Legge Regionale 29 aprile 1996, n. 16.
Interventi per incentivare l'uso della bicicletta e per la creazione di percorsi pedonali sicuri.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1(Finalità)
1. La legge, in aderenza alla risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 1987 riguardante "Misure comunitarie nel quadro della politica comune dei trasporti per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto", detta norme per l'adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale.
2. La legge ha lo scopo di favorire la realizzazione di piste ciclabili e di infrastrutture a servizio dei ciclisti per incentivare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati, per agevolare il traffico ciclistico, per sviluppare il cicloturismo e favorire la pratica sportiva del ciclismo su strada.
3. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione dispone contributi a favore degli Enti locali, nonché degli Enti gestori dei parchi naturali regionali .
4. La Regione dispone altresì contributi per i Comuni che intendono realizzare percorsi pedonali per permettere agli alunni della scuola dell'obbligo di raggiungere in tutta sicurezza gli edifici scolastici .
Art. 2(Piste ciclabili)
1. Per piste ciclabili si intendono:
a) sedi viarie destinate esclusivamente al traffico ciclistico, realizzate in ambito urbano ed extraurbano;
b) percorsi per il traffico ciclistico ricavati nelle sedi stradali destinate al transito degli autoveicoli e dei motoveicoli, adeguatamente separati con protezioni o segnalazioni che ne permettano l'utilizzazione in condizioni di sicurezza;
c) percorsi realizzati nelle zone pedonali, adeguatamente segnalati.
Art. 3(Percorsi ambientali)
1. Nell'ambito del territorio dei parchi e delle riserve naturali regionali, gli enti di gestione dei parchi, d'intesa con gli Enti locali interessati, provvedono alla progettazione e realizzazione di piste ciclabili con particolare attenzione alla realizzazione del fondo ciclabile utilizzando materiali consoni all'ambiente naturale e non in contrasto con le esigenze di conservazione della natura.
2. I Comuni, le Province, le Comunità montane, e gli Enti di gestione dei parchi presentano alla Regione inoltre dei progetti di piste ciclabili lungo i fiumi e i torrenti, collegate con il sistema viario esistente. Tali progetti rientrano nel programma di cui all'articolo 8.
Art. 4(Individuazione delle piste ciclabili)
1. Nella individuazione delle piste ciclabili sono preferite le strade o le parti di esse non più destinate al pubblico transito, le sedi ferroviarie dismesse e gli argini dei corsi d'acqua.
2. Nella progettazione delle stesse e dei percorsi pedonali sicuri si tiene conto dei percorsi logici di utenza legati agli spostamenti dei cittadini dalla periferia al centro urbano dettati da esigenze di studio e di lavoro, dei percorsi delle linee di trasporto pubblico, degli itinerari di accesso a località di particolare interesse turistico-ambientale, di quelli cicloturistici e della possibilità di collegamento fra le varie piste ciclabili.
3. Le piste ciclabili e i percorsi pedonali devono essere distinti dalle sedi stradali e realizzati con accorgimenti atti a garantirne l'utilizzazione in condizioni di sicurezza. Per ciascuna pista devono essere previste adeguate aree per la sosta e il parcheggio delle biciclette.
4. Saranno finanziati in via prioritaria interventi relativi alla realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali in zone di alto rischio per incidenti a ciclisti e pedoni.
Art. 5(Parcheggi attrezzati per le biciclette)
1. Nei parcheggi per autoveicoli sono previste adeguate aree attrezzate per il parcheggio delle biciclette.
2. Parcheggi per biciclette, adeguatamente attrezzati, sono previsti presso le stazioni dei mezzi di trasporto collettivo, su gomma e su rotaia e presso gli edifici pubblici a ridosso di centri storici o isole pedonali.
Art. 6(Pianificazione urbanistica)
1. La lettera b6) del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 è così modificata:
"b6) le aree da riservare alle vie di comunicazione e compatibilmente con le caratteristiche orografiche del territorio e delle limitate dimensioni del centro abitato quelle destinate alle piste ciclabili e ai percorsi pedonali;".
2. La lettera c1) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 è così modificata:
"c1) le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità dei veicoli a motore, delle biciclette e dei pedoni, con precisazione delle relative caratteristiche tecniche, con le quote altimetriche oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi dagli edifici esistenti; i parcheggi, con la individuazione di aree destinate esclusivamente alle biciclette separate da quelle destinate ai veicoli a motore;".
