Legge Regionale 10 agosto 1995 n. 55.
Disposizioni transitorie per la ricostituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato e modificazione dell'articolo 11 della L.R. 28 marzo 1988, n. 6.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1(Ricostituzione in via straordinaria delle
Commissioni provinciali per l'artigianato)
1. In attesa del completamento delle procedure di revisione degli albi delle imprese artigiane e delle conseguenti operazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato e, in deroga a quanto previsto dal capo IV della legge regionale 28 marzo 1988, n. 6, nomina i componenti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge medesima.
2. La nomina dei componenti di cui al comma 1 è disposta sulla base di designazioni delle Associazioni artigiane presenti sul territorio di ciascuna Provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, firmatarie di contratti collettivi di lavoro. La ripartizione della rappresentanza è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Associazioni regionali di categoria.
3. Le designazioni di cui al comma 2 devono pervenire alla Regione entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorsi inutilmente quindici giorni da tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione provinciale per l'artigianato. Il Commissario resta in carica fino alla ricostituzione della commissione medesima e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite in via straordinaria in applicazione della presente legge, durano in carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale previsto dal capo IV della l.r. 6/1988 e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
Art. 2(Modifica articolo 11 della l.r. 6/1988)
1. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 28 marzo 1988, n. 6 è sostituito dal seguente:
"5. Nelle province ove le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, apposita convenzione regolamenta i rapporti fra la Regione e le Camere di commercio anche per le dotazioni di cui al comma 1. La convenzione assicura altresì' il collegamento fra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle ditte di cui all'articolo 47 del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011".
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 della l.r. 28 marzo 1988, n. 6 sono abrogati.
Art. 3(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona 10 agosto 1995
IL PRESIDENTE
(Vito d'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
SOPRA = NOTE
Nota all'art. 1, commi 1 e 4:
Il capo III e l'art. 9 della L.R. n. 6/1988 (Norme in materia di artigianato in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443) concernono rispettivamente le elezioni e la composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato. Il comma 2, lettera a) di detto art. 9, così dispone:
"2. La Commissione provinciale per l'artigianato dura in carica cinque anni ed è composta:
a) da 16 imprenditori artigiani eletti dagli iscritti all'albo provinciale tra gli imprenditori inseriti nell'albo da almeno tre anni, in base a quanto disposto dal successivo articolo 23".
Nota all'art. 2, commi 1 e 2:
Il testo vigente dell'art. 11 della L.R. n. 6/1988 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1, commi 1 e 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 11 - (Personale e sede delle commissioni provinciali per l'artigianato) - 1. La Regione provvede a dotare le commissioni provinciali per l'artigianato delle strutture e del personale necessari allo svolgimento dei loro compiti.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Nelle province ove le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, apposita convenzione regolamenta i rapporti fra la Regione e le Camere di commercio anche per le dotazioni di cui al comma 1. La convenzione assicura altresì il collegamento fra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle ditte di cui all'articolo 47 del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011.
6. Nella convenzione devono essere inoltre previsti il periodo di transizione tra la pubblicazione della legge 443/1985 e l'inizio dell'attività delle nuove segreterie.
7. Le segreterie operano alle dirette dipendenze funzionali dei presidenti delle commissioni e sono coordinate dalla giunta regionale attraverso la struttura organizzativa competente in materia di artigianato".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 2 del 6 luglio 1995;
- Relazione della III commissione permanente in data 12 luglio 1995;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 luglio 1995, n. 3 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 510 GAB/95, del 4.8.95).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO ARTIGIANATO E INDUSTRIA
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