Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26.
Riordino del servizio sanitario regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

INDICE

CAPO I - Principi

Art. 1 - Principi, oggetto e finalità


CAPO II - Assetto istituzionale

Art. 2 - Funzioni regionali
Art. 3 - Consiglio sanitario regionale
Art. 4 - Agenzia regionale sanitaria
Art. 5 - Azienda USL
Art. 6 - Aziende e Presidi ospedalieri
Art. 7 - Funzioni provinciali
Art. 8 - Funzioni comunali
Art. 9 - Rapporti con le Università e l'INRCA
Art. 10 - Informazione, partecipazione e tutela dei diritti del cittadino
Art. 11 - Ufficio relazioni con il pubblico
Art. 12 - Procedure per la tutela dei diritti
CAPO III - Organizzazione e funzionamento delle Aziende USL ed ospedaliere

Art. 13 - Criteri di organizzazione
Art. 14 - Organi delle Aziende
Art. 15 - Direttore generale
Art. 16 - Direttore amministrativo, direttore sanitario e coordinatore dei servizi sociali
Art. 17 - Collegio dei revisori
Art. 18 - Consiglio dei sanitari
Art. 19 - Servizio infermieristico
Art. 20 - Distretto sanitario. Funzioni e organizzazione
Art. 21- Distretto sanitario. Articolazione territoriale
Art. 22 - Organizzazione e funzioni dei presidi ospedalieri
Art. 23 - Dipartimenti ospedalieri
Art. 24 - Dipartimento di prevenzione
Art. 25 - Servizi gestiti in forma associata
Art. 26 - Integrazione e gestione delle attività socio-assistenziali e sanitarie

CAPO IV - Vigilanza e controllo

Art. 27 - Controllo interno di gestione
Art. 28 - Vigilanza e controllo sugli atti
Art. 29 - Controllo sugli organi
Art. 30 - Controllo di qualità

CAPO V - Programmazione e finanziamento delle Aziende USL ed ospedaliere

Art. 31 - Strumenti della programmazione
Art. 32 - Atti di programmazione delle Aziende USL ed ospedaliere
Art. 33 - Finanziamento del servizio sanitario regionale
Art. 34 - Finanziamento delle Aziende USL ed ospedaliere
Art. 35 - Ripartizione delle risorse regionali
Art. 36 - Contratti

CAPO VI - Norme transitorie e finali

Art. 37 - Norme transitorie e finali
Art. 38 - Abrogazioni
Art. 39 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I
Principi

Art.1
(Principi, oggetto e finalità)

1. La Regione tutela la salute quale diritto fondamentale della persona e interesse della collettività secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto regionale e dalle leggi dello Stato.
2. A tal fine la Regione persegue, attraverso il metodo della programmazione e mediante l'integrazione e il coordinamento dei servizi sanitari e sociali, la tutela globale della salute attraverso la prevenzione, la cura e la riabilitazione, nel pieno rispetto della dignità della persona.
3. La presente legge disciplina il riordino del Servizio sanitario regionale sulla base del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502 come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 di seguito denominato decreto legislativo di riordino, al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi di assistenza sanitaria indicati nel Piano sanitario nazionale, nonché eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria in rapporto alle risorse messe a disposizione in ambito regionale.
4. Il servizio sanitario regionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività presenti nel territorio della Regione destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute di tutta la popolazione. Esso opera secondo modalità che assicurino l'uguaglianza di tutte le persone e che ne garantiscano la partecipazione.
5. All'organizzazione dei servizi, all'erogazione delle prestazioni e allo svolgimento delle relative attività provvedono le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere istituite ai sensi del decreto legislativo di riordino, attraverso le strutture da esse direttamente gestite, le strutture sanitarie gestite da altri soggetti pubblici e privati accreditati secondo le modalità previste dalla presente legge.
6. Ai fini della presente legge per Aziende sanitarie si intendono congiuntamente le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere.

CAPO ll
Assetto istituzionale

Art. 2
(Funzioni regionali)

1. La Regione, sulla base dei principi e delle norme fissate dalla legge e dal Piano sanitario nazionale, elabora il Piano sanitario regionale.
2. Il Piano sanitario regionale, adottato dal Consiglio, su proposta della Giunta:
a) definisce i modelli organizzativi dei servizi sanitari, tenendo conto della specifica tipologia della domanda presente nel territorio e delle modalità per migliorare l'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini;
b) determina i criteri per la distribuzione delle risorse tra le singole Aziende, tenendo conto delle priorità definite in sede di programmazione sanitaria nazionale e regionale, delle necessità di riequilibrio territoriale, nonché della esigenza di tendere al miglioramento dei livelli di efficienza gestionale delle aziende stesse e del sistema nel suo complesso;
c) definisce le modalità per l'attuazione dei controlli sui livelli di efficacia e di efficienza conseguiti dalle singole Aziende e dall'intero sistema regionale;
d) determina i criteri e le modalità di partecipazione alle spese sanitarie da parte degli assistiti;
e) determina i criteri per l'approvazione da parte della Giunta regionale di progetti obiettivo ed azioni programmate per particolari aree di intervento.
3. La Giunta regionale, in particolare:
a) esercita funzioni di indirizzo per la gestione delle Aziende allo scopo, in particolare, di assicurare la conformità agli obiettivi del Piano sanitario regionale e di garantire l'attuazione degli indirizzi di programmazione nonché la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;
b) stabilisce indirizzi e vincoli ai quali le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere devono attenersi nel dare applicazione agli accordi nazionali di lavoro per il personale dipendente e agli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato;
c) assegna ed eroga alle Aziende le risorse finanziarie;
d) vigila sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, sulla imparzialità e sul buon andamento dell'attività e sulla qualità dell'assistenza;
e) determina i criteri e le modalità per l'autorizzazione, la vigilanza e l'accreditamento delle strutture pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo di riordino;
f) nomina e revoca i direttori generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere e ne definisce, nell'ambito della normativa statale, i contenuti del rapporto di lavoro, ivi compreso quello dei direttori amministrativo e sanitario;
g) designa i membri, di competenza regionale, del Collegio dei revisori;
h) effettua il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
i) approva, sentita la competente Commissione consiliare, i protocolli d'intesa con l'Università e le modalità del rapporto con l'INRCA;
l) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge.
4. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sui risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi fissati dal Piano sanitario regionale e sull'attività di vigilanza svolta, accompagnata da una analisi del rapporto tra costi dei servizi e relativi benefici.

Art. 3
(Consiglio sanitario regionale)

1. E' istituito, con sede presso il servizio sanità della Regione, il Consiglio sanitario regionale, quale organismo consultivo della Giunta regionale. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, disciplina con regolamento la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio medesimo. ll Consiglio sanitario regionale è sentito dalla Giunta regionale in materia di programmazione ed organizzazione sanitaria.

Art. 4
(Agenzia regionale sanitaria)

1. E' istituita l'Agenzia regionale sanitaria, di seguito denominata Agenzia, quale Azienda della Regione dotata di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile. L'Agenzia fornisce il supporto tecnico per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di programmazione sanitaria, di controllo di gestione, di verifica della qualità e della quantità delle prestazioni e degli indirizzi di politica sanitaria.
2. L'Agenzia in particolare:
a) effettua l'analisi epidemiologica dei bisogni e della domanda relativa ai servizi sanitari;
b) fornisce la necessaria assistenza alle Aziende sanitarie ed all'lNRCA nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione;
c) elabora proposte tecniche per la definizione dei parametri di finanziamento delle Aziende sanitarie, dell'INRCA e delle strutture private accreditate e, in particolare, riferisce circa il livello dei costi e delle entrate nonché sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna azienda;
d) elabora gli elementi che servono alla Giunta regionale per stabilire, anche attraverso accordi di durata pluriennale, le prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi, che le Aziende devono assicurare con le risorse a disposizione;
e) verifica sistematicamente i risultati di gestione delle Aziende sanitarie e dell'INRCA nonché i requisiti delle istituzioni e strutture sanitarie pubbliche e private al fine del loro accreditamento;
f) verifica e revisiona, quale organo tecnico, la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo di riordino, sia riguardo agli Enti pubblici che per quanto riguarda le Istituzioni sanitarie private accreditate che forniscono prestazioni al Servizio sanitario regionale;
g) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione delle Aziende sanitarie e dell'INRCA e sui risultati conseguiti da tutte le Istituzioni sanitarie pubbliche e private accreditate, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria;
h) elabora programmi per l'aggiornamento del personale delle Aziende sanitarie e ne verifica i risultati.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può affidare all'Agenzia specifici incarichi a termine connessi alle competenze di cui al comma 2.
4. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere svolte, su richiesta, anche per altri soggetti pubblici e privati compatibilmente con le esigenze e nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale.
5. L'autonomia organizzativa dell'Agenzia si esercita nei limiti del finanziamento determinato dalla Regione e delle disposizioni della Giunta regionale.
6. Per l'esercizio dei propri compiti, l'Agenzia si avvale di personale assegnato dalla Giunta regionale, anche con contratto a tempo determinato per la realizzazione di progetti finalizzati nonché di personale comandato dalle Aziende sanitarie e da altri Enti pubblici per la cui utilizzazione si applicano le norme vigenti in materia o, in casi particolari, di liberi professionisti, proponendo alla Giunta regionale la stipula di specifiche convenzioni, nei limiti previsti dall'articolo 7 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
7. L'Agenzia è diretta da un Direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima. ll rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale. ll Direttore generale deve essere scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e di programmazione sanitaria. Il Direttore è responsabile delle attività svolte e dei risultati dell'attività dell'Agenzia. La revoca è disposta dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, per i motivi previsti dall'articolo 29, in quanto applicabili.
8. Il Direttore generale è tenuto a presentare le documentazioni relative all'attività di programmazione ed alle risultanze di gestione riferite all'Agenzia regionale sanitaria, secondo le modalità stabilite per le Aziende sanitarie.
9. Con la legge di approvazione del bilancio regionale è stabilito annualmente l'apposito stanziamento per il funzionamento dell'Agenzia. L'Agenzia è tenuta a rispettare il pareggio di bilancio.
10. All'atto della costituzione dell'Agenzia la Regione provvede alla conseguente riorganizzazione del servizio sanità della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 5
(Azienda USL)

1. L'Azienda USL è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed ha compiti di attuazione della programmazione sanitaria regionale e di gestione dei servizi.
2. L'Azienda USL assicura ai cittadini l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli uniformi di assistenza stabiliti dal Piano sanitario nazionale e dal Piano sanitario regionale, avvalendosi delle proprie strutture, nonché delle Aziende e degli Istituti ed Enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di riordino, delle Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e dei professionisti convenzionati.
3. L'Azienda USL si articola in:
a) Distretti;
b) uno o più Presidi ospedalieri;
c) un Dipartimento di prevenzione.
4. Nel rispetto dei criteri, vincoli e modalità stabiliti dalla presente legge, le Aziende USL procedono alla negoziazione dei servizi e delle prestazioni con le altre Aziende USL e ospedaliere, con istituzioni sanitarie private accreditate e con professionisti sulla base di tariffe e corrispettivi definiti dalla Giunta regionale nonché sulla base del piano annuale preventivo di cui all'articolo 35, comma 10.
5. Le funzioni di cui alle l.r. 27 giugno 1984, n.15,22 aprile 1987, n.20,18 giugno 1987, n.30 e 27 dicembre 1994, n. 52, nonché le funzioni per la gestione dei rapporti economici con le farmacie di cui alla l.r. 27 maggio 1989, n. 12, già esercitate dalla Regione sono trasferite alle Aziende USL competenti per territorio. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni per l'attuazione dei predetti trasferimenti.

