Legge Regionale 30 settembre 1995, n. 60.
Interventi umanitari della Regione a favore delle popolazioni colpite da eventi straordinari diversi dalle calamità naturali.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art.1
(Finalità e oggetto degli interventi)

1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione in favore delle popolazioni colpite da eventi straordinari diversi dalle calamità naturali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono riguardare sia attività di soccorso e di prima assistenza, sia attività di ripristino di infrastrutture socio-economiche.
3. A tal fine la Regione:
a) organizza e attua interventi diretti;
b) coordina le attività promosse dagli Enti locali;
c) concorre finanziariamente o in altra forma alle iniziative di Enti locali, di altri Enti pubblici o privati, o di Organizzazioni di volontariato.

Art. 2
(Procedure)

1. Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, la Giunta, sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale, delibera ciascun intervento e le relative modalità di attuazione dandone comunicazione alle Autorità statali e agli Enti locali interessati.
2. La Giunta regionale, al termine dell'intervento complessivo, presenta al Consiglio regionale una analitica relazione.
3. All'attuazione degli interventi diretti della Regione si provvede ad opera dei servizi rispettivamente competenti per materia, con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 della l.r. 27 aprile 1990, n. 49.
4. All'attuazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 1, si provvede con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1.

Art. 3
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 1.000 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico del capitolo 4321101 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 con la denominazione "Spese per interventi umanitari della Regione a favore delle popolazioni colpite da eventi straordinari diversi dalle calamità naturali" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni. Per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.
3. Alla copertura dell'autorizzazione di spesa si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 1.000 milioni relativo all'anno 1995 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1360209 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso;
b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

Art 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 30 settembre 1995

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)


IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).


SOPRA = N O T E

Nota all'art. 2, comma 1:

L'art. 4 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) concerne le competenze dello Stato. Il secondo comma così dispone:
"Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente".


Nota all'art. 2, comma 3:

L'art. 12 della L.R. n. 49/1990 (Concorso della Regione alle attività di protezione civile) concerne il concorso della Regione nelle attività di pronto intervento e di emergenza. I commi 3, 4 e 5 così dispongono:
"3. Il responsabile del servizio per la protezione civile, in caso di calamità, coordina sul luogo l'impiego delle strutture di pronto intervento e dei mezzi operativi della Regione disponendo l'esecuzione degli altri interventi necessari.
4. A tal fine il responsabile del servizio per la protezione civile può provvedere direttamente con le modalità ritenute più idonee, anche in deroga alle norme di contabilità della Regione, all'esecuzione dei lavori necessari, all'acquisizione dei materiali e dei generi di prima necessità, nonché all'apprestamento degli interventi necessari di assistenza alle popolazioni colpite, avvalendosi di aperture di credito disposte dal presidente della giunta regionale al fine di consentire l'immediata erogazione delle somme necessarie.
5. Con le stesse modalità può provvedere altresì, in caso di necessità e d'intesa con le autorità competenti, all'anticipazione, salvo rimborso, delle spese di competenza dello Stato e degli enti locali".


a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 11 del 25 luglio 1995;

- Relazione della V commissione permanente in data 28 luglio 1995;

- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 28 luglio 1995;

- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1995, n. 5 (Rinviata con nota del commissario del governo prot. n. 540/GAB. 95, del 28 agosto 1995);

- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 14 settembre 1995;

- Relazione della V commissione permanente in data 19 settembre 1995;

- Legge riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1995, n. 5 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 628/GAB/95, del 26 settembre 1995).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE
DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZI REGIONALI DI VOLTA IN VOLTA
INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA
3 DELLA LEGGE STESSA.





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