la seguente legge regionale:
1. La presente legge è diretta a regolamentare, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, le attività di accertamento e controllo degli impianti termici al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.
1. Il responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto termico
di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 192/2005 mantiene in esercizio
l'impianto e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo
e di manutenzione obbligatorie ai sensi della normativa vigente.
2. Le operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto termico sono
svolte ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, numeri 1, 2, 3 e 4,
del d.lgs. 192/2005. In mancanza della documentazione necessaria per il
rispetto delle tempistiche definite dai numeri citati, le operazioni di
controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte in occasione dei
controlli di efficienza energetica di cui al comma 3.
3. I controlli di efficienza energetica degli impianti termici sono svolti ai
sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, numeri 5, 6 e 7, del d.lgs.
192/2005.
1. È istituito un sistema di autocertificazione, mediante
acquisizione gratuita di un bollino verde, obbligatorio per tutti gli impianti
termici.
2. Il bollino verde è apposto dal manutentore di fiducia di cui
all'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 192/2005 sul rapporto di controllo tecnico,
almeno con la seguente periodicità:
a) ogni due anni per gli impianti con potenza nominale del focolare maggiore o
uguale a 35 chilowatt;
b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare
inferiore a 35 chilowatt.
3. Copia del rapporto di controllo tecnico, provvista di bollino verde,
è inviata dal manutentore, in formato cartaceo o elettronico, alla
Provincia o al Comune secondo le rispettive competenze con le scadenze
temporali di cui al comma 2.
4. I criteri per uniformare la disciplina del bollino verde sono disciplinati
con atto della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
1. I Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province, per la
restante parte del territorio, effettuano le ispezioni di cui all'articolo 5,
anche avvalendosi di organismi pubblici o privati in possesso dei requisiti di
cui all'allegato I del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia,
in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), di
cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza.
1. Sugli impianti con bollino verde sono effettuate ispezioni a campione, volte
ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione
rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico. Per gli
impianti con bollino verde l'ispezione è gratuita.
2. Nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale con l'atto di
cui all'articolo 3, comma 4, sono svolte ispezioni sugli impianti termici privi
del bollino verde al fine di verificare l'osservanza delle norme relative
all'esercizio e alla manutenzione. Per gli impianti senza bollino verde,
l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile
della manutenzione e dell'esercizio.
3. Le Autorità competenti effettuano annualmente le ispezioni per almeno
il 5 per cento degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire
da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico ai
sensi dell'articolo 3, comma 3.
1. In armonia con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005, le Province, d'intesa
con la Regione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge,
costituiscono un sistema informativo relativo agli impianti termici.
2. Le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione
del sistema informativo di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento
della Giunta regionale.
1. Con l'atto di cui all'articolo 3, comma 4, sono individuati i criteri per
l'assegnazione alle Province ed ai Comuni dei contributi per l'esecuzione delle
ispezioni previste dall'articolo 5, comma 1.
1. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dalla normativa statale, il
responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto termico il
quale, ai fini delle operazioni di controllo e di efficienza energetica, non
osserva le modalità previste dall'articolo 3, è punito con la
sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro, graduata in relazione
alla potenza dell'impianto, e provvede altresì ai sensi dell'articolo 3
entro trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate, secondo le rispettive
competenze, dalle Province e dai Comuni i quali applicano la conseguente
sanzione ed introitano i relativi proventi.
1. Trascorso un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo
stato di attuazione della medesima, che contenga risposte documentate con
particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti:
a) numero e tipologia degli impianti termici autocertificati ai sensi
dell'articolo 3;
b) numero delle ispezioni eseguite dalle Autorità competenti ai sensi
dell'articolo 5 e relativi costi;
c) numero e tipologia delle sanzioni accertate ed ammontare del gettito
relativo, distinto per Autorità competenti;
d) valutazione dell'impatto della legislazione sugli utenti finali in termini
di oneri posti a loro carico e servizi resi;
e) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge
e possibili soluzioni.
2. Le successive relazioni avranno cadenza biennale.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni
del d.lgs. 192/2005.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2008
la spesa di euro 50.000,00.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con
le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante
impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01, partita 3, del
bilancio di previsione per l'anno 2008.
4. Le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte
nell'UPB 3.12.01 "Politica delle risorse energetiche - corrente" a carico del
capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del
Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2008.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'UPB 2.08.01 sono ridotti di
euro 50.000,00.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 27 maggio 2008.
IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO
DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO
ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
Nota all'art. 1, comma 1
Il d.lgs 29 dicembre 2006, n. 311 reca (Disposizioni correttive ed integrative
al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
Nota all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, comma 2
Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia) è il seguente:
"Art. 7 - (Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e estiva) - 1. Il proprietario, il conduttore,
l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la
responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede
affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione
secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per
la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola
d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle
medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di
controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente
decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e
potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1
che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.".
Nota all'art. 2, commi 2 e 3
Il testo dei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato L del d.lgs. 19 agosto
2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia) è il seguente:
"Allegato L - Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti
termici
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico
devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la
regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa
installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre
sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei
dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite
conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello
elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto
termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili
né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere
eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle
normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o
dispositivo.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore,
l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle
istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante
del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti
soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzione tecniche
relative allo specifico modello di apparecchio.
5. I controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F al presente
decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a
35 kW e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a
35 kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli
impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla
potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o
uguale a 35 kW;
b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a),
di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di
calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per
gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto
installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior
sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente
delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW.
6. In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici previsti
al comma precedente ma tali da poter modificare le modalità di
combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione prevede che debbano
essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature
di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del
medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono
stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze.
7. Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva
maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo
del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del
periodo di riscaldamento annuale.
Omisis.".
Nota all'art. 4, comma 1
Il testo dell'Allegato I del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante
norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10)
è il seguente:
"Allegato I - Requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle
verifiche
1. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire
le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il
fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che
controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono
intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella
progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed
apparecchi per impianti di riscaldamento.
2. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire
le operazioni di verifica non possono essere fornitori di energia per impianti
di riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone.
3. L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di
verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e
non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine
finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo,
in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai
risultati delle verifiche.
4. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere
adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione
delle verifiche; deve altresì avere a disposizione il materiale
necessario per le verifiche straordinarie.
5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti:
a) una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella
necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da
sottoporre a verifica;
b) una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare
ed una pratica sufficiente di tali controlli;
c) la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni
che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati.
6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle
verifiche. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere né dal
numero delle verifiche effettuate né dai risultati di tali verifiche.
7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità
civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in
base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico.
8. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto
professionale.".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Ricci n. 179 del 13 luglio
2007;
* Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 20 febbraio
2008;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del
20 maggio 2008, n. 101.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
P.F. ENERGIA, FONTI RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO