Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 20.
Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art.1(Finalità)
1. La Regione, considerato il rilevante interesse culturale nazionale ed internazionale delle manifestazioni musicali organizzate dall'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dall'Associazione Arena Sferisterio-Teatro di tradizione, la loro funzione turistica ed il fondamentale ruolo da esse svolto per la promozione dell'immagine delle Marche nel mondo, concede a ciascuno dei due enti, per il triennio 1996-1998, un contributo annuo di lire 1.100 milioni, allo scopo di sostenere finanziariamente le loro iniziative.
2.Il trasferimento dei contributi agli enti di cui al comma 1 avviene annualmente sulla base di una deliberazione della Giunta regionale, tale atto viene deliberato non oltre il 31 marzo di ciascun anno, previa presentazione dei programmi. Entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno gli Enti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare alla Giunta regionale una relazione sulle attività ed iniziative svolte nonché il rendiconto completo delle spese sostenute.
3. Il materiale destinato alla promozione dell'immagine e alla pubblicizzazione delle attività programmate dagli enti di cui al comma 1 deve riportare il luogo e l'intestazione della Regione.
4. La Regione può avvalersi della collaborazione degli enti di cui al comma 1 per l'organizzazione di iniziative culturali regionali riferite alle rispettive attività di settore.
5. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli concessi da altre leggi regionali.
Art. 2(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1996,1997 e 1998, la spesa di lire 2.200 milioni da ripartire in parti uguali tra l'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e l'Associazione Arena SferisterioTeatro di tradizione.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:
a) per l'anno 1996 mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del medesimo anno, partita n.15 dell'elenco n.1;
b) per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita n. 15 dell'elenco n.1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno, con la denominazione "Intervento della Regione a favore dell'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio-Teatro di tradizione" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.200 milioni;
b) per gli anni 1997 e 1998 a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 2.200 milioni.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 4 giugno 1996.
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTESOPRA =
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 101 del 26 febbraio 1996;
- Relazione della I commissione permanente in data 2 aprile 1996;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 29 aprile 1996;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 1996, n. 43 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 308/GAB.96, del 3-06-96).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO TURISMO ED ATTIVITA' RICETTIVE