Art. 6
(Aziende e Presidi ospedalieri)

1. Gli ospedali costituiti in Aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo di riordino provvedono all'erogazione delle prestazioni di cura e riabilitazione assicurando gli obiettivi definiti in materia dai Piani sanitari nazionale e regionale.
2. L'Ospedale di Torrette - Umberto I° di Ancona è costituito in Azienda ospedaliera quale Presidio in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona nonché in quanto ospedale destinato a Centro di coordinamento regionale e di riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotato di elisoccorso.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni per la gestione delle Aziende ospedaliere, al fine di realizzare l'integrazione dell'attività ospedaliera con quella degli altri servizi sanitari presenti nel territorio delle Aziende USL. A tal fine le Aziende USL, per assicurare i livelli assistenziali individuati dalla programmazione, stipulano convenzioni con le Aziende ospedaliere per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria necessarie, applicando le tariffe determinate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo di riordino.
4. Gli ospedali che non siano costituiti in Azienda ospedaliera conservano la natura di Presidi ospedalieri dell'Azienda USL attraverso i quali l'Azienda USL medesima esercita le proprie funzioni di assistenza ospedaliera, secondo le prescrizioni del Piano sanitario regionale. Nelle Aziende USL nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. All'accorpamento, in uno o più Presidi, provvede il Direttore generale in attuazione delle determinazioni contenute nel Piano sanitario regionale o in altri provvedimenti di carattere programmatico.
5. L'ordinamento interno degli ospedali è disciplinato in modo uniforme mediante apposito regolamento regionale da emanarsi entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. All'entrata in vigore della suddetta disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed ai d.p.r. 27 marzo 1969, n. 128 e 129.
6. Negli ospedali di cui al presente articolo l'attività ambulatoriale divisionale è organizzata, per il suo razionale funzionamento, secondo la tipologia del poliambulatorio.

Art. 7
(Funzioni provinciali)

1. La Provincia concorre alla programmazione regionale dei servizi sanitari esprimendo i pareri previsti dalla normativa statale e regionale. In particolare, attraverso gli strumenti della propria pianificazione territoriale, esprime, in coerenza con la lettera d) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino, parere sugli ambiti territoriali delle Aziende USL ed esercita le funzioni amministrative in materia di controlli ambientali ad essa demandati dalla normativa statale e regionale.

Art. 8
(Funzioni comunali)

1. Gli organi rappresentativi dei Comuni dell'ambito territoriale di ciascuna Azienda USL esprimono i bisogni sanitari delle rispettive comunità locali e provvedono a proporre linee di indirizzo nell'ambito della programmazione regionale e ad esercitare le funzioni di verifica dell'attività dell'Azienda USL per il tramite della Conferenza dei Sindaci secondo quanto disposto dal decreto legislativo di riordino e dall'articolo 6 della l.r. 28 giugno 1994, n. 22. Spetta altresì alla Conferenza dei Sindaci l'esame degli atti di cui all'articolo 28, comma 2.
2. La Conferenza dei Sindaci dell'Azienda USL nel cui territorio ricadono una o più Aziende ospedaliere si costituisce anche in Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ospedaliera con le stesse funzioni di cui al comma 1.
3. Il Sindaco può farsi rappresentare in seno alla Conferenza dei Sindaci da un componente della Giunta o del Consiglio comunale.
4. Ciascuna Azienda sanitaria mette a disposizione nell'ambito delle strutture di appartenenza, una sede per la Conferenza dei Sindaci.
5. Le Aziende USL sono tenute ad assicurare la gestione dei servizi socio-assistenziali loro delegati dai Comuni allorché i relativi costi siano sostenuti dai Comuni richiedenti.
6. I Comuni possono concordare con l'Azienda USL competente per territorio o con l'Azienda ospedaliera, forme di assistenza sanitaria, svolte anche con il concorso volontario dei cittadini, che integrino i livelli di assistenza stabiliti dalla Regione, purché i relativi costi siano sostenuti interamente dai Comuni richiedenti.
7. I rapporti fra i Comuni e le Aziende USL e ospedaliere, di cui ai commi 5 e 6, sono regolati da apposite convenzioni conformi a una convenzione-tipo adottata dalla Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Il Sindaco esercita le funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.
9. Nelle materie di cui al comma 8 il Sindaco adotta altresì i provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 833/1978.
10. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 8 e 9 il Sindaco si avvale dei servizi delle Aziende USL e ospedaliere, dandone immediata comunicazione al Direttore generale.

Art. 9
(Rapporti con le Università e l'INRCA)

1. Le Università contribuiscono per quanto di competenza all'elaborazione del Piano sanitario regionale. Nell'ambito della programmazione regionale la Regione e l'Università di Ancona, in applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino, stipulano specifici protocolli d'intesa per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale della Facoltà di medicina nel rispetto delle loro finalità istituzionali.
2. Il Piano sanitario regionale determina i criteri e i contenuti dei protocolli di intesa che devono regolare i rapporti fra la Regione e le Università marchigiane, in applicazione del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino, tenendo conto della esigenza della valorizzazione delle rispettive potenzialità e nel rispetto dei fini istituzionali della Regione e delle Università stesse.
3. I protocolli di intesa fra Regione e Università di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino sono stipulati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e definiscono le modalità e le procedure per il rinnovo e per la loro modificazione.
4. I protocolli sono recepiti da appositi accordi tra le Aziende e gli Enti interessati.
5. Per la predisposizione dei protocolli di intesa e della costante verifica della loro attuazione, la Giunta regionale istituisce una Commissione paritetica tra la Regione e l'Università. La Giunta regionale e l'Università nominano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, i loro rappresentanti a far parte della Commissione. La Giunta regionale con propria deliberazione, di concerto con l'Università, stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa.
6. Alle attività della Commissione partecipano a titolo consultivo le Aziende interessate e, ai fini della individuazione degli specifici fabbisogni formativi nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo di riordino, rappresentanti degli ordini, dei collegi professionali competenti e delle organizzazioni sindacali secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 5.
7. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione delle determinazioni del Piano sanitario regionale ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, stipula sulla base di uno schema di protocollo predisposto dalla Giunta regionale, apposito protocollo di intesa con l'INRCA, per regolamentare l'apporto delle sedi marchigiane dell'lNRCA alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e sviluppare ambiti comuni di ricerca e di integrazione per il miglioramento del servizio sanitario con particolare riferimento all'assistenza agli anziani.
8. Specifico protocollo di intesa, dovrà essere stipulato, previa intesa con la Regione Umbria, in conformità alle determinazioni del Piano sanitario regionale con l'lstituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Art.10
(Informazione, partecipazione e
tutela dei diritti del cittadino)

1. La Regione assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari nelle materie e nelle forme previste dall'articolo 14 del decreto legislativo di riordino, dalla "Carta dei servizi pubblici sanitari", nonché da specifiche disposizioni adottate dalla Giunta regionale rivolte agli organi delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere della regione.
2. La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro Associazioni, con particolare riferimento alle Organizzazioni sindacali, delle Organizzazioni del volontariato e di quelle per la tutela dei diritti dei cittadini nonché delle Associazioni degli Enti locali e della Consulta regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 5 gennaio 1994, n. 3, sugli schemi dei provvedimenti regionali di carattere generale concernenti il riordino e la programmazione dei servizi, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti.
3. Ogni Azienda deve garantire agli utenti: informazioni, accoglienza, tutela e partecipazione, secondo le indicazioni della "Carta dei servizi pubblici sanitari".
4. Ai fini di cui al comma 3, sono istituiti in ogni Azienda l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e la Commissione mista conciliativa.
Art.11
(Ufficio relazioni con il pubblico)

1. L'Ufficio relazioni con il pubblico alle dirette dipendenze del direttore generale ha il compito di promuovere le misure destinate a migliorare i servizi sanitari, la loro accettabilità ed accessibilità, con particolare riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche, agli orari e alla organizzazione funzionale.
2. L'Ufficio relazioni con il pubblico provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, promuove d'ufficio o su segnalazione dei cittadini singoli o associati, delle associazioni di utenti o di volontariato, l'intervento degli organi competenti per l'osservanza delle norme vigenti in materia sanitaria e degli obblighi scaturenti dalle norme degli accordi collettivi nazionali di lavoro, segnala la necessità dell'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorità giudiziaria nell'interesse dei minori e degli incapaci.

Art.12
(Procedure per la tutela dei diritti)

1. Le Aziende adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammessi osservazioni e reclami da parte dell'interessato o dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti, al direttore generale dell'Azienda.
2. L'Ufficio relazioni con il pubblico riceve le osservazioni e i reclami di cui al comma 1. Ogni Azienda disciplina con apposito regolamento, sulla base delle direttive della Giunta regionale e sentito il parere della Conferenza dei Sindaci, le modalità di funzionamento dell'Ufficio relazioni per il pubblico a seguito della presentazione delle osservazioni o dei reclami.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono costituiti in tutte le Aziende USL ed ospedaliere, le Commissioni miste conciliative per la tutela dei diritti e il controllo di qualità dal lato degli utenti da realizzarsi in stretta collaborazione con l'Ufficio relazioni con il pubblico.
4. In tali Commissioni deve essere prevista la partecipazione delle Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di volontariato e delle Associazioni di difesa dei diritti degli utenti, la partecipazione di membri designati dall'Azienda ospedaliera o dall'Azienda USL, scelti fra il personale medico, sanitario laureato, infermieristico e tecnico sanitario, nonché di un delegato della Conferenza dei Sindaci.
5. I compiti delle Commissioni sono:
a) valutare i disservizi segnalati alle Aziende per il tramite di organismi di volontariato o di tutela per la segnalazione al Direttore generale degli idonei interventi;
b) formulare pareri e proposte in merito all'organizzazione dei servizi sanitari con particolare riguardo alla accessibilità, agli orari di funzionamento ed alla organizzazione funzionale;
c) applicare l'uso di indicatori di qualità dei servizi all'utenza;
d) sperimentare modalità di raccolta e di analisi delle opinioni degli utenti sull'andamento dei servizi.
6. Le Commissioni miste conciliative durano in carica un triennio. Al Presidente ed ai componenti non spetta alcun compenso.
7. Le Aziende USL e le Aziende ospedaliere favoriscono l'azione delle Organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti all'interno dei propri presidi, mettendo a loro disposizione una sede adeguata ed accreditando le medesime presso gli utenti. A tal fine tra l'organo di gestione delle Aziende e le Organizzazioni interessate vengono concordati specifici protocolli operativi.


CAPO III
Organizzazione e funzionamento
delle Aziende USL ed ospedaliere

Art.13
(Criteri di organizzazione)

1. Le Aziende USL ed ospedaliere hanno autonomia organizzativa nel quadro di quanto previsto dalla presente legge, dalle norme nazionali e regionali, dalle direttive e dalle altre disposizioni regionali di attuazione.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto di indirizzo e coordinamento, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende USL e ospedaliere nel rispetto dei seguenti criteri:
a) le funzioni dell'Azienda sono organizzate in forma dipartimentale, per aree omogenee;
b) il modello dipartimentale è flessibile e può essere individuato in base alla funzione da svolgere, alla struttura organizzativa prescelta o al progetto da eseguire;
c) l'articolazione delle unità operative all'interno dei dipartimenti deve avvenire per funzioni omogenee;
d) l'organizzazione delle unità operative e la gestione delle risorse devono essere improntate a flessibilità ed alla realizzazione della massima integrazione possibile tra funzioni, strutture e personale.
3. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa le Aziende assicurano:
a) il rispetto dei diritti e la primaria attenzione alle esigenze degli utenti dei servizi;
b) la valorizzazione delle risorse umane e professionali presenti nell'Azienda;
c) l'individuazione delle attribuzioni e delle responsabilità dei diversi livelli organizzativi in relazione al perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle risorse assegnate;
d) la flessibilità delle strutture in relazione al variare delle esigenze dell'utenza e alle modificazioni dei sistemi di produzione ed erogazione dei servizi a carattere dipartimentale;
e) il funzionamento unitario dell'Azienda mediante l'utilizzo di sistemi, a carattere dipartimentale, volti ad assicurare il coordinamento e l'integrazione funzionale tra strutture ed unità operative;
f) l'assegnazione ad ogni articolazione organizzativa di obiettivi, compiti e strumenti fra loro organici e coerenti;
g) la preposizione ad ogni articolazione organizzativa di un unico responsabile;
h) la costituzione in ogni articolazione organizzativa di uno o più centri di responsabilità e di costo a cui siano assegnati obiettivi specificatamente definiti in termini quantitativi e qualitativi ed una quota di bilancio corrispondente, in modo che i responsabili dei centri rispondano del raggiungimento degli obiettivi nel rispetto del budget assegnato;
i) la razionalizzazione delle prescrizioni e della spesa farmaceutica tramite monitoraggio dei consumi e l'adozione di protocolli terapeutici secondo indirizzi emanati dalla Giunta regionale.
4 Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Direttore generale, sentita la Conferenza dei Sindaci, approva il regolamento di organizzazione che determina:
a) i criteri della organizzazione dell'Azienda;
b) le articolazioni organizzative a cui corrispondono specifiche attribuzioni e responsabilità, nonché i rapporti tra le stesse;
c) le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato di dipartimento di cui all'articolo 23.
5. Il direttore generale approva altresì, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento del Comitato direttivo del Dipartimento di prevenzione che disciplina la composizione del Comitato medesimo, il funzionamento dello stesso e le relative competenze nei limiti dell'articolo 24, comma 10.

