- in attuazione di quanto indicato con D.P.C.M. 23.2.2006 n. 185 concernente
"Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno
come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7,
della legge 27 dicembre 2002 n. 289" di stabilire che alla individuazione
dell'alunno come soggetto in situazione di handicap provvede la Unità
Multidisciplinare per l'Età Evolutiva (UMEE) della zona territoriale
ASUR competente, istituita ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 18/96 e
successive modificazioni e costituite sulla base dei criteri di cui alla
precedente deliberazione n. 1965 del 12.11.2002;
- per un migliore raccordo tra i Servizi regionali competenti, gli enti locali,
la Direzione Scolastica regionale e le Zone territoriali ASUR in materia di
integrazione scolastica degli alunni disabili di prevedere l'istituzione un
apposito gruppo di lavoro per l'adozione di specifici accordi finalizzati al
coordinamento degli interventi di rispettiva competenza.