mozione di sfiducia, di impedimento
permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente, le relative funzioni,
fino alla rielezione, sono svolte dal Vicepresidente.
1. Il Consiglio regionale è l'organo legislativo e della rappresentanza
democratica della Regione ed è eletto a suffragio universale e
diretto.
2. Il Consiglio è composto da quarantadue consiglieri.
3. Le attività del Consiglio e dei suoi organi interni sono disciplinate
dal regolamento interno.
1. Il Consiglio regionale tiene la prima seduta il primo giorno non festivo
della seconda settimana successiva alla proclamazione degli eletti.
2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio
regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La presidenza provvisoria è assunta dal consigliere regionale
più anziano d'età. I due consiglieri regionali più giovani
svolgono le funzioni di Consiglieri segretari.
1. Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi
componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due
Vicepresidenti e da due Consiglieri segretari.
2. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti
assegnati al Consiglio. Alla terza votazione è sufficiente la
maggioranza dei voti validi espressi.
3. Per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari ciascun
consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno riportato il
maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto Vicepresidente
il più anziano di età e Consigliere segretario il più
giovane d'età.
4. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per l'intera
legislatura e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.
5. In caso di mancata elezione nella prima seduta del Presidente e dell'Ufficio
di presidenza le relative funzioni sono provvisoriamente esercitate dai
consiglieri regionali di cui all'articolo 12, comma 3.
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale e, secondo le norme del
regolamento interno, convoca e presiede le sedute consiliari, cura la
programmazione dei lavori del Consiglio, dichiara l'improcedibilità
delle proposte degli atti di competenza consiliare. Tutela le prerogative dei
consiglieri regionali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro
funzioni.
2. Cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni
regionali, nazionali ed internazionali.
3. Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, rappresenta il Consiglio in
giudizio per la tutela delle prerogative dei consiglieri regionali e per gli
atti rientranti nell'autonomia organizzativa del Consiglio; esercita le altre
funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dal regolamento
interno.
4. Il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi
consiliari, chiede al Presidente della giunta lo svolgimento di relazioni al
Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.
1. L'Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue
funzioni e svolge gli altri compiti attribuiti dal regolamento interno.
1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di
mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse
ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa per le leggi e per gli altri
atti di competenza del Consiglio; ha altresì diritto di interrogazione,
interpellanza, mozione, emendamento ed esercita le funzioni attribuite nelle
forme e secondo le procedure stabilite nel regolamento interno.
3. L'Ufficio di presidenza assicura ai singoli consiglieri, per l'assolvimento
delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e
servizi.
4. Ciascun consigliere ha diritto di accesso agli atti, ai dati e alle
informazioni in possesso della Giunta regionale, degli enti e delle aziende
dipendenti o di società partecipate dalla Regione o comunque di quelli
disciplinati con norme di organizzazione emanate dalla Regione, nonché
degli enti operanti nelle materie di competenza regionale sottoposti alla
vigilanza o al controllo della Regione.
5. La legge regionale stabilisce per i consiglieri regionali le
indennità e il rimborso delle spese.
1. I consiglieri regionali costituiscono gruppi consiliari, nei modi stabiliti
dal regolamento interno del Consiglio, che disciplina altresì la loro
organizzazione ed attività.
2. L'Ufficio di presidenza assicura ai singoli gruppi, per l'assolvimento delle
loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi e
assegna ad essi risorse a carico del bilancio del Consiglio, secondo le
modalità indicate dalla legge regionale.
3. Il regolamento interno disciplina l'istituzione e le modalità di
funzionamento della Conferenza dei presidenti dei gruppi, alla quale spetta la
definizione del programma dei lavori del Consiglio.
1. Il Consiglio ha piena autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e
contabile, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti
interni.
2. Il Consiglio dispone di un patrimonio, di una struttura amministrativa e di
personale.
3. Il bilancio del Consiglio stabilisce le risorse necessarie per il proprio
funzionamento; il relativo fabbisogno costituisce spesa obbligatoria
nell'ambito del bilancio della Regione.
4. La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile del Consiglio nel
quadro dei principi stabiliti per la contabilità regionale.
5. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono approvati dal Consiglio su
proposta dell'Ufficio di presidenza.
1. Il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei componenti il
regolamento interno di organizzazione e funzionamento ed il regolamento interno
di amministrazione e contabilità.
2. Il regolamento interno di organizzazione e funzionamento in particolare
disciplina:
a) le attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza;
b) la convalida dei consiglieri eletti e le procedure per la verifica delle
cause di ineleggibilità e di incompatibilità in armonia con le
leggi statali e regionali;
c) la convocazione e le modalità di svolgimento dei lavori del
Consiglio;
d) la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari;
e) la costituzione e il funzionamento delle commissioni e degli altri organi
interni;
f) le procedure per l'esame e l'approvazione degli atti di competenza del
Consiglio;
g) le forme di garanzia per le minoranze consiliari ai fini della loro
partecipazione all'attività del Consiglio e dello svolgimento delle
funzioni di vigilanza e controllo;
h) le forme di consultazione dei rappresentanti delle istituzioni e della
società marchigiana.
3. Il regolamento interno di amministrazione e contabilità è
adottato in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto e
dalle leggi vigenti.
1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente, in applicazione della
programmazione dei lavori o per specifica deliberazione dello stesso Consiglio,
nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal regolamento
interno, nel quale sono definite anche le modalità per la determinazione
dell'ordine del giorno.
2. Le sedute del Consiglio sono altresì convocate su iniziativa del
Presidente o quando lo richiedano il Presidente della giunta o un quinto dei
consiglieri regionali. In tali ultimi due casi il Presidente è tenuto a
procedere alla convocazione nel termine di dieci giorni, inserendo all'ordine
del giorno le questioni richieste. La seduta deve tenersi entro dieci giorni
dalla convocazione. Il regolamento interno disciplina le modalità di
convocazione e le garanzie in caso di inutile decorso del termine.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal
regolamento interno.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la
maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui è prescritta una
maggioranza qualificata.
1. Il Consiglio esercita la potestà legislativa attribuita alla
Regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle
leggi; svolge la funzione di indirizzo e di controllo del governo regionale.
2. In particolare il Consiglio:
a) approva le leggi e i regolamenti regionali, inclusi quelli che provvedono a
dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione europea;
b) approva proposte di legge da presentare al Parlamento e delibera in ordine
alla richiesta di referendum abrogativo relativo a leggi e atti equiparati
dello Stato e di referendum popolare sulle leggi costituzionali;
c) approva con legge le intese della Regione con altre Regioni;
d) approva gli accordi conclusi dalla Regione con gli Stati e le intese con gli
enti territoriali interni ad altro Stato secondo quanto stabilito dalle leggi
della Repubblica;
e) approva le norme generali di contabilità, gli atti di programmazione
finanziaria, il bilancio regionale di previsione, l'assestamento di bilancio e
il rendiconto generale; autorizza l'esercizio provvisorio;
f) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e
delle imposte regionali di propria competenza;
g) approva con legge i principi generali dell'organizzazione amministrativa
della Regione;
h) istituisce, disciplina e sopprime con legge enti, agenzie e aziende
dipendenti dalla Regione;
i) approva gli atti generali di programmazione, i piani e i programmi di
settore;
j) formula le proposte ed i pareri della Regione su questioni di carattere
istituzionale e sugli indirizzi generali della programmazione nazionale;
k) formula indirizzi al Presidente della giunta e alla Giunta stessa sulle
questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità regionale o
per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli
Enti locali;
l) provvede alle nomine e alle designazioni attribuite dallo Statuto o dalla
legge alla propria competenza, tenendo conto della rappresentanza della
minoranza; provvede altresì alle nomine e alle designazioni attribuite
alla competenza della Regione, salvo che la legge regionale disponga
diversamente;
m) delibera gli atti di programmazione relativi ai finanziamenti dell'Unione
europea e le relative modifiche;
n) esercita tramite le commissioni funzioni di controllo sull'attuazione del
programma di governo regionale, sugli effetti prodotti dalle leggi e
sull'operato della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal regolamento
interno;
o) verifica mediante le commissioni e valuta il buon andamento
dell'attività amministrativa svolta dalle strutture della Regione e
degli enti, aziende e società di cui al comma 4 dell'articolo 16.
1. Il Consiglio istituisce commissioni permanenti per il preventivo esame,
in sede referente, delle proposte di legge e di altre deliberazioni consiliari
e per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
sull'amministrazione regionale, nelle materie di rispettiva competenza.
2. Le commissioni esercitano altresì funzioni consultive nei casi
previsti dalla legge e dal regolamento interno.
3. La commissione competente in materia finanziaria esprime pareri sulle
proposte di legge e di altri atti consiliari che comportano spesa.
4. Le commissioni permanenti devono, per quanto possibile, rispecchiare la
composizione del Consiglio e il rapporto tra la maggioranza e la minoranza in
seno allo stesso.
5. Il regolamento interno stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la
ripartizione delle materie attribuite alla loro competenza, le modalità
di composizione, costituzione e funzionamento.
6. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo quanto diversamente
stabilito dal regolamento interno del Consiglio.
7. Il Presidente della giunta regionale e gli assessori hanno diritto di
partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni con diritto di avanzare
proposte e osservazioni. Analoghi poteri spettano ai consiglieri che non
risultino componenti delle commissioni.
8. Le commissioni nell'esercizio delle loro funzioni possono avvalersi della
collaborazione delle strutture della Giunta regionale, d'intesa con il
Presidente della giunta stessa.
9. L'Ufficio di presidenza assicura i mezzi per il migliore svolgimento delle
attività delle commissioni consiliari permanenti.
1. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, su richiesta della
commissione consiliare, partecipano ai lavori della stessa, anche al fine di
riferire sulla propria attività.
2. Le commissioni hanno altresì facoltà di chiedere l'intervento,
previa comunicazione alla Giunta, del personale dell'amministrazione regionale,
degli amministratori e del personale degli enti e aziende dipendenti dalla
Regione. Il personale e gli amministratori di nomina regionale hanno l'obbligo
di presentarsi. Le commissioni hanno la facoltà di chiedere l'esibizione
di atti e documenti.
3. Alle commissioni riunite in seduta segreta, senza l'intervento di estranei,
non può essere opposto il segreto d'ufficio.
4. Le commissioni nell'esercizio delle proprie funzioni possono svolgere
audizioni di soggetti esterni.
5. Le commissioni hanno facoltà di svolgere, secondo le modalità
previste dal regolamento interno, indagini conoscitive dirette ad acquisire
notizie, dati e documenti utili all'espletamento dei lavori e
dell'attività del Consiglio regionale.
6. Il regolamento interno del Consiglio prevede le modalità per l'esame
da parte del Consiglio dei risultati delle indagini conoscitive.
1. Il regolamento interno del Consiglio disciplina l'istituzione di commissioni
speciali con funzione consultiva, propositiva, di indagine e studio su
tematiche di particolare rilevanza, non rientranti nelle competenze delle
commissioni consiliari permanenti, definendone composizione e modalità
di funzionamento.
2. Il Consiglio regionale, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi
componenti, può disporre l'istituzione di commissioni di inchiesta in
materie che interessino la Regione.
3. Le commissioni di inchiesta devono, per quanto possibile, rispecchiare la
composizione del Consiglio e sono presiedute da un consigliere regionale
appartenente alla minoranza.
4. L'atto istitutivo della commissione di inchiesta determina l'oggetto, la
composizione ed il termine entro il quale la commissione conclude i lavori, che
non può eccedere la durata della legislatura.
5. Il regolamento interno disciplina le modalità per l'istituzione ed il
funzionamento delle commissioni di inchiesta.
1. Il Presidente della giunta regionale svolge le funzioni che gli sono
attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
1. Il Presidente della giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) nomina e revoca gli assessori, fra i quali il Vicepresidente, attribuisce le
deleghe agli assessori e può revocarle;
c) può conferire incarichi particolari a singoli consiglieri
regionali;
d) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
e) promulga le leggi, emana i regolamenti, indice i referendum previsti dallo
Statuto;
f) sovrintende all'azione amministrativa regionale;
g) partecipa ai lavori della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza
unificata, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio;
h) promuove, su deliberazione della Giunta, la questione di legittimità
costituzionale e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale
e ne dà immediata comunicazione al Consiglio.
1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è
composta dal Presidente e da non più di dieci assessori, compreso il
Vicepresidente.
2. La Giunta opera collegialmente, in armonia con le direttive impartite dal
Presidente.
3. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un regolamento interno che ne
disciplina il funzionamento.
4. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la
maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei
presenti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della
Giunta stessa.
1. La Giunta regionale:
a) provvede all'attuazione del programma di governo;
b) esercita la potestà regolamentare nei casi espressamente previsti da
ciascuna legge regionale;
c) presenta al Consiglio regionale il bilancio preventivo, il rendiconto
generale e gli altri documenti finanziari e contabili;
d) presenta al Consiglio regionale le proposte di piani e programmi regionali
generali e di settore;
e) nomina e revoca i rappresentanti della Regione nei casi in cui tale
competenza sia ad essa espressamente attribuita;
f) delibera, in conformità ai principi stabiliti dalla legge regionale,
in materia di organizzazione amministrativa;
g) esercita funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione degli enti,
agenzie e aziende dipendenti dalla Regione o comunque disciplinati con norme di
organizzazione emanate dalla Regione;
h) delibera in materia di liti attive e passive;
i) adotta gli atti di indirizzo sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali;
j) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo
Statuto e dalle leggi e svolge ogni altra attività di governo della
Regione non espressamente attribuita alla competenza di altri organi
regionali.
2. La Giunta regionale, a salvaguardia degli interessi unitari e sentito il
Consiglio delle autonomie locali, esercita il potere sostitutivo nei confronti
degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio
delle funzioni conferite dalla Regione.
3. L'esercizio del potere sostitutivo è disciplinato dalla legge
regionale che prevede adeguate garanzie procedurali nel rispetto dei principi
di sussidiarietà e leale collaborazione.
1. Fermi restando i termini di durata degli organi elettivi regionali stabiliti
con legge della Repubblica, in tutti i casi in cui bisogna procedere alla
rielezione degli organi regionali valgono le seguenti disposizioni:
a) i poteri del Consiglio sono prorogati sino alla prima seduta successiva
all'elezione del nuovo Consiglio;
b) i poteri del Presidente e della Giunta sono prorogati sino alla
proclamazione del nuovo Presidente della giunta.
2. Il Consiglio esercita poteri limitati agli atti indifferibili e urgenti:
a) a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente alla data delle elezioni
conseguenti alla scadenza naturale della legislatura;
b) a partire dal verificarsi di una delle circostanze previste dai commi 3 e 4
dell'articolo 10.
3. Nei periodi indicati alle lettere a) e b) del comma 2 il Presidente o,
nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'articolo 10, il Vicepresidente, e la Giunta
regionale esercitano poteri limitati all'ordinaria amministrazione.
4. Il Presidente neoeletto esercita funzioni di ordinaria amministrazione dal
momento della sua proclamazione e fino alla nomina della nuova Giunta.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti
dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione.
1. L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione al Presidente
del Consiglio di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata da una
relazione, spetta:
a) alla Giunta regionale;
b) a ciascun consigliere regionale;
c) al Consiglio delle autonomie locali;
d) al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;
e) ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
f) ai consigli delle Unioni dei Comuni che comprendono almeno cinque Comuni;
g) ai consigli delle Comunità montane che comprendono almeno cinque
Comuni;
h) ai singoli consigli provinciali;
i) agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
2. La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e
l'autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte di iniziativa
popolare.
3. Il regolamento interno del Consiglio prevede i modi ed i termini per l'esame
delle proposte di iniziativa popolare.
1. Le proposte di legge sono sottoposte all'esame in sede referente della
commissione consiliare competente per materia.
2. La proposta di legge, dopo l'esame della commissione, è approvata dal
Consiglio articolo per articolo, e con votazione finale sull'intero testo.
3. Il regolamento interno del Consiglio stabilisce le procedure per l'esame
delle proposte dichiarate urgenti e per quelle soggette a notifica alla
Commissione dell'Unione europea.
1. Il Consiglio regionale approva testi unici per riordinare e coordinare le
norme regionali relative a settori organici.
2. I testi unici sono approvati con legge regionale e possono essere abrogati o
modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
3. Il regolamento interno può stabilire procedure semplificate per
l'esame e l'approvazione delle parti del testo unico che riproducono la
normativa esistente o che contengono modifiche di mero coordinamento.
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della giunta regionale
entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato dal Consiglio, salvo
che la stessa legge non preveda un termine inferiore per ragioni di urgenza,
dichiarata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. Le leggi regionali sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione
subito dopo la loro promulgazione ed entrano in vigore non prima del
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le stesse leggi
stabiliscano un termine diverso e, comunque, non prima del giorno successivo
alla pubblicazione.
3. La formula di promulgazione è la seguente: "Il Consiglio regionale ha
approvato. Il Presidente della giunta regionale promulga". Al testo della legge
segue la formula "La presente legge regionale è pubblicata nel
bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche".
1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e
semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica
legislativa e qualità della normazione.
2. Le proposte di legge assegnate alle commissioni sono accompagnate da
un'analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione.
3. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del Consiglio sono
individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della
normazione.
1. La Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di
legislazione esclusiva e concorrente nonché nelle materie delegate dallo
Stato e per dare attuazione agli atti dell'Unione europea.
2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio regionale salvo i casi in cui le
leggi regionali ne demandino l'approvazione alla Giunta.
3. Alla Giunta e a ciascun consigliere regionale spetta l'iniziativa dei
regolamenti regionali di competenza del Consiglio.
4. Per l'esame delle proposte di regolamento di competenza del Consiglio si
applicano le disposizioni previste per l'approvazione delle leggi regionali;
l'approvazione del regolamento può essere demandata, secondo le norme
del regolamento interno, alla commissione competente per materia, su richiesta
di un terzo dei componenti il Consiglio.
5. I regolamenti regionali sono emanati con decreto del Presidente della giunta
regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; la loro pubblicazione
avviene nei modi previsti per le leggi regionali e, salvo quanto espressamente
stabilito da ciascun regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla
loro pubblicazione.
1. La Regione informa i propri rapporti con le autonomie locali a criteri di
pari dignità, di rispetto degli specifici poteri e competenze, di
complementarità di funzioni e di leale collaborazione nell'interesse
delle comunità rappresentate.
2. La Regione adotta forme e procedure di confronto, raccordo e partecipazione
delle autonomie locali alla propria attività legislativa ed
amministrativa.
3. La Regione conferisce agli enti locali, con legge e previo parere del
Consiglio delle autonomie locali, le funzioni amministrative secondo principi
di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
4. La Regione favorisce la gestione associata delle competenze da parte dei
Comuni, attribuendo alle Province il ruolo di coordinamento sul territorio in
funzione degli obiettivi della programmazione.
5. La Regione valorizza il ruolo delle Comunità montane.
1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso
il Consiglio regionale, quale organo permanente di consultazione fra la Regione
e gli enti locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da trenta membri.
3. La legge regionale disciplina la composizione, le modalità di
elezione, costituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, in
modo da assicurare:
a) l'elezione da una base composta da eletti negli enti locali;
b) l'equilibrata rappresentanza dei territori e delle tipologie degli enti
locali;
c) l'autonomia regolamentare e organizzativa.
1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri al Consiglio regionale
sulle proposte concernenti:
a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione
economico-finanziaria;
b) il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra
Regione ed enti locali;
c) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale.
2. Gli atti di cui al comma 1, lettera b), difformi dal parere reso, sono
deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Consiglio regionale può attivare la partecipazione del Consiglio
delle autonomie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche
regionali di interesse degli enti locali.
4. La legge regionale può attribuire, nel rispetto delle norme
costituzionali, altre funzioni al Consiglio delle autonomie locali e stabilisce
termini e modalità per l'espressione dei pareri di competenza.
5. Il Consiglio delle autonomie locali elabora un rapporto annuale che presenta
al Consiglio regionale.
1. La Regione predispone gli strumenti necessari per consentire
l'informazione costante su ogni aspetto dell'attività istituzionale e la
partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle loro formazioni
politiche, sociali, economiche e delle autonomie funzionali ai processi
decisionali.
2. La legge regionale stabilisce le modalità per assicurare adeguate
forme di raccordo tra il Consiglio regionale e le organizzazioni della
società marchigiana per la determinazione e l'attuazione della politica
regionale.
1. È istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, con
sede presso il Consiglio regionale, quale organismo di consultazione delle
organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro.
2. La legge regionale disciplina la composizione e le funzioni del Consiglio
regionale dell'economia e del lavoro, prevedendo i casi nei quali è
richiesto il parere obbligatorio di tale organismo.
3. La Regione può istituire altresì con legge organismi di
partecipazione mediante i quali le formazioni sociali ed altri soggetti
rilevanti in ambito regionale esprimono pareri in ordine alle attività
di competenza regionale.
1. Le cittadine, i cittadini e i residenti nella regione, gli enti e le
associazioni possono inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere
provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Il regolamento interno del Consiglio prevede le modalità per il loro
esame.
1. La Regione riconosce nel referendum uno strumento di collegamento tra la
comunità regionale e i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio,
nei limiti previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Il Presidente della giunta regionale indice il referendum popolare per
deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un
regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale, quando lo
richiedono ventimila elettori oppure due consigli provinciali oppure venti
consigli comunali oppure tanti consigli comunali che rappresentano almeno un
quinto della popolazione regionale.
3. L'approvazione della proposta produce l'abrogazione delle norme oggetto di
referendum a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della
proclamazione dell'esito referendario.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere il Consiglio regionale.
5. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
6. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano
trascorsi cinque anni.
7. Il referendum non può essere effettuato nei dodici mesi precedenti il
termine di scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua
elezione.
8. I referendum si svolgono in un'unica tornata per ciascun anno.
9. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del
referendum.
1. Non sono soggetti a referendum abrogativo le norme dello Statuto, le
disposizioni di rilievo statutario, i regolamenti interni del Consiglio, le
leggi riguardanti il bilancio e i tributi, le disposizioni o gli atti che
costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o
comunitari della Regione.
2. Il referendum abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto
esclusivamente atti di programmazione generale della Regione.
1. Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i
mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a
referendum consultivo delle popolazioni interessate.
2. Il Consiglio regionale può indire, a maggioranza dei due terzi dei
componenti, referendum consultivi su questioni di carattere generale di
competenza regionale.
3. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del
referendum.
1. L'attività amministrativa regionale persegue gli scopi determinati
dalle leggi ed è svolta secondo i principi di legalità, buon
andamento, imparzialità e trasparenza.
2. In particolare la Regione assicura:
a) il puntuale e sollecito svolgimento dell'attività amministrativa,
mediante la semplificazione dei procedimenti, l'individuazione delle strutture
e dei funzionari che ne sono responsabili, nonché la definizione dei
termini di conclusione degli stessi;
b) l'integrazione funzionale dei procedimenti riguardanti la stessa
attività anche mediante accordi e intese con le amministrazioni
interessate;
c) la partecipazione degli interessati alla formazione dei provvedimenti e la
motivazione degli stessi, nonché l'impiego di accordi, convenzioni ed
altri strumenti contrattuali al fine del miglior perseguimento degli scopi
determinati dalle leggi;
d) il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto degli
interessi costituzionalmente tutelati;
e) la vigilanza, anche mediante controlli interni di gestione, sul buon
andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
1. L'esercizio delle funzioni regionali è organizzato nel rispetto della
distinzione fra le competenze di indirizzo e controllo politico-amministrativo
spettanti agli organi di governo e le competenze di gestione spettanti ai
dirigenti.
2. Agli organi di governo competono in particolare la definizione degli
obiettivi e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli
indirizzi impartiti.
3. Ai dirigenti competono la gestione amministrativa, tecnica, organizzativa e
finanziaria e la realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi di
governo.
4. L'organizzazione amministrativa della Regione è disciplinata secondo
la legge regionale, in conformità al presente Statuto.
1. La Regione istituisce con legge enti, aziende ed agenzie per l'esercizio di
funzioni che per la loro natura e dimensione non possono essere svolte
direttamente e non possono essere conferite agli enti locali.
2. Gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla Regione operano
nell'osservanza degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, che vigila
sul loro operato, in modo da assicurare il rispetto dei principi di efficienza,
efficacia e buon andamento.
3. La nomina degli amministratori degli enti, aziende ed agenzie è
effettuata dal Consiglio regionale, salvo che la legge regionale affidi la
competenza alla Giunta regionale o al suo Presidente.
4. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio sulla rispondenza
dell'operato degli enti, aziende ed agenzie agli indirizzi stabiliti.
5. La Regione può partecipare a società di diritto privato che
operano in ambiti di rilevante interesse regionale, nei limiti e con le
modalità stabiliti dalla legge regionale.
1. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato in
conformità ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito dalle
leggi e dalla contrattazione collettiva in relazione alle rispettive
competenze.
2. Il personale della Regione è inquadrato in due distinti ruoli nei
quali sono inseriti rispettivamente i dipendenti della struttura organizzativa
del Consiglio regionale e quelli delle strutture amministrative della Giunta
regionale. La legge regionale prevede i criteri e le forme per la
mobilità tra i due ruoli.
3. Per la direzione delle strutture di maggior complessità e per lo
svolgimento di attività richiedenti particolari competenze ed esperienze
professionali possono essere conferiti incarichi a tempo determinato anche a
soggetti esterni all'amministrazione, nei limiti e con le modalità
stabiliti dalla legge regionale.
1. La legge regionale disciplina gli atti della programmazione regionale
generale e di settore, le relative procedure di formazione, nonché le
modalità di integrazione con gli atti della programmazione comunitaria,
nazionale e locale.
2. Gli enti locali e le organizzazioni sociali concorrono alla definizione
degli obiettivi della programmazione regionale e provvedono alla loro
specificazione ed attuazione, secondo quanto stabilito dalla legge
regionale.
1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria diretta ad assicurare il
finanziamento integrale delle proprie funzioni, la Regione dispone di proprie
entrate ed in particolare:
a) stabilisce con legge e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario;
b) accede all'assegnazione di risorse da parte dello Stato e dell'Unione
europea;
c) dispone di risorse autonome derivanti da canoni e proventi del patrimonio e
di altri beni e servizi regionali.
2. La Regione svolge le funzioni conferite dallo Stato previo trasferimento dei
beni e delle risorse finanziarie necessarie.
3. La Regione disciplina con legge il proprio demanio e patrimonio nell'ambito
dei principi generali determinati dalla legge statale.
1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile e
concorre al raggiungimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno,
la proposta di legge finanziaria e la proposta di legge di approvazione del
bilancio annuale e di quello pluriennale, redatte sulla base del documento di
programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio entro il 30
settembre. Il Consiglio regionale approva tali leggi entro il successivo 31
dicembre, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
4. L'esercizio provvisorio di bilancio è autorizzato con legge per un
periodo non superiore complessivamente a quattro mesi.
5. Il rendiconto generale e l'assestamento di bilancio presentati dalla Giunta
regionale sono approvati annualmente dal Consiglio nei modi e nei termini
previsti dalla legge sull'ordinamento contabile.
1. La Regione, al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi
delle cittadine e dei cittadini, dei residenti e delle formazioni sociali, nei
riguardi dei loro rapporti con l'amministrazione regionale, istituisce
l'ufficio del Difensore regionale con sede presso il Consiglio regionale.
2. La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le
modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone
l'indipendenza.
1. La Regione istituisce l'ufficio del Garante per l'infanzia e
l'adolescenza, con sede presso il Consiglio regionale, al fine di garantire la
piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi
dei minori.
2. La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le
modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone
l'indipendenza.
1. La Regione istituisce la Commissione per le pari opportunità, con
sede presso il Consiglio regionale, per garantire le condizioni di effettiva
parità a donne e uomini ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. La legge regionale stabilisce la composizione, le funzioni e le
modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone
l'indipendenza.
1. La Regione, per garantire l'efficienza, l'efficacia e la qualità
dei servizi resi nell'interesse generale, può istituire con legge
organismi indipendenti, con sede presso il Consiglio regionale, stabilendo la
loro composizione e le rispettive funzioni.
2. La Regione assicura il funzionamento e l'indipendenza del Comitato regionale
per le comunicazioni.
1. Gli organi della Regione, costituiti alla data di entrata in vigore del
presente Statuto, rimangono in carica fino al compimento della legislatura
regionale.
2. La Regione adegua la legislazione vigente alle norme del presente Statuto
entro un anno dalla sua entrata in vigore.
1. La legge regionale disciplina, nel rispetto delle norme costituzionali, lo
svolgimento del referendum popolare sullo Statuto regionale e sulle leggi di
modifica statutaria e stabilisce altresì le modalità della loro
promulgazione e pubblicazione.
2. Il presente Statuto, a seguito della seconda deliberazione del Consiglio,
è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 123 della
Costituzione.
3. A seguito della sua promulgazione da parte del Presidente della Giunta
regionale, è nuovamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.