Art.14
(Organi delle Aziende)

1. Sono organi delle Aziende USL ed ospedaliere:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori.

Art.15
(Direttore generale)

1. Ai Direttori generali delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere sono riservati tutti i poteri di gestione delle stesse e la rappresentanza legale. Essi sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e della corretta ed ottimale gestione delle risorse a disposizione dell'azienda.

2. Il Direttore generale assicura le funzioni di direzione dell'Azienda e in particolare:
a) elabora le strategie aziendali e la loro specificazione attraverso gli strumenti di programmazione e di controllo della gestione, al fine della migliore tutela della salute della popolazione nel territorio;
b) persegue il raggiungimento e il costante miglioramento di condizioni gestionali, tali da garantire la uniforme ed efficace tutela della salute;
c) assicura l'efficiente impiego delle risorse e il perseguimento dell'equilibrio economico dell'Azienda attraverso l'utilizzo dei budget assegnati;
d) gestisce e valorizza il patrimonio dell'Azienda;
e) adotta tutti i provvedimenti che si rendono necessari per la conduzione unitaria dell'Azienda;
f) approva il piano triennale del Dipartimento di prevenzione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b);
g) individua i Dipartimenti e nomina i responsabili degli stessi secondo le modalità stabilite dall'articolo 23;
h) nomina il responsabile del Distretto sanitario di cui all'articolo 20 con le modalità ivi previste;
i) assicura la migliore attuazione collaborativa con l'Agenzia sanitaria regionale.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Direttore generale si avvale del Direttore sanitario, del Direttore amministrativo e, ove esistente, del Coordinatore dei servizi sociali.
4. Per l'esercizio delle medesime funzioni il Direttore generale, con proprio provvedimento, può avvalersi di singoli esperti o di nuclei operativi appositamente costituiti in uffici o staff, anche a carattere temporaneo, ricorrendo eventualmente a consulenze professionali esterne ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, quando le specifiche competenze richieste non risultino presenti in Azienda.
5. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale dell'Azienda USL o ospedaliera superiore a sei mesi, nelle more della nomina del nuovo titolare, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario con il compito di provvedere agli atti indifferibili ed urgenti per la continuità gestionale dell'Azienda USL o ospedaliera.
6. Per assenze o impedimenti del Direttore generale inferiori a sei mesi si applica il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino.

Art. 16
(Direttore amministrativo, direttore sanitario
e coordinatore dei servizi sociali)

1. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario delle Aziende sono nominati dal Direttore generale con provvedimento motivato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Essi svolgono le funzioni stabilite dal decreto legislativo di riordino.
2. Il Direttore generale con provvedimento motivato può sospendere o dichiarare decaduti per gravi motivi il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario dell'Azienda.
3. Il Direttore generale provvede alla nomina del coordinatore dei servizi sociali secondo quanto disposto dall'articolo 26.

Art.17
(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Direttore generale sulla base della designazione dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 7, comma 13, del decreto legislativo di riordino.
2. spetta al Collegio dei revisori:
a) vigilare sotto l'aspetto amministrativo e contabile, sulla legalità della spesa, la regolarità della liquidazione e della imputazione, mediante verifiche periodiche a campione;
b) accertare ogni trimestre la consistenza di cassa;
c) vigilare sulla gestione economica-finanziaria e
patrimoniale, anche attraverso valutazioni sul grado di realizzazione degli obiettivi di budget;
d) controllare il bilancio di esercizio, la relazione annuale e il conto consuntivo, esprimendo pareri su tali documenti e sui criteri di formazione degli stessi.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, tutti gli atti adottati dal Direttore generale sono comunicati al Collegio dei revisori all'atto della loro pubblicazione nell'albo dell'Azienda. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, il Collegio dei revisori notifica al direttore generale gli eventuali rilievi.
4. Il Direttore generale provvede alla prima convocazione del Collegio dei revisori. In tale seduta il Collegio provvede all'elezione tra i propri componenti del Presidente ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino. Ove a seguito di decadenza, dimissione o decesso risultasse mancante il Presidente del Collegio dei revisori, le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano per età fino alla elezione di un nuovo Presidente. Entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, il Direttore generale provvede a chiedere all'Amministrazione competente una nuova designazione e a ricostituire il Collegio entro trenta giorni dalla data di designazione.
5. Qualora la Giunta regionale abbia dichiarato ai sensi dell'articolo 29, comma 3, la decadenza di uno o più membri del Collegio dei revisori o lo scioglimento del Collegio medesimo il Direttore generale provvede alla sostituzione dei membri mancanti o alla ricostituzione del collegio acquisendo le nuove designazioni.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo di riordino.

Art.18
(Consiglio dei sanitari)

1. Il Consiglio dei sanitari svolge attività di consulenza tecnico sanitaria nei confronti del Direttore generale. Il Consiglio dei sanitari esprime parere obbligatorio per gli aspetti tecnico sanitari e di assistenza sanitaria concernenti:

a) i regolamenti di organizzazione, i provvedimenti conseguenti e le dotazioni organiche;
b) i Piani pluriennali, i programmi annuali ed i progetti delle specifiche attività;
c) i programmi di acquisto degli impianti e delle attrezzature sanitarie.
2. Il Consiglio dei sanitari formula inoltre proposte per il miglioramento della organizzazione dei servizi in funzione del conseguimento di una maggior funzionalità ed efficienza degli stessi ed esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi e dai regolamenti.
3. Il Consiglio dei sanitari è composto:
a) nelle Aziende USL da:
1) il Direttore sanitario dell'Azienda USL con funzioni di Presidente;
2) il Responsabile del Dipartimento di prevenzione;
3) il Dirigente medico di ciascun Presidio ospedaliero;
4) un Responsabile di Distretto, scelto dai responsabili dei distretti operanti nell'Azienda sanitaria;
5) i Responsabili dei Dipartimenti ospedalieri e del Dipartimento di salute mentale;
6) un medico ospedaliero di primo livello dirigenziale per ciascuna delle aree omogenee o Dipartimenti, eletto tra gli stessi;
7) due laureati non medici, di cui uno eletto tra il personale in servizio presso i Presidi ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali;
8) un Responsabile del servizio infermieristico;
9) due unità di personale tecnico sanitario e riabilitativo, di cui uno eletto tra il personale in servizio presso i Presidi ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali;
10) due operatori professionali infermieristici, di cui uno eletto tra il personale in servizio presso i Presidi ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali;
11) un medico veterinario, eletto tra il personale in servizio;
12) due rappresentanti dei medici di medicina generale ed uno dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni;
13) un farmacista dirigente;
14) due medici chirurghi eletti tra il personale, della medesima categoria operante nei Distretti ed uno eletto tra il personale della medesima categoria operante nel Dipartimento di prevenzione;
b) nelle Aziende ospedaliere da:
1) il Direttore sanitario dell'Azienda con funzioni di Presidente;
2) i Responsabili di Dipartimento;
3) un medico del primo livello dirigenziale, per ogni area funzionale omogenea o Dipartimento, eletto tra gli stessi;
4) due laureati non medici eletti tra gli stessi;
5) un Responsabile del servizio infermieristico;
6) due unità di personale tecnico sanitario e riabilitativo, elette tra il personale in servizio;
7) due operatori professionali infermieristici, tra cui un caposala, eletti tra il personale in servizio;
8) un farmacista dirigente;
9) il Responsabile del Dipartimento di salute mentale, nelle Aziende ove è previsto un servizio di diagnosi e cura.
4. L'Azienda ospedaliera integra la composizione del Consiglio dei sanitari con ulteriori figure mediche ove l'applicazione del comma 3 non garantisca una presenza maggioritaria dei medici.
5. Il Consiglio dei sanitari dura in carica tre anni.
6. Nella composizione del Consiglio dei sanitari deve essere assicurata una rappresentanza della componente universitaria, ove presente.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delibera apposite disposizioni per disciplinare le modalità di elezione dei componenti e di funzionamento del Consiglio.

Art.19
(Servizio infermieristico)
1. In ogni Azienda sanitaria e ospedaliera è istituito un servizio infermieristico. Le funzioni di servizio infermieristico sono:
a) valutazione del fabbisogno del personale infermieristico ed ausiliario;
b) assegnazione dello stesso ai presidi ospedalieri ed extraospedalieri;
c) la definizione e lo sviluppo di modelli assistenziali;
d) la verifica ed il miglioramento della qualità delle funzioni assistenziali ed alberghiere;
e) la promozione di iniziative di formazione, aggiornamento e di ricerca.
2. Il Responsabile del servizio infermieristico viene nominato dal direttore generale su proposta del Direttore sanitario ed è scelto fra il personale dell'Azienda appartenente al profilo professionale "operatore professionale dirigente", in possesso dei requisiti di cui al d.m. 30 gennaio 1982.

Art. 20
(Distretto sanitario. Funzioni e organizzazione)

1. Il Distretto è una struttura dell'Azienda USL finalizzata a realizzare nel territorio un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi che erogano le prestazioni sanitarie e tra questi e i servizi socio-assistenziali, in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione .
2. Il Distretto ha i seguenti compiti:
a) gestisce e coordina i servizi ubicati nel territorio di competenza e destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello;
b) organizza l'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi;
c) assicura anche attraverso i medici e i pediatri di medicina territoriale un efficace filtro della domanda socio sanitaria e promuove la continuità terapeutica tra i diversi luoghi di trattamento;
d) indirizza e coordina il ricorso all'assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria residenziale anche presso le RSA, all'assistenza specialistica e all'assistenza protesica e termale;
e) funge da centro regolatore per le prestazioni erogate dalle proprie unità operative residenti ed itineranti nonché dalle strutture delle altre Aziende sanitarie, delle istituzioni sanitarie pubbliche, delle istituzioni sanitarie private accreditate, dei professionisti accreditati o convenzionati.
3. spetta in particolare al Distretto l'esercizio delle seguenti funzioni e attività:
a) assistenza sanitaria di base nei settori della:
1) medicina generale e specialistica pediatrica ambulatoriale e domiciliare;
2) assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare;
3) assistenza consultoriale;
4) assistenza domiciliare integrata;
5) assistenza residenziale e semiresidenziale;
6) educazione sanitaria;
b) assistenza sanitaria specialistica territoriale nei settori della:
1) assistenza specialistica ambulatoriale e domiciliare;
2) integrazione con la specialistica ospedaliera;
c) assistenza sociale di base nei settori:
1) attività sociale a rilievo sanitario;
2) tutte le attività delegate dai Comuni;
d) attività amministrativa nel settore dell'informazione, prenotazione e assistenza amministrativa per l'utilizzazione dei servizi sanitari e sociali.
4. Il Distretto è l'area di riferimento delle attività collegate all'attuazione dei progetti obiettivo e delle azioni programmate che si realizzano e si coordinano prevalentemente nel territorio, e in particolare quelle relative alla:
a) tutela della salute degli anziani;
b) tutela e assistenza materno-infantile;
c) prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, integrazione sociale delle persone handicappate secondo le modalità previste dalla l.r. 4 giugno 1996, n.18;
d) prevenzione, cura e recupero psico-fisico dei tossicodipendenti.
5. Allo svolgimento delle attività e delle prestazioni del Distretto partecipano medici di medicina generale e pediatri convenzionati in attività e prestazioni secondo quanto previsto negli accordi a livello regionale e nazionale. Compatibilmente con la disponibilità degli spazi necessari, l'Azienda USL promuove e favorisce, su domanda degli interessati, la collocazione degli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri convenzionati alI'interno delle strutture distrettuali.
6. Al Distretto è preposto un responsabile, nominato dal Direttore generale dell'Azienda USL su proposta congiunta del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, scelto fra il personale del ruolo sanitario, preferibilmente medico, dell'Azienda USL avente qualifica dirigenziale.
7. Al Responsabile del distretto spetta la gestione delle quote di bilancio e la direzione del personale assegnato al Distretto, ai fini del raggiungimento dei prefissati obiettivi qualitativi e quantitativi relativamente all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
8. La Giunta regionale definisce linee-guida in ordine alle modalità di raccordo e di collaborazione tra Distretti e ospedale, tra Distretti e Dipartimento di prevenzione, nonché alle modalità organizzative delle prestazioni da erogare a livello di USL, salvaguardando la continuità terapeutica.

Art. 21
(Distretto sanitario. Articolazione territoriale)

1. L'ambito territoriale di ciascun Distretto è definito secondo i seguenti criteri:
a) ciascun Distretto di norma deve coincidere con uno o più comuni, ovvero con una o più circoscrizioni in cui il territorio del comune sia suddiviso; in tal caso il Distretto può comprendere anche altri comuni contigui ad una o più circoscrizioni;
b) di norma ciascun Distretto deve comprendere una popolazione residente non inferiore a 15 mila abitanti e nelle aree urbane una popolazione non inferiore a 30 mila abitanti;
c) ciascun Distretto che insiste su aree montane e sulle aree che attualmente usufruiscono dei benefici di cui all'obiettivo 5b dell'Unione Europea può comprendere una popolazione anche inferiore a 15 mila abitanti e comunque non inferiore a 10 mila abitanti .
2. Ciascuna Azienda USL entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone la proposta di articolazione territoriale e funzionale dei distretti e la sottopone per il parere al Comitato dei Sindaci di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 28 giugno 1994, n. 22 il quale deve renderlo entro trenta giorni. Si prescinde dal parere ove questo non sia reso entro il predetto termine.
3. La proposta e il parere di cui al comma 2, sono trasmessi dall'Azienda USL alla Giunta regionale.
4. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, con proprio atto, approva l'articolazione delle Aziende USL in Distretti, fatta comunque salva la facoltà del secondo piano sanitario regionale di riordinare l'intero settore.
5. E' istituita l'Assemblea dei Sindaci per ogni ambito distrettuale quale emanazione della Conferenza dei Sindaci. Essa formula proposte e pareri alla Conferenza dei Sindaci sulle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi sanitari, ivi compresi quelli di carattere ospedaliero; si esprime, altresì, sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie; può chiedere di partecipare agli incontri tra il Comitato dei Sindaci e il Direttore generale sulle questioni inerenti il distretto. L'Assemblea è composta da tutti i sindaci dei comuni e dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del Distretto. Nel caso in cui il Distretto coincide con un singolo comune, le funzioni di cui sopra sono esercitate dal sindaco.

Art. 22
(Organizzazione e funzioni dei Presidi ospedalieri)

1. Al Presidio ospedaliero dell'Azienda USL è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'Azienda USL e fondata sui principi dell'articolazione del bilancio per centri di responsabilità.
2. In ciascun Presidio ospedaliero di Azienda USL vi sono un Dirigente medico di Presidio in possesso della idoneità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo di riordino, responsabile delle funzioni igienico organizzative, ed un Dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. ll Dirigente medico di Presidio ed il Dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal Direttore generale.
3. La responsabilità del bilancio del Presidio è attribuita al Dirigente amministrativo.

Art. 23
(Dipartimenti ospedalieri)

1. L'ospedale è organizzato in Dipartimenti, comprendenti più unità operative, secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. Il Dipartimento è costituito da unità operative omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti, pur conservando un'autonomia funzionale in ordine alle patologie di competenza professionale. Le unità operative costituenti il Dipartimento, sono aggregate in una specifica tipologia organizzativa e gestionale, volta a dare risposte unitarie, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati e a tal fine adottano regole condivise di comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico, medico-legale ed economico.
3. Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria, su proposta del Direttore sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari provvede, dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 5, alla individuazione dei Dipartimenti ospedalieri. Possono far parte del Dipartimento ospedaliero anche i servizi extraospedalieri.
4. I Dipartimenti sono individuati in funzione delle unità operative presenti nei singoli ospedali e degli obiettivi che questi debbono conseguire.
5. Spetta al Dipartimento ospedaliero:
a) la gestione in comune del personale non medico;
b) l'utilizzo in comune degli spazi e delle attrezzature;
c) la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell'efficienza e all'integrazione delle attività delle strutture del Dipartimento per raggiungere il miglior servizio al costo più contenuto;
d) il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di formazione, di studio e di verifica della qualità delle prestazioni;
e) il miglioramento del livello di umanizzazione dell'assistenza erogata all'interno delle strutture del Dipartimento;
f) il coordinamento con le attività extraospedaliere connesse alle funzioni del Dipartimento;
g) la gestione delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento.
6. La direzione del Dipartimento è assicurata da:
a) il Direttore del Dipartimento, con funzioni esecutive;
b) il Comitato di Dipartimento, con funzioni deliberanti rispetto a quanto previsto al comma 5.
7. Il Direttore del Dipartimento è un dirigente di secondo livello titolare della responsabilità di una delle unità operative facenti parte del Dipartimento nominato dal Direttore generale all'interno di una terna di nominativi proposti dal Comitato di Dipartimento. La durata dell'incarico è biennale ed è rinnovabile.
8. Il Direttore del Dipartimento:
a) assicura il funzionamento del Dipartimento, attuando i modelli organizzativi stabiliti dal Comitato di Dipartimento;
b) verifica la conformità dei comportamenti e i risultati con gli indirizzi generali forniti dal Direttore generale dell'Azienda;
c) rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la direzione generale e gli organismi esterni;
d) gestisce le risorse attribuite al Dipartimento secondo le indicazioni del Comitato di Dipartimento.
9. Il Comitato di Dipartimento è composto:
a) dai responsabili di tutte le unità operative appartenenti al Dipartimento;
b) da una rappresentanza dei dirigenti di primo livello eletta fra gli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 4;
c) da un rappresentante del personale tecnico e sanitario non medico eletto fra gli stessi.
10. Il Direttore del Dipartimento convoca almeno ogni quattro mesi conferenze del dipartimento al fine di valutare lo stato di attuazione dei programmi di lavoro ed i criteri di impostazione dei nuovi programmi. Alla conferenza partecipa tutto il personale del Dipartimento.
11. I protocolli di intesa di cui all'articolo 9, stipulati dalla Regione con le Università, stabiliscono le modalità di partecipazione di queste alla definizione dei Dipartimenti nei Presidi interessati.
12. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono unità operative dei Presidi ospedalieri o delle Aziende ospedaliere e costituiscono parte integrante del Dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL territorialmente competente.
13. La Giunta regionale detta disposizioni in ordine alle modalità di funzionamento dei Dipartimenti ospedalieri, nonché per la costituzione dei Dipartimenti che coordinano l'erogazione di prestazioni in strutture ospedaliere ed extraospedaliere o che coinvolgono più Aziende ospedaliere.

Art. 24
(Dipartimento di prevenzione)

1. In ogni Azienda USL è istituito il Dipartimento di prevenzione a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo di riordino.
2. Il Dipartimento di prevenzione è la struttura dell'Azienda USL preposta all'organizzazione e alla promozione, nel territorio di competenza, della tutela della salute della popolazione, attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni e le cause di malattia, in particolare quelle diffusive di più rilevante tendenza epidemiologica in tutte le realtà in cui la salute della popolazione è sottoposta a rischio.
3. Spetta in particolare al Dipartimento:
a) la pianificazione, gestione e valutazione dei sistemi informativi pertinenti lo stato di salute della popolazione;
b) l'elaborazione del piano triennale degli interventi di prevenzione e controllo. Il piano, approvato dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), è predisposto dal Comitato direttivo di cui al comma 10;
c) l'informazione ai fini della prevenzione dei rischi ai cittadini, ai lavoratori e loro Organizzazioni sindacali, alle imprese e loro Associazioni, alle Associazioni di tutela dei consumatori, alle Associazioni ambientalistiche, alle varie strutture del servizio sanitario nazionale e agli Enti locali;
d) l'educazione della popolazione alla tutela della salute e della sicurezza;
e) l'istruttoria tecnico-sanitaria per le funzioni amministrative di competenza degli Enti locali;
f) la vigilanza e la prevenzione nei settori di competenza.
4. Il Dipartimento è articolato nei seguenti servizi;
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinario, articolato distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Con la rideterminazione, in sede di Piano sanitario regionale, degli ambiti territoriali, è adeguata l'organizzazione dei servizi veterinari delle Aziende USL.
5. La Giunta regionale individua le prestazioni e le funzioni di competenza medico-legale ed approva le modalità organizzative idonee all'erogazione unitaria delle stesse sia in sede ospedaliera che extraospedaliera.
6. I servizi di cui al comma 4 hanno autonomia tecnica ed operativa, ferma restando la necessaria integrazione e il coordinamento tra gli stessi, nelI'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse. A ciascuno di essi è preposto un Dirigente di secondo livello in possesso di idoneità nella disciplina specifica.
7. I servizi del Dipartimento sono articolati in settori o moduli organizzativi. Le linee guida per l'articolazione organizzativa e funzionale dei servizi sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
8. Il Direttore generale nomina il Responsabile del Dipartimento di prevenzione su proposta del Direttore sanitario, scegliendolo fra i Responsabili dei servizi del Dipartimento. Il Responsabile del Dipartimento di prevenzione può conservare la direzione del proprio servizio. L'incarico, rinnovabile, ha la durata di cinque anni. Il Responsabile del Dipartimento può essere rimosso e sostituito con provvedimento motivato del Direttore generale.
9. Il Dirigente preposto al Dipartimento di prevenzione è responsabile dell'assetto organizzativo complessivo della struttura e svolge i seguenti compiti:
a) coordina le attività relative all'elaborazione del piano triennale di cui al comma 3 lettera b) e quelle delle unità operative di cui al comma 12 lettera b) per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano stesso;
b) verifica periodicamente i risultati raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi del piano triennale;
c) ripartisce il budget per la realizzazione del piano tra i vari servizi che ne hanno la gestione e la responsabilità;
d) istituisce gruppi di lavoro di cui al comma 12 lettera a).
10. Il Responsabile del Dipartimento è coadiuvato da un Comitato direttivo composto dai Responsabili dei servizi e da una rappresentanza elettiva, stabilita dal regolamento del Dipartimento di cui all'articolo 13 comma 5. Il Comitato direttivo esprime parere vincolante sulle decisioni relative alla gestione del Dipartimento secondo quanto previsto dal regolamento predetto.
11. Il Responsabile del dipartimento e i Dirigenti dei servizi, in relazione alle funzioni amministrative esercitate, si avvalgono di una apposita unità operativa amministrativa.
12. I Dipartimenti ed i servizi possono costituire al loro interno:
a) gruppi di lavoro permanenti e temporanei, istituiti dal Responsabile del Dipartimento e costituiti da operatori dei diversi servizi;
b) unità operative territoriali dei servizi a seconda delle dimensioni e dei problemi delle Aziende USL per lo svolgimento delle attività ed in ambiti territoriali indicati dal Piano triennale del Dipartimento.
13. Il Piano sanitario regionale individua i Dipartimenti di prevenzione che svolgono, sulla base di accordi e programmi concordati fra i Direttori generali delle Aziende sanitarie interessate, funzioni multizonali nella materia di cui al comma 4. In attesa del secondo Piano sanitario regionale, i Dipartimenti di prevenzione e le loro unità operative, possono svolgere, sulla base di indirizzi regionali e di accordi e programmi concordati tra le Aziende USL interessate, funzioni a favore di più Aziende USL.
14. I Dipartimenti di prevenzione assicurano il coordinamento e l'integrazione della propria attività con la Provincia, con i servizi di prevenzione ambientale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. A tale scopo provvedono nelle materie di comune interesse ad:
a) allestire archivi e banche dati comuni;
b) elaborare e realizzare programmi di vigilanza e controllo coordinati;
c) attuare forme di collaborazione sia in ambito tecnico-scientifico sia nell'eventuale erogazione di prestazioni al fine di garantire identiche procedure autorizzative su tutto il territorio della regione.
15. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, disciplina le modalità di raccordo e i rapporti dei Dipartimenti di prevenzione con le Province, con l'Agenzia regionale di cui al comma 14 e con l'lstituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
16. La Regione assegna alle Aziende USL risorse finanziarie vincolate all'espletamento delle attività di prevenzione.

