la seguente legge regionale:
1. E' consentito l'ampliamento degli edifici residenziali,
ancorché ubicati in zona agricola, nei limiti del 20 per cento della
volumetria esistente, per un incremento complessivo massimo non superiore a 200
metri cubi.
2. Per gli edifici residenziali di cui al comma 1, aventi una superficie
complessiva inferiore a 80 mq, l'ampliamento è consentito fino al
raggiungimento della superficie utile netta prevista per gli immobili di cui al
comma 3 dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per
l'edilizia residenziale).
3. E' consentito l'ampliamento degli edifici non residenziali ubicati
nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale,
commerciale e agricola di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), se
motivato in base a specifiche esigenze produttive nel rispetto della normativa
statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei
limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) e comunque in misura
non superiore a 400 metri quadrati. L'ampliamento che comporta anche
l'incremento dell'altezza dell'edificio, in deroga ai regolamenti edilizi e
alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e
regionali, è consentito nei limiti del 20 per cento della superficie
utile lorda (SUL) e comunque in misura non superiore a 100 metri quadrati.
4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con
destinazione diversa da quelle previste al comma 3, purché conformi alla
destinazione della zona in cui sono situati, l'ampliamento è consentito
ai sensi del comma 1.
5. Per gli edifici ubicati in zona agricola costruiti prima del 1950,
l'ampliamento di cui ai commi precedenti è consentito a condizione che
non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche.
6. Previa approvazione di apposito piano di recupero, per gli edifici
ubicati in zona agricola che non presentino le caratteristiche di cui
all'articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il
territorio agricolo), è consentito accorpare all'edificio principale la
volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di mq 70,
anche mediante mutamento della loro destinazione d'uso.
7. L'ampliamento di cui al presente articolo è finalizzato a
realizzare il miglioramento del comportamento energetico secondo quanto
stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
8. L'ampliamento di cui al presente articolo è consentito
purché preveda il mantenimento della destinazione in atto o la sua
modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e garantisca il
rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968.
Qualora sia accertata dal Comune l'impossibilità di reperire la
quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia
possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati
si obbligano, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a
corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie
fideiussorie da esso stabiliti, una somma pari al valore di mercato di aree con
caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non
inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. La convenzione o l'atto
d'obbligo sono trascritti a cura del Comune e a spese degli interessati. I
proventi della monetizzazione sono utilizzati dal Comune per la realizzazione
degli interventi previsti nel piano attuativo per i servizi di cui all'articolo
20 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica,
paesaggistica e di assetto del territorio), o, in mancanza di detto piano, per
l'acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per migliorare la
quantità degli standard esistenti.
1. E' consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli
edifici residenziali che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il
profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica, con
eventuale ampliamento nei limiti del 35 per cento della volumetria esistente da
demolire. In ogni caso, gli interventi debbono prevedere il mantenimento della
destinazione in atto, migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14
gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in
caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l'adeguamento sismico
in caso di demolizione e ricostruzione totale, migliorare la
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi attraverso il
raggiungimento degli scaglioni di punteggio stabiliti dalla Giunta regionale in
base alla versione sintetica del protocollo ITACA Marche, nonché
prevedere l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.
2. E' consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli
edifici non residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto
il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica.
Gli interventi di cui al presente comma devono migliorare la sicurezza
antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di demolizione e
ricostruzione parziale, conseguire l'adeguamento sismico in caso di demolizione
e ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici stessi attraverso il raggiungimento degli
scaglioni di punteggio stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 e
prevedere l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili. E' consentito il
mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati
nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati
per finalità produttive prima del 1° gennaio 2007, a condizione che
esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti
urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui
all'articolo 3 del d.m. 1444/1968, ovvero l'intervento rientri in un programma
di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16
(Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree
produttive ecologicamente attrezzate). In ogni caso, il mutamento della
destinazione d'uso non è ammesso per gli edifici ubicati nelle zone
omogenee a destinazione agricola, industriale, artigianale, direzionale e
commerciale di cui al d.m. 1444/1968.
3. L'eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma 2 è
consentito nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 35 per cento della
superficie utile lorda da demolire, se gli edifici medesimi sono ubicati nelle
zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale
e agricola di cui al d.m. 1444/1968. L'ampliamento che comporta anche
l'incremento dell'altezza dell'edificio è consentito nei limiti del 35
per cento della superficie utile lorda da demolire.
4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con
destinazione diversa da quelle di cui al comma 3, purché conformi alla
destinazione della zona in cui sono ubicati, gli ampliamenti sono consentiti
nei limiti di cui al comma 1.
5. Agli interventi di cui al presente articolo si applica quanto
previsto all'articolo 1, comma 8.
1. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge
sono consentiti anche per gli edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica
utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica,
nonché per gli immobili di proprietà della Regione, degli enti
locali e delle aziende del servizio sanitario regionale inseriti nel piano
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n.
133.
2. Gli interventi di cui al presente articolo devono in ogni caso
prevedere il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di
fonti energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento o l'adeguamento
della sicurezza antisismica degli edifici secondo le previsioni degli articoli
1 e 2. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere il
mutamento di destinazione d'uso degli edifici pubblici, ai sensi dell'articolo
58, comma 2, del d.l. 112/2008.
3. Gli interventi relativi alle sedi istituzionali della Regione e degli
enti locali, in quanto attrezzature di interesse generale, sono consentiti
anche nelle aree di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e b).
4. Sono consentiti, previo accordo di programma tra gli ERAP ed i
Comuni interessati, interventi di demolizione anche integrale e ricostruzione
di immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ERAP o
dei Comuni, con eventuale ampliamento nel limite del 50 per cento della
volumetria esistente.
1. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli edifici
ultimati alla data del 31 dicembre 2008 e sono consentiti, per quanto riguarda
le altezze, la densità edilizia, le volumetrie, il numero dei piani e
gli altri parametri urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con l'atto di
cui all'articolo 9, comma 1, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni
dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali. La
presente legge specifica i casi in cui dette deroghe non sono consentite. Per
edifici ultimati si intendono quelli così definiti dall'articolo 31,
comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere edilizie). Restano comunque fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i
limiti inderogabili di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal
d.m. 1444/1968, ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai
sensi dell'articolo 8, primo comma, numero 4), del decreto ministeriale
medesimo.
2. Gli interventi di cui alla presente legge, purché non vengano
superati i limiti di incremento rispettivamente stabiliti dagli articoli 1 e 2,
comportano anche l'applicazione delle deroghe previste dalla normativa statale,
regionale e dai regolamenti edilizi in merito alle distanze minime tra edifici
e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle
altezze massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 11 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e alla l.r. 17 giugno 2008,
n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile). Ferme restando tali deroghe, gli
incrementi volumetrici e gli incentivi economici stabiliti dalla presente legge
sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti dalle suddette
normative.
3. Su uno stesso edificio gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 non
sono tra loro cumulabili. L'edificio che ha usufruito nel periodo di efficacia
della presente legge di uno di detti interventi non può ulteriormente
usufruire di interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con
ampliamento.
4. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari
appartenenti a diversi proprietari, gli interventi di cui alla presente legge
sono consentiti nel rispetto delle norme che disciplinano, a seconda delle
situazioni giuridiche coinvolte, la comproprietà o il condominio negli
edifici.
5. Gli interventi di cui alla presente legge non sono ammessi:
a) nelle zone A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968;
b) nelle aree di tutela integrale dei piani regolatori comunali adeguati al
Piano paesistico ambientale regionale (PPAR). Per i Comuni privi di strumento
urbanistico adeguato, si osservano le norme relative agli ambiti di tutela
integrale definite dallo stesso PPAR;
c) per quanto riguarda le individuazioni contenute nel:
1) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo
regionale: nella fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi
di ritorno fino a duecento anni dei principali corsi d'acqua dei bacini
regionali, nelle aree di versante in dissesto AVD_P2, AVD_P3 e AVD_P4 e nelle
aree di versante interessate da valanghe a rischio molto elevato AVV_R4;
2) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino
interregionale Marecchia-Conca: nelle fasce di territorio con
probabilità di esondazione corrispondenti a piene con tempo di ritorno
di duecento anni e nelle aree di versante in condizione di dissesto;
3) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto: nelle
aree di versante a pericolosità molto elevata H3 e nelle aree a rischio
elevato o molto elevato di inondazione, E3 ed E4;
4) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere: le
zone individuate a rischio molto elevato per fenomeni franosi, R4;
d) per gli immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 2 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette) dei parchi e delle riserve naturali;
e) sulle aree dichiarate inedificabili per legge, per sentenza, per
provvedimento amministrativo, per contratto o per atto d'obbligo
unilaterale;
f) per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso
pubblico e per gli edifici anche parzialmente abusivi per i quali non sia
intervenuto il condono;
g) per gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 40 delle NTA
del PPAR, nonché dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n.
13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), sottoposti a restauro e a
risanamento conservativo. Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato
al PPAR il divieto è riferito agli edifici presenti nella carta IGM
1892/1895.
6. Per gli interventi sugli immobili aventi valore artistico, storico,
culturale o paesaggistico è fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
7. Per gli edifici e gli impianti esistenti delle strutture ricettive
ricadenti nell'ambito di applicazione della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo
unico delle norme regionali in materia di turismo), gli incrementi volumetrici
restano disciplinati dall'articolo 19 della legge regionale medesima. Nelle
strutture ricettive alberghiere di cui al capo I del titolo II della l.r.
9/2006, nel caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e
ricostruzione secondo le procedure di cui all'articolo 19 della citata l.r.
9/2006, è consentito un incremento volumetrico sino al 35 per cento
rispetto al volume preesistente. I piani particolareggiati ed i piani di
recupero di cui al citato articolo 19 possono essere anche di iniziativa
privata.
8. Le norme della presente legge non possono essere applicate agli
edifici aventi destinazione commerciale, quando comportano una deroga alle
disposizioni di cui alla l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il
settore del commercio), circa i limiti dimensionali delle strutture di vendita
e la dotazione minima di parcheggi.
9. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non
può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza
stradale e antisismica, né gli interventi in essa previsti possono
essere considerati interventi in sanatoria. Nelle zone di protezione stradale
di cui al d.m. 1444/1968, gli interventi di cui alla presente legge sono
consentiti purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente
sul fronte stradale.
1. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene secondo quanto
previsto dalla normativa statale e regionale vigente. Alla domanda o denuncia
del proprietario interessato, o al progetto nel caso di opere pubbliche, deve
essere allegata anche una relazione, redatta dal progettista o da un tecnico
abilitato, che asseveri, relativamente agli interventi di ampliamento, il
miglioramento del comportamento energetico da conseguire, nonché il
mantenimento della destinazione in atto nei casi previsti dalla presente legge
e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 3, il miglioramento o
l'adeguamento della sicurezza antisismica. Per gli interventi di demolizione e
ricostruzione, la relazione del tecnico abilitato deve asseverare la
necessità del rinnovamento e dell'adeguamento o del miglioramento
dell'edificio sotto il profilo della sicurezza antisismica, il mantenimento
della destinazione in atto nei casi previsti dalla presente legge,
nonché il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di
fonti energetiche rinnovabili secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. L'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto delle condizioni
di cui al comma 1 sono attestati dal direttore dei lavori o da altro
professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori. In
mancanza di detti requisiti, non può essere certificata
l'agibilità delle opere realizzate. L'attestazione deve riguardare anche
il rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Gli interventi che riguardano parti strutturali non possono essere
realizzati in mancanza della documentazione attestante il rispetto della
normativa antisismica vigente.
4. Per i procedimenti di cui alla presente legge gli Enti locali possono
stabilire l'incremento dei diritti di segreteria in misura non superiore al 100
per cento. Le risorse così determinate sono utilizzate per l'attivazione
di progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti
medesimi, nonché allo svolgimento dei successivi controlli.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, gli interventi di cui
alla presente legge sono subordinati all'esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione
delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di
procedere all'attuazione o all'adeguamento delle medesime contemporaneamente
alla realizzazione degli interventi.
1. Per gli interventi di ampliamento il contributo di costruzione, se
dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20 per cento.
2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il contributo di
costruzione, se dovuto, è determinato in ragione dell'80 per cento per
la parte eseguita in ampliamento e del 20 per cento per la parte
ricostruita.
3. La riduzione del contributo di costruzione di cui ai commi 1 e 2 non
si applica ai casi di mutamento della destinazione d'uso di cui all'articolo 2,
comma 2. I Comuni destinano tale contributo agli interventi di messa in
sicurezza degli edifici scolastici.
4. Il contributo di costruzione non è dovuto qualora gli
interventi di demolizione e ricostruzione comportino l'accessibilità
totale dell'unità immobiliare ai fini del superamento delle barriere
architettoniche.
5. Restano ferme le ipotesi di riduzione del contributo di costruzione
previste dalla normativa vigente.
1. Ferme le attività di vigilanza previste dalla normativa
vigente, la Giunta regionale dispone semestralmente, in collaborazione con i
Comuni, accertamenti e ispezioni a campione sugli edifici oggetto degli
interventi di cui alla presente legge e sui livelli di efficienza conseguiti. I
controlli a campione possono svolgersi entro cinque anni dalla data di fine
lavori.
