Legge Regionale 29 aprile 1996, n. 13.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 29 luglio 1995, n. 53 e 24 agosto 1995, n. 56. "Deviazione traffico pesante dalla strada statale 16 all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 29 luglio 1995, n. 53 così come sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 24 agosto 1995, n. 56, è sostituito dal seguente:
"2. A tale scopo le richieste di rimborso debbono pervenire al servizio regionale trasporti, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale concernente i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi . ".

Art. 2

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi di cui alla l.r. 53/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 53/1995, aggiunto dal comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 56/1995, è abrogato.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche,

Ancona, 29 aprile 1996

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1, all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 3 della L.R. n. 53/1995 (Deviazione traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A 14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1995, n. 56, e dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 - (Limiti e modalità degli interventi) - 1. Il rimborso dei pedaggi è effettuato, a cura del servizio trasporti della Giunta regionale, nei limiti della consistenza del fondo speciale di cui all'articolo 4.
2. A tale scopo le richieste di rimborso debbono pervenire al servizio regionale trasporti, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale concernente i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 107 del 11 marzo 1996;

- Relazione della IV commissione permanente in data 13 marzo 1996;

- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1996, n. 39 (vistata con nota del commissario del governo prot. n.202/GAB.96, del 24-04-96).

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO TRASPORTI












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