Art. 25
(Servizi gestiti in forma associata)

1. Al fine di realizzare economie di spesa e il miglioramento dei servizi, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, quali servizi di natura tecnica ed amministrativa sono esercitati dall'Azienda USL del capoluogo di provincia, o in subordine da altra Azienda USL od ospedaliera, anche per conto delle altre Aziende della provincia, o della regione, in attesa delle indicazioni del Piano sanitario regionale.
2. Le Aziende USL ed ospedaliere che insistono sul medesimo territorio, quando valutazioni economiche ed organizzative ne dimostrino la convenienza, possono gestire determinate attività tecniche ed amministrative in forma associata sulla base di protocolli di intesa che disciplinano oggetto, modalità ed oneri finanziari rispettivi.
3. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la gestione in comune di attività tecnico-amministrative secondo quanto previsto dal comma 2.

Art. 26
(Integrazione e gestione
delle attività socio-assistenziali e sanitarie)

1. L'integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie si realizza nell'ambito del Distretto con la compresenza dei tre momenti specifici di intervento: sanitario, socio-sanitario integrato, assistenziale. Spetta alle Aziende USL assicurare i livelli di assistenza sanitaria residenziale a soggetti non autosufficienti e lungo degenti stabilizzati secondo quanto previsto al punto 3 E del piano sanitario nazionale approvato con d.p.r. 1° marzo 1994 e della programmazione sanitaria regionale. Le Aziende USL provvedono con proprio personale, all'espletamento delle attività sociali di rilievo sanitario di cui al d.p.c.m. 8 agosto 1985, già indicate nell'articolo 20 della presente legge; tale personale è parte integrante delle équipes multidisciplinari territoriali .
2. A seguito di delega da parte degli Enti locali interessati, le Aziende USL assumono la gestione delle previste attività socio-assistenziali, da svolgere attraverso i Distretti, con bilanci o contabilità separate ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino.
3. Le Aziende USL e i Comuni attuano l'integrazione e il coordinamento delle proprie attività attraverso appositi protocolli di intesa anche nel caso in cui i Comuni non deleghino le proprie funzioni socio-assistenziali alle Aziende. Tali protocolli devono prevedere la programmazione congiunta delle attività, la definizione delle rispettive modalità organizzative ed operative e l'individuazione delle risorse che gli Enti mettono a disposizione.
4. Ove l'Azienda USL gestisca servizi socio-assistenziali ai sensi del comma 2 è nominato il Coordinatore dei servizi sociali.
5. Il Coordinatore dei servizi sociali è nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato tra persone in possesso di laurea che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione in Enti o strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie, pubbliche o private. Il rapporto di lavoro è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale e rinnovabile.
6. Il Coordinatore dei servizi sociali coadiuva il Direttore generale nel governo dell'Azienda USL, dà pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolge attività di direzione dei servizi sociali, svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture e servizi dell'Azienda, con riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sociali e socio-assistenziali.
7. Il Direttore generale, con provvedimento motivato, può, per gravi motivi, sospendere o dichiarare decaduto il Coordinatore dei servizi sociali.
8. Gli oneri per il Coordinatore dei servizi sociali sono ripartiti in egual misura tra gli Enti locali che abbiano delegato le prestazioni socio-assistenziali e l'Azienda.


CAPO IV
Vigilanza e controllo

Art. 27
(Controllo interno di gestione)

1. Il Direttore generale, istituisce una apposita unità operativa di controllo interno per verificare mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità e il buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il Direttore generale allega al bilancio di previsione la relazione del servizio di controllo interno sulle verifiche e valutazioni effettuate.

Art. 28
(Vigilanza e controllo sugli atti)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulle Aziende USL e ospedaliere procedendo in particolare ad effettuare verifiche sulle attività svolte e sulla loro conformità con le norme in vigore e con gli indirizzi e gli obiettivi posti dai piani sanitari nazionale e regionale.
2. Sono sottoposti al controllo della Giunta regionale gli atti del Direttore generale inerenti:
a) il bilancio di previsione annuale e relative variazioni;
b) gli strumenti di programmazione così definiti dalla legge regionale di contabilità delle Aziende sanitarie nonché il bilancio di esercizio;
c) la dotazione organica del personale e le sue variazioni;
d) la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 51 del d.lgs. 29/1993;
e) la destinazione dell'eventuale avanzo;
f) la proposta per la copertura della perdita d'esercizio e per il riequilibrio della situazione economica;
g) il conto consuntivo annuale;
h) i provvedimenti che disciplinano i rapporti con le Università;
i) il regolamento di organizzazione e le sue modifiche;
l) le deliberazioni di programmi di spesa pluriennale;
m) gli atti di cui all'articolo 5, comma 4.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono sottoposti al controllo della Giunta regionale, secondo le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 4 della legge 412/ 1991 e sono trasmessi alla stessa entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Tali atti diventano esecutivi decorso il termine massimo di quaranta giorni dal loro ricevimento, salvo che siano stati richiesti entro i primi venti giorni chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito per l'esercizio del controllo decorre dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.
4. I controlli sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 19 del d.p.r. 31 luglio 1980, n. 617 sono disciplinati dalle disposizioni statali vigenti.
5. I provvedimenti del Direttore generale, non soggetti al controllo della Giunta regionale, sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della sede legale dell'Azienda USL od ospedaliera.
6. In caso di urgenza il Direttore generale può disporre l'immediata esecutività delle proprie deliberazioni .
7. La Giunta regionale, anche su richiesta motivata di cittadini, può richiedere al Direttore generale la trasmissione di qualsiasi altro atto adottato dall'Azienda USL od ospedaliera. Gli atti vanno trasmessi entro quindici giorni dalla richiesta; la Giunta regionale può annullarli, sentito il Direttore generale, nei trenta giorni successivi.
Art. 29
(Controllo sugli organi)

1. Qualora gli organi delle Aziende USL o delle Aziende ospedaliere omettano di compiere un atto obbligatorio per legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida con assegnazione di un congruo termine per provvedere, nomina un Commissario ad acta.
2. La Giunta regionale dispone la decadenza del Direttore generale in tutti i casi in cui ricorrono motivi gravi o reiterate violazioni di legge o dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, nonché in tutte le ipotesi di gravi disavanzi di gestione. La proposta di decadenza può essere avanzata anche dalla Conferenza dei Sindaci: in tal caso deve essere motivata da gravi e documentate irregolarità ed essere sottoscritta da almeno due terzi dei componenti della Conferenza medesima. Sulla proposta della Conferenza dei Sindaci, la Giunta regionale è tenuta a pronunciarsi entro novanta giorni.
3. La Giunta regionale scioglie il collegio dei revisori di cui all'articolo 17 in tutti i casi in cui ricorrano gravi violazioni di legge o gravi anomalie di funzionamento. La Giunta regionale può altresì disporre la decadenza dei singoli membri del collegio dei revisori per ripetute assenze ingiustificate.

Art. 30
(Controllo di qualità)

1. La Regione allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini effettua per mezzo dell'Agenzia sanitaria regionale di cui all'articolo 4 il controllo periodico della qualità e della quantità delle prestazioni nonché del loro costo.
2. La Giunta regionale al fine di valutare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce un sistema di indicatori e di parametri di riferimento per le strutture pubbliche e private.
3. Il Direttore generale dell'Azienda USL ed ospedaliera assicura l'attivazione del sistema di indicatori di cui al comma 2, ferma restando la possibilità di integrarli per ulteriori analisi a livello di Azienda.


CAPO V
Programmazione e finanziamento
delle Aziende USL ed ospedaliere

Art. 31
(Strumenti della programmazione)

1. Sono strumenti della programmazione sanitaria regionale:
a) il Piano sanitario regionale;
b) i programmi di intervento di area specifica a tutela della salute ed i piani settoriali.
2. Il Piano sanitario regionale definisce, coerentemente con le indicazioni del Piano sanitario nazionale, gli obiettivi del processo di programmazione regionale, i modelli organizzativi e gli standards dei servizi garantendo omogeneità di trattamento dei cittadini su tutto il territorio regionale.
3. Il Piano sanitario regionale in particolare:
a) assicura la piena valorizzazione e utilizzazione delle strutture pubbliche nel rispetto dei principi di una gestione qualitativamente e quantitativamente efficace ed efficiente delle stesse;
b) determina i criteri, i vincoli e le modalità con cui le Aziende sanitarie possono avvalersi delle strutture private per assicurare ai cittadini, nel rispetto della loro libertà di scelta, i livelli uniformi di assistenza;
c) riconsidera le Aziende USL e ospedaliere esistenti in relazione alle reali capacità di dare risposte qualificate alle esigenze di tutto il territorio e alla possibilità di mantenere una adeguata autonomia economica;
d) definisce i criteri generali per il finanziamento dei servizi e degli investimenti;
e) definisce i criteri generali ai quali le strutture sanitarie pubbliche devono attenersi per la determinazione dei rispettivi assetti, funzioni e dimensioni organizzative;
f) individua gli ospedali da costituire in Azienda ospedaliera;
g) determina le modalità di integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali ai fini della erogazione di efficaci prestazioni socio-sanitarie;
h) determina i criteri per l'approvazione da parte della Giunta regionale di progetti obiettivo ed azioni programmate per particolari aree di intervento.
4. Nei termini previsti dall'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo di riordino il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede all'approvazione con legge del Piano sanitario regionale o di parti di esso uniformandolo alle indicazioni del Piano sanitario nazionale.
5. Il Piano sanitario regionale ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. La presentazione della proposta di Piano da parte della Giunta regionale deve avvenire almeno tre mesi prima della scadenza del Piano precedente. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano è comunque prorogata l'efficacia del Piano precedente.
6. I programmi di intervento di area specifica a tutela della salute ed i piani sensoriali costituiscono strumenti per l'attuazione di obiettivi previsti dalla legge di Piano sanitario regionale e fissano, per periodi non superiore al triennio, i contenuti delle azioni finalizzate a tale attuazione, le condizioni organizzative e le risorse necessarie con la previsione delle relative fonti di finanziamento.
7. La Giunta regionale, entro il 30 settembre, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, sullo stato di salute della popolazione, sullo stato di attuazione del Piano sanitario regionale, sull'andamento della spesa sanitaria e sull'attività dei servizi e presidi della regione che evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Art. 32
(Atti di programmazione
delle Aziende USL ed ospedaliere)

1. Gli strumenti della programmazione delle Aziende sanitarie sono stabiliti dalla legge regionale di contabilità delle Aziende sanitarie.
Art. 33
(Finanziamento del servizio sanitario regionale)

1. Il finanziamento del servizio sanitario regionale, distinto in parte corrente e in conto capitale, è assicurato da:
a) i contributi di malattia attribuiti direttamente alla Regione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo di riordino;
b) la quota del fondo sanitario regionale integrativo assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino;
c) le entrate derivanti dalla mobilità sanitaria interregionale;
d) le quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, nonché le altre entrate dirette delle Aziende USL ed ospedaliere, compresi i redditi da patrimonio;
e) gli apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale diretti ad assicurare il finanziamento dei livelli uniformi di assistenza stabiliti dalla Regione;
f) i trasferimenti alla Regione per il finanziamento di spese in conto capitale, nonché gli eventuali apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale o derivanti da alienazioni patrimoniali delle Aziende USL ed ospedaliere.

Art. 34
(Finanziamento delle Aziende USL ed ospedaliere)

1. Costituiscono fonti finanziarie per le Aziende USL ed ospedaliere:
a) quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto, nel caso delle Aziende USL, della compensazione della mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni;
b) contributi e trasferimenti da Amministrazioni statali, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici;
c) le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute alle Aziende USL ed ospedaliere, da parte dei cittadini;
d) i ricavi derivanti dall'esercizio di attività libero professionali;
e) i ricavi derivanti dalla cessione di prestazioni e di servizi integrativi a pagamento, valorizzati sulla base dei tariffari vigenti;
f) proventi derivanti da contratti e convenzioni;
g) sopravvenienze connesse a lasciti e donazioni, nonché i redditi da patrimonio;
h) i ricavi derivanti dall'alienazione del patrimonio dell'Azienda;
i) ogni altra disponibilità acquisita dall'Azienda a qualsiasi titolo.
2. Le aziende USL ed ospedaliere, inoltre, possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito ai sensi di quanto previsto dalla lettera f), comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino.

Art. 35
(Ripartizione delle risorse regionali)

1. Le risorse regionali di cui all'articolo 34 sono destinate al finanziamento:
a) delle Aziende USL ed ospedaliere;
b) dei programmi di investimento definiti dalla programmazione regionale;
c) degli interventi per la realizzazione di obiettivi, in nome e per conto delle Aziende USL ed ospedaliere, attuati mediante gestione accentrata regionale.
2. L'individuazione delle risorse destinate ai sopraindicati interventi viene determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale.
3. La ripartizione della quota del fondo sanitario regionale destinata al finanziamento delle spese necessarie per la gestione delle Aziende sanitarie avviene, con provvedimento della Giunta regionale, in base a parametri su base capitaria riferita alla popolazione residente per classi di età per il conseguimento dei livelli uniformi di assistenza. ll Consiglio regionale determina i criteri per l'applicazione alla ripartizione di correttivi che tengono conto di particolari condizioni epidemiologiche, ambientali ed organizzative.
4. In sede di ripartizione della quota destinata al finanziamento delle Aziende sanitarie viene accantonata, con le modalità di determinazione e di erogazione previste dal Consiglio regionale:
a) una quota di riserva destinata al graduale conseguimento del riequilibrio territoriale e alla copertura di eventuali situazioni contingenti ed imprevedibili;
b) una quota per il funzionamento dei servizi e delle attività gestite a livello regionale;
c) una quota per il finanziamento differenziale di cui al comma 4 dell'articolo 3 del d.m. sanità 15 aprile 1994 e al comma 5 dell'articolo 2 del d.m. 14 dicembre 1994.
5. La remunerazione delle prestazioni erogate è a carico del finanziamento a quota capitaria della Azienda USL di residenza dell'utente.
6. La compensazione della mobilità sanitaria e la liquidazione della remunerazione delle prestazioni erogate nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda USL a favore di cittadini residenti in ambiti territoriali diversi, avviene sulla base di contabilità per singolo caso e secondo tariffe e procedure definite dalla Giunta regionale.
7. La remunerazione delle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti al di fuori della regione Marche è a carico delle Regioni di provenienza secondo la disciplina della mobilità di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino. Ai fini della imputazione della spesa e della remunerazione delle prestazioni sono assimilati ai residenti fuori regione anche coloro che, a seguito di prolungata degenza presso strutture residenziali sanitarie o socio-sanitarie con oneri anche parziali a carico del fondo sanitario regionale, hanno acquisito la residenza per motivi assistenziali presso lo stesso Ente o Istituto di ricovero.
8. Dall'1 gennaio 1998 le Aziende ospedaliere e l'INRCA saranno finanziate tramite la remunerazione a tariffa delle prestazioni erogate, sulla base dei rendiconti trimestrali inoltrati alle Aziende USL di residenza. La Regione determina annualmente il finanziamento aggiuntivo per le Aziende ospedaliere e l'INRCA per la remunerazione delle prestazioni sanitarie per le quali non è stata determinata la tariffa e per le prestazioni a favore di residenti fuori regione.
9. Per gli anni antecedenti al 1998, la Giunta regionale attribuisce alle Aziende ospedaliere e all'lNRCA una quota del fondo sanitario, destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione, determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti. Tale importo viene detratto dal finanziamento a quota capitaria dell'Azienda USL di residenza degli utenti. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo di tale acconto.
10. Le prestazioni, sia in regime di degenza che ambulatoriale, che sono erogate dai vari soggetti sia pubblici che privati accreditati, formano oggetto di apposito Piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione e delle risorse disponibili, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra la Giunta regionale e le Aziende USL, da una parte, e i vari soggetti erogatori dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, della Giunta regionale e delle Aziende USL dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, costituisce criterio di valutazione per il rimborso delle prestazioni ai singoli soggetti erogatori.
11. La ripartizione della quota destinata al finanziamento degli investimenti avviene, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, su provvedimento della Giunta regionale che procede alla selezione ed approvazione dei programmi e dei progetti presentati da ciascuna Azienda USL e dalle Aziende ospedaliere, in relazione alle previsioni della programmazione sanitaria regionale. I programmi ed i progetti di massima presentati dalle Aziende devono essere accompagnati da una dettagliata analisi costi-benefici e inseriti in un piano di fattibilità complessivo degli investimenti della singola azienda sanitaria.

Art. 36
(Contratti)

1. I contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono disciplinati dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
2. I pagamenti non possono essere differiti oltre novanta giorni dalla data di liquidazione.
3. I contratti di leasing devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale.
4. I regolamenti economali delle Aziende sanitarie stabiliscono i procedimenti ed i limiti massimi di spesa per eseguire interventi urgenti di riparazione degli impianti e delle apparecchiature e per acquisire materie prime, beni e servizi necessari al fine di assicurare le prestazioni sanitarie.
CAPO Vl
Norme transitorie e finali
Art. 37
(Norme transitorie e finali)

1. Alla data di approvazione del regolamento di organizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 13, cessano di essere applicate le disposizioni contenute nelle l.r. 12 marzo 1980, n. 10 e 24 aprile 1980, n. 24, riguardanti l'organizzazione delle USL.
2. In attesa della revisione della legge regionale concernente la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Aziende USL ed ospedaliere ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo di riordino, si applicano alle stesse le norme di cui alla l.r. 24 ottobre 1981, n. 31.
3. Fino alla definizione degli accordi di cui all'articolo 5 comma 4, restano valide le modalità di accesso alle prestazioni così come disciplinate dal'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
4. In attesa della stipula dei protocolli di intesa di cui al comma 2 dell'articolo 25, le Aziende ospedaliere possono avvalersi delle strutture delle aziende USL per l'espletamento dei servizi amministrativi e tecnici occorrenti.
5. Fino all'approvazione del secondo Piano sanitario regionale, la rete e le attività poliambulatoriali sono riorganizzate dalle Aziende sanitarie sulla base di appositi indirizzi e linee guida approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui al d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, le Aziende USL competenti per territorio assicurano la gestione e la disponibilità del personale e delle attrezzature necessarie a garantire la continuità dei controlli da parte delle Aziende USL stesse e l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni amministrative in materia ambientale, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
7. Fino all'esecutività delle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 5 continuano ad applicarsi le norme di cui alla l.r.12/1989.

Art. 38
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 4 e 5 della l.r. 28 giugno 1994, n. 22 sono abrogati.
2. La l.r. 7 gennaio 1993, n,1 è abrogata.
3. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 12 aprile 1995, n. 36 e abrogato.

Art. 39
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 17 luglio 1996

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)


IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).


NOTE

Note all'art. 1, comma 3:

- Il D.Lgs. n. 502/1992 reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

- Il D.Lgs. n. 517/1993 reca: "Modificazioni al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".


Nota all'art. 2, comma 2, lettera e):

L'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 3) concerne la disciplina dei rapporti per l'organizzazione delle prestazioni assistenziali. Il comma 4, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, così dispone:
"4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strumentali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto d'indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art 1, comma 4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione".


Nota all'art. 4, comma 2, lettera f):

Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 502/1992 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 3), come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dell'articolo 4 del decreto legge 30 maggio 1994, n. 325, è il seguente:
"Art. 10 - (Controllo di qualità) - 1. Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché del loro costo, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario nazionale.
2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare riguardo alla introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualità dei servizi e delle prestazioni. Il Ministro della sanità interviene nell'esercizio del potere di alta vigilanza.
3. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti, sono stabiliti i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alle verifiche dei risultati conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di indicatori.
4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente".

Nota all'art. 4, comma 6:

Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, è il seguente: "Art. 7 - (Gestione delle risorse umane) - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impiegati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".

Nota all'art. 5, comma 2:

Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 502/1992 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 3) come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:
"Art. 4 - Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri. -
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le proprie indicazioni ai fini della conseguente individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto al comma 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità, attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri, le regioni costituiscono in azienda con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i predetti ospedali. Con le stesse procedure si provvede alla costituzione in aziende di ulteriori ospedali in possesso dei requisiti richiesti, dopo la prima attuazione del presente decreto. Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno gli stessi organi previsti per l'unità sanitaria locale, nonchè il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il consiglio dei sanitari con le stesse attribuzioni indicate nell'art. 3. Nel consiglio dei sanitari è garantita la presenza dei responsabili di dipartimento. La gestione delle aziende ospedaliere è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.
2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti caratteristiche:
a) presenza di almeno tre strutture di alta specialità secondo le specificazioni fornite nel decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992, emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività medesime;
b) organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale di tutti i servizi che compongono una struttura di alta specialità.
3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.
4. Le regioni possono altresì costituire in azienda i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia, i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'università nonchè gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotati del dipartimento di emergenza come individuato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano di norma, dotati anche di elisoccorso.
5. I policlinici universitari sono aziende dell'università dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto dell'università determina, su proposta della facoltà di medicina, le modalità organizzative e quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici universitari è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.
6. I presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina, costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del modello gestionale secondo quanto previsto dal presente decreto per le aziende ospedaliere; il direttore generale è nominato d'intesa con il rettore dell'università.
La gestione dell'azienda deve essere informata anche all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. L'università e l'azienda stabiliscono i casi per i quali è necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di medicina per le decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella composizione del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.,
7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti principi:
a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di un quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;
b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera a) devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantità presutne e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra.
La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presidi stessi da erogare nell'anno successivo;
c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero -professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi ai servizi integrativi a pagamento;
d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni.
7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresì effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria interregionale.
7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovrà essere progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del quale si dovrà accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati (19/a).
8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva l'autonomia dell'università, comportano rispettivamente il commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale.
9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale è previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneità di cui all'art. 17, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili.
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lettera g) in materia di personale in esubero, le regioni provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (20), correlando gli standard ivi previsti con gli indici di degenza media, l'intervallo di turn-over e la rotazione degli assistiti, ed organizzando gli stessi presidi in dipartimenti. All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende di cui al presente articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti-letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari pro-tempore nonchè le autorità responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali, e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti sono limitati al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovati.
Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse, nonchè, se trattasi di ricovero richiesto in regime libero-professionale, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, nonchè le disposizioni del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129.
11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione di camere a pagamento nonchè quelli ascritti agli spazi riservati all'esercizio della libera professione intramuraria, non concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilità e di coerenza con le esigenze e le finalità assistenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l'esercizio delle attività libero professionali in regime ambulatoriale all'interno delle strutture e dei servizi, le disposizioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al restante personale della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del presente decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la ripartizione dei proventi derivanti dalle predette attività si applicano le vigenti disposizioni contrattuali.
12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della L.R 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412; e sono approvati con decreto del Ministro della sanità.
13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attività assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano".


Note all'art. 5, comma 5:

- La L.R. n. 15/1984 reca; "Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica".

- La L.R. n. 20/1987 reca: "Modifica della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 riguardante ulteriori provvedimenti a favore dei soggetti affetti da uremia cronica".

- La L.R. n. 30/1987 reca: "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico".

- La L.R. n. 52/1994 reca: "Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della L.R. 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico".

- La L.R. n. 12/1989 reca: "Gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie e sviluppo del sistema informativo sanitario".


Nota all'art. 6, comma 1:

Per il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 502/1992 vedi nella nota all'art. 5, comma 2.


Nota all'art. 6, comma 3:

L'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 3) concerne la disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali. Il comma 5, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e poi modificato dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così dispone:
"5. L'unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri presidi, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, e dei professionisti. Con tali soggetti l'unità sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà di libera scelta delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da parte dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione delle previsioni di cui al precedente comma sono tenute presenti le specificità degli organismi di volontariato e di privato sociale non a scopo di lucro".


Note all'art. 6, comma 5:

- La legge n. 132/1968 reca: "Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera".

- Il D.P.R. n. 128/1969 reca: "Ordinamento interno dei servizi ospedalieri".

- Il D.P.R. n. 129/1969 reca: "Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura".
(omissis)


Nota all'art. 7, comma 1:

L'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 3) concerne l'organizzazione delle unità sanitarie locali. Il comma 5, lettera d), come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, così dispone:
"5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
(Omissis);
d) il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare;
(omissis)


Nota all'art. 8, comma 1:

Il testo dell'art. 6 della L.R. n. 22/1994 (Ridelimitazione degli ambiti territoriali e norme per la gestione transitoria delle unità sanitarie locali) è il seguente:
"Art. 6 - (Conferenza dei sindaci) - 1. Al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, in ogni USL viene costituita la conferenza dei sindaci dei comuni compresi all'interno della USL la quale provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo e rimette alla Regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al legale rappresentante della USL ed alla Regione.
2. La funzione della conferenza dei sindaci è esercitata tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da cinque componenti eletti dalla stessa conferenza.
Tale rappresentanza assume la denominazione di comitato dei sindaci.
Conferenza dei sindaci e comitato dei sindaci durano in carica quattro anni.
La perdita della carica di sindaco determina anche la perdita del diritto a partecipare ai predetti organismi.
3. Il comitato dei sindaci è presieduto, di diritto, dal sindaco del comune in cui ha sede legale la USL. Gli altri quattro membri del comitato dei sindaci sono eletti dalla conferenza dei sindaci secondo le seguenti modalità:
a) ogni sindaco può votare per un solo candidato;
b) ad ogni sindaco, nella sua espressione di voto, sono attribuiti tanti voti quanti sono gli abitanti residenti nel suo comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT;
c) il presidente del comitato dei sindaci non ha diritto di voto;
d) risulteranno eletti coloro che raccoglieranno il maggior numero di voti.
4. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il comitato dei sindaci si doterà di un proprio regolamento di funzionamento.
Gli uffici e i servizi della USL forniranno ogni utile collaborazione ed informazione affinché il comitato dei sindaci possa svolgere nelle condizioni ottimali la propria funzione, mentre il supporto amministrativo al comitato, compreso ogni onere di funzionamento, sarà invece fornito dal comune che esprime il presidente del comitato stesso.
5. La conferenza dei sindaci può essere convocata su richiesta del comitato dei sindaci o di almeno cinque sindaci dei comuni della USL".


Nota all'art. 8, comma 9:

Il testo dell'art. 32 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) è il seguente:
"Art. 32 - (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) - Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli uffici sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.
Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico".


Nota all'art. 9, commi 1, 2, 3 e 6:

Il testo dell'art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 502/1992 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 3), commi tutti sostituiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:
"Art. 6 - (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università) - 1. Le regioni, nell'ambito della propria programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni possono, d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate.
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, concesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1993, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.
(Omissis)".


Nota all'art. 10, comma 1:

Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. n. 502/1992 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 3), come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:
"Art. 14 - (Diritti dei cittadini) - 1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell'andamento delle attività di prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, può avvalersi anche della collaborazione delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentantive degli utenti e degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonché delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, per la definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie. Le regioni determinano altresì le modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di qualità.
4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
Il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione.
5. Il direttore sanitario e il direttore sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela dei cittadini avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnare in via giurisdizionale.
6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti. La prima pubblicazione è effettuata entro il 31 dicembre 1993.
7. E' favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscono gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/1991 e dalle leggi regionali attuative.
8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali".


Nota all'art. 10, comma 2:

Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 3/1994 (Interventi a favore degli emigrati, degli immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie) e il seguente:
"Art. 5 - (Consulta regionale) - 1. Presso la giunta regionale è istituita, con decreto del presidente della giunta regionale, la consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione, i cui compiti sono specificati al successivo articolo 7".


Nota all'art. 15, comma 4:

Per il testo dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 29/1993 vedi nella nota all'art. 4, comma 6.


Nota all'art. 15, comma 6:

L'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 3) concerne l'organizzazione delle unità sanitarie locali. Il comma 6, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e poi modificato dall'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, così dispone:
"6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale, o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità".


Nota all'art. 17, commi 1, 4 e 6:

L'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 3) concerne l'organizzazione delle unità sanitarie locali. Il comma 13, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, così dispone:
"13. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra
i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali. Il predetto collegio è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi. I revisori, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio l992, n. 88. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo".


Note all'art. 19, comma 2:

Il D.M. 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, reca: "Normative concorsuali del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R 20 dicembre 1979, n. 761".


Nota all'art. 20, comma 4, lettera c):

La L.R. n. 18/1986 reca: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate".


Nota all'art. 21, comma 2:

Per il testo dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 22/1994 vedi nella nota all'art. 8, comma 1.


Nota all'art. 22, comma 1:

Il testo dell'art. 17 del D.Lgs. n. 502/1992 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 3), come modificato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993, e dall'articolo 18 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 507, è il seguente:
"Art. 17 - (Regolamentazione esame di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione) - 1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che siano in possesso di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione.
2. L'esame per il conseguimento della idoneità nazionale è diretto ad accertare le capacità professionali, organizzative e di direzione del candidato e consiste nella effettuazione di prove teorico-pratiche nella specifica disciplina e nella valutazione del curriculum professionale.
3. Le prove consistono in test di domande a risposte multiple riguardanti anche la soluzione di casi pratici simulati nelle materie attinenti le specifiche professionalità assegnati a ciascun candidato in via casuale.
4. I criteri generali per la predisposizione e la valutazione dei test che devono consentire la verifica, oltre che della professionalità posseduta anche delle capacità organizzative e di direzione, sono stabiliti da una apposita commissione costituita presso il Ministero della sanità e presieduta dal presidente di sezione del predetto Consiglio da lui delegato. I test nelle materie d'esame sono predisposti da apposite commissioni costituite presso il Ministero della sanità con esperti di comprovata professionalità.
5. Le idoneità nelle specifiche discipline per ciascuna categoria professionale, le procedure, le modalità di espletamento degli esami, ivi compresa la valutazione del curriculum professionale ed i requisiti di ammissione dei candidati, sono fissati con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. Sono previste idoneità con accesso riservato a più categorie professionali salvaguardando le rispettive specificità culturali, funzioni e competenze.
6. Il Ministero della sanità, con unico bando nazionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice ogni due anni gli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione per singole discipline. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli idonei, che è pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale.
7. Fino a quando non sarà attivato il sistema di svolgimento degli esami in forma automatizzata, le modalità di espletamento sono stabilite con decreto di cui al comma 5.
8. Il possesso dell'idoneità nazionale conseguita secondo la normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto costituisce titolo valido per l'accesso al secondo livello dirigenziale.
9. Fino all'espletamento degli esami nazionali di cui al comma 6, per l'accesso ai posti di secondo livello dirigenziale di cui all'art. 15, comma 3, per il personale disciplinato dall'art. 61 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1982, n. 51, valgono i requisiti di ammissione ivi previsti.
10. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è abrogato; gli esami di idoneità già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono revocati.
11. Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al comma 6, sono valide le idoneità conseguite in "Igiene, epidemiologia e sanità pubblica", in "Organizzazione dei servizi sanitari di base" e in "Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri" ai fini del conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale, e l'idoneità in "Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri" per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera"".


Nota all'art. 24, comma 1:

Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 502/1992 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 3), come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:
"Art. 7 - (Dipartimenti di prevenzione) - 1. Le regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato nei seguenti servizi:
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria.
2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici".


Note all'art. 26, comma 1:

-Il testo del punto 3E del piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, approvato con D.P.R. 1 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1994, è il seguente:
"3.E. - (Assistenza sanitaria residenziale a non autosufficienti e lungodegenti stabilizzati) 1. Obiettivo del livello è promuovere mediate trattamenti sanitari in regime residenziale, il recupero di autonomia dei soggetti non autosufficienti, il recupero e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, degli anziani, nonché la prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per le patologie croniche.
2. Il livello si articola nei livelli analitici di seguito elencati:
2.1. livello di assistenza psichiatrica residua realizzato attraverso:
- visite mediche, assistenza infermieristica ed ogni atto e procedura diagnostica, terapeutica in favore di pazienti psichiatrici degenti negli ospedali psichiatrici.
2.2. livello di assistenza residenziale agli anziani realizzato attraverso:
- assistenza sanitaria di base ad anziani degenti in strutture residenziali.
2.3. livello di assistenza residenziale ai tossicodipendenti in comunità terapeutiche realizzato attraverso:
- assistenza sanitaria riabilitativa a tossicodipendenti in comunità terapeutiche.
2.4. livello di assistenza residenziale ai disabili psichici
erogato attraverso:
- assistenza sanitaria di base a disabili psichici in regime residenziale.
2.5. livello di assistenza residenziale ai disabili fisici
erogato attraverso:
- assistenza sanitaria di base a disabili fisici in regime residenziale.
2.6. livello di assistenza riabilitativa residenziale ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 erogato attraverso:
- assistenza riabilitativa ai disabili fisici, psichici e sensoriali in regime residenziale presso appositi centri di riabilitazione".

- Il D.P.C.N. 8 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 14 agosto 1985, reca: "Atti di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".


Nota all'art. 26, comma 2:

L'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 (per l'argomento del
decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 3) concerne l'organizzazione delle unità sanitarie locali. Il comma 3, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 dicembre 1993, n. 517, così dispone:
"3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie".


Nota all'art. 28, comma 2, lettera d):

Il testo dell'art. 51 del D.Lgs. n. 29/1993 (per l'argomento del decreto vedi nella nota all'art. 4, comma 6), come sostituito dall'articolo 28 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è il seguente:

"Art. 51. Procedimento di contrattazione. -- 1. L'Agenzia di cui all'art. 50, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredto da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonchè la quantificazione complessiva della spesa diretta e indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata. Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimità e la compatibilità economica entro i quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi.
3. Per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche è autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'art. 45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto, dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla sottoscrizione è sottoposta al controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere all'Agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, copia dei contratti collettivi decentrati. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale.
4. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi che comportano, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stbailito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonchè nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.


Nota all'art. 28, comma 3:

L'art. 4 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) concerne l'assistenza sanitaria. Il comma 8 così dispone:
"8. E' abolito il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, L. 23 dicembre 1978, n. 833 e degli enti ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle unità sanitarie locali e dei sopracitati enti ospedalieri riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla regione, che è tenuta a pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di cui agli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, è esteso anche ai provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e delle convenzioni. Il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 18, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, è modificato in quaranta giorni".


Nota all'art. 28, comma 4:

Il D.P.R. n. 617/1980 (Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico-art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833) è stato abrogato dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.