2. Il mancato riscontro di quanto attestato ai sensi dell'articolo 5,
commi 1 e 2, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni e dei
provvedimenti di cui al titolo IV del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), comporta
l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dei maggiori volumi o delle
maggiori superfici, nonché l'annullamento delle riduzioni del contributo
di costruzione di cui all'articolo 6.
1. Ai contratti di lavori di cui al comma 7 bis dell'articolo 122 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE), da affidare nel territorio regionale, si applicano le seguenti
norme integrative:
a) i soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono
individuati previa pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio del Comune ove
si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante. Per la Regione e
per gli enti e le aziende da essa dipendenti, l'avviso è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione;
b) la selezione dei soggetti cui rivolgere l'invito, tra quelli in possesso dei
requisiti, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso
modalità di scelta espressamente indicate nell'avviso e a tal fine le
stazioni appaltanti possono, alternativamente o in combinazione tra loro,
applicare criteri oggettivi, conformemente alla comunicazione interpretativa
della Commissione europea 2006/C 179/02, quali il sorteggio, l'esperienza dei
candidati nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro
attività, la loro capacità tecnica e professionale;
c) per la stima degli importi da porre a base della procedura, le stazioni
appaltanti utilizzano i propri prezzari e, in mancanza, il prezzario regionale,
formalmente adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del decreto
legislativo 163/2006 e vigenti al momento dell'avvio della procedura.
1. I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, possono limitarne
l'applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio
territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione
edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere
urbanistico o paesaggistico o ambientale.
2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata
riguardanti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentati
al Comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine di
cui al comma 1 e comunque entro e non oltre i successivi diciotto mesi, a pena
di decadenza dal relativo diritto.
3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 2,
comma 1, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Marche.
Data ad Ancona, addi' 08 Ottobre 2009
IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO
DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
Nota all'art. 1, comma 2
Il testo dell'articolo 16, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457
(Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente:
"Art. 16 - (Mutui agevolati) - Omissis.
La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo,
misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può
superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, metri
quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina."
Nota all'art. 1, comma 6
Il testo dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13
(Norme edilizie per il territorio agricolo) è il seguente:
"Art. 15 - (Censimento di fabbricati rurali. Edifici di valore storico e
architettonico) - Omissis.
2. Nello stesso termine ciascun comune, sentita la commissione edilizia
comunale integrata ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24,
compila un apposito elenco degli edifici nelle zone agricole che rivestono
valore storico e architettonico anche secondo le indicazioni del Piano
Paesistico Ambientale regionale di cui alla L.R. 8 giugno 1987, n. 26.
Omissis."
Note all'art. 1, comma 8
- Il testo dell'articolo 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) è il
seguente:
"Art. 3 - (Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
a verde pubblico o a parcheggi) - Per gli insediamenti residenziali, i
rapporti massimi di cui all'art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765 del
1967, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o
da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici
o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio,
con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso
indicato:
a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e
scuole dell'obbligo;
b) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose,
culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici
servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
c) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e
lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce
verdi lungo le strade;
d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a
parcheggio previste dall'art. della legge n. 765 del 1967): tali aree - in casi
speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.
Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli
strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni
abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie
lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati
di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le
destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le
residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le
abitazioni, studi professionali, ecc.)."
- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme
in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è il
seguente:
"Art. 20 - (Piano attuativo per i servizi) - 1. Con riferimento alle
aree ed ai beni di cui al comma 2 dell'art. 15, i comuni possono approvare un
apposito piano attuativo per i servizi (PAS).
2. Tale piano, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del piano
regolatore generale, identifica le aree ed i beni da assoggettare ad esproprio
e le relative destinazioni.
3. Il PAS è composto dai seguenti elaborati:
a) relazione sulle previsioni del PRG e sulla conformità ad esse del
PAS, con previsione sommaria di spesa;
b) identificazione delle aree sulle planimetrie dello stesso PRG e su
planimetrie catasta.
4. Il PAS può essere adottato dal consiglio comunale contestualmente
all'adozione del PRG e, comunque, approvato definitivamente dopo l'entrata in
vigore del PRG stesso.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al PAS le norme che
disciplinano i piani particolareggiati e, in particolare, quelle che ne
regolano i procedimenti di approvazione e l'efficacia."
Nota all'art. 2, comma 2
Per il testo dell'articolo 3 del d. m. 1444/1968 vedi nelle note all'art. 1,
comma 8.
