Legge Regionale 31 ottobre 1995, n. 61.
Variazione al bilancio di previsione per l'anno 1995.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifica degli stanziamenti di entrata)

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1995, di cui alla Tabella 1 annessa alla l.r. 28 marzo 1995, n. 26, sono apportate le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa esposte nella allegata Tabella A.

Art. 2
(Modifica degli stanziamenti di spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, di cui alla Tabella 2 annessa alla l.r. 28 marzo 1995, n. 26, sono apportate le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa esposte nella allegata Tabella B.

Art. 3
(Fondo di previdenza dei consiglieri regionali)

1. L'articolo 10 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 è sostituito dal seguente:
"Art 10 (Fondo di previdenza dei consiglieri regionali)
1. Per il ripiano del disavanzo finanziario del fondo di previdenza dei consiglieri regionali accertato alla data del 31 marzo 1995 ai sensi della l.r. 13 marzo 1995, n.23 è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 625.311.517.
2. Ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. 23/1995 è autorizzata per il periodo dall'1 aprile 1995 al 31 dicembre 1995 la spesa di lire 2.700 milioni.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono ricomprese nello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.".

Art. 4
(Disposizioni diverse)

1. Per l'attuazione della L. 5 gennaio 1994, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da stanziare a carico del capitolo 2114114 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione: "Spese per studi e ricerche finalizzate alla realizzazione del piano delle risorse idriche".
2. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 5 settembre 1992, n.46 è ripristinato il capitolo 5400114 con la denominazione: "Contributi alle Province per la prima formazione dei programmi pluriennali".
3. Sono autorizzate le spese iscritte a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa con la numerazione, denominazione e dotazione dello stanziamento di competenza e di cassa a fianco di ciascuno indicati:
a) cap. 2227230 (n.i.) "Contributo straordinario alla Comunità montana zona E con sede in Fossombrone per il completamento del centro di macellazione comprensoriale Schieppe di Orciano".
Competenza lire 400.000.000.
Cassa lire 400.000.000
b) cap. 2227231 (n.i.) "Contributo straordinario alla Comunità montana zona A con sede in Novafeltria per il completamento del centro di macellazione comprensoriale di Talamello".
Competenza lire 350.000.000.
Cassa lire 350.000.000;
c) cap. 2132105 (n.i.) "Contributo straordinario al Consorzio del Parco del Conero per la redazione di strumenti programmatori di piano".
Competenza lire 100.000.000.
Cassa lire 100.000.000;
d) cap. 2112102 (n.i.) "Spese per l'approvvigionamento e l'utilizzo di attrezzature per rilievi batimetrici". Competenza lire 150.000.000.
Cassa lire 150.000.000.
4. Il capitolo 2112107 dello stato di previsione della spesa assume la seguente modificata denominazione: "Spese per la realizzazione di un sistema informativo mediterraneo in adesione al progetto comune con l'Andalusia - Algarve - Creta" (approvazione CRPM - CEE nella terza assemblea Mediterranea) .
5. La Tabella B, di cui all'articolo 11 della l.r. 28 marzo 1995, n.26, è modificata per quanto concerne la modulazione degli stanziamenti previsti dalla l.r. 18 aprile 1979, n.17, nel modo che segue:
a) anno 1995, lire 2.000.000.000 anziché lire 1.000.000.000;
b) anno 1996, lire 1.988.600.000 anziché lire 2.988.600.000.
6. Per le finalità di cui all'articolo 1 della l.r. 23 gennaio 1992, n.10 è ripristinato lo stanziamento di lire 1.377.923.530 a carico del capitolo 3246204 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 con la seguente denominazione: "Contributi alle piccole e medie imprese commerciali per il finanziamento delle spese di investimento individuate dall'articolo 1 della l.r. 23 gennaio 1992, n.10".
7. I termini previsti dal comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26, sono rideterminati nel modo che segue:
a) per la presentazione dei progetti entro il 31 ottobre 1995;
b) per la ammissibilità al finanziamento entro il 31 dicembre 1995.
Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione .
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 31 ottobre 1995

IL PRESIDENTE
(Vito D'ambrosio)


Tabella A

Stato di previsione dell'entrata

1. Modificazioni in riduzione

Capitolo Competenza Cassa

1002001 5.781.796.782 5.781.796.782
2003040 103.700.000.000 103.700.000.000
2003141 2.872.000.000 2.872.000.000
---------------------- ----------------------
Totale 112.353.796.782 112.353.796.782


2. Modificazioni in aumento

Capitolo Competenza Cassa

1005003 103.720.000.000 103.720.000.000
6100002 -- 49.500.000.000
---------------------- ----------------------
Totale 103.720.000.000 153.220.000.000



Tabella B

1. Modificazioni in aumento

Capitolo Competenza Cassa

1110101 1.015.311.517 1.015.311.517
1120105 1.000.000.000 1.000.000.000
1210112 20.000.000 20.000.000
1310104 50.000.000 50.000.000
1320201 1.600.000.000 1.600.000.000
1610101 50.000.000 50.000.000
2112102 (n.i.) 150.000.000 150.000.000
2114114 (n.i.) 500.000.000 500.000.000
2132105 (n.i.) 100.000.000 100.000.000
2227207 44.000.000 44.000.000
2227230 (n.i.) 400.000.000 400.000.000
2227231 (n.i.) 350.000.000 350.000.000
3111103 15.000.000 15.000.000
3114220 150.000.000 150.000.000
3117103 60.000.000 60.000.000
3231104 60.000.000 60.000.000
3246204 (n.i.) 1.377.923.530 1.377.923.530
4111201 1.000.000.000 1.000.000.000
4221168 20.000.000 20.000.000
5200103 -- 18.000.000.000
5400114 (n.i.) 200.000.000 200.000.000
6200241 4.800.000.000 4.800.000.000
6300291 330.000.000 30.000.000
6520302 2.032.302 2.032.302
7100002 -- 49.500.000.000
------------------- --------------------
Totale 13.294.267.349 80.494.267.349


2. Modificazioni in riduzione

Capitolo Competenza Cassa

1110104 190.000.000 190.000.000
1320101 1.600.000.000 1.600.000.000
2131101 60.000.000 60.000.000
2227102 44.000.000 44.000.000
3114136 150.000.000 150.000.000
3232202 2.872.000.000 2.872.000.000
3211102 3.000.000.000 3.000.000.000
3246201 -- 1.500.000.000
3246202 -- 200.000.000
5100101 -- 2.500.000.000
5100201 -- 950.000.000
5100202 -- 2.050.000.000
5200101 -- 10.000.000.000
6510101 6.009.954.155 6.009.954.155
6510102 2.109.976 2.109.976
6520301 8.000.000.000 8.000.000.000
------------------- --------------------
Totale 21.928.064.131 39.628.064.131


LE LEGGI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI DA ESSA DIPENDENTI, NONCHE' QUELLE RELATIVE AGLI ASSESTAMENTI E ALLE VARIAZIONI DEGLI STESSI, NON VENGONO ANNOTATE. AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).


a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 22 del 6 settembre 1995;

- Relazione della II commissione permanente in data 27 settembre 1995;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 ottobre 1995, n. 11 (Vistata con nota del commissario del governo prot. n. 654/GAB. 95, del 31 ottobre 1995).

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO BILANCIO.





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