Legge Regionale 7 febbraio 1996, n. 5.
Durata in carica dei Commissari Straordinari degli Enti dipendenti dalla Regione.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
1. I commissari straordinari degli enti dipendenti dalla Regione, in carica alla data del 30 novembre 1995, a seguito dello scioglimento dei Consigli di amministrazione degli enti medesimi, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un ulteriore periodo massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 7 febbraio 1996
IL PRESIDENTE
(Vito D'ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 75 del 15 dicembre 1995;
- Relazione della I commissione permanente in data 21 dicembre 1995;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 8 gennaio 1996, n. 25 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 18/GAB.96, del 7.2.96).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E GLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
