Legge regionale 3 aprile 2009, n. 10.
"Norme per il riconoscimento del diritto al gioco e per la promozione dello sport di cittadinanza".

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti.
2. La Regione riconosce altresì la funzione sociale del diritto al gioco e dello sport di cittadinanza durante tutto l'arco della vita, finalizzata alla formazione ed alla integrazione sociale delle persone, allo sviluppo delle relazioni sociali, al miglioramento degli stili di vita e alla tutela della salute.

Art. 2
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intende per gioco e sport di cittadinanza qualsiasi forma di attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa svolta in favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivi il miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, nonché lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui.
2. Non rientrano nelle attività di cui al comma 1 quelle svolte in ambito professionistico e semiprofessionistico.

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
a) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e delle aree per l'esercizio delle attività indicate all'articolo 2;
b) favorisce l'integrazione delle politiche del gioco e delle attività ludico-motorie con quelle sociali, turistiche, culturali, promuovendo interventi per il miglioramento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi per la mobilità e il tempo libero;
c) promuove l'attività di enti di promozione sportiva, delle associazioni sportive e di quelle di promozione sociale che operano nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 4
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) i Comuni, singoli e associati;
b) gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive senza scopo di lucro, aventi sede nella regione;
c) le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale).

Art. 5
(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale, approva, sentita la competente commissione assembleare, il programma annuale degli interventi. Il programma contiene:
a) la tipologia degli interventi da finanziare;
b) i criteri e le priorità di concessione dei contributi;
c) le modalità di presentazione delle domande.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Data ad ancona, addì 3 Marzo 2009

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)


AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE


Nota all'art. 4, comma 1, lettera c)
Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale), è il seguente:
"Art. 5 - (Registro regionale) - 1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel proprio territorio, al quale possono essere iscritte le associazioni di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo 3, operanti da almeno un anno.
2. Il registro di cui al comma 1 si articola in due distinte sezioni, a seconda della rilevanza regionale o provinciale delle associazioni iscritte.
3. Hanno rilevanza regionale e possono richiedere l'iscrizione nella prima sezione del registro le associazioni che operano in almeno tre Province attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa.
4. Nella seconda sezione possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale.
5. Sono iscritti altresì d'ufficio nella prima sezione i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 383/2000.
6. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli, Benatti, Castelli, Altomeni n. 286 del 18 dicembre 2008;
* Parere della II Commissione assembleare permanente in data 26 marzo 2009;
* Relazione della V Commissione assembleare permanente in data 12 marzo 2009;
* Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 marzo 2009, n. 137.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
* Servizio internazionalizzazione, cultura, turismo e commercio.



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