Legge Regionale 29 aprile 1996, n. 14.
Modificazioni alla Legge Regionale 9 dicembre 1987, n. 38. "Organizzazione e disciplina dei Centri di Diabetologia e malattie del ricambio".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9 dicembre 1987, n. 38 è sostituita dalla seguente:
"e) da due rappresentanti delle associazioni per la tutela del diabetico di cui uno designato dalle associazioni di tutela del bambino diabetico.".
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona 29 aprile 1996
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo vigente del comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 38/1987 (Organizzazione e disciplina dei centri di diabetologia e malattie del ricambio), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"1. Al fine di coordinare l'attività di assistenza del settore delle malattie diabetologiche e del ricambio, la giunta regionale si avvale di un apposito comitato regionale, così composto:
a) dal responsabile della struttura prevista dall'articolo 2, comma 2;
b) dai responsabili dei centri di diabetologia e malattie del ricambio di cui all'articolo 2, commi 1 e 3;
c) da un rappresentante dell'università;
d) da quattro medici di base designati dagli ordini dei medici;
e) da due rappresentanti delle associazioni per la tutela del diabetico di cui uno designato dalle associazioni di tutela del bambino diabetico".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa del consigliere Cleri n. 66 del 28 novembre 1995;
- Relazione della V commissione permanente in data 7 febbraio 1996;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 1996, n. 37 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 203/GAB.96, del 24-04-96).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SANITA'
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