Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 35.
Modifica della Legge Regionale 13 Marzo 1995, n. 23 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, ai componenti del Consiglio regionale è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, una diaria mensile pari al 65 per cento di quella prevista per i membri della Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Le variazioni della diaria mensile sono accertate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995, è sostituito dal seguente:
"2. Ai Consiglieri che abitano entro 25 chilometri dalla sede del Consiglio è inoltre corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto pari al 15 percento della diaria di cui al comma 1.".
3. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:
"5. I Consiglieri residenti nei comuni di cui al comma 3, in alternativa al rimborso forfettario mensile delle spese ed alla diaria mensile forfettaria, possono optare per l'indennità di missione di cui all'articolo 5, comma 1, per recarsi dal comune di residenza alla sede del Consiglio. I Consiglieri che usufruiscono dell'autovettura di servizio, in alternativa alla diaria mensile forfettaria, possono optare per l'indennità di missione depurata della quota attinente al rimborso delle spese di viaggio; i componenti della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza, in caso di cessazione dalla carica, possono optare per un regime diverso da quello in godimento. L'indennità di missione, nei casi di cui al presente comma, può essere corrisposta, senza preventiva autorizzazione, per un massimo di venti giorni al mese.".
4. Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:
"7. I Consiglieri regionali hanno altresì diritto di ottenere l'abbonamento per la circolazione sulla rete autostradale e di usufruire gratuitamente dell'autorimessa o del parcheggio per l'autovettura nel capoluogo della Regione.".
Art. 2
1. Alla maggiore spesa derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutata in lire 350 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e contestuale integrazione del capitolo 1110101.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con legge dei rispettivi bilanci; la relativa copertura è assicurata mediante utilizzo di quota parte delle entrate proprie della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 19 agosto 1996
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 6 della L.R. n. 23/1995 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6 - (Rimborso spese di soggiorno e trasporto) - 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, ai componenti del Consiglio regionale è corrisposta a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, una diaria mensile pari al 65 per cento di quella prevista per i membri della Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Le variazioni della diaria mensile sono accertate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Ai Consiglieri che abitano entro 25 chilometri dalla sede del Consiglio è inoltre corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto pari al 15 per cento della diaria di cui al comma 1.
3. Ai consiglieri residenti in comuni distanti più di 25 chilometri dalla sede del consiglio è corrisposto, oltre alla diaria prevista al comma 1, un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, moltiplicato per la percorrenza media mensile calcolata in diciassette volte il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede del consiglio arrotondato per eccesso alla decina di chilometri.
4. Il rimborso forfettario fissato al comma 3 non spetta quando il consigliere in relazione alla carica ricoperta usufruisce dell'autovettura di servizio.
5. I Consiglieri residenti nei comuni di cui al comma 3, in alternativa al rimborso forfettario mensile delle spese ed alla diaria mensile forfettaria, possono optare per l'indennità di missione di cui all'articolo 5, comma 1, per recarsi dal comune di residenza alla sede del Consiglio. I Consiglieri che usufruiscono dell'autovettura di servizio, in alternativa alla diaria mensile forfettaria, possono optare per l'indennità di missione depurata della quota attinente al rimborso delle spese di viaggio; i componenti della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza, in caso di cessazione dalla carica, possono optare per un regime diverso da quello in godimento. L'indennità di missione nei casi di cui al presente comma, può essere corrisposta, senza preventiva autorizzazione, per un massimo di venti giorni al mese.
6. Per i componenti la giunta regionale il numero di venti giorni di cui al comma 5 comprende anche le missioni espletate all'interno del territorio regionale per ragioni della carica ricoperta.
7. I Consiglieri regionali hanno altresì diritto di ottenere l'abbonamento per la circolazione sulla rete autostradale e di usufruire gratuitamente dell'autorimessa o del parcheggio per l'autovettura nel capoluogo della Regione.
8. La residenza del consigliere, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si intende sempre acquisita in un comune della regione.
9. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale adotta tutte le misure necessarie per consentire l'esercizio del mandato ai consiglieri regionali portatori di handicaps fisici e sensoriali ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 limitatamente alle funzioni connesse all'esercizio del mandato stesso.
10. Ad ogni consigliere è applicata, entro i limiti di quanto percepito per rimborsi spese e missioni, una decurtazione di lire 300.000 per ogni giornata di assenza alle sedute del consiglio e di lire 100.000 per ogni giornata di assenza alle sedute ordinarie di calendario della giunta, dell'ufficio di presidenza e delle commissioni permanenti, previste dall'articolo 22 dello Statuto e dall'articolo 18 del regolamento interno del consiglio, non giustificate per ragioni di salute, con certificato medico, o connesse all'esercizio della carica ricoperta per incarico ricevuto dal presidente del consiglio regionale o dal presidente della giunta regionale o riferite a gravi motivi personali riconosciuti dal presidente del consiglio regionale o della giunta regionale. In mancanza di comunicazione entro dieci giorni, da parte del consigliere, del motivo della sua assenza al segretario dell'organo interessato, questi è tenuto ad avvertire il dirigente competente ad emanare l'atto di liquidazione, che applica automaticamente la decurtazione.
11. L'ufficio di presidenza o la giunta regionale, per quanto di competenza possono disciplinare con proprio atto le modalità di riduzione del rimborso spese in relazione ai tempi di presenza alle sedute del consiglio, delle commissioni, dell'ufficio di presidenza e della giunta regionale".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Modesti, Donini, D'Angelo, Villa, Rocchi, Giannotti, Andrea Ricci, Grandinetti, Giuseppe Ricci, Cesaroni, Nuciari, Agostini e Cleri n. 150 del 16 luglio 1996;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'articolo 22 dello statuto in data 18 luglio 1996;
- Relazione della III commissione permanente in data 18 luglio 1996;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 1996, n. 59 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 488/GAB. 96 del 9 agosto 1996).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO PERSONALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI
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