Legge Regionale 15 gennaio 1996, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno 1996.

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
1. Ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzato, fino al 29 febbraio 1996, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1996, sulla base degli stanziamenti previsti nel progetto presentato al Consiglio regionale e delle relative eventuali note di variazione e con le modalità stabilite nella proposta di legge di approvazione del bilancio medesimo.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 15 gennaio 1996
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
LE LEGGI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI DA ESSA DIPENDENTI, NONCHE' QUELLE RELATIVE AGLI ASSESTAMENTI E ALLE VARIAZIONI DEGLI STESSI, NON VENGONO ANNOTATE. AI SOLI FINI INFORMATIVI SONO, PERTANTO, PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 73 del 13 dicembre 1995;
- Relazione della II commissione permanente in data 14 dicembre 1995;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1995, n. 23 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 800/GAB.95 del 15-01-96).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO BILANCIO



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