Legge regionale 11 febbraio 2010 n. 8.
"Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".

Il consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale ha approvato


la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)


1. La Regione promuove, nell'ambito delle sue competenze, in attuazione dell'articolo 3 dello Statuto regionale, il superamento delle condizioni di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sulla identità di genere, al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana e l'uguaglianza dei cittadini.
2. La Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi ricompresi nelle materie di competenza legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
3. La Regione dà concreta attuazione ai principi e alle finalità della presente legge, in raccordo con le istituzioni di parità regionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.

Art. 2
(Formazione, informazione e lavoro)


1. La Regione, le Province e le Aziende del servizio sanitario regionale, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative di formazione e aggiornamento professionale sulle specifiche problematiche sanitarie e sociali dell'omosessualità e sulle migliori modalità di intervento degli operatori pubblici in contatto con le vittime di discriminazione o di reati legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
2. Le Aziende del servizio sanitario regionale assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno agli utenti avvalendosi del personale formato ai sensi del comma 1.
3. La Regione promuove politiche attive del lavoro volte ad evitare l'esposizione al rischio di esclusione sociale per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Art. 3
(Informazione e comunicazione)


1. La Regione promuove e sostiene iniziative volte a sviluppare la conoscenza del fenomeno della discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nei settori della salute, delle politiche sociali, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro. In particolare la Regione promuove campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione sulle tematiche disciplinate dalla presente legge e per fornire alle persone interessate le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti.
2. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, nell'ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della discriminazione derivante dai diversi orientamenti sessuali o dall'identità di genere.
3. Il CORECOM effettua rilevazioni periodiche sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.

Art. 4
(Tutela non giurisdizionale dei diritti)


1. Nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla l.r. 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale) le vittime di discriminazione legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, anche sottoposte a misure restrittive della libertà personale, possono rivolgersi all'Autorità di cui alla l.r. 23/2008 per la tutela non giurisdizionale dei propri diritti.

Art. 5
(Attuazione degli interventi)


1. I piani e i programmi previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria e sociale o concernenti le politiche attive del lavoro, l'istruzione, la cultura e la formazione professionale individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della presente legge e promuovono azioni positive volte a contrastare i fenomeni di discriminazione legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
2. Anche in esecuzione degli indirizzi contenuti nella pianificazione indicata al comma 1, la Regione concede contributi per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento professionale previste al comma 1 dell'articolo 2 e per le iniziative indicate al comma 1 dell'articolo 3.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La deliberazione di cui al comma 3 è adottata, sentite la competente Commissione assembleare e le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell'identità di genere operanti nelle Marche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale annuale.

Art. 6
(Norma finanziaria)


1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall'anno 2011 con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nella UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l'anno 2011 e successivi, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 11 febbraio 2010.

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)


AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE .
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

N O T E


Nota all'art. 1, comma 1
Il testo dell'articolo 3 dello Statuto della Regione Marche è il seguente:
"Art. 3 - (Uguaglianza e differenza di genere) - 1. La Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio.
2. La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio - Assemblea legislativa e della Giunta."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa dei Bucciarelli, Altomeni n. 225 dell' 21 febbraio 2008;
* Parere della II Commissione assembleare permanente in data 26 gennaio 2010;
* Relazione della V Commissione assembleare permanente in data 19 gennaio 2010;
* Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 febbraio 2010, n. 167.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.



(Indice BUR)