la seguente legge regionale:
1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le
donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani,
dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della
libertà e della dignità della persona.
2. In particolare, ai fini della presente legge, per violenza di genere
si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della
loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico,
religioso o sessuale delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la
violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica,
psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare
o lavorativo.
3. La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli
minori un sostegno per consentire loro di recuperare la propria autonoma
individualità e di riconquistare la propria libertà nel pieno
rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1:
a) promuove iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche
attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la diffusione della
cultura della legalità e del rispetto dei diritti nella relazione tra i
sessi;
b) assicura alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia
di tali atti e le molestie, il diritto ad un sostegno per consentire loro di
recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la
propria integrità fisica e dignità;
c) garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e
soccorso alle persone vittime di violenze fisiche, sessuali e psicologiche, di
persecuzioni o vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dalla loro
cittadinanza;
d) promuove e sostiene l'attività dei centri antiviolenza di cui
all'articolo 6 e le case di accoglienza di cui all'articolo 8;
e) promuove la formazione specifica di operatori ai sensi dell'articolo 10;
f) promuove l'emersione del fenomeno della violenza anche attraverso la
pubblicazione dei dati raccolti dall'osservatorio delle politiche sociali.
2. La Regione per favorire l'attuazione integrata degli interventi di
cui al comma 1 promuove protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e
private, le realtà associative e di volontariato e i centri
antiviolenza.
1. E' istituito presso la Regione Marche il Forum permanente contro
le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum.
2. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la
società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla
violenza di genere.
3. Il Forum esprime parere alla Giunta regionale sugli atti di cui agli
articoli 11 e 12. Il Forum può, altresì, formulare alla Giunta
regionale pareri e proposte nell'ambito degli interventi di cui alla presente
legge.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la
composizione e il funzionamento del forum assicurando la presenza di almeno il
50 per cento di rappresentanti di associazioni e di cooperative sociali con
esperienza specifica nell'attività di contrasto alla violenza di
genere.
1. La Regione per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 sostiene, in collaborazione con i Comuni, le Province, l'Azienda sanitaria unica regionale e le Aziende ospedaliere, le Direzioni scolastiche provinciali, nonché le altre istituzioni pubbliche e i centri antiviolenza di cui all'articolo 6 presenti sul territorio, progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere.
1. La Regione promuove la più ampia diffusione mediante
specifiche campagne informative sull'attività di cui alla presente
legge, anche attraverso la creazione di un apposito portale o l'utilizzo dei
portali esistenti.
2. Il Comitato regionale per la comunicazione (CORECOM) di cui alla
legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, nell'ambito delle sue funzioni, formula
proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai
concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive,
al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di cui alla presente
legge.
1. La Regione riconosce la rilevanza dell'attività svolta dagli
operatori socio-sanitari e dai centri antiviolenza operanti nel territorio
regionale e garantisce la promozione di nuovi centri avvalendosi delle
competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle cooperative sociali che
hanno come scopo la lotta, la prevenzione e l'assistenza delle donne vittime di
violenze e che dimostrino di disporre di strutture e personale adeguato.
2. E' assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni
Provincia.
3. I centri possono essere promossi:
a) da enti locali singoli o associati;
b) da enti locali singoli o associati in convenzione con i soggetti di cui al
comma 1.
4. Gli enti locali garantiscono:
a) strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio;
b) la copertura finanziaria di almeno il 30 per cento delle spese di gestione e
per la funzionalità operativa delle strutture;
c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e
ai servizi offerti.
1. I centri antiviolenza svolgono le seguenti funzioni:
a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime
indicazioni utili;
b) colloqui informativi di carattere legale;
c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi
pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della
libertà di scelta di ognuna di esse;
d) sostegno all'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio
e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di
denuncia in merito al problema della violenza contro le donne anche in
collaborazione con enti pubblici e privati.
2. I centri antiviolenza mantengono costanti rapporti con gli enti
locali, le strutture pubbliche deputate all'assistenza sociale e sanitaria,
alla prevenzione e repressione dei reati e le istituzioni scolastiche operanti
sul territorio regionale.
3. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito.
4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di
pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzati.
5. Le strutture devono garantire anonimato e segretezza.
1. Le case di accoglienza di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d),
della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e
semiresidenziale) offrono ospitalità temporanea alle donne, sole e con
figli minori, vittime di violenza.
2. In ogni caso gli enti locali garantiscono, nell'ambito della propria
disponibilità del patrimonio abitativo, alloggi destinati
all'ospitalità temporanea delle donne, sole o con figli minori, vittime
di violenza.
3. Nelle case di accoglienza di norma devono essere assicurate la
consulenza legale, psicologica e di orientamento al lavoro in favore delle
donne ospitate.
1. La Regione nell'ambito dell'attività di programmazione regionale promuove interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.
1. La Regione e le Province, nell'ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuovono iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione di operatori che intervengono sul fenomeno della violenza sulle donne.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare ed
il Forum di cui all'articolo 3, approva gli indirizzi applicativi della
presente legge.
1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 6, per
il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza previsti
dalla presente legge, garantendone la diffusa e articolata presenza sul
territorio regionale.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono
stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare
competente e del Forum di cui all'articolo 3.
3. Una quota delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14 non
inferiore all'80 per cento è destinata al finanziamento dei centri
antiviolenza e delle case di accoglienza. La restante quota è
destinata:
a) alle iniziative di prevenzione di cui all'articolo 4;
b) alle attività di informazione di cui all'articolo 5, comma 1;
c) a iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale;
d) all'attività di monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la
raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza e
dagli altri soggetti pubblici e privati.
1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono
cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o
regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le
procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è
autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 100.000,00; per gli anni
successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive
leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Per l'anno 2008 alla copertura della spesa di cui al comma 1 si
provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico dell'UPB
2.08.01, partita 1 dell'elenco 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa di cui al comma 1
sono iscritte, per l'anno 2008, nella UPB 3.20.03 a carico del capitolo che la
Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo
annuale (POA).
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'UPB 2.08.01 del
bilancio di previsione 2008 sono ridotti di euro 100.000,00.
1. In sede di prima applicazione, i contributi di cui all'articolo 12
sono erogati sulla base di un avviso approvato dalla Giunta regionale entro il
31 dicembre 2008. L'avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione e di esso è data la più ampia notizia negli organi di
informazione.
2. Gli indirizzi di cui all'articolo 11 sono approvati entro sessanta
giorni dalla data di approvazione della presente legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della regione Marche.
Data ad Ancona, addì novembre 2008.
IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO
DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO
ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
Nota all'art. 8, comma 1
Il testo della lettera d) del comma 3, dell'articolo 3 della l.r. 6 novembre
2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle
strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale)
è il seguente:
"Art. 3 - (Tipologie delle strutture) - Omissis.
3. Le strutture con funzione tutelare, caratterizzate da media intensità
assistenziale, sono destinate a soggetti fragili e a rischio di perdita di
autonomia, privi di un valido supporto familiare e distinte in:
Omissis.
d) strutture per persone con problematiche psico-sociali: casa famiglia, centro
di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure
restrittive della libertà personale da parte dell'autorità
giudiziaria, casa di accoglienza per donne, anche con figli minori, vittime di
violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.
Omissis.".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Benatti, Mollaroli,
Ciriaci, Giannini, Mammoli, Ortenzi, Romagnoli, Solazzi, Cesaroni, Binci,
Procaccini, Brandoni, Rocchi, Ricci, Massi, Favia, Castelli n. 212 del 6
dicembre 2007;
* Parere della II Commissione assembleare permanente in data 31 ottobre
2008;
* Relazione della V Commissione assembleare permanente in data 31 ottobre
2008;
* Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta del 5 novembre 2008, n. 119.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
P.F. PARI OPPORTUNITÀ.