Legge regionale 27 maggio 2008, n. 9.
"Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici".

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale promulga


la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge è diretta a regolamentare, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, le attività di accertamento e controllo degli impianti termici al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

Art. 2
(Esercizio e manutenzione degli impianti termici)

1. Il responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto termico di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 192/2005 mantiene in esercizio l'impianto e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione obbligatorie ai sensi della normativa vigente.
2. Le operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto termico sono svolte ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, numeri 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. 192/2005. In mancanza della documentazione necessaria per il rispetto delle tempistiche definite dai numeri citati, le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte in occasione dei controlli di efficienza energetica di cui al comma 3.
3. I controlli di efficienza energetica degli impianti termici sono svolti ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, numeri 5, 6 e 7, del d.lgs. 192/2005.

Art. 3
(Sistema di autocertificazione)

1. È istituito un sistema di autocertificazione, mediante acquisizione gratuita di un bollino verde, obbligatorio per tutti gli impianti termici.
2. Il bollino verde è apposto dal manutentore di fiducia di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 192/2005 sul rapporto di controllo tecnico, almeno con la seguente periodicità:
a) ogni due anni per gli impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 chilowatt;
b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 chilowatt.
3. Copia del rapporto di controllo tecnico, provvista di bollino verde, è inviata dal manutentore, in formato cartaceo o elettronico, alla Provincia o al Comune secondo le rispettive competenze con le scadenze temporali di cui al comma 2.
4. I criteri per uniformare la disciplina del bollino verde sono disciplinati con atto della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
(Autorità competenti)


1. I Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province, per la restante parte del territorio, effettuano le ispezioni di cui all'articolo 5, anche avvalendosi di organismi pubblici o privati in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza.

Art. 5
(Ispezioni degli impianti termici)


1. Sugli impianti con bollino verde sono effettuate ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico. Per gli impianti con bollino verde l'ispezione è gratuita.
2. Nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 3, comma 4, sono svolte ispezioni sugli impianti termici privi del bollino verde al fine di verificare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e alla manutenzione. Per gli impianti senza bollino verde, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile della manutenzione e dell'esercizio.
3. Le Autorità competenti effettuano annualmente le ispezioni per almeno il 5 per cento degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Art. 6
(Realizzazione di un sistema informativo
degli impianti termici)


1. In armonia con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005, le Province, d'intesa con la Regione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, costituiscono un sistema informativo relativo agli impianti termici.
2. Le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione del sistema informativo di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 7
(Contributi ai Comuni e alle Province)


1. Con l'atto di cui all'articolo 3, comma 4, sono individuati i criteri per l'assegnazione alle Province ed ai Comuni dei contributi per l'esecuzione delle ispezioni previste dall'articolo 5, comma 1.

Art. 8
(Sanzioni)


1. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dalla normativa statale, il responsabile della manutenzione e dell'esercizio dell'impianto termico il quale, ai fini delle operazioni di controllo e di efficienza energetica, non osserva le modalità previste dall'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro, graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresì ai sensi dell'articolo 3 entro trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate, secondo le rispettive competenze, dalle Province e dai Comuni i quali applicano la conseguente sanzione ed introitano i relativi proventi.

Art. 9
(Clausola valutativa)


1. Trascorso un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione della medesima, che contenga risposte documentate con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti:
a) numero e tipologia degli impianti termici autocertificati ai sensi dell'articolo 3;
b) numero delle ispezioni eseguite dalle Autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 e relativi costi;
c) numero e tipologia delle sanzioni accertate ed ammontare del gettito relativo, distinto per Autorità competenti;
d) valutazione dell'impatto della legislazione sugli utenti finali in termini di oneri posti a loro carico e servizi resi;
e) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e possibili soluzioni.
2. Le successive relazioni avranno cadenza biennale.

Art. 10
(Norma finale)


1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del d.lgs. 192/2005.

Art. 11
(Norma finanziaria)


1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 50.000,00.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01, partita 3, del bilancio di previsione per l'anno 2008.
4. Le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 3.12.01 "Politica delle risorse energetiche - corrente" a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2008.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 50.000,00.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 27 maggio 2008.

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)


AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE


Nota all'art. 1, comma 1
Il d.lgs 29 dicembre 2006, n. 311 reca (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
Nota all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, comma 2
Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) è il seguente:
"Art. 7 - (Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva) - 1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.".
Nota all'art. 2, commi 2 e 3
Il testo dei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato L del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) è il seguente:
"Allegato L - Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzione tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.
5. I controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
6. In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici previsti al comma precedente ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze.
7. Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.
Omisis.".
Nota all'art. 4, comma 1
Il testo dell'Allegato I del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10) è il seguente:
"Allegato I - Requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche
1. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento.
2. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere fornitori di energia per impianti di riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone.
3. L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
4. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresì avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie.
5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti:
a) una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica;
b) una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare ed una pratica sufficiente di tali controlli;
c) la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati.
6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle verifiche. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere né dal numero delle verifiche effettuate né dai risultati di tali verifiche.
7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico.
8. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale.".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Ricci n. 179 del 13 luglio 2007;
* Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 20 febbraio 2008;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 maggio 2008, n. 101.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
P.F. ENERGIA, FONTI RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO



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