Legge Regionale 28 dicembre 1995, n. 66.
Norme provvisorie per il finanziamento delle Comunità Montane di cui alla Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 12.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
1. Alla l.r. 16 gennaio 1995, n.12 "Ordinamento delle Comunità montane" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25 è aggiunto il seguente comma: "6. Alla Comunità montana zona D/2, di cui all'articolo 2 della l.r. 16 gennaio 1995, n.12, di nuova istituzione, è assegnato per l'anno 1995 un finanziamento straordinario di lire 284.000.000 per le spese di primo impianto e funzionamento.";
b) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:
"2. Sino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 3 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, la Giunta regionale si avvale, per la ripartizione dei fondi statali e regionali alle Comunità montane, dei seguenti criteri:
a) per 5/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna Comunità;
b) per 3/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna Comunità, quale risulta dai dati annuali ISTAT, e nei Comuni parzialmente montani in base ad accertamenti effettuati presso i singoli Comuni stessi;
c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna Comunità, in base ai dati ufficiali ISTAT.".
Art. 2
1. Per la concessione del finanziamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 284.000.000.
2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 6510101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 del presente articolo saranno iscritte a carico del capitolo 2241102, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con la seguente denominazione: "Finanziamento straordinario per le spese di primo impianto e funzionamento della Comunità montana zona D/2" di cui all'articolo 2 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 284.000.000.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 28 dicembre 1995
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
SOPRA = N O T E
Nota all ' art . 1 , comma 1 , lettere a) e b):
Il testo vigente degli articoli 25 e 26 della L.R. n. 12/1995 (Ordinamento delle Comunità Montane), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 25 - (Finanziamenti della Regione) - 1. La Regione provvede a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane ai sensi del comma 6 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e i progetti di interventi speciali di cui all'articolo 21.
2. I piani ed i programmi approvati dalla Regione riservano adeguati finanziamenti ai piani delle comunità montane.
3. Le leggi di delega o di attribuzione di funzioni ai comuni prevedono finanziamenti aggiuntivi per la gestione in forma associata, tramite le comunità montane, delle funzioni medesime.
4. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle comunità montane e ai comuni anche parzialmente montani, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sulla base di programmi presentati dalle comunità montane, per la tutela e la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale.
5. Per il sostegno degli interventi speciali, è istituito il fondo regionale per la montagna, alimentato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 97/1994, anche con stanziamenti a carico del bilancio regionale.
6. Alla Comunità montana zona D/2, di cui all'articolo 2 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 12, di nuova istituzione, è assegnato per l'anno 1995 un finanziamento straordinario di lire 284.000.000 per le spese di primo impianto e funzionamento".
"Art. 26 - (Criteri di ripartizione dei finanziamenti) - 1. La giunta regionale ripartisce i fondi di cui all'articolo 25:
a) per 3/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna comunità;
b) per 2/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna comunità, quale risulta dai dati annuali Istat e, nei comuni parzialmente montani, in base ad accertamenti effettuati presso i singoli comuni;
c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna comunità, in base ai dati ufficiali Istat;
d) per 3/10 in proporzione ai programmi predisposti da ciascuna comunità, per i finanziamenti aggiuntivi degli interventi da effettuarsi nelle fasce territoriali di cui all'articolo 3.
2. Sino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 3 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 12, la Giunta regionale si avvale, per la ripartizione dei fondi statali e regionali alle Comunità montane, dei seguenti criteri:
a) per 5/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna Comunità;
b) per 3/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna Comunità, quale risulta dai dati annuali ISTAT, e nei Comuni parzialmente montani in base ad accertamenti effettuati presso i singoli Comuni stessi;
c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna Comunità, in base ai dati ufficiali ISTAT".
Nota all'art. 2, comma 3:
Il testo dell'art. 2 della L.R. n. 12/1995 (Ordinamento delle Comunità Montane) è il seguente:
"Art. 2 - (Individuazione degli ambiti territoriali) - 1. Il territorio, individuato in attuazione dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è ripartito nelle seguenti zone:
Zona A: Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, S. Leo, S. Agata Feltria, Talamello;
Zona B: Comuni di Auditore, Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto;
Zona C: Comuni di Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Peglio, Petriano, S. Angelo in Vado, Urbania, Urbino:
Zona D1: Comuni di Apecchio, Piobbico, Acqualagna, Cantiano, Cagli;
Zona D2: Comuni di Fratterosa, Frontone, Pergola, S. Lorenzo in Campo, Serra S. Abbondio;
Zona E: Comuni di Barchi, Fossombrone, Isola del Piano, Mondavio, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Piagge, Saltara, S. Giorgio di Pesaro, S. Ippolito, Serrungarina;
Zona F: Comuni di Arcevia, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Fabriano, Genga, Mergo, Rosora, Sassoferrato, Serra San Quirico, Staffolo;
Zona G: Comuni di Apiro, Cingoli, Poggio S. Vicino;
Zona H: Comuni di Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, Sefro, S. Severino Marche, Treia;
Zona I: Comuni di Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelsant'Angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso;
Zona L: Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte S. Martino, Penne S. Giovanni, Ripe S. Ginesio. S. Angelo in Pontano, S. Ginesio, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino;
Zona M: Comuni di Amandola, Comunanza, Force, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montemonaco, Rotella, S. Vittoria in Matenano, Smerillo;
Zona N: Comuni di Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.
2. La Regione può provvedere al riordino degli ambiti territoriali delle comunità montane in relazione alle nuove organizzazioni territoriali della sanità ed alla eventuale istituzione di circondari.
3. I comuni confinanti con le comunità montane costituite ai sensi della presente legge ed aventi i requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nelle stesse, previo parere del consiglio della comunità montana interessata espresso entro novanta giorni.
4. Le variazione degli ambiti territoriali sono disposte con legge regionale, sentiti gli enti locali territoriali interessati.
5. La fusione di tutti i comuni dello stesso ambito territoriale determina l'estinzione della relativa comunità montana".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Donini, Pacetti, Franceschetti, Modesti, Cesaroni, Secchiaroli, Cecchini, Bartolomei, Rocchi, D'Angelo e A.Ricci n. 32 del 22 settembre 1995;
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 33 del 26 settembre 1995;
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri "Ricci, Ciccanti e Giannotti n. 39 del 9 ottobre 1995;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 7 novembre 1995;
- Relazione della I commissione permanente in data 10 novembre 1995;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 novembre 1995, n. 20 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 751/GAB.95, del 27.12.95).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E GLI ENTI DIPENDENTI.
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