Legge Regionale 8 agosto 1995, n. 54.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34: "Finanziamento della attività dei gruppi consiliari".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:


Art. 1

1. L'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 è soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 4
1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all'assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale del ruolo unico regionale o di personale di cui al successivo articolo 6 entro i limiti seguenti:
a) gruppi fino a tre consiglieri: due unità, di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale ed una alla 6a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;
b) gruppi da quattro a sei consiglieri: tre unità, di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale, una alla 7a qualifica funzionale ed una alla 6a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;
c) gruppi da sette a dieci consiglieri: quattro unità, di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale, una alla 7a qualifica funzionale, due alla 6a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori;
d) gruppi con oltre dieci consiglieri: cinque unità, di cui una appartenente all'8a qualifica funzionale, una alla 7a qualifica funzionale, tre alla 6a qualifica funzionale o a qualifiche inferiori.
2. E' consentita ad ogni gruppo una assegnazione di personale in numero e con qualifiche diverse dal precedente comma 1 purchè la spesa complessiva a carico del bilancio della Regione non superi il limite rappresentato dalla predetta assegnazione.".
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona 8 agosto 1995

IL PRESIDENTE
(Vito d'Ambrosio)
SOPRA = NOTE

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ARGANIZZAZIONE).


SOPRA =
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Rocchi, Spacca, A. Ricci, Cesaroni e G. Ricci n. 5 dell'11 luglio 1995;

- Relazione della I commissione permanente in data 13 luglio 1995;

- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1995, n. 5 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 541 GAB/95, del 8 agosto 1995).

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE.


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