Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 29.
Modificazioni all'articolo 9 della Legge Regionale 28 marzo 1977, n. 9 e successive modificazioni concernente "disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie delle Marche".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della l.r. 28 marzo 1977, n. 9, così come modificato dalla l.r. 29 marzo 1991, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
"Il Sindaco può altresì autorizzare deroghe alla chiusura per ferie delle farmacie rurali o uniche o di frazione per assicurare un adeguato servizio farmaceutico in ambito territoriale comprendente più comuni limitrofi appartenenti ad un bacino di utenza omogeneo, a condizione che sia garantito il diritto alle ferie del personale dipendente.".
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; sarà fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 23 luglio 1996

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)


IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).


NOTE


Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 9 della L.R. n. 9/1977 (Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1991, n. 9, e dalla presente legge, è il seguente: "Art. 9 - Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, anche se appartenenti a enti pubblici osservano una chiusura annuale per ferie non inferiore a 20 giorni e non superiore a 30 giorni di norma consecutivi secondo modalità e turni stabiliti ai sensi dell'art. 2.
Le farmacie rurali possono essere autorizzate dal sindaco a derogare ai limiti di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che nel territorio del comune non operi altro esercizio farmaceutico e che venga in ogni caso garantito il diritto alle ferie del personale dipendente.
Il Sindaco può altresì autorizzare deroghe alla chiusura per ferie delle farmacie rurali o uniche o di frazione per assicurare un adeguato servizio farmaceutico in ambito territoriale comprendente più comuni limitrofi appartenenti ad un bacino di utenza omogeneo, a condizione che sia garantito il diritto alle ferie del personale dipendente".


a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Carassai, Procaccini e Andrea Ricci n. 125 del 20 maggio 1996;

- Relazione della V commissione permanente in data 29 maggio 1996;

- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996, n. 54 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 418/GAB.96, del 20 luglio 1996)

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO SANITA'










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