Legge Regionale 29 aprile 1996, n. 15.
L.R. 5 dicembre 1983, n. 39. Contributi di esercizio e di investimento ai sensi della Legge 10 aprile 1981, n. 151 sui trasporti pubblici locali articolo 2 - Modifiche ed integrazioni.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
1. L'ultimo comma dell'articolo 2 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 39 è sostituito dai seguenti commi:
"A far tempo dall'esercizio 1996, al fine di razionalizzare il sistema regionale del trasporto locale, una quota massima del 2 per cento dello stanziamento di cui al secondo comma, lettera a), è riservata all'incentivazione di aggregazione di aziende, pubbliche e private, nonché a quelle aziende che raggiungono intese per l'utilizzazione dei biglietti e degli abbonamenti anche su servizi di trasporto gestiti da altre imprese che operano sulle medesime relazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 21 luglio 1992, n. 31.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina entro il 31 ottobre di ogni anno i criteri e le modalità dell'intervento di incentivazione.".
Art. 2
1. L'articolo 1 della l.r. 11 maggio 1994, n. 18 "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 39" è abrogato.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 29 aprile 1996
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo vigente dell'art. 2 della L.R. n. 39/1983 (Contributi di esercizio e di investimento ai sensi della legge n. 151 del 10.4.1981 sui trasporti pubblici locali), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5, dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1994, n. 18, e della presente legge, è il seguente:
"Art. 2 - I contributi di esercizio da corrispondere annualmente sono determinati calcolando, entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo conguaglio:
- il costo economico standardizzato dei servizi distinto per categorie e modi di trasporto, con i criteri di cui ai seguenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7;
- il ricavo del traffico presunto, con i criteri di cui al seguente articolo 8;
- l'ammontare dei contributi, relativi all'anno successivo, determinato come differenza tra il costo economico standardizzato ed il ricavo presunto, come sopra calcolato.
Alla copertura della spesa relativa concorrono:
a) lo stanziamento attribuito dallo Stato attraverso il fondo istituito dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151;
b) un'adeguata variazione delle tariffe in vigore sui servizi di trasporto pubblico locale;
c) i proventi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti fiscali previsti dalle leggi dello Stato con destinazione vincolata al settore dei trasporti;
d) lo stanziamento previsto annualmente nel bilancio regionale quale integrazione della quota regionale del fondo nazionale trasporti.
Lo stanziamento di cui al comma precedente, lettera d), sarà al massimo pari al 15% del fondo nazionale trasporti assegnato alla Regione. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale entro i limiti della disponibilità finanziaria di cui ai commi precedenti.
Una quota massima del 2 per cento dello stanziamento di cui al secondo comma, lettera a) è riservata alla incentivazione di aggregazioni di aziende, pubbliche e private, al fine di razionalizzare il sistema regionale del trasporto locale. Tale incentivazione potrà articolarsi su un periodo massimo di tre anni.
A far tempo dall'esercizio 1996, al fine di razionalizzare il sistema regionale del trasporto locale, una quota massima del 2 per cento dello stanziamento di cui al secondo comma, lettera a), è riservata all'incentivazione di aggregazione di aziende, pubbliche e private, nonché a quelle aziende che raggiungono intese per l'utilizzazione dei biglietti e degli abbonamenti anche su servizi di trasporto gestiti da altre imprese che operano sulle medesime relazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della L.R. 21 luglio 1992, n. 31.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina entro il 31 ottobre di ogni anno i criteri e le modalità dell'intervento di incentivazione".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Brachetta e Modesti n. 51 del 25 ottobre 1995;
- Relazione della IV commissione permanente in data 10 gennaio 1996;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1996, n. 39 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 199/GAB.96, del 24-04-96).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO TRASPORTI
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