Legge Regionale 28 agosto 1995, n. 57.
Modifica dell'articolo 37 della L.R. 28 marzo 1995, n. 26. Tasso massimo di interesse per la contrazione dei mutui a carico della Regione.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 è così sostituita:
"c) tasso variabile massimo semestrale non superiore a quello determinato dai competenti organi dello Stato per le operazioni di mutuo da concedersi agli Enti locali territoriali ai sensi della l. 9 agosto 1986, n. 488 e seguenti, oneri fiscali esclusi.".
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona 28 agosto 1995
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
NOTE
LE LEGGI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI DA ESSA DIPENDENTI, NONCHE' QUELLE RELATIVE AGLI ASSESTAMENTI E ALLE VARIAZIONI DEGLI STESSI, NON VENGONO ANNOTATE. AI SOLI FINI INFORMATIVI SONO, PERTANTO, PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 12 del 31 luglio 1995;
- Relazione della II commissione permanente in data 4 agosto 1995;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 4 agosto 1995, n. 8 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 565 GAB/95, del 28 agosto 1995).
b) SERVIZI REGIONALI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE
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