Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 22.
Rifinanziamento della Legge Regionale 2 giugno 1992, n. 20. "Interventi per la predisposizione da parte dei comuni dei Piani Regolatori degli orari in applicazione dell'articolo 36, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. Per le finalità previste dalla l.r 2 giugno 1992, n. 20 è autorizzata per l'anno 1996 l'ulteriore spesa di lire 200 milioni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 12 dell'elenco 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Contributi ai Comuni nelle spese per attività di ricerca sulla organizzazione dei tempi, propedeutica alla definizione dei piani regolatori degli orari, nonché per iniziative volte alla documentazione, alla diffusione di informazione al pubblico", lire 200 milioni.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 200 milioni.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 4 giugno 1996

IL PRESIDENTE
(Vito d'Ambrosio)


IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE
SOPRA =
Nota all'art. 1, comma 1:

La L.R. n. 20/1992 reca: "Interventi per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani regolatori degli orari in applicazione del comma 3, dell'articolo 36 della legge 8 giugno l990, n. 142".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Amati, Donini, Cleri, Cecchini, Brachetta, Secchiaroli, Melappioni, Cesaroni, Pacetti, Modesti e Rocchi n. 38 del 29 settembre 1995;

- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 8 febbraio 1996;

- Relazione della V commissione permanente in data 14 febbraio 1996;

- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 1996, n. 43 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 309/GAB.96, del 3-06-96).

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E GLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE





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