Legge Regionale 25 marzo 1996, n. 10.
Integrazione del fondo relativo agli interventi previsti dalla L.R. 12 maggio 1982, n. 18 (interventi e iniziative della regione per rimuovere le cause dell'emarginazione) con le somme recuperate a titolo di risarcimento danni da amministratori o funzionari condannati per reati contro la pubblica amministrazione.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1

1. Le somme che pervengono alla Regione a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali da parte di amministratori o funzionari condannati per reati contro la pubblica amministrazione sono versate al bilancio regionale e destinate ad alimentare un fondo destinato al finanziamento della l.r. 12 maggio 1982, n. 18.

Art.. 2

1. Per le finalità previste dalla presente legge è istituito nello stato di previsione del bilancio per l'anno 1996 il seguente capitolo:
a) entrata: capitolo 3007012 con la denominazione: "Acquisizione di somme a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali da parte di amministratori o funzionari regionali condannati per reati contro la pubblica amministrazione" e gli stanziamenti di competenza e di cassa "per memoria";
b) spesa: le somme saranno iscritte in aumento dello stanziamento di cui al capitolo 4234103 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996.
2. Le dotazioni degli stanziamenti dei suddetti capitoli sono stabilite con decreto del Dirigente del Servizio del bilancio sulla scorta degli atti che dispongono i risarcimenti per danni non patrimoniali.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 25 marzo 1996

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)


IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).


SOPRA = NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

- La L.R. n. 18/1982 reca: "Interventi e iniziative della Regione per rimuovere le cause dell'emarginazione".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 35 del 4 ottobre 1995;

- Relazione della II commissione permanente in data 30 novembre 1995;

- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 1996, n. 35 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 146/GAB. 96, del 23 marzo 1996).

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.









=======================================












(Indice BUR)