Art. 7(Contributi)
1. I contributi di cui all'articolo 9 sono concessi agli Enti interessati in misura non superiore al cinquanta per cento dei costi attinenti alla progettazione e alla realizzazione delle piste e dei percorsi ciclabili, dei percorsi pedonali sicuri della relativa segnaletica e dei parcheggi attrezzati.
2.1 contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli erogati dalla legge 208/1991 .
Art. 8(Piano biennale degli interventi)
1. Gli Enti interessati presentano entro il 31 maggio di ogni anno domanda di concessione del contributo, corredata da un progetto preliminare dell'intervento da realizzare.
2. Il Consiglio, su proposta della Giunta, approva, entro il 30 giugno i criteri, in base ai quali esaminare ed ammettere a contributo tali domande.
3. La Giunta regionale approva entro il 30 luglio di ogni anno il piano di intervento che individua:
a) i progetti da ammettere a contributo;
b) la spesa prevista;
c) la misura dei contributi in conto capitale da assegnare agli Enti locali e agli Enti gestori dei parchi regionali interessati;
d) la quota di finanziamento da riservare per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge.
Art. 9(Progetti esecutivi)
1. Gli Enti ammessi a contributi sono tenuti a predisporre il progetto esecutivo e a trasmetterne copia alla Giunta regionale entro il 30 ottobre dell'anno di competenza per permettere la erogazione del contributo.
2. Per le opere e gli interventi previsti dai progetti esecutivi, l'inserimento nel piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.
3. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione dei progetti di cui alla presente legge da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
4. Nel caso in cui le opere suddette ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.
Art. 10(Noleggio, riparazione e custodia delle biciclette)
1. Gli Enti locali e gli Enti di gestione dei parchi regionali, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, possono assumere iniziative per incentivare le attività di noleggio, riparazione e custodia delle biciclette.
Art. 11(Cartografia e convenzioni)
1. La Giunta regionale provvede alla realizzazione e alla diffusione di una cartografia della viabilità ciclistica regionale.
2. La Regione stipula accordi e convenzioni con le FS SpA e con le Aziende di trasporto pubblico interurbano, per promuovere il trasporto della bicicletta al seguito dei passeggeri e altre forme di trasporto volte alla reciproca integrazione tra bicicletta e mezzo pubblico.
3. A tal fine la Regione, nell'ambito del fondo regionale dei trasporti, individua ogni anno i fondi per i contributi alle Aziende di trasporto locale che presentano progetti per il trasporto della bicicletta al seguito dei passeggeri.
Art. 12(Partecipazione)
1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione delle Associazioni ciclistiche giuridicamente riconosciute e rappresentative di ciclisti urbani o di cicloecologisti nei procedimenti di formazione degli atti amministrativi assunti in conformità alla presente legge.
2. Le Associazioni ciclistiche di cui al comma 1 coadiuvano gli Enti locali nella scelta delle soluzioni più idonee a garantire la possibilità di utilizzazione del mezzo ciclistico, proponendo programmi d'intervento e progetti. Le stesse hanno diritto a ricevere dai predetti Enti informazioni sulla realizzazione dei progetti esecutivi e sulle modalità di gestione delle piste ciclabili.
Art. 13(Disposizioni finanziarie)
1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1996 e 1997 la spesa di lire 700 milioni.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede: per l'onere di lire 700 milioni, relativo all'anno 1996, quanto a lire 500 milioni mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa per il detto anno partita 2 dell'elenco 2 e quanto a lire 200 milioni mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte a carico del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa per il detto anno partita 4 dell'elenco 3.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1, sono iscritte:
a) per l'anno 1996 a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno aventi le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a1) "Contributi ai Comuni per la progettazione e realizzazione di piste ciclabili", lire 500 milioni;
a2) "Contributi ai Comuni per la progettazione e la realizzazione di percorsi pedonali sicuri", lire 200 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996, gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100201 e 5100202 sono ridotti rispettivamente di lire 500 milioni e 200 milioni.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 29 aprile 1996
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 6, comma 1:
Il testo vigente del comma 3 dell'art. 16 della L.R. n. 34/1992 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"3. Gli elaborati di progetto comprendono:
a) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti del PPAR, del PIT e dei PTC, indica gli obiettivi del piano regolatore generale con la qualificazione dei fabbisogni abitativi, delle infrastrutture e dei servizi relativi all'arco temporale di riferimento, le soluzioni previste, i criteri adottati e gli interventi prescelti, le verifiche analitiche e sintetiche degli standards di cui al decreto ministeriale 1444/1968, la graduazione nel tempo dei programmi attuativi e le priorità;
b) una cartografia dell'intero territorio comunale almeno in scala 1:10.000 e, per tutte le aree urbanizzate, almeno in scala 1:2.000, che rilevi:
bl) le prescrizioni ed i vincoli del PPAR, del PIT e dei PTC;
b2) la suddivisione dell'intero territorio comunale nelle zone omogenee di cui all'articolo 19;
b3) la eventuale delimitazione delle aree da disciplinare con gli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente comma 3 dell'articolo 15;
b4) le zone da sottoporre a particolari vincoli ai fini della difesa del suolo e del relativo sistema idrogeologico e forestale;
b5) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere o impianti di interesse collettivo;
b6) le aree da riservare alle vie di comunicazione e compatibilmente con le caratteristiche orografiche del territorio e delle limitate dimensioni del centro abitato quelle destinate alle piste ciclabili e ai percorsi pedonali;
b7) il tracciato di massima delle reti tecnologiche e l'indicazione degli eventuali piani o programmi di settore;
c) una cartografia almeno in scala 1:2.000 che rilevi le forme di tutela degli edifici e delle aree aventi valore culturale ed ambientale in relazione ai tipi di intervento previsti;
d) le norme tecniche di attuazione, fatte salve quelle già contenute nel regolamento edilizio comunale, con particolare riferimento a quelle che, nell'ambito della tutela di singole zone e delle loro destinazioni, stabiliscono gli interventi ammessi, la massima e minima densità edilizia, la percentuale di copertura ammissibile, gli allineamenti obbligatori, specificando i casi in cui è ammesso, oltre al recupero degli edifici esistenti, il loro completamento e la nuova edificazione;
e) ulteriori elaborati tecnici, cartografici e normativi, ritenuti necessari per la valutazione dei contenuti architettonici di determinati interventi su edifici o aree".
Nota all'art. 6, comma 2:
Il testo vigente del comma 1 dell'art. 34 della L.R. n. 34/1992 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 6, comma 1), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"1. I piani di cui al comma 1 dell'articolo 31, sono di norma costituiti dai seguenti elaborati:
a) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione con riferimento all'area interessata dal piano, corredata dai seguenti allegati:
al) le analisi e le ricerche svolte;
a2) la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche o di uso pubblico;
a3) la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dall'acquisizione e urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il comune e i privati;
a4) i tempi previsti per l'attuazione, con le indicazioni delle relative priorità;
b) la copia della planimetria generale dello strumento urbanistico con la individuazione dell'area interessata;
c) la planimetria del piano, disegnata sulla mappa catastale, aggiornata con le costruzioni esistenti e dotata delle principali quote planimetriche, contenente i seguenti elementi:
cl) le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità dei veicoli a motore, delle biciclette e dei pedoni, con precisazione delle relative caratteristiche tecniche, con le quote altimetriche oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi dagli edifici esistenti; i parcheggi, con la individuazione di aree destinate esclusivamente alle biciclette separate da quelle destinate ai veicoli a motore;
c2) gli edifici e gli impianti esistenti e in progetto;
c3) le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e delle sistemazioni delle aree libere e di quelle inedificabili;
c4) l'eventuale delimitazione di comparti edificatori;
d) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;
e) l'eventuale progetto pianivolumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;
f) gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano con indicazione di quelle soggette eventualmente all'esproprio;
g) le norme tecniche di attuazione del piano;
h) il riepilogo informativo statistico di cui al comma 1 dell'articolo 35".
Nota all'art. 7, comma 2:
La legge n. 208/1991 reca: "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri D'Angelo, A. Ricci, Donini, Cecchini, Rocchi, Brachetta, Spacca e Meschini n. 40 del 4 ottobre 1995;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 8 febbraio 1996;
- Relazione della IV commissione permanente in data 20 febbraio 1996;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1996, n. 39 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 200/GAB.96, del 24-04-96).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE, in collaborazione con il Servizio Trasporti ed il Servizio Urbanistica e Cartografia.
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