Nota all'art. 33, comma 1, lettere a) e b):

Il testo degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 502/1992 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 3), come modificati rispettivamente dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:

"Art. 11. Versamento contributi assistenziali - 1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a versare all'I.N.P.S. i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, provvedono, alle scadenze già previste, al versamento con separata documentazione degli stessi distintamente dagli altri contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni.
2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del 1993, i soggetti di cui al comma precedente continuano a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU, con separata documentazione, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo SCAU riversa all'I.N.P.S. i predetti contributi entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i rispettivi datori di lavoro versano, con separata documentazione, alle scadenze previste per i soggetti di cui al comma 1, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi, alle Casse marittime che provvedono a riversarli all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione.
4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale entro il bimestre successivo a quello della loro riscossione.
5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le modalità previste dal decreto di attuazione dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza, per effetto di legge, regolamento e contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versamenti a cura dei predetti soggetti, entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle rate di pensione.
7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare, distinti per regione in base al domicilio fiscale posseduto dal lavoratore dipendente, al 1º gennaio di ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e l'ammontare dei contributi. In sede di prima applicazione le predette indicazioni relative ai primi cinque mesi del 1993 possono essere fornite con la documentazione relativa al versamento dei contributi effettuato nel mese di giugno 1993.
8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli adempimenti di cui a precedente comma con riferimento al luogo di pagamento della pensione.
9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1º gennaio di ciascun anno dall'iscritto al Servizio sanitario nazionale.
10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale su appositi conti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5 sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono accreditati dall'I.N.P.S. ai predetti conti. In sede di prima applicazione il versamento o l'accreditamento dei predetti contributi sui conti correnti infruttiferi delle regioni è effettuato con il riferimento agli interi primi cinque mesi del 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede, entro il 30 agosto 1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi riscossi nei primi cinque mesi del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresì le quote del Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente alle regioni interessate il rendiconto dei contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui c/c di tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima applicazione è inviato alle regioni il rendiconto del primo semestre 1993; entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni centrali dello Stato entro trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di cui al precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale delle riscossioni o trattenute e dei versamenti corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti e alle correlate basi imponibili contributive.
12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale non si applicano il comma 2 dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e l'articolo 17 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1993.
14. Per l'anno 1993 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla contestuale riduzione delle somme iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per importi pari ai contributi accreditati alle regioni dai soggetti di cui al precedente comma 9.
15. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale attribuiti a ciascuna delle regioni. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.
16. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle unità sanitarie locali per i primi nove mesi dell'anno 1993 sono riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992.
17. A decorrere dall'anno 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere alle regioni anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti relativi ai contributi sanitari in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto dei contributi sanitari alle stesse attribuiti nonchè delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE le predette anticipazioni mensili sono commisurate al 90 per cento dell'importo complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente.
18. E' abrogato l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n.8.
19. Alla copertura finanziaria dell'eventuale differenza tra il complesso dei contributi sanitari previsto in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale ed i contributi effettivamente riscossi dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani, compresi i familiari, i quali risiedono in Italia e sono, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia, esentati da imposte dirette o contributi sociali di malattia sui salari, emolumenti ed indennità percetti per il servizio prestato in Italia presso missioni diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze di organismi o di uffici internazionali, o Stati esteri, è regolata mediante convenzioni tra il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, e gli organi competenti delle predette missioni, sedi o rappresentanze e Stati".

"Art. 12. Fondo sanitario nazionale. - 1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:
a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprifilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
A decorrere dal 1º gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di una sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.

5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziarie attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio".

Si fa presente che con decorrenza 1° luglio 1995 il servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) richiamato nel soprariportato art. 11, è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.


Nota all'art. 34, comma 2:

L'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 (per l'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 3) concerne l'organizzazione delle unità sanitarie locali. Il comma 5, lettera f), come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, così dispone:
"5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
(Omissis);
f) il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro;
2) la contrattazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
(Omissis)".


Note all'art. 35, comma 4, lettera c):

-L'art. 3 del D.M. l5 aprile 1994 (Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitative ed ospedaliera), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994, concerne i criteri di determinazione delle tariffe. Il comma 4 così dispone:
"4. Nel determinare le tariffe per le prestazioni rese dai soggetti erogatori per i quali siano documentati lo svolgimento, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, di attività istituzionali di ricerca e didattica e/o la presenza di servizi obbligatori individuati dalla programmazione nazionale e regionale, le regioni e le province autonome possono incrementare il costo standard di produzione di una quota percentuale proporzionale ai costi attribuiti a tali attività".

- Il testo dell'art. 2, comma 5, del D.M. 14 dicembre 1994 (Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1994, è il seguente:
"5. Le regioni e le province autonome, per l'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera relative alle attività di emergenza, di terapia intensiva, di trapianto di organi (ivi comprese quelle relative all'espianto degli organi stessi), di assistenza ai grandi ustionati e, eventualmente alle attività di altri servizi obbligatori individuati dalla programmazione nazionale e regionale, nonché per lo svolgimento di attività di didattica nell'ambito del servizio sanitario nazionale, possono prevedere programmi finalizzati di finanziamento regionale".


Nota all'art. 35, comma 7:

Per il testo dell'art. 12, comma 3, lettera b), del D. Lgs. n. 502/1992 vedi nella nota all'art. 33, comma 1, lettere a) e b).


Note all'art. 37, comma 1:

- La L.R. n. 10/1980 reca: "Istituzione delle associazioni dei comuni ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

- La L.R. n. 24/1980 reca: "Organizzazione delle unità sanitarie locali".
Note all'art. 37, comma 2:

-Il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 502/1992 (per 1'argomento del decreto vedi nelle note all'art. 1, comma 3), come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:

"Art. 5. Patrimonio e contabilità. - Nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; sono parimenti trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali i beni di cui all'art. 65, primo comma - come sostituito dall'art. 21 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, - convertito con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 - della L. 23 dicembre 1978, n. 833.
2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati con provvedimento regionale. Tale provvedimento costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni, che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo a imposte e tasse.
3. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, le regioni provvedono ad emanare norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e modificato con D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
b) l'adozione del bilancio pluriennale di previsione nonchè del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo.
5. Per conferire uniforme struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonchè omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
6. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 2, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - in ordine all'evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1º gennaio 1995 e viene mantenuta in via provvisoria la vigente contabilità finanziaria".

-La L.R. n. 32/1981 reca: "Norme per la disciplina della contabilità, la utilizzazione e la gestione del patrimonio delle unità sanitarie locali".


Nota all'art. 37, comma 3:

Il testo dell'art. 19 della legge n. 67/1988 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è il seguente:

"Art. 19. - Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per le malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non può essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, è elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unità sanitarie locali del termine massimo di quattro giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonchè al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità regolamenta con proprio decreto la materia.
2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 e già convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria, restano convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 marzo 1989.
3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruità delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perchè forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unità sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.
4. I medicinali per uso umano, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata ai sensi del D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 sono classificati come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale o come medicinali non prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento che autorizza l'immissione in commercio di un medicinale per uso umano specifica, altresì, la classificazione ai fini del decreto legislativo di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/26 CEE ed eventuali modificazioni.

5. Al prontuario terapeutico, costituito dai medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale, sono allegati l'elenco dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero e quello dei medicinali utilizzabili esclusivamente dagli specialisti, in ambulatorio. Il prontuario deve conformarsi ai principi e ai criteri stabiliti dall'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. [Il decreto del Ministero della sanità di cui al comma 4, che concerne l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali, deve contenere, tra l'altro, per ogni specialità, l'indicazione della classe di appartenenza nonchè il prezzo di vendita il quale, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera c) del citato comma 4, deve essere determinato dal Comitato interministeriale prezzi entro quaranta giorni dalla richiesta da parte del Ministero della sanità]

7. Alla Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono attribuiti i seguenti compiti:
a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;
b) proporre la collocazione delle specialità medicinali in una delle classi, di cui al comma 4, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio ovvero proporre le modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizione scientifiche lo rendano necessario;

c) effettuare la revisione di ogni specialità medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica extra-ospedaliera;

d) proporre la migliore aderenza delle confezioni delle specialità medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici;

8. Il Ministero della sanità, su proposta della Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n., 531, in relazione ai principi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 provvede entro il 31 ottobre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente. La citata Commissione consultiva del farmaco dispone con continuità l'aggiornamento nel prontuario terapeutico dei farmaci nuovi o già noti.
9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.
10. La Commissione di cui al comma 7, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialità medicinali già registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma 4, entro il termine del 31 ottobre 1988, nonchè ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanità sono adottati gli atti conseguenti.
11.

12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine è prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora non si sia proveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del prontuario terapeutico nazionale.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è determinata in lire 2.000 per ricetta.
14. Le spese sostenute da aziende produttrici di medicinali previsti dal comma 5 per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa, quando hanno finalità di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro della sanità con proprio decreto.
15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari, propone al Comitato Interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione del prezzo amministrato delle specialità medicinali e dei prodotti galenici.
16. I benefici previsti dall'articolo 1, D.L. 31 luglio 1987, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonchè alle loro associazioni che svolgono le attività di acquisizione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14, L. 17 febbraio 1982, n. 46.

17. E' istituito un fondo per interventi di educazione ed informazione sanitaria collegate ad attività sportive ed iniziative anti-doping. La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dal Ministro della sanità, che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi e le modalità di attuazione, avvalendosi della collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca, delle università delle scuole di ogni ordine e grado, del CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in lire tre miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di lire 1.500 milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988 e 4302 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con propri contributi all'attuazione dei programmi previsti nel presente comma.
18. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalità per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non corredate a reddito sono rilasciate dalle unità sanitarie locali.
19. Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con prioritario riferimento alla riduzione della durata media delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo svolgimento di accertamenti diagnostici di particolare rilevanza e complessità, nonchè al contenimento dei consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione le commissioni professionali di presidio e regionali per la verifica e la revisione della qualità tecnico-scientifica dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, numero 290, all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, numero 291. Qualora le organizzazioni sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla definizione dei progetti, le somme costituenti il fondo di incentivazione di cui all'articolo 102, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 restano accantonate e non possono essere erogate al personale ad altro titolo.
20. Allo scopo di garantire condizioni di uniformità e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanità individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere nazionale, a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, numero 833. Altre prestazioni aggiuntive non comprese nell'elenco possono essere erogate con le modalità previste dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730".

Si fa presente che il termine del 31 marzo 1989, previsto al comma 2 del soprariportato art. 19, è stato prorogato al 31 dicembre 1989 dall'articolo 2 della legge 1 febbraio 1989, n. 37.


Nota all'art. 37, comma 6:

Il D.L. n. 496/1993, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 62, reca: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia regionale per la protezione ambientale".


Nota all'art. 37, comma 7:

Per l'argomento della L.R. n. 12/1989 vedi nella nota all'art. 5, comma 5.


Nota all'art. 38, comma 1:

Per l'argomento della L.R. n. 22/1994 vedi nella nota all'art. 8, comma 1.


Nota all'art. 38, comma 2:

La L.R. n. 1/1993 reca: "Istituzione di un Osservatorio Epidemiologico Regionale Marche".


Nota all'art. 38, comma 3:

Il testo vigente dell'art. 11 della L.R. n. 36/1985 (Realizzazione di residenze sanitarie assistenziali denominate "Casa alloggio per giovani disabili affetti da sclerosi multipla o distrofia muscolare" nell'azienda sanitaria n. 2 e nell'azienda sanitaria n. 13), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 11 - (Norma transitoria) - 1. La presente legge va applicata anche per le R.S.A. degli anziani di età superiore a sessantacinque anni non autosufficienti o disabili, istituite, da istituire o da ristrutturare nella regione.
2.
3. Nelle strutture da istituire o da ristrutturare rientrano anche le case di riposo gestite dai comuni e dagli enti IPAB o IRB, purché in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli precedenti.
4. Alla costituzione, alla dotazione di personale e di attrezzature, con il relativo finanziamento, provvede la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente".


a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 49 del 19 ottobre 1995;

- Relazione della V commissione permanente in data 22 maggio 1996;

- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 11 giugno 1996, n. 52 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 378/GAB/96, del 13 luglio 1996).


b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SANITA'.


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(Indice BUR)