Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 36.
Rifinanziamento e integrazione della Legge Regionale 28 ottobre 1991, n. 33, relativa ad interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
1. Per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 concernente "Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale" è autorizzata per l'anno 1996 una ulteriore spesa di lire 3.500 milioni.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità sul capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996, partita 6 dell'elenco 3.
3. La somma occorrente per il pagamento della spesa di cui al comma 1 è iscritta per l'anno 1996, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3232210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 sono ridotti rispettivamente di lire 3.500 milioni.
Art. 2
1. I termini, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 33/1991, sono differiti di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 19 agosto 1996
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 6 della L.R. n. 33/1991 (Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale) è il seguente:
"Art. 6 - (Contributi sui mutui) - 1. In alternativa ai finanziamenti di cui all'articolo 5, la Regione concede un contributo "una tantum" pari al valore attuale delle semestralità d'ammortamento del mutuo decennale corrispondente al concorso sugli interessi nella misura del 7 per cento. Detto contributo viene ceduto all'istituto di credito mutuante.
2. Il capitale mutuato non può superare il 70 per cento del costo di investimento ritenuto ammissibile.
3. Le operazioni di credito possