la seguente legge regionale:
1. La Regione riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per
tutti.
2. La Regione riconosce altresì la funzione sociale del diritto
al gioco e dello sport di cittadinanza durante tutto l'arco della vita,
finalizzata alla formazione ed alla integrazione sociale delle persone, allo
sviluppo delle relazioni sociali, al miglioramento degli stili di vita e alla
tutela della salute.
1. Ai fini della presente legge si intende per gioco e sport di
cittadinanza qualsiasi forma di attività motorio-sportiva e
ludico-ricreativa svolta in favore dei cittadini di tutte le età, senza
discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivi il miglioramento degli
stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, nonché lo sviluppo
della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui.
2. Non rientrano nelle attività di cui al comma 1 quelle svolte
in ambito professionistico e semiprofessionistico.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
a) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e delle aree per
l'esercizio delle attività indicate all'articolo 2;
b) favorisce l'integrazione delle politiche del gioco e delle attività
ludico-motorie con quelle sociali, turistiche, culturali, promuovendo
interventi per il miglioramento degli impianti, delle attrezzature e dei
servizi per la mobilità e il tempo libero;
c) promuove l'attività di enti di promozione sportiva, delle
associazioni sportive e di quelle di promozione sociale che operano nell'ambito
delle finalità di cui alla presente legge.
1. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti
dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) i Comuni, singoli e associati;
b) gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive
senza scopo di lucro, aventi sede nella regione;
c) le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui
all'articolo 5 della l.r. 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il
riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale).
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge finanziaria regionale, approva, sentita la competente
commissione assembleare, il programma annuale degli interventi. Il programma
contiene:
a) la tipologia degli interventi da finanziare;
b) i criteri e le priorità di concessione dei contributi;
c) le modalità di presentazione delle domande.
1. Per l'attuazione della presente legge, l'entità della
spesa, a decorrere dall'anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi
finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione .
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della regione Marche.
Data ad ancona, addì 3 Marzo 2009
IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO
DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
Nota all'art. 4, comma 1, lettera c)
Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per
la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione
sociale), è il seguente:
"Art. 5 - (Registro regionale) - 1. La Regione istituisce il registro regionale
delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel proprio territorio, al
quale possono essere iscritte le associazioni di cui all'articolo 2, costituite
ai sensi dell'articolo 3, operanti da almeno un anno.
2. Il registro di cui al comma 1 si articola in due distinte sezioni, a seconda
della rilevanza regionale o provinciale delle associazioni iscritte.
3. Hanno rilevanza regionale e possono richiedere l'iscrizione nella prima
sezione del registro le associazioni che operano in almeno tre Province
attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa.
4. Nella seconda sezione possono iscriversi le associazioni non aventi
rilevanza regionale.
5. Sono iscritti altresì d'ufficio nella prima sezione i livelli di
organizzazione territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale
iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n.
383/2000.
6. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo è incompatibile
con l'iscrizione nei registri del volontariato."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli, Benatti,
Castelli, Altomeni n. 286 del 18 dicembre 2008;
* Parere della II Commissione assembleare permanente in data 26 marzo 2009;
* Relazione della V Commissione assembleare permanente in data 12 marzo
2009;
* Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta del 31 marzo 2009, n. 137.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
* Servizio internazionalizzazione, cultura, turismo e commercio.