Nota all'art. 3, commi 1 e 2
Il testo dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), è il seguente:
"Art. 58 - (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di
regioni, comuni ed altri enti locali) - 1. Per procedere al riordino,
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province,
Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo
individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di
approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante
allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a
singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli
eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e
delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e
deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni
classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero
nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei
volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per
ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in
assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi
dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti
attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è
ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi
gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili
inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al
comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica
solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente
proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5
dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti
dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di
valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia
dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1
possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di
investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni
degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.
410."
Note all'art. 4, comma 1
- Il testo dell'articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) è il seguente:
"Art. 31 - (Sanatoria delle opere abusive) - Omissis.
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli
edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura,
ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle
non destinate alla residenza, quando esse siano state completate
funzionalmente.
Omissis."
- Il testo dell'articolo 8, primo comma, numero 4), del d. m. 1444/1968
è il seguente:
"Art. 8 - (Limiti di altezza degli edifici) - Le altezze massime degli
edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
omissis;
4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli
strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati
di cui al successivo art. 9."
Nota all'art. 4, comma 2
Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
è il seguente:
"Art. 11 - (Semplificazione e razionalizzazione delle procedure
amministrative e regolamentari) - 1. Nel caso di edifici di nuova
costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri
portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i
maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10
per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con
le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati
nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di
copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad
un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura
e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti
limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di
rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative
nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle
distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro
stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di
copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei
limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al
medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle
pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto
previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di
protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il
maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze
massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior
spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata
nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio
1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento
dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori
eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non
superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici
aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma
degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e
non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di
cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la
superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale
caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino
all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi
di esenzione minima ivi contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non può
in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e
antisismica.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma
351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle
dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 296
del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori è da
intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi
entro i tre anni successivi.
7. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza
termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti
stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla
regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e
4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
8. L'autorizzazione di cui al comma 6 è rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In
caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione
statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del
patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e
specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta
regionale. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere
l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la
conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque
essere superiore a centottanta giorni."
Nota all'art. 4, comma 5, lett. d)
Il testo dell'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c) della legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente:
"Art. 12 - (Piano per il parco) - Omissis.
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione,
prevedendo:
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella
sua integrità;
b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove
opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di
trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le
utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture
strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse
naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di
manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo
comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive
ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono
continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura
biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e
raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione
artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi
delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge
n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni
d'uso;
omissis."
Note all'art. 4, comma 5, lett. g)
- Il testo degli articoli 15, n. 3), e 40 delle Norme tecniche di attuazione
(NTA) del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR), approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 3 novembre 1989, n. 197 (pubblicata nel
suppl. n. 3 al BUR n. 18 del 9 febbraio 1990), è il seguente:
"Art. 15 - (Definizione) - Omissis.
3) edifici e manufatti isolati di particolare valore architettonico o
storico-documentario siti in aree extraurbane e urbane, quali edifici religiosi
(chiese, conventi e abbazie, santuari e simili), i cimiteri, gli edifici
difensivi (sistemi difensivi, torri, rocche, castelli, cinte murarie e simili);
gli edifici residenziali (case rurali, ville e palazzi padronali, ville con
parco, parchi e giardini, e simili), gli edifici produttivi (mulini, frantoi,
fornaci, fabbriche, officine, cartiere, gualchiere e simili), i manufatti
infrastrutturali (canali, ponti, fontane rurali e simili);
omissis."
"Art. 40 - (Edifici e manufatti storici) - Gli edifici e manufatti
storici extraurbani sono individuati nelle tavv. 9,16 ed elenco allegato 2.
Sono inoltre oggetto di tutela i canali, i ponti, le fontane rurali e simili,
aventi interesse storico-culturale e ambientale.
Per alcuni edifici e manufatti indicati nella tav. 16 ed elenco allegato 2 sono
stabiliti ambiti provvisori di tutela cartograficamente delimitati.
Per gli altri edifici e manufatti di cui al primo comma è stabilito un
ambito provvisorio di tutela, misurato a partire dal perimetro degli stessi o
degli eventuali parchi e/o pertinenze, pari a metri 150.
All'interno degli ambiti provvisori di cui ai precedenti commi si applica la
tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27.
Prescrizioni di base transitorie.
All'interno degli ambiti provvisori di tutela non sono ammesse le opere di
mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo
45, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o
stabilmente il profilo del terreno.
