Legge Regionale 13 novembre 1995, n. 62.
Proroga dei termini previsti dalla Legge Regionale 12 maggio 1982, n. 18 "Interventi e iniziative della Regione per rimuovere le cause dell'emarginazione" per l'anno 1996.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 (Modifica dei termini)
1. Ai fini dell'attribuzione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'articolo 15 della l.r. 12 maggio 1982, n. 18, limitatamente all'anno 1996, i Comuni presentano il piano previsto nello stesso articolo entro il 31 gennaio 1996.
2. Il termine per la ripartizione dei fondi di cui all'articolo 15, secondo comma, della l.r. 18/1982, limitatamente all'anno 1996, è stabilito al 30 aprile 1996.
Art. 2(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 13 novembre 1995
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
Il testo dell'art. 15 della L.R. n. 18/1982 (Interventi e iniziative della Regione per rimuovere le cause dell'emarginazione) è il seguente:
"Art. 15 - (Procedure) - I comuni, in forma singola o associata, presentano alla giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano relativo agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 8 e 11 che intendono attuare nel rispettivo territorio. Il piano contiene la descrizione degli interventi prescelti, il numero dei soggetti interessati, il preventivo di spesa per ciascun intervento.
Il consiglio regionale, su proposta della giunta approva entro il 31 marzo di ogni anno, per gli interventi di cui alle lettere c), d), ed e) dell'art. 5 e degli artt. 8 e 11 della presente legge, la ripartizione dei fondi tra i comuni singoli e associati che abbiano presentato il programma annuale".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Carassai e Secchiaroli n. 37 del 5 ottobre 1995;
- Relazione della V commissione permanente in data 9 ottobre 1995;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1995, n. 12 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 662/GAB/95, del 8-11-95).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
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