Legge Regionale 24 luglio 1996, n. 32.
Tributo regionale per il diritto allo studio universitario.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale;
promulga
la seguente le legge regionale:
Art. 1(Importo della tassa)
1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è determinato a decorrere dall'anno accademico 1996/1997 in lire 150.000.
Art. 2(Oggetto della tassa)
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
2. I corsi di studio delle Università comprendono i corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione e i corsi di diploma dell'ISEF.
3 La tassa è dovuta alla Regione Marche per l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio delle Università aventi sede legale nella Regione.
Art. 3(Soggetti passivi)
1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di cui al precedente articolo.
2. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da Università aventi sede legale in altre Regioni.
3. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione Marche in unica soluzione all'atto di iscrizione.
Art. 4(Riscossione della tassa)
1. La Regione si avvale delle Università e dell'ISEF per le funzioni relative alla riscossione della tassa di cui all'articolo 1, mediante apposita convenzione da stipularsi tra le parti, nella quale vengono definite le modalità di riscossione e versamento.
Art. 5(Accertamenti e rimborsi)
1. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al presente articolo.
Art. 6(Devoluzione dei proventi)
1. I proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario versati alle singole Università e all'ISEF sono attribuiti ai rispettivi ERSU per le finalità di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 549/1995.
Art. 7(Esoneri)
1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui alla presente legge, agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi sono determinati nelle stesse forme e modalità di quelle applicate dalle Università per il pagamento dei tributi di propria competenza.
2. Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 390/1991, nonché gli studenti risultanti idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
3. Le Università e l'ISEF rimborsano d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2.
Art. 8(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Marche.
Ancona, 24 luglio 1996
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 3, comma 20, della legge n. 541/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"20. Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell'art. 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo".
Nota all'art. 6, comma 1:
Il testo dell'art. 3, comma 23, della legge n. 549/1995 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) è i1 seguente:
"23. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390".
Nota all'art. 7, comma 2:
La legge n. 390/1991 reca: "Norme sul diritto agli studi universitari".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 133 del 5 giugno 1996;
- Relazione della II commissione permanente in data 20 giugno 1996;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996, n. 54 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 416/GAB.96, del 23 luglio 1996.
b) SERVIZI REGIONALI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E SERVIZIO BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