Prescrizioni di base permanenti.
Per gli edifici e manufatti di cui alle lettere a) e d) del comma successivo,
sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 31, lettere
a), b) e o) della legge 457/78.
Compete agli strumenti urbanistici generali:
a - completare ed aggiornare il censimento e l'identificazione degli edifici e
manufatti storici extraurbani anche attraverso una verifica documentata della
permanenza e ubicazione del bene;
b - definire gli ambiti di tutela annessi agli edifici e manufatti in oggetto,
in base a quanto stabilito dall'articolo 27 bis;
c - stabilire le prescrizioni per la tutela degli edifici e manufatti in
oggetto, che deve essere esclusivamente volta al recupero, mediante il restauro
ed il risanamento conservativo, nonché degli ambiti di tutela
annessi;
d - effettuare il censimento e l'identificazione degli edifici e manufatti
storici di cui all'articolo 15 punto 3, compresi nelle aree urbane, e definirne
le prescrizioni di tutela, tendenti al recupero ed alla coerente destinazione
d'uso.
- Per il testo dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 13/1990 vedi nella nota
all'art. 1, comma 6.
Note all'art. 4, comma 7
- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo
unico delle norme regionali in materia di turismo), è il seguente:
"Art. 19 - (Disciplina urbanistica) - 1. Negli edifici e negli impianti
esistenti delle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere
effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444, e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle
altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi
finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle
norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, al risparmio energetico, all'utilizzo
delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard
ambientali da individuare con apposito regolamento della Giunta regionale entro
sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, nonché al
miglioramento qualitativo necessario per l'ottenimento del livello di
classificazione superiore.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, con salvezza dei diritti
dei terzi, a condizione che:
a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati
alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio;
b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate
sismiche.
3. Le deroghe di cui al comma 1 si attuano per i Comuni costieri attraverso
l'approvazione di piani particolareggiati, per gli altri Comuni attraverso
l'approvazione di piani di recupero. Su tali piani non è richiesto il
parere della Provincia di cui all'articolo 26 della L.R. 5 agosto 1992, n. 34
(Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio),
fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della medesima legge regionale.
4. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 1 non possono superare il venti per cento dei volumi esistenti e
non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 68 comma 2, lettera c)
della L.R. n. 34/1992. Tali ampliamenti non sono consentiti nelle parti di
territorio indicate nelle zone omogenee A di cui al D.M. n. 1444/1968. Si
può beneficiare della deroga di cui al comma 1 per una sola volta.
5. Le strutture in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga sono
vincolate alla specifica destinazione turistico-ricettiva per venti anni
decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo risulta da apposito
atto d'obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente,
registrato e trascritto. Copia dell'atto è trasmessa al Comune a cura
del richiedente.
6. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11 gli allestimenti mobili per
il pernottamento, quali caravan, mobilhouse, maxicaravan e simili, installati
dal gestore a servizio dei clienti, non sono soggetti a permesso di costruire,
né a denuncia di inizio di attività, a condizione che conservino
i meccanismi di rotazione in funzione e non possiedano alcun collegamento
permanente con il terreno.
7. I mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 possono essere liberamente
dislocati all'interno della struttura ricettiva.
8. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11, comma 3, è
consentita la presenza dei mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 6 del
presente articolo nel limite massimo del sessanta per cento della
capacità ricettiva, comprensivo degli allestimenti stabili minimi nei
limiti di cui all'articolo 12, comma 3."
- Il Capo I del Titolo II (Strutture ricettive) della l.r. 9/2006 reca:
"Strutture alberghiere e all'aria aperta".
Nota all'art. 7, comma 2
Il Titolo IV del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), reca: "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia,
responsabilità e sanzioni".
Note all'art. 8, comma 1
- Il testo dell'articolo 122, comma 7 bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.) è il
seguente:
"Art. 122 - (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto
soglia) - Omissis.
7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e
inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a
cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito
è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in
tale numero.
Omissis."
- Il testo dell'articolo 133, comma 8, del d.lgs. 163/2006 è il
seguente:
"Art. 133 - (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) -
Omissis.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri
prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei
prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari
cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In
caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere
aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture di concerto con le regioni interessate.
Omissis."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 332 del 1°
luglio 2009;
* Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Bugaro n. 339 del 7 agosto
2009;
* Relazione della IV Commissione assembleare permanente in data 30 settembre
2009;
* Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta del 6 ottobre 2009, n. 151.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE.