la seguente legge regionale:
1. La Regione promuove, nell'ambito delle sue competenze, in attuazione
dell'articolo 3 dello Statuto regionale, il superamento delle condizioni di
discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sulla identità di
genere, al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana e
l'uguaglianza dei cittadini.
2. La Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni agli
interventi ricompresi nelle materie di competenza legislativa regionale, senza
alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o
dall'identità di genere.
3. La Regione dà concreta attuazione ai principi e alle
finalità della presente legge, in raccordo con le istituzioni di
parità regionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il
dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.
1. La Regione, le Province e le Aziende del servizio sanitario
regionale, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative di
formazione e aggiornamento professionale sulle specifiche problematiche
sanitarie e sociali dell'omosessualità e sulle migliori modalità
di intervento degli operatori pubblici in contatto con le vittime di
discriminazione o di reati legati all'orientamento sessuale e
all'identità di genere.
2. Le Aziende del servizio sanitario regionale assicurano adeguati
interventi di informazione, consulenza e sostegno agli utenti avvalendosi del
personale formato ai sensi del comma 1.
3. La Regione promuove politiche attive del lavoro volte ad evitare
l'esposizione al rischio di esclusione sociale per motivi legati
all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
1. La Regione promuove e sostiene iniziative volte a sviluppare la
conoscenza del fenomeno della discriminazione fondata sull'orientamento
sessuale e sull'identità di genere nei settori della salute, delle
politiche sociali, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche
attive del lavoro. In particolare la Regione promuove campagne di comunicazione
per accrescere l'attenzione sulle tematiche disciplinate dalla presente legge e
per fornire alle persone interessate le informazioni necessarie per la tutela
dei propri diritti.
2. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla
legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, nell'ambito delle sue funzioni, formula
proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai
concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive,
al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della discriminazione
derivante dai diversi orientamenti sessuali o dall'identità di
genere.
3. Il CORECOM effettua rilevazioni periodiche sui contenuti della
programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente
discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi
orientamenti sessuali o identità di genere della persona.
1. Nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla l.r. 28
luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di
adulti e bambini - Ombudsman regionale) le vittime di discriminazione legate
all'orientamento sessuale e all'identità di genere, anche sottoposte a
misure restrittive della libertà personale, possono rivolgersi
all'Autorità di cui alla l.r. 23/2008 per la tutela non giurisdizionale
dei propri diritti.
1. I piani e i programmi previsti dalla normativa vigente in materia
sanitaria e sociale o concernenti le politiche attive del lavoro, l'istruzione,
la cultura e la formazione professionale individuano, per quanto di competenza,
gli interventi attuativi della presente legge e promuovono azioni positive
volte a contrastare i fenomeni di discriminazione legati all'orientamento
sessuale e all'identità di genere.
2. Anche in esecuzione degli indirizzi contenuti nella pianificazione
indicata al comma 1, la Regione concede contributi per l'attuazione delle
iniziative di aggiornamento professionale previste al comma 1 dell'articolo 2 e
per le iniziative indicate al comma 1 dell'articolo 3.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo criteri e
modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La deliberazione di cui al comma 3 è adottata, sentite la
competente Commissione assembleare e le associazioni rappresentative dei
diversi orientamenti sessuali e dell'identità di genere operanti nelle
Marche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria regionale annuale.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge
l'entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall'anno 2011
con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di
bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1
sono iscritte nella UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l'anno 2011 e
successivi, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini
della gestione del Programma operativo annuale (POA).
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
Legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 11 febbraio 2010.
IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO
DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE .
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO
ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
Nota all'art. 1, comma 1
Il testo dell'articolo 3 dello Statuto della Regione Marche è il
seguente:
"Art. 3 - (Uguaglianza e differenza di genere) - 1. La Regione promuove,
nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il
pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma
di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in
condizioni di disagio.
2. La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed
attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva
parità a donne e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità
di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e
in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio - Assemblea legislativa e della
Giunta."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa dei Bucciarelli, Altomeni n. 225 dell' 21
febbraio 2008;
* Parere della II Commissione assembleare permanente in data 26 gennaio
2010;
* Relazione della V Commissione assembleare permanente in data 19 gennaio
2010;
* Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta del 2 febbraio 2010, n. 167.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.