Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 21.
Contributi straordinari a favore degli enti autonomi della calzatura di Civitanova Marche e Fiera di Ancona a ripiano dei disavanzi pregressi.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art.1(Finalita)
1. La Regione Marche concede all'Ente autonomo per la calzatura marchigiana con sede in Civitanova Marche ed all'Ente autonomo fiera di Ancona un contributo straordinario a ripiano dei disavanzi pregressi.
2.I contributi sono erogati su richiesta dei legali rappresentanti degli Enti, accompagnata dalla documentazione attestante l'esposizione debitoria e nei limiti della stessa, in proporzione al debito pregresso ammissibile certificato dal Collegio dei revisori degli Enti destinatari previsti dal comma 1 del presente articolo.
Art. 2(Disposizioni finanziarie)
1. Per la finalità prevista dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa complessiva di lire 980 milioni.
2. Nella copertura dell'onere si provvede:
a) per lire 480 milioni mediante utilizzo per i rispettivi importi di lire 160 milioni, lire 100 milioni, lire 20 milioni e lire 200 milioni, delle somme iscritte a carico dei capitoli 3212104,3212105,3212107 e 3212108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996
b) per lire 500 milioni mediante utilizzo dell'apposito stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 all'uopo utilizzando la partita 7 dell'elenco n. 1.
3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli ricompresi al precedente comma 2 sono contestualmente ridotti per gli importi pari all'utilizzo.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte, per l'anno 1996, a carico del capitolo 3212109 dello stato di previsione della spesa che si istituisce con la seguente denominazione "Contributi straordinari agli Enti autonomi della calzatura di Civitanova Marche e fiera di Ancona a ripiano dei disavanzi pregressi" e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 980 milioni.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservale e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 4 giugno 1996
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTESOPRA =
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 85 del 11 gennaio 1996;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 21 marzo 1996;
- Relazione della I commissione permanente in data 2 aprile 1996;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 1996, n. 44 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 307/GAB.96, del 3-6-96).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO COMMERCIO, FIERE, MERCATI E CONSUMATORI PREZZI.
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