Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 24.
Adesione della Regione Marche al Centro delle regioni euromediterranee per l'ambiente (CREA).

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
1. La Regione Marche aderisce al Centro delle regioni euromediterranee per l'ambiente (CREA).
2. L'adesione della Regione avviene secondo le modalità fissate nello statuto del Centro, adottato il 7 giugno 1995.
Art. 2
1. La Regione eroga al CREA la quota annuale di adesione che, per il 1996, è stata fissata in lire 40 milioni.
Art. 3
1. Per le finalità stabilite dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 40 milioni a titolo di quota di adesione al CREA.
2. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede:
a) per l'anno 1996 mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio, partita 1 dell'elenco 1; b) per gli anni 1997/1998 mediante utilizzo della proiezione iscritta, ai fini del bilancio pluriennale, nella medesima partita dell'elenco 1; c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali. 3. Le somme occorrenti sono iscritte: a) per l'anno 1996 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno, con la denominazione "Quota di adesione della Regione Marche al CREA (Centro delle regioni euromediterranee per l'ambiente) con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 40 milioni; b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 40 milioni.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dalla Regione Marche.
Ancona, 27 giugno 1996
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VlENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI Al SENSl DELL'ARTlCOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGlONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, Al SOLI FlNI INFORMATlVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATlVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) L'UFFlCIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZlONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dello statuto del Centro delle regioni euromediterranee per l'ambiente (CREA) adottato dall'assemblea generale il 7 giugno 1995: "PREMESSA
L'Unione Europea ha ribadito la sua volontà di agire nella prospettiva di uno sviluppo duraturo, quale è stato definito al Summit del Pianeta di Rio de Janeiro.
In questo senso, la qualità dell'ambiente è una delle principali preoccupazioni delle Regioni Mediterranee di Spagna, Francia, Grecia, ltalia e Portogallo.
Queste regioni, dopo aver constatato che l'area mediterranea conosce problemi ambientali specifici, hanno deciso di creare un Ente specializzato, denominato Centro delle Regioni Euromediterranee per l'ambiente (CREA).
Il CREA è retto dai presenti statuti.
TlTOLO l: OGGETTO DEL CREA
ARTlCOLO l:
Il CREA è una rete comune alle Regioni Mediterranee dell'Unione Europea.
Fornisce a ciascuna di loro, sull'ambiente mediterraneo,
- un mezzo di scambi di informazioni e di esperienze, - un mezzo di attuare progetti in comune e di finanziarli,
- delle informazioni sulle politiche, le legislazioni e le fonti di finanziamento nazionali, comunitarie e internazionali, e di fare delle proposte,
- l'accesso a informazioni e documentari sulla base di dati bibliografici e statistici e di banche di immagini.
ARTlCOLO 2:
Il CREA è uno strumento comune alle Regioni Mediterranee dell'Unione Europea, - per concepire le grandi linee di un asse politico euromediterraneo dell'ambiente nel quadro dell'Unione Europea, e in conformità con le orientazioni del Piano di Azione per il Mediterraneo.
- per lo scambio e la cooperazione tra gli Europei rivieraschi del Mediterraneo e i paesi rivieraschi dell'Adriatico e della riva Sud del Mediterraneo.
ARTlCOLO 3:
Il CREA è uno spazio di azioni comuni, - con gli altri Enti territoriali delle Regioni Euromediterranee (Province, Dipartimenti, Città,... ),
- con gli organismi scientifici, universitari e tecnici i centri di ricerca e osservatori competenti in materia di ambiente e principalmente con quelli che sono impiantati nelle Regioni Euromediterranee,
- con gli enti pubblici competenti in materia di ambiente e principalmente con quelli che sono impiantati nelle Regioni Euromediterranee.
ARTlCOLO 4:
Il CREA è uno spazio di strette cooperazioni, - con le istituzioni dell'Unione Europea, nonché il suo Comitato delle Regioni. - con il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio dell' Europa.
- con gli organismi interregionali dell'Unione Europea, in particolare la Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime e la sua Commissione lntermediterranea, e la Assemblea delle Regioni dell' Europa.
- con gli organismi internazionali presenti nel Mediterraneo, tali il Piano delle Nazioni Unite per il Mediterraneo.
TlTOLO ll: MEMBRI DEL CREA
ARTICOLO 5:
Tutte le regioni Mediterranee dei paesi dell'Unione Europea possono essere membri di diritto del CREA.
Per questo esse devono inoltrare domanda al Presidente che la sottopone all'Assemblea Generale. Esse devono impegnarsi a rispettare i presenti statuti, il regolamento interno e a versare la loro quota annuale.
ARTICOLO 6:
Possono essere membri associati del CREA: gli Enti territoriali infraregionali (se le Regioni sul cui territorio tali Enti sono situati ne fanno la domanda), le Università, i centri di ricerca, gli uffici tecnici, le Organizzazioni non Governative localizzate nelle Regioni dell'Unione Europea rivierasche del Mediterraneo,
Possono essere membri associati anche: gli Enti territoriali, le Università, i centri di ricerca, gli uffici tecnici, le Organizzazioni non Governative originari dei paesi rivieraschi dell'Adriatico, e della riva Sud del Mediterraneo.
Per essere membri associati, gli organismi devono farne la domanda al Presidente che la sottopone, per accettazione, all'Assemblea Generale.
ARTICOLO 7:
Solo i membri di diritto sono presenti nelle istanze di pilotaggio del CREA (Assemblea generale, Consigli di Amministrazione, Presidenza).
TlTOLO III: FUNZIONAMENTO DEL CREA
ARTlCOLO 8:
L'obiettivo essendo quello di suscitare l'azione comune, la struttura deve essere leggera e permettere il mandato delle operazioni direttamente ai membri stessi.
Gli organismi principali del CREA sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Generale, la Assemblea Plenaria e le Commissioni di Lavoro.
Gli organi esecutivi sono: il Direttore Generale, l'Ufficio di Cooperazione e d'informazione e la Segretaria Generale
Gli organi esecutivi garantiscono il buon funzionamento globale del CREA, il controllo e la realizzazione delle differenti azioni.
Ogni azione possiede una fisionomia propria attraverso i Gruppi di lavoro: numero variabile dei membri, definizione dei suoi obiettivi e dei suoi modi d'intervento.
ARTICOLO 9:
La Assemblea Plenaria riunisce i membri di diritto e i membri associati del CREA. E' un luogo di reciproca informazione, d'informazione sul CREA e uno spazio per emettere proposte di azioni future.
L'Assemblea Plenaria ha luogo almeno una volta all'anno, in Atene o, eventualmente, in una Regione membro, dopo decisione del Consiglio di Amministrazione.
ARTlCOLO 10:
L'Assemblea Generale riunisce i membri di diritto del CREA. Fissa la politica generale del CREA. Ne vota il budget annuale. Crea le Commissioni di Lavoro, prende atto dei resoconti di attività.
L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno, in principio in Atene o in una Regione membro, dopo decisione della precedente Assemblea Generale.
Le decisioni dell'Assemblea Generale sono prese alla maggioranza dei membri presenti o rappresentati.
ARTICOLO 11:
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del CREA e da tredici Regioni membri di diritto, tre per la Spagna, tre per la Francia, tre per la Grecia, tre per l'Italia e uno per il Portogallo. Ciascuno dei tredici Regioni membri di diritto è nominato al Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni dall'insieme delle Regioni del suo paese, membri del CREA.
Il Consiglio di Amministrazione prepara e esegue le decisioni dell'Assemblea generale. Ne fissa l'ordine del giorno e ne nomina i relatori.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno, in principio in Atene o in una delle Regioni membro del CREA, dopo decisione del precedente consiglio di Amministrazione.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti o rappresentati; il voto del Presidente è preponderante in caso di parità dei voti.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono assistere a tutte le riunioni delle Commissioni di Lavoro.
I1 Consiglio di Amministrazione può nominare suoi membri per la realizzazione di certe sue missioni e per assistere il Presidente nell'esercizio del suo mandato. Il regolamento interno definirà la modalità dell'organizzazione interna del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 12:
ll Presidente è eletto per tre anni dall'Assemblea Generale, fra i candidati politici rappresentanti delle Regioni membro del CREA.
Il Presidente assicura il funzionamento quotidiano del CREA e lo rappresenta in tutte le sue manifestazioni.
Il Presidente presiede l'Assemblea Plenaria, l'Assemblea Generale e il Consiglio di Amministrazione.
Fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ll Presidente dirige il lavoro dei collaboratori salariati stipendiati del CREA.
ARTICOLO 13:
Le Commissioni di Lavoro sono composte da membri di diritto. 1 membri associati possono essere invitati a farne parte dal Presidente della Commissione, dopo l'accordo del Consiglio di Amministrazione.
Esse sono presiedute o copresiedute da un membro di diritto del CREA.
Alle Commissioni di Lavoro partecipano almeno tre membri di diritto, provenienti da tre paesi euromediterranei diversi.
La data e il luogo delle riunioni delle Cornmissioni di Lavoro sono fissate dalle stesse Commissioni così come l'ordine del giomo di tali riunioni sono fissati dalle stesse Commissioni che devono informarne il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio di Cooperazione e di Informazione.
Le Commissioni di Lavoro tengono regolarmente informato il Consiglio d'Amministrazione sulle loro attività.
Le Commissioni di lavoro si occupano o di un aspetto di politica generale o di un programma di azioni in un campo preciso.
TITOLO IV: lNSTALLAZlONE DEL CREA
ARTlCOLO 14: La Sede del CREA è situata in Atene, dove inoltre, si insedia il Direttore Generale. E' costituita dall'Ufficio di Cooperazione e di Informazione. L'Ufficio di Cooperazione e di Informazione, organo amministrativo:
- è incaricato di organizzare le riunioni delle istanze del CREA (Assemblea Plenaria, Assemblea Generale, Consiglio d'Amministrazione),
- è incaricato della registrazione e della diffusione dell'informazione per la creazione di una banca di dati sulle azioni in corso relative all'ambiente e sui risultati scientifici,
- è incaricato di vegliare al funzionamento di un Osservatorio Mediterraneo per la Sistemazione delle Risorse Naturali, a livello transfrontaliero, che il CREA creerà,
- è incaricato della diffusione dell'informazione relativa all'ambiente presso le istanze del CREA, di tutti i membri del CREA e del pubblico mediterraneo in generale, attraverso tutti i metodi possibili (esposizioni, pubblicazioni, convegni, conferenze, seminari, ecc.),
- è incaricato di tutte le missioni amministrative che possono essergli affidate dal Presidente, in particolare nell'ambito delle relazioni internazionali.
ARTICOLO 15:
La Segretaria Generale del CREA è situata in Montpellier,
Concorre interamente al sostegno necessario al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e all'Ufficio di Cooperazione e d'informazione.
E' più specialmente incaricata di animare e di dare impulso alle diverse Comrnissioni di Lavoro tematiche. ln tale ambito, organizza la coordinazione necessaria con gli organismi scientifici.
TITOLO V: COLLABORATORI DEL CREA
ARTlCOLO 16:
I collaboratori salariati stipendiati dal CREA risiedono in Sede o presso la Segreteria Generale del CREA.
Il Direttore Generale del CREA è nominato dal Presidente dopo avviso favorevole del Consiglio di Amministrazione. Può essere dimesso dalle sue funzioni nelle stesse condizioni. Il reclutamento del Direttore Generale implica un contratto di tre anni firmato dal Presidente.
Principale collaboratore del Presidente, è installato in Atene e dirige l'insieme dei servizi amministrativi permanenti del CREA.
Gli altri collaboratori salariati stipendiati del CREA sono nominati dal Presidente, su proposta del Direttore Generale, dopo accordo del Consiglio di Amministrazione. Così, il Direttore Generale deve sollecitare l'accordo delle Regioni membri di diritto del CREA da dove provengono tali collaboratori.
Tra gli altri collaboratori salariati, possono essere create alla Segreteria Generale, le funzioni di Segretario Generale e di Delegato Scientifico.
I collaboratori salariati del CREA sono presi finanziariamente in carico dal CREA.
Possono anche, in particolare nella fase di avviamento, essere messi a disposizione del CREA dalle loro Regioni di origine.
TITOLO VI: RlSORSE FINANZlARlE DEL CREA
ARTlCOLO 17:
Per le spese annuali di funzionamento, il CREA riceve una quota annuale versata da ciascuno dei membri di diritto.
Questa quota è fissata tutti gli anni dall'Assemblea Generale, al momento del voto del budget del CREA.
Nella sua fase d'avviamento, il CREA riceve un contributo finanziario dell'Unione Europea, nell'ambito del programma MEDPLUS. Può anche ricevere doni. (secondo le disposizioni fissate dal Regolamento interno.)
ll Presidente del CREA è l'amministratore delle spese. Rende conto della sua gestione finanziaria al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea Generale.
TITOLO VlI: COOPERAZIONE
ARTlCOLO 18:
Il CREA stabilisce convenzioni con Enti pubblici o privati, regionali, nazionali o internazionali, ogni volta che ciò è utile al proseguimento dei suoi obiettivi.
Il Presidente firma le convenzioni dopo accordo del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VIII: LINGUE UTILIZZATE DAL CREA
ARTICOLO 19:
Le lingue ufficiali e di lavoro del CREA sono lo spagnolo, il francese, il greco, l'italiano e il portoghese.
TITOLO IX: REGOLAMENTO INTERNO
ARTICOLO 20:
Un regolamento interno organizzerà il funzionamento dell'insieme delle istanze del CREA. Sarà preparato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale. Può essere modificato secondo la stessa procedura.
TITOLO X: REVISIONE DEGLI STATUTI
ARTICOLO 21
I presenti statuti, fissati all'unanimità dall'Assemblea Generale costitutiva del 10 marzo 1995 tenutasi a Marsiglia nell'ambito della Va Sessione della Commissione Intermediterranea della CRPM, sono stati riesaminati e adottati all'unanimità dall'Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria a tale scopo, il 7giugno 1995 a Barcelona.
Possono essere riesaminati da una Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria".

a) NOTlZlE RELATIVE AL PROCEDlMENTO DI FORMAZlONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 87 del 22 gennaio l 996;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 7 marzo 1996;
- Relazione della III commissione permanente in data 14 marzo 1996;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 maggio 1996, n. 46 e promulgata decorso il termine di cui all'art. 127, I comma della Costituzione ed all'art. 47, II comma, dello Statuto regionale.
b) SERVIZIO REGlONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVlZIO TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE

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(Indice BUR)