(B.U.R. n. 14 del 10.02.2005)
Art. 1 - Finalità e oggetto
TITOLO I - ASSETTO ISTITUZIONALE
Art. 2 - Funzioni della Regione
Art. 3 - Piano regionale per le politiche attive del lavoro
Art. 4 - Programma annuale per l'occupazione e la qualità del lavoro
Art. 5 - Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale
Art. 6 - Commissione regionale per il lavoro
Art. 7 - Funzioni delle Province
Art. 8 - Commissioni provinciali per il lavoro
TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO
Art. 9 - Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione
Art. 10 - Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni
Art. 11 - Autorizzazione per lo svolgimento dei servizi di intermediazione, di
ricerca e selezione e supporto
alla ricollocazione
Art. 12 - Accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro
Art. 13 - Forme di cooperazione
Art. 14 - Criteri e modalità di gestione dei servizi per l'impiego
Art. 15 - Sistema informativo regionale Marche lavoro
TITOLO III - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
CAPO I - Lavoro e formazione
Art. 16 - Misure di raccordo tra le politiche del lavoro e le politiche
formative
Art. 17 - Profili formativi dei contratti di apprendistato
Art. 18 - Tirocini formativi
Art. 19 - Borse di studio per la realizzazione di progetti di ricerca e di
sperimentazioni lavorative
CAPO II - Promozione dell'occupazione
Art. 20 - Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati
Art. 21 - Inserimento lavorativo con sostegno al reddito
Art. 22 - Incentivi per l'occupazione
Art. 23 - Sostegno alla creazione di impresa
Art. 24 - Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
CAPO III - Inserimento lavorativo delle persone disabili
Art. 25 - Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili
Art. 26 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
Art. 27 - Commissione paritetica per il collocamento dei disabili
Art. 28 - Criteri per la validazione delle convenzioni
CAPO IV - Sostegno alla stabilità, regolarità e sicurezza del lavoro
Art. 29 - Tutela e stabilità del lavoro
Art. 30 - Misure di anticipazione delle crisi occupazionali
Art. 31 - Interventi in materia di previdenza complementare e integrativa
CAPO V - Sicurezza e qualità del lavoro e dell'impresa
Art. 32 - Responsabilità sociale dell'impresa
Art. 33 - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 34 - Emersione del lavoro irregolare
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 35 - Norme finanziarie
Art. 36 - Potere sostitutivo
Art. 37 - Norme transitorie e finali
Art. 38 - Modifiche e abrogazioni
1. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in
materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro nel rispetto della
Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello Statuto regionale
e dell'ordinamento dell'Unione europea.
2. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto alla persona ed in
particolare:
a) promuove politiche attive del lavoro finalizzate a consentire a tutti
l'accesso al mercato del lavoro in condizioni di piena regolarità
rispetto a quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi;
b) promuove le pari opportunità nell'accesso al lavoro e alla formazione
e sostiene azioni positive contro la discriminazione di genere;
c) promuove l'inserimento lavorativo dei giovani e la stabile occupazione, in
particolare dei soggetti svantaggiati;
d) favorisce la creazione di un sistema di ammortizzatori sociali in grado di
tutelare i lavoratori;
e) valorizza il ruolo pubblico di governo e di gestione del mercato del lavoro
regionale;
f) aumenta l'efficienza e l'equità dei processi di regolazione del
mercato del lavoro regionale;
g) tutela la stabilità del lavoro riducendo le forme di
precarizzazione;
h) promuove l'occupabilità, l'adattabilità e
l'imprenditorialità delle persone nel mercato del lavoro;
i) sostiene la qualità e l'innovazione delle imprese al fine di
garantire la loro competitività e la loro adattabilità ai
cambiamenti strutturali dell'organizzazione del lavoro e dell'economia;
j) migliora la qualità e la sicurezza del lavoro;
l) promuove l'integrazione tra le politiche regionali del lavoro e quelle in
materia di istruzione e formazione, sociali e per lo sviluppo economico e del
territorio, al fine di garantire il diritto di accesso all'apprendimento lungo
il corso della vita;
m) promuove l'inserimento lavorativo dei disabili;
n) promuove l'inserimento lavorativo delle persone a rischio di esclusione
sociale;
o) favorisce e promuove le politiche di conciliazione dei tempi di lavoro, di
vita e di cura;
p) facilita l'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di
trasparenza e di semplificazione delle procedure amministrative;
q) promuove comportamenti socialmente responsabili delle imprese e favorisce la
più ampia partecipazione dei lavoratori all'impresa.
3. La presente legge disciplina le funzioni per la gestione del mercato del
lavoro nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale
collaborazione tra i livelli istituzionali.
1. La Regione in raccordo con le Province e nel rispetto dei processi di
concertazione sociale:
a) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo in materia di
politiche del lavoro;
b) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle
finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;
c) svolge attività di monitoraggio, controllo e valutazione delle
attività inerenti le politiche del lavoro;
d) svolge le funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 23 dicembre
1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge
15 marzo 1997, n. 59);
e) svolge tutte le altre funzioni attribuite dalla legge.
2. La Regione svolge, in raccordo con le Province, analisi delle tendenze e dei
fenomeni relativi al mercato del lavoro tenendo conto delle differenze di
genere, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale,
dell'istruzione e delle pari opportunità.
1. Il piano regionale per le politiche attive del lavoro costituisce l'atto di
programmazione, indirizzo e pianificazione generale della Regione relativamente
alle materie disciplinate dalla presente legge.
2. Il piano ha validità triennale ed è approvato, su proposta
della Giunta, dal Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente
il triennio di riferimento con le modalità di cui all'articolo 7 della
l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione
regionale e locale).
3. In particolare il piano determina:
a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
b) le linee di indirizzo per la gestione dei servizi per l'impiego di cui
all'articolo 14;
c) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti
disabili di cui all'articolo 25;
e) le linee di intervento da realizzare sul territorio per l'emersione del
lavoro irregolare di cui all'articolo 34;
f) gli indirizzi per le attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro
(ARMAL);
g) i livelli, migliorativi rispetto a quelli previsti dalla normativa
nazionale, delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità
del lavoro;
h) gli indirizzi per l'attuazione dei programmi comunitari.
1. La Giunta regionale, sentite la Commissione regionale per il lavoro, la
Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale e la Commissione
consiliare competente, approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello
di riferimento, il programma annuale per l'occupazione e la qualità del
lavoro, in attuazione del piano di cui all'articolo 3.
2. Il programma annuale contiene in particolare:
a) il programma annuale e il finanziamento per le spese di funzionamento e di
attività dell'ARMAL;
b) l'individuazione delle categorie dei lavoratori a rischio di esclusione
sociale e la quota delle assunzioni che sono tenuti ad effettuare i datori di
lavoro privati e gli enti pubblici economici loro riservata, ai sensi
dell'articolo 4 bis del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per
agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione
dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144);
c) la definizione dei criteri e delle priorità per la concessione di
incentivi per favorire l'inserimento al lavoro, la stabilizzazione
occupazionale e la partecipazione dei lavoratori all'impresa.
3. La Giunta regionale approva altresì i criteri e le modalità
per la concessione dei contributi e gli altri atti necessari all'attuazione
degli interventi di cui alla presente legge.
1. La Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale formula proposte
e pareri alla Giunta regionale al fine di realizzare l'integrazione tra i
servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro, le politiche
dell'istruzione e le politiche formative anche in merito a progetti specifici
rivolti all'incremento dell'occupazione.
2. La Conferenza è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione
professionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) due Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
c) i Presidenti delle Province, o loro delegati;
d) un rappresentante dei Comuni, designato dall'ANCI regionale;
e) un rappresentante delle Comunità montane, designato dall'UNCEM
regionale;
f) il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, o suo delegato;
g) un rappresentante delle università marchigiane, designato dalle
stesse;
h) il direttore dell'ARMAL.
3. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale e dura in carica quanto la legislatura regionale.
1. La Commissione regionale per il lavoro è la sede di concertazione per
la proposta, la valutazione e la verifica delle linee programmatiche e delle
politiche attive del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione regionale per il lavoro esprime pareri obbligatori sul piano
regionale e sul programma annuale, nonché sulla modalità
d'attuazione degli interventi di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
3. La Commissione regionale per il lavoro è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione
professionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti delle organizzazioni degli industriali;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani;
d) due rappresentanti delle centrali cooperative;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni del settore agricolo;
f) due rappresentanti delle organizzazioni del settore commercio e turismo;
g) dodici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti;
h) due rappresentanti della Conferenza interistituzionale, designati dalla
stessa tra i suoi componenti;
i) il Consigliere regionale di parità nominato ai sensi della legge 10
aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro);
l) un rappresentante della Commissione regionale per le pari
opportunità;
m) due rappresentanti nominati dal Coordinamento regionale per la tutela delle
persone disabili, di cui un rappresentante delle associazioni di categoria di
invalidi aventi l'obbligo della tutela e rappresentanza, riconosciute dalla
legislazione vigente;
n) un rappresentante della Conferenza dei coordinatori di ambito territoriale
di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
4. Ai lavori della Commissione partecipa senza diritto di voto il direttore
dell'ARMAL e possono, altresì, essere invitati i rappresentanti delle
associazioni delle categorie professionali e produttive interessate.
5. I componenti della Commissione regionale per il lavoro di cui alle lettere
b), c), d), e), f) e g) del comma 3 sono designati dalle organizzazioni
più rappresentative a livello regionale entro trenta giorni dalla
richiesta.
6. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale e dura in carica quanto la legislatura regionale.
7. Ai componenti della Commissione regionale per il lavoro, estranei
all'amministrazione regionale, spetta un'indennità di presenza di euro
25 per ogni seduta e il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla l.r.
2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli
amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale
e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o
operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) e successive
modificazioni. Alla liquidazione provvede il dirigente della struttura
regionale competente in materia di lavoro.
1. Le Province, nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto dei
processi di concertazione sociale, svolgono le seguenti funzioni:
a) le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 23
dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge
15 marzo 1997, n. 59), e la gestione e l'erogazione dei servizi relativi alle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
b) le funzioni in materia di formazione professionale;
c) la gestione ed il controllo delle attività formative relative al
contratto di apprendistato;
d) la gestione delle misure di sostegno all'occupazione ed alla creazione di
nuova impresa;
e) gli altri compiti e funzioni attribuiti dalla legge.
2. Le Province adottano i programmi annuali per le politiche del lavoro, nel
rispetto degli indirizzi regionali, sentite le Commissioni provinciali per il
lavoro di cui all'articolo 8.
3. Le Province perseguono la finalità di integrare e coordinare
l'attività dei soggetti pubblici e privati autorizzati allo svolgimento
dell'attività di intemediazione presenti nel proprio territorio.
1. Le Commissioni provinciali per il lavoro svolgono i seguenti compiti e
funzioni:
a) assicurano la concertazione delle parti sociali in ordine all'esercizio
delle funzioni attribuite alle Province in materia di formazione e lavoro;
b) esercitano le funzioni degli organi collegiali soppressi di cui all'articolo
6, comma 2, del d.lgs. 469/1997;
c) esprimono parere obbligatorio sui programmi provinciali annuali per le
politiche del lavoro, di cui all'articolo 7, comma 2;
d) esercitano i compiti e le funzioni attribuiti, nel rispetto delle competenze
regionali, dai competenti organi provinciali;
e) svolgono le funzioni di approvazione dei contratti di formazione e lavoro, e
dei piani per l'inserimento professionale di cui all'articolo 15 della legge 19
luglio 1994, n. 451 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 16 maggio
1994, n. 299 recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di
fiscalizzazione degli oneri sociali).
2. Alle Commissioni provinciali per il lavoro sono altresì attribuite le
funzioni amministrative inerenti l'approvazione delle liste di mobilità
di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione
di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre) e
all'articolo 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge con
modificazioni del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), nonché l'approvazione e la tenuta degli
elenchi del personale della pubblica amministrazione collocato in
disponibilità a seguito della procedura di cui agli articoli 34 e 34 bis
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
3. La Giunta regionale, anche su proposta della Commissione regionale per il
lavoro, può attribuire alle Commissioni provinciali per le politiche del
lavoro ulteriori funzioni amministrative fra quelle di propria competenza.
4. Le Commissioni di cui al comma 1 sono composte da:
a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, con funzioni di
presidente;
b) otto rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro più
rappresentative a livello provinciale;
c) otto rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative a livello provinciale;
d) un rappresentante della Commissione provinciale per le pari
opportunità;
e) il consigliere provinciale di parità;
f) due rappresentanti nominati dal coordinamento provinciale per la tutela
delle persone disabili, di cui un rappresentante delle associazioni di
categoria di invalidi aventi l'obbligo della tutela e rappresentanza,
riconosciute dalla legislazione vigente.
5. Le Province possono prevedere la nomina di un pari numero di membri
supplenti dei rappresentanti di cui alle lettere b), c) e f) del comma 4. Le
Province possono altresì integrare la Commissione con rappresentanti
degli enti locali.
6. Per lo svolgimento delle funzioni relative al collocamento obbligatorio, la
Commissione è integrata da un ispettore del lavoro e dai rappresentanti
delle categorie interessate designati dalle stesse.
7. La Commissione è nominata con provvedimento del competente organo
provinciale sulla base delle designazioni delle organizzazioni interessate, che
devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.
8. La durata in carica della Commissione coincide con quella del Consiglio
provinciale.
9. Gli emolumenti ai componenti della Commissione provinciale per le politiche
del lavoro sono determinati dalla Provincia.
10. Qualora, per mancanza del numero legale, la Commissione non possa
validamente deliberare in relazione ad uno o più argomenti messi
all'ordine del giorno per due riunioni consecutive, le relative funzioni,
limitatamente agli argomenti in questione, sono svolte dal dirigente della
competente struttura della Provincia presso la quale la Commissione opera.
11. Il funzionamento della Commissione è definito da apposito
regolamento approvato dal competente organo provinciale.
1. Le Province, mediante proprie strutture denominate Centri per l'impiego,
l'orientamento e la formazione, aventi un bacino territoriale di utenza di
norma non inferiore ai centomila abitanti, svolgono le seguenti funzioni:
a) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle
opportunità e vincoli del mercato del lavoro locale e del sistema
formativo;
b) informazione sugli incentivi e sulle politiche attive per l'inserimento al
lavoro o la creazione di lavoro autonomo;
c) attività di accoglienza e di orientamento per le persone, incluso il
supporto alla gestione del libretto formativo;
d) intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;
e) consulenza alle imprese in materia di assunzioni, analisi e definizione dei
fabbisogni di professionalità;
f) proposta di misure attive e personalizzate di formazione professionale o di
inserimento al lavoro;
g) attività volte alla realizzazione dell'obbligo formativo quali
adempimenti di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e al d.p.r. 12 luglio
2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio
1999, n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative
fino al diciottesimo anno di età);
h) accompagnamento all'inserimento, nel collocamento mirato e nel mantenimento
al lavoro per i disabili e le persone in condizione di svantaggio personale e
sociale;
i) erogazione di servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri;
l) esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 1, del
d.lgs. 469/1997 e di cui al d.lgs. 181/2000;
m) certificazione dello stato di disoccupazione;
n) tenuta delle liste di mobilità di cui alle leggi 223/1991 e
236/1993;
o) progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione
professionale, incluso il riconoscimento dei crediti formativi;
p) ogni altro servizio finalizzato all'inserimento delle persone nel mercato
del lavoro, inclusa la certificazione delle competenze, comunque acquisite.
2. I servizi erogati ai sensi del comma 1 sono resi gratuitamente.
1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del
d.lgs. 165/2001, escluse le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici
centrali degli enti pubblici, per le assunzioni da effettuare ai sensi
dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del medesimo d.lgs. 165/2001, formulano
richiesta di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), al
centro per l'impiego competente per territorio. Per le assunzioni a tempo
indeterminato, qualora l'ambito territoriale del soggetto richiedente comprenda
un territorio sul quale insistono più centri per l'impiego della stessa
provincia o di province diverse, la richiesta è rivolta,
rispettivamente, alla Provincia interessata o alla Regione, per la redazione
della graduatoria unica integrata.
2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.p.r. 7 luglio
2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento
per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma
8, della legge 15 marzo 1999, n. 59), provvede a definire secondo criteri
oggettivi, le procedure e le modalità operative cui devono attenersi
tutti i soggetti coinvolti nell'espletamento delle procedure di cui al comma
1.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono procedere
autonomamente al reclutamento del personale da avviare a selezione, previa
adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico nonché
contestuale comunicazione al centro per l'impiego competente per territorio,
nel rispetto ed in conformità alle procedure e modalità operative
regionali approvate ai sensi del comma 2.
1. La Giunta regionale, sentite le Province e le associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, determina
con proprio provvedimento, le modalità per il rilascio a soggetti
pubblici e privati dell'autorizzazione alla gestione nel territorio regionale
dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione del personale.
2. Le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
autorizzati ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 10 settembre
2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), possono svolgere
attività di intermediazione esclusivamente per i propri studenti,
garantendo la coerenza tra i percorsi formativi e l'eventuale collocazione
lavorativa.
3. La Regione comunica al Ministero del lavoro gli estremi delle autorizzazioni
rilasciate ai soggetti di cui al comma 1.
1. Sono servizi al lavoro le attività di orientamento, di incontro tra
domanda ed offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga
durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di
sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di monitoraggio dei
flussi del mercato del lavoro, nonché le ulteriori attività
individuate ai sensi del comma 3.
2. È istituito presso la struttura regionale competente l'elenco
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro.
3. La Giunta regionale, sentite le Province e le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative e nel rispetto
degli indirizzi del piano regionale, definisce:
a) le procedure per l'accreditamento;
b) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità
gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione
economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento
necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;
c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della
revoca;
d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;
e) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi
erogati;
f) le tipologie dei servizi al lavoro per i quali è necessario
l'accreditamento.
4. Ai fini della concessione dell'accreditamento, i soggetti di cui al comma 1
sono tenuti all'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi
nazionali, regionali, territoriali e aziendali.
5. La mancata applicazione degli accordi di cui al comma 4 determina la revoca
dell'accreditamento.
1. La Giunta individua, mediante l'atto di cui all'articolo 12, comma 3, le
forme di cooperazione tra servizi pubblici ed operatori accreditati a cui
possono essere affidati servizi al lavoro, nonché le modalità di
verifica, di sospensione e di revoca dell'incarico affidato.
2. La Regione e le Province possono affidare ai soggetti accreditati, mediante
gli strumenti negoziali individuati ai sensi del comma 1, lo svolgimento di
servizi al lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) economicità del ricorso al soggetto privato, valutata oggettivamente
sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito;
b) motivata impossibilità del servizio pubblico a svolgere il servizio
da affidare;
c) assenza di oneri in capo ai lavoratori per la fruizione dei servizi
erogati;
d) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione ed alle
Province le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati
relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti.
3. I soggetti pubblici e privati accreditati o autorizzati allo svolgimento di
servizi nel mercato del lavoro sono tenuti ad interconnettersi con il nodo
regionale della borsa continua nazionale del lavoro e con il Sistema
informativo regionale Marche lavoro (SIRMAL) di cui all'articolo 15.
4. I soggetti accreditati o autorizzati non possono svolgere gli adempimenti
amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione.
1. I soggetti pubblici e privati che erogano servizi per l'impiego devono
fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad
essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari
opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli
e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale disciplina, previo parere delle Province e previa
concertazione con le parti sociali, e nel rispetto di quanto previsto nel Piano
regionale:
a) gli standard minimi di servizio cui devono attenersi i servizi pubblici e
privati per l'impiego;
b) i criteri di gestione operativa e i contenuti dell'elenco anagrafico e della
scheda professionale dei lavoratori e le relative procedure uniformi di
applicazione;
c) i criteri e le procedure uniformi per l'accertamento, la verifica periodica
e la certificazione dell'esistenza o della perdita dello stato di
disoccupazione;
d) le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei principi generali fissati dalla presente legge;
e) le attività di assistenza giuridico-amministrativa che la Regione
intenda fornire alle Province, al fine di garantire un'interpretazione uniforme
della normativa in materia di servizi per l'impiego.
1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e
gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento
informativo denominato Sistema informativo regionale Marche lavoro (SIRMAL).
2. Il SIRMAL costituisce per le Province lo strumento per l'esercizio delle
funzioni di organizzazione e coordinamento dei centri per l'impiego del proprio
territorio e delle relative articolazioni.
3. Il SIRMAL viene realizzato e implementato per:
a) automatizzare e semplificare gli adempimenti amministrativi facenti capo ai
servizi per l'impiego al fine di aumentarne l'efficacia e l'efficienza e
migliorare i servizi resi a cittadini e imprese;
b) aumentare la circolazione delle informazioni e la possibilità di
incontro della domanda e dell'offerta di lavoro;
c) aumentare il livello di automazione dei soggetti che operano nei servizi per
l'impiego;
d) garantire il raccordo e l'integrazione con altre risorse informatiche e
informative pubbliche e private autorizzate o accreditate che operano nel
mercato del lavoro e nei sistemi educativi e formativi;
e) fornire un quadro di riferimento organico sulla struttura del sistema
economico e del mercato del lavoro, sui flussi che li caratterizzano
disaggregati per sesso e per età;
f) fornire elementi di monitoraggio dei servizi per l'impiego necessari per la
messa a punto e la valutazione dell'impatto delle politiche del lavoro a
livello provinciale e regionale.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per il funzionamento del
SIRMAL.
1. La Regione, al fine di favorire l'integrazione tra le politiche del lavoro e
le politiche formative, sostiene ed incentiva:
a) interventi di formazione finalizzati a garantire l'inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, soggetti
svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, nonché la
stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
b) interventi di formazione continua, anche in coordinamento ed in
collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici
interprofessionali per la formazione continua;
c) interventi di formazione continua in tema di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro;
d) interventi di formazione continua, anche mediante la concessione di assegni
formativi individuali;
e) interventi di formazione per favorire l'imprenditorialità;
f) interventi di formazione, anche a distanza, finalizzati a favorire
l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.
2. La Regione promuove l'orientamento quale strumento di valorizzazione delle
competenze e di sostegno alla persona nella formulazione ed attuazione
consapevole delle scelte professionali.
3. Le Province e i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 svolgono le
funzioni in materia di servizi per l'orientamento, anche in coordinamento con
le autonomie scolastiche.
4. Le Province perseguono l'obiettivo di integrare i diversi ambiti in cui la
funzione di orientamento è esercitata e di diffondere in modo razionale
tali servizi ai cittadini.
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze, sentite le
Province e le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, e nel rispetto dell'intesa con il
Ministero del lavoro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione.
2. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato
professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione
delle competenze.
3. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale, le università e le altre istituzioni formative, i profili
formativi e la durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
4. La formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere
svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in
prevalenza, esternamente all'azienda.
1. La Regione e le Province, in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concedono contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate nel rispetto della normativa vigente.
1. La Regione e le Province in base alle competenze loro assegnate dalla
presente legge concedono borse di studio:
a) a soggetti laureati e in possesso dello stato di disoccupazione che
presentino progetti di ricerca da realizzarsi presso imprese o presso
associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che abbiano sede operativa
all'interno del territorio regionale;
b) a soggetti laureati e diplomati e in possesso dello stato di disoccupazione
per l'attivazione di esperienze lavorative da realizzarsi presso imprese o
presso associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che abbiano sede
operativa all'interno del territorio regionale.
1. La Regione sostiene ed incentiva la formazione e l'occupazione dei
soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e nelle aree dove più alto
è lo squilibrio fra domanda ed offerta di lavoro garantendo l'attuazione
dei principi di non discriminazione nell'accesso al lavoro e di parità
di trattamento economico e normativo, nonché un'adeguata formazione.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta
regionale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, individua annualmente, tenuto conto dell'andamento del mercato
del lavoro e delle condizioni economiche e sociali della Regione, le categorie
dei soggetti svantaggiati destinatarie in via prioritaria, unitamente alla
categoria dei disabili, degli interventi regionali finalizzati all'inserimento
ed al reinserimento lavorativo.
3. I soggetti autorizzati che intendano operare ai sensi dell'articolo 13 del
d.lgs. 276/2003 sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:
a) ottenimento dell'accreditamento dalla Regione ai sensi della presente
legge;
b) stipula di una convenzione con le Province, previo parere favorevole della
Regione sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, lettera a);
c) integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali
e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative.
4. La Giunta regionale, sentite le Province e le organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
regionale, individua annualmente:
a) gli standard minimi dei piani di inserimento o reinserimento nel mercato del
lavoro e degli interventi formativi che devono essere erogati;
b) i requisiti professionali dei tutori aziendali;
c) le procedure per la verifica della conformità alle prescrizioni
regionali delle convenzioni stipulate;
d) le categorie che, tenuto conto dell'andamento del mercato del lavoro,
possono essere assunte con le modalità ed alle condizioni di cui al
presente articolo;
e) le cause che legittimano il rifiuto dell'offerta lavorativa da parte del
soggetto svantaggiato, senza che lo stesso incorra nella decadenza di
indennità o diritti.
1. La Regione può adottare in via sperimentale una misura speciale
volta a favorire l'inserimento lavorativo di inoccupati alla ricerca di un
lavoro e di disoccupati privi di ammortizzatori sociali.
2. La Regione, individuate le categorie dei beneficiari, promuove un progetto
di inserimento lavorativo che tenga conto delle specifiche esigenze della
persona, nell'ambito degli interventi previsti nella presente legge.
3. La Regione, sulla base della situazione economica personale e familiare del
beneficiario, può intervenire, in via sperimentale, con apposita
erogazione monetaria fino al raggiungimento di una soglia predeterminata e per
l'intera durata del progetto.
4. La Giunta regionale, sentite le Province e le associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, disciplina
con apposita delibera quanto previsto nei commi precedenti.
1. La Regione e le Province, in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge e nel rispetto della vigente normativa comunitaria degli aiuti di Stato, concedono incentivi alle imprese che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento alle donne e alle persone disoccupate con più di cinquant'anni di età.
1. La Regione e le Province in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge promuovono lo sviluppo dell'auto-imprenditorialità e, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di tutela della concorrenza, possono concedere finanziamenti finalizzati alla costituzione di nuove imprese, aventi sede operativa nel territorio della regione.
1. Al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare tempi di vita e di lavoro, la Regione promuove e sostiene progetti sperimentali, proposti da enti pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applichino o stipulino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità.
1. La Regione, considerando di preminente interesse tutte le attività
volte all'inserimento dei disabili ed in attuazione dei principi sanciti dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di
intervento in favore delle persone in situazione di handicap) e successive
modificazioni ed integrazioni, promuove ogni forma di sostegno a favore del
collocamento mirato e dell'inserimento lavorativo delle persone disabili anche
tramite percorsi propedeutici e di avviamento.
2. La Regione, inoltre, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro per
le persone disabili sancito dalla legge 68/1999, promuove e sostiene il loro
inserimento al lavoro dipendente, nonché l'avvio e il consolidamento di
attività autonome da parte degli stessi soggetti.
3. La Regione e le Province promuovono specifiche iniziative formative per le
persone disabili, che tengano conto dei fabbisogni professionali emersi dal
mercato del lavoro locale.
4. La programmazione regionale promuove e sostiene sia le azioni di avvio al
lavoro e primo inserimento che quelle di accompagnamento ad una positiva e
stabile integrazione nell'ambiente di lavoro.
5. La Regione individua i requisiti professionali dei tutori aziendali e degli
operatori della mediazione e incentiva e sostiene appositi corsi di
formazione.
6. I criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti
disabili sono definiti dal piano regionale.
7. Le Province, individuate quali uffici competenti ai sensi dell'articolo 6
della legge 68/1999, disciplinano gli aspetti che non richiedono una
regolamentazione uniforme su tutto il territorio regionale.
1. Il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, già istituito
con la l.r. 3 aprile 2000, n. 24 (Norme per favorire l'occupazione dei
disabili), è alimentato:
a) dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della
legge 68/1999;
b) dai recuperi e dalle economie sugli interventi finanziati e dalle somme non
utilizzate per gli interventi di cui al comma 2;
c) da altri apporti di soggetti comunque interessati;
d) dalle somme stanziate dalla Regione con legge di bilancio;
e) dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge
68/1999.
2. Attraverso il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, la Regione
concede contributi per:
a) azioni positive di sostegno per il miglior inserimento del disabile, anche
promosse da enti locali, quali corsi propedeutici o periodici e l'affiancamento
di tutor appositamente formati;
b) rimozione degli ostacoli architettonici, ambientali e di tipo strumentale
che impediscono l'inserimento dei disabili nelle unità lavorative;
c) acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro;
d) sostegno di percorsi di formazione e lavoro all'interno delle cooperative
sociali di inserimento lavorativo di tipo b, di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e alla l.r. 18 dicembre 2001, n.
34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale) ed iscritte all'albo
regionale.
3. Possono accedere ai finanziamenti del fondo i datori di lavoro privati
operanti nella regione che assumano i soggetti individuati dall'articolo 1,
comma 1, della legge 68/1999 e rispettino gli obblighi di cui all'articolo 3
della medesima legge.
4. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi anche ai datori di
lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi di cui alla legge 68/1999,
provvedono all'assunzione dei disabili.
5. La Giunta regionale determina l'entità e la modalità di
concessione dei contributi, i criteri di valutazione tecnica-finanziaria delle
domande e dei progetti presentati, nonché gli ulteriori aspetti
applicativi delle presenti disposizioni.
6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), limitatamente alla
rimozione degli ostacoli di tipo strumentale, nonché al comma 2, lettera
d), i datori di lavoro privati possono accedere anche a benefici economici di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della l.r. 18/1996 e successive
modificazioni e integrazioni.
1. La Commissione paritetica per il collocamento dei disabili garantisce il
regolare ed imparziale utilizzo del fondo e la valutazione tecnico-finanziaria
dei progetti presentati.
2. La Commissione è composta da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione
professionale o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche
sociali o suo delegato;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di
sanità pubblica o suo delegato;
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pari
opportunità o suo delegato;
e) il direttore della scuola di formazione del personale regionale o suo
delegato;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
g) tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative;
h) tre rappresentanti delle associazioni rappresentative dei disabili di cui
alla l.r. 30 aprile 1985, n. 24 (Interventi per favorire il funzionamento degli
organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la
promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati), di cui uno
nominato dalla Consulta regionale per la salute mentale;
i) un rappresentante delle Province;
l) due rappresentanti delle cooperative sociali di tipo b, iscritte all'albo
regionale e da queste eletti.
3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale e dura in carica quanto la legislatura regionale.
1. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di rendere
effettivo l'inserimento lavorativo delle persone disabili, determina con propri
atti i criteri per la validazione delle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, disciplinando in particolare:
a) il coefficiente minimo di calcolo del valore unitario delle commesse che
può essere determinato dalle convenzioni;
b) i limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire
che può essere realizzata con le convenzioni, che in ogni caso non
può eccedere un quinto del totale;
c) le modalità con cui i datori di lavoro potranno aderire alle
convenzioni, ferma restando la necessità del parere positivo degli
uffici competenti per il collocamento mirato dei disabili, individuati dalle
Province.
1. La Regione promuove accordi finalizzati ai contratti di solidarietà e
contribuisce all'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati ai
contratti di solidarietà difensivi.
2. Al fine di garantire la stabilità del lavoro, la Regione e le
Province, nell'ambito delle priorità e dei criteri della programmazione
regionale, possono sostenere processi aziendali di trasformazione organizzativa
e di formazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione dei rapporti di
lavoro.
1. La Regione, in concorso con gli enti locali e con le parti sociali, realizza
azioni volte a prevenire situazioni di crisi territoriali, settoriali ed
aziendali e a salvaguardare i livelli occupazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) promuove l'azione delle parti sociali volta all'individuazione di soluzioni
per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio produttivo;
b) sostiene, congiuntamente con le Province, progetti diretti alla formazione,
all'orientamento, alla riqualificazione e al reinserimento dei lavoratori;
c) può concorrere all'integrazione del reddito dei lavoratori sospesi o
licenziati, non beneficiari di trattamenti di natura pubblica, diversi dalla
disoccupazione ordinaria.
3. La Giunta regionale promuove l'esame congiunto previsto dalle procedure
relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui al
d.p.r. 10 giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante norme per la semplificazione
del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di
contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59 - Allegato 1, nn. 90 e 91), quello previsto nella fase
amministrativa delle procedure di mobilità di cui alla legge 223/1991,
nonché il confronto previsto dall'articolo 33, comma 5, del d.lgs.
165/2001.
1. La Regione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative, realizza o sostiene iniziative di
informazione in materia di previdenza complementare ed integrativa.
1. La Regione promuove l'adozione del bilancio sociale e la certificazione
etica quali strumenti utili a riaffermare il ruolo dell'impresa nel garantire
la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di
lavoro, così come una relazione armonica e pienamente sostenibile con
l'ambiente circostante.
2. A tal fine la Regione sostiene iniziative imprenditoriali concordate con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che siano finalizzate al
miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro
ed all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa,
così come le attività volte a tutelare le condizioni ambientali e
le comunità di persone che potrebbero risentire degli effetti
dell'attività produttiva.
3. La Regione promuove altresì le iniziative volte a contrastare ogni
attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo
sfruttamento del lavoro minorile, con l'abuso delle forze di lavoro, con
l'inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute
dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che
vivono nelle aree interessate dagli effetti dell'attività produttiva.
4. La Regione promuove programmi formativi volti alla conoscenza dei principi
della responsabilità sociale dell'impresa, in coerenza con i principi e
le linee guida elaborate dall'Unione europea.
1. La Regione promuove azioni specifiche sul territorio, al fine di informare
adeguatamente sui rischi derivanti dall'attività lavorativa in tutte le
sue forme e di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza.
2. La Regione sostiene l'attività di promozione delle iniziative di
informazione e formazione svolte dagli organismi paritetici di cui all'articolo
20 del d.lgs.19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro).
3. La Regione finanzia progetti per le attività informative di cui
all'articolo 21 del d.lgs. 626/1994, che riguardino lavoratori occupati nelle
piccole e medie imprese e sostiene altresì programmi formativi in tema
di sicurezza nei luoghi di lavoro.
1. La Regione promuove ogni iniziativa utile sul territorio per la lotta al
lavoro sommerso e alla promozione dell'occupazione regolare in coerenza con gli
obiettivi di piena occupazione, qualità e produttività del lavoro
e realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo.
2. Sulla base delle indicazioni della Commissione regionale per l'emersione di
cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nell'ambito del piano regionale
e del programma annuale, sono individuate le linee di intervento da realizzare
sul territorio nel rispetto dei seguenti principi:
a) riconoscimento dei benefici concessi ai sensi della presente legge solo ai
soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in
materia previdenziale e che applichino ai lavoratori dipendenti, compresi i
soci-lavoratori delle cooperative, trattamenti economici e normativi non
inferiori a quelli previsti dagli accordi e contratti collettivi nazionali,
regionali e territoriali o aziendali, firmati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
b) possibilità di revoca dei benefici concessi ai sensi della presente
legge laddove il soggetto beneficiario risulti inadempiente rispetto agli
obblighi ed alle condizioni di cui alla lettera a);
c) promozione di ogni iniziativa utile in materia di accesso al lavoro e di
integrazione della forza lavoro immigrata;
d) incentivazione delle forme di emersione tramite azioni che prevedano il
coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti
istituzionali;
e) promozione di azioni di sistema attraverso la realizzazione di sportelli di
informazione, attività di tutoraggio, consulenza, animazione sul
territorio;
f) promozione di meccanismi virtuosi in grado di consolidare l'attività
dei soggetti economici emersi;
g) valorizzazione e promozione di interventi formativi e informativi a favore
dei soggetti pubblici e privati quanto ai possibili effetti del lavoro sommerso
e dell'economia sommersa, con particolare riguardo alla diffusione della
cultura della legalità.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 50.433.218,42.
2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita
con legge di bilancio e con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri
complessivi.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede:
a) per l'importo di euro 89.665,00 mediante utilizzo degli stanziamenti
iscritti a carico della UPB 1.05.01 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno 2005;
b) per l'importo di euro 4.375.560,47 mediante utilizzo degli stanziamenti
iscritti a carico della UPB 3.20.05 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno 2005;
c) per l'importo di euro 25.202.322,00 mediante utilizzo degli stanziamenti
iscritti a carico della UPB 3.20.06 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno 2005;
d) per l'importo di euro 1.560.000,00 mediante utilizzo degli stanziamenti
iscritti a carico della UPB 3.20.07 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno 2005;
e) per l'importo di euro 6.662.536,00 mediante utilizzo degli stanziamenti
iscritti a carico della UPB 3.20.08 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno 2005;
f) per l'importo di euro 929.267,95 mediante utilizzo degli stanziamenti
iscritti a carico della UPB 3.21.01 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno 2005;
g) per l'importo di euro 10.625.867,00 mediante utilizzo degli stanziamenti
iscritti a carico della UPB 3.21.02 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno 2005;
h) per l'importo di euro 988.000,00 mediante utilizzo degli stanziamenti
iscritti a carico della UPB 3.21.03 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno 2005.
4. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante
utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla UE e dallo Stato per il settore
formazione professionale e lavoro nei limiti delle assegnazioni annuali e
mediante l'impiego di risorse regionali.
5. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la
Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni
ed integrazioni al bilancio di previsione per l'anno 2005 ed al relativo POA in
coerenza con la disponibilità degli stanziamenti indicati al comma 3.
1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione delle prescrizioni vincolanti previste dalle leggi o dalle disposizioni comunitarie, la Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie e previa diffida, può adottare i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, necessari ad assicurare il rispetto dei termini delle norme violate da parte degli enti locali.
1. La Commissione regionale per il lavoro, la Conferenza interistituzionale
di coordinamento regionale, le Commissioni provinciali per le politiche del
lavoro istituite ai sensi della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle
funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del
lavoro), e la Commissione paritetica per il giusto collocamento dei disabili
istituita ai sensi della l.r. 24/2000 rimangono in carica fino all'insediamento
dei nuovi organismi di cui alla presente legge.
2. Le Commissioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste
dall'articolo 8, si dotano di un regolamento per disciplinare il proprio
funzionamento. Alle medesime si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 5
agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza
regionale) in quanto compatibili.
3. Fino alla data di esecutività degli atti amministrativi attuativi
della presente legge, continuano ad applicarsi gli atti adottati in attuazione
delle norme abrogate.
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 38/1998, sono
aggiunte le seguenti lettere:
"e bis) analizza i fabbisogni formativi dei lavoratori e quelli di
professionalità che emergono dal tessuto economico, sociale e produttivo
della regione;
e ter) predispone la lista regionale di mobilità di cui alle leggi
223/1991 e 19 luglio 1993, n. 236 sulla base delle liste di mobilità
trasmesse dai centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione,
nonché la tenuta degli elenchi di cui agli articoli 34 e 34 bis del
d.lgs. 165/2001 a livello regionale.".
2. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/1998, è sostituito dal
seguente:
"1. L'ARMAL esercita le funzioni di cui all'articolo 9 sulla base di un
programma annuale di attività adottato in conformità agli
indirizzi stabiliti dal piano regionale per le politiche attive del lavoro e
approvato dalla Giunta regionale.".
3. Sono abrogati:
a) la l.r. 20 maggio 1997, n. 31 (Interventi per sostenere e favorire nuova
occupazione ed istituzione dell'osservatorio regionale sul mercato del
lavoro);
b) il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 2 marzo 1998, n. 2 (Interventi a
sostegno dei diritti degli immigrati);
c) l'articolo 27 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12 (Legge finanziaria 1998);
d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33 e 34 della l.r. 38/1998;
e) la l.r. 24 gennaio 2000, n. 6 (Modificazioni alla l.r. 9 novembre 1998, n.
38 concernente "Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per
l'impiego e politiche attive del lavoro");
f) la l.r. 24/2000;
g) gli articoli 33 e 34 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Legge finanziaria
2002);
h) il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento
del bilancio per l'anno 2002).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.
Nota all'art. 2, comma 1, lettera d):
Il testo dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art. 2 - (Funzioni e compiti conferiti) Omissis.
2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica
attiva del lavoro e in particolare:
a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare
l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche
con riferimento all'occupazione femminile;
b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di
soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione
degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai
soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio
1991, n. 223;
d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei
lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie
svantaggiate;
e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di
orientamento e borse di lavoro;
f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi
delle normative in materia;
g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa
analisi tecnica.
Omissis."
Nota all'art. 3, comma 2
Il testo dell' all'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente:
"Art. 7 - (Piani regionali di settore) - 1. I piani regionali di
settore definiscono specifici interventi attuativi del PRS, indicando:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi in relazione alle
finalità del PRS con riferimento a settori specifici;
b) la loro connessione con altri interventi della Regione, dello Stato, della
Comunità Economica Europea o degli enti locali;
c) la disciplina delle attività pubbliche e private inerenti al settore
e l'uso delle relative risorse;
d) i modi e i tempi degli interventi e i criteri per la loro localizzazione;
e) i criteri e le modalità per la concessione di eventuali sovvenzioni,
contributi sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere;
f) i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi e della
gestione;
g) le risorse organizzative necessarie per l'attuazione e le modalità
per disporne;
h) gli eventuali accordi di programma previsti o stipulati per la loro
realizzazione;
i) la spesa totale e quella regionale, la ripartizione per tipo di costo e per
durata, con la valutazione degli investimenti in termini di analisi di costi
benefici.
2. I piani regionali di settore sono approvati dal consiglio regionale, su
proposta della Giunta, sentiti la conferenza regionale delle autonome e il
comitato economico e sociale, entro sessanta giorni dalla loro
presentazione.
3. L'inosservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1
è causa di invalidità dei singoli provvedimenti relativi agli
interventi previsti nei programmi.
4. Per gli interventi previsti da norme dello Stato e della CEE e integralmente
finanziati dagli stessi, i relativi programmi sono approvati dal consiglio
regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali direttamente
interessati.
5. Salvo quanto diversamente disposto da specifiche norme statali o
comunitarie, il parere degli enti locali deve essere espresso entro trenta
giorni dalla trasmissione del piano; in mancanza, se ne prescinde.
6. Se durante la negoziazione con gli organi dello Stato o della
Comunità Economica Europea, vengono richieste modifiche sostanziali, la
Giunta sottopone nuovamente, per il relativo parere, il programma modificato
alle commissioni consiliari e agli enti locali interessati.
7. Con riferimento alle azioni previste dal PRS e dai piani di settore, la
Giunta regionale predispone, previa valutazione del nucleo di valutazione di
cui all'art. 28 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, una dotazione di progetti
definiti nelle loro caratteristiche tecniche ed economiche, tali da consentire
la loro immediata realizzazione quando si verifichino le condizioni previste
per il loro finanziamento.".
Nota all'art. 4, comma 2, lettera b)
Il testo dell'articolo 4 bis del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni
per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione
dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144)
è il seguente:
"Art. 4 bis - (Modalità di assunzione e adempimenti successivi) -
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono
all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di
rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso
eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano
ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non
comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle
previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire
all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta
contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola,
nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere
che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli
enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a
rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro
il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel
corso del mese precedente.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche
amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di
trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a
rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le
seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo
indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo
indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni
regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o
esclusive.
7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema
informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di
lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le
modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da
parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere
agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2
dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del
comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei
soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli
altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla
amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o
conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici,
con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della
facoltà di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono
alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.".
Nota all'art. 7, comma 1, lettera a)
Il testo dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art. 2 - (Funzioni e compiti conferiti) - 1. Sono conferiti alle
regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:
a) collocamento ordinario;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
d) collocamento obbligatorio;
f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
h) collocamento dei lavoratori domestici;
i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione,
ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e
gli uffici centrali degli enti pubblici;
l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro
tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione
femminile.
Omissis.".
Nota all'art. 8, comma 1, lettera b)
Il testo dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art. 6 - (Soppressione di organi collegiali) - Omissis.
2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma
1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e
competenze sono trasferite alla provincia:
a) commissione provinciale per l'impiego;
b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
Omissis.".
Nota all'art. 8, comma 1, lettera e)
Il testo dell'articolo 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali) è il seguente:
"Art. 15 - (Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di
occupazione) - 1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate,
realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento
professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35
anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I
piani sono attuati attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili,
nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero
dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti
già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla
formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di
scuola secondaria superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di
un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma
dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui
all'articolo14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata
e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni
dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di
apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed
approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non
può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di
dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al
giovane è corrisposta un'indennità pari a L. 7.500. Al pagamento
dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli
bancari o postali all'uopo convenzionati. A decorrere dal 1o gennaio
1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità spettante ai
giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo
per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti
utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai
lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno
trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. La metà del costo dell'indennità, esclusa
quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso
cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste
dalla convenzione.
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in
rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta
l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto
all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in
analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non
determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la
cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la
possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con
contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale.
I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del
soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi
allo svolgimento dell'attività lavorativa.
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per
l'impiego.
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei
limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo
di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.".
Note all'art. 8, comma 2
- Il testo dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia
di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed
altre) è il seguente:
"Art. 6 - (Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale
per l'impiego) - 1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo
un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei
lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le
informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per
una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al
trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i
lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che
abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5.
2. La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed
inoltre:
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti
nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per
l'impiego;
b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione
e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di
professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad
agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi
quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori
in mobilità;
d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte
nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile
1991, n. 125.
3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale
europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 24, L. 21
dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che
prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di
mobilità.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per
l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti
nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità,
ai sensi dell'art. 1-bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'art. 8, L. 28
febbraio 1986, n. 41, e dal D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato
art. 1-bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica
interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato
ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al
lavoratore ridotta del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'art.
14, comma 1, lettera a), della L. 27 febbraio 1985, n. 49.".
- Il testo dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in
legge con modificazioni del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione) è il seguente:
"Art. 4 - (Norme in materia di politica dell'impiego) - 1. Fino al 31
dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da
imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano
anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale
risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2,
della legge 11 maggio 1990, n. 108. Possono altresì essere iscritti i
lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano
dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta
giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei
motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per
l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di
lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la
richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti
dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano
dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta
legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso
articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in
base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di
provenienza.
3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e
lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano
proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che
l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette
riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e
indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del
trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche
non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi
dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di
tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione
o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico
del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la
generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonché quelli" a
"d'integrazione salariale".
4. * (Il comma, che si omette, aggiunge la lettera d-bis) al comma 2
dell'art. 6, L. 23.07.1991, n. 223).
5. * (Il comma, che si omette, aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 11,
L. 10.04.1991, n. 125).
6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici stabiliti dall'articolo 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56,
dall'articolo 5, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e dal D.P.C.M. 25
febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste
di mobilità di cui all'articolo 6, L. 23 luglio 1991, n. 223. Le
commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori
beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli
iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette
categorie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la
percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle
categorie medesime.
7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero
per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la
copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante
lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
7-bis. I progetti socialmente utili di cui al D.L. 4 settembre 1987, n. 366,
convertito, con modificazioni, dalla L. 3 novembre 1987, n. 452, possono essere
svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di
mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I progetti
socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati dal
Ministero per i beni culturali e ambientali.
8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1
e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa,
rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le
regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e
presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune
di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione
sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento
delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993;
il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle
Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati
ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali
disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al
decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24,
convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10-11. * (Commi soppressi dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n.
236).
11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro
natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle
aliquote d'obbligo previste dalla L. 2 aprile 1968, n. 482, possono essere
autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. L'autorizzazione
è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo
di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e
gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto del
Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è già
verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli
altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi
dalla data della trasformazione della loro natura giuridica.
11-ter. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati
cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo
19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la
reiscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentino la
relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo
articolo 19.".
- Il testo degli articoli 34 e 34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:
"Art. 34 - (Gestione del personale in disponibilità) - (Art.
35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi
elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli
enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco,
avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e
della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di
cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti
di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni
del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per
l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha
diritto all'indennità di cui all<@146>articolo 33, comma 8, per la
durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si
intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al
momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per
tutto il periodo della disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la
riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo
33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione
alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità
volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità
iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa
per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del
loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che
hanno dichiarato il dissesto.
"Art. 34 bis - (Disposizioni in materia di mobilità del
personale) - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure
di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui
all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per
i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le
strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono,
entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato
in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai
processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le
predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi
elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il
concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il
personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2,
nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche
disposizioni normative.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1,
possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le
quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di
diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".
Nota all'art. 9, comma 1, lettera g)
Il testo dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) è il seguente:
"Art. 68 - (Obbligo di frequenza di attività formative) - 1. Al
fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme
restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e
l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente
istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di
attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di
età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati
di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento
di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.
Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione
scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il
passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria
competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto
l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430
miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi
a decorrere dall'anno 2002;
b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.
440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110
miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti
i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con
riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono
regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione,
nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei
crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse
di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può
essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del
predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con
proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera
a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività
di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il
compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di
cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse
possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di
progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia
verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo
16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e
2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da
esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e
apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le
risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione
Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.".
Nota all'art. 9, comma 1, lettera l)
Per il testo dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 469/1997 vedi nella nota
all'art. 7, comma 1, lettera a).
Note all'art. 10, comma 1
- Il testo dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 35, comma 1, lettera b),
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:
"Art. 1 - (Finalità ed ambito di applicazione) - (Art. 1 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998) -
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
Omissis.".
"Art. 35 - (Reclutamento del personale) - (Art. 36, commi da 1 a 6 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del
1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito
con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del
1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000) - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale
di lavoro:
Omissis
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
Omissis.".
- Il testo dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro) è il seguente:
"Art. 16 - (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici) - 1.
Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono
attività in una o più regioni, le province, i comuni e le
unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è
richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo,
sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento
ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità
eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle
graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente
competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso
altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella
graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto
immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie
circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi
nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie
delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si
esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di
tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le
modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a
carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più
regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione
dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della
graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui
al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica
nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle
liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono
programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le
direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di
indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le
Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.
9. * (Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86).".
Nota all'art. 10, comma 2
Il testo dell'articolo 1, comma 2, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442
(Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il
collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1999, n. 59) è il seguente:
"Art. 1 - (Ambito di applicazione) - Omissis
2. I criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i
tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le
procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo
criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali, saranno definiti,
sulla base di indirizzi forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza unificata, con provvedimenti regionali che
dovranno assicurarne, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni
transitorie di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento.".
Nota all'art. 11, comma 2
Il testo dell'articolo 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è il seguente:
"Art. 6 - (Regimi particolari di autorizzazione) - 1. Sono autorizzate
allo svolgimento della attività di intermediazione le università
pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come
oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del
mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza
finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla
borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al
successivo articolo 17.
2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di
intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o
associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane,
le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza
finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere
c), f) e g), del comma 1, dell'articolo 5, nonché l'invio di ogni
informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 17.
Omissis.".
Nota all'art. 20, comma 3
Il testo dell'articolo 13, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30) è il seguente:
"Art. 13 - (Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato) -
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale
di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi
idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e
professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte
delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non
inferiore a sei mesi;
b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in
caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento
retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente
percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di
mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o
altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo
stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per
l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di
trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione
ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade
dai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste
sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o
speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è
collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel
mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti
salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede
I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività
lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle
competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo
raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori
inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa
ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente
all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini
della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti
che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito
di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del
trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta
giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che
decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di
presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al
competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la
materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una
convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di
lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio
delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento
ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in
convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo
accreditamento ai sensi dell'articolo 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la
costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per
l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e
funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.".
Nota all'art. 25, comma 7
Il testo dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili) è il seguente:
"Art. 6 - (Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) - 1. Gli organismi
individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono,
in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del
territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla
programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire
l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché
all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle
autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula
delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti:
"comparativamente più rappresentative";
b) *(la lettera, che si omette, aggiunge due periodi al comma 3 dell'art. 6,
del D.Lgs.469/1997).".
Nota all'art. 26, comma 1, lettera a)
Il testo dell'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili) è il seguente:
"Art. 15 - (Sanzioni) - 1. Le imprese private e gli enti pubblici
economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire
1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni
giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle
direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo
di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze
di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si
applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle
norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere
soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno
lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore
di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro
stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al
Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per
ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima
giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.".
Nota all'art. 26, comma 1, lettera e)
Il testo dell'articolo 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per
il diritto al lavoro dei disabili) è il seguente:
"Art. 5 - (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi) -
Omissis
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le
speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera
percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo
per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni
giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Omissis.".
Nota all'art. 26, comma 3
Il testo dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, della legge 12 marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è il
seguente:
"Art. 1 - (Collocamento dei disabili) - 1. La presente legge ha come
finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa
delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento,
accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa
delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti
approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988,
n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione
internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della
sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore
al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle
disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382,
e successive modificazioni, e alla L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per
servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
e successive modificazioni.
Omissis.".
"Art. 3 - (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) - 1. I datori di
lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50
dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo
di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che,
senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale,
dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente
funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di
nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale,
il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei
confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli
articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono
sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di
intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente
sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre
per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel
caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il
periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto
dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori
di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai
sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni,
nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994,
n. 29.".
Nota all'art. 26, comma 6
Il testo dell'articolo 16, comma 1, lettera c) della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap) è il seguente:
"Art. 16 (Integrazione lavorativa) - 1. Con riferimento a quanto
previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'inserimento lavorativo delle
persone in condizione di disabilità, la Regione, tramite i comuni
singoli ed associati e le Comunità montane:
Omissis
c) concorre all'acquisizione di attrezzature idonee per la modifica e
l'adattamento degli impianti presso i datori di lavoro, ovvero per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, anche ad integrazione di quanto
già previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge n.
68/1999 e dalla normativa regionale vigente a favore di persone in condizione
di disabilità fisico, intellettivo e sensoriale.
Omissis.".
Nota all'art. 28, comma 1
Il testo dell'articolo 14, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30) è il seguente:
"Art. 14 - (Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati) - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo
di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n.
68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello
nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle
cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte
delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle
cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al
lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai
servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro
annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei
lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle
commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di
congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di
categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle
cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui
all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a
supporto delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da
realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali,
realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel
ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di
cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si
considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui
all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il
numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo
delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al
comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le
convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto
nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La
congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in
cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del
lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata
all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini
della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai
sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.".
Nota all'art. 30, comma 3
Il testo dell'articolo 33, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche) è il seguente:
"Art. 33 - (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) - (Art.
35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del D.Lgs. n.
470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del
D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n.
387 del 1998) - Omissis
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con
apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il
confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1.
Omissis.".
Nota all'art. 33, commi 2 e 3
Il testo degli articoli 20 e 21 del d.lgs.19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) è il seguente:
"Art. 20 - (Organismi paritetici) - 1. A livello territoriale sono
costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di
iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre
prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o
partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali,
territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata
nel medesimo articolo.".
"Art. 21 - (Informazione dei lavoratori) - 1. Il datore di lavoro
provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione
su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e
dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a),
b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.".
Nota all'art. 34, comma 2
Il testo dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) è il seguente:
"Art. 78 - (Misure organizzative a favore dei processi di emersione) -
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per l'emersione del
lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle
iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del
Consiglio dei ministri cui risponde e riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva
emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione
e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi
locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni
locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale
(SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di
riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso.
3. Il Comitato è composto da dieci membri nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole,
dal presidente dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente
dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal
Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di presidente. Per
assicurarne il funzionamento, presso il Comitato può essere comandato o
distaccato, nel numero massimo di 20 unità, personale tecnico ed
amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici.
Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il
funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a
decorrere dall'anno 2001.
4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di
analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di
collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata
in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla
predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento
retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le
commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici
mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale
e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea
professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui
al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente
l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva
commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa
attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od
operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa
determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le
commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni
di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in
materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente
organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto
concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo
conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, L. 22 luglio 1961, n. 628, e
dell'articolo 3 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite
le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta
giorni dall'invito rivolto dal Ministro.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a
disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le
sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento,
può essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi
compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza.
5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello
relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in
conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.".
Nota all'art. 38, comma 1
Il testo dell'articolo 9 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle
funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del
lavoro), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il
seguente:
"Art. 9 - (Competenze) - 1. L'A.R.MA.L., quale struttura tecnica
regionale, esercita le seguenti funzioni:
a) fornisce alla Giunta regionale gli elementi utili all'attività di
programmazione e realizza interventi specifici, sia di formazione che di
politica attiva del lavoro;
b) eroga servizi specialistici, anche dietro corrispettivo, a richiesta di
privati;
c) svolge attività di assistenza tecnica e di monitoraggio,
nonché di informazione in materie di politiche attive del lavoro, con
particolare riferimento alle funzioni regionali indicate all'articolo 2;
d) svolge attività di assistenza tecnica alle Province, anche al fine di
realizzare uniformità di prestazioni nei centri per l'impiego di cui
all'articolo 21;
e) svolge le funzioni di Osservatorio del mercato del lavoro di cui al capo II
della L.R. n. 31 del 1997 e l'attività di monitoraggio del sistema. Per
le attività di studi e ricerche si avvale prioritariamente della
collaborazione delle università marchigiane;
e bis) analizza i fabbisogni formativi dei lavoratori e quelli di
professionalità che emergono dal tessuto economico, sociale e produttivo
della regione;
e ter) predispone la lista regionale di mobilità di cui alle leggi
223/1991 e 19 luglio 1993, n. 236 sulla base delle liste di mobilità
trasmesse dai centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione,
nonché la tenuta degli elenchi di cui agli articoli 34 e 34 bis del
d.lgs. 165/2001 a livello regionale;
f) garantisce il collegamento con il Sistema informativo del lavoro (S.I.L.)
secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 11 del D.Lgs.
n. 469 del 1997.".
Nota all'art. 38, comma 2
Il testo dell'articolo 10 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle
funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del
lavoro), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il
seguente:
"Art. 10 - (Programma annuale di attività)
1. L'ARMAL esercita le funzioni di cui all'articolo 9 sulla base di un
programma annuale di attività adottato in conformità agli
indirizzi stabiliti dal piano regionale per le politiche attive del lavoro e
approvato dalla Giunta regionale.".
Nota all'art. 38, comma 3, lett. b)
Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 2 marzo 1998, n. 2 (Interventi a
sostegno dei diritti degli immigrati) aggiungeva il comma 1-bis, all'articolo
7, della l.r. 20 maggio 1997, n. 31, che viene abrogata dal comma 3, lettera a)
dell'articolo 38 della legge sopra pubblicata.
Nota all'art. 38, comma 3, lett. h)
Il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento
del bilancio per l'anno 2002) sostituiva il comma 5 dell'art. 2, l.r. 3 aprile
2000, n. 24, che viene abrogata dal comma 3, lettera f) dell'articolo 38 della
legge sopra pubblicata.
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 261 del 27 settembre
2004;
* Parere della II Commissione consiliare permanente in data 12 dicembre
2004;
* Parere della I Commissione consiliare permanente in data 13 dicembre 2004;
* Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 13 dicembre
2004;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del
19 gennaio 2005, n. 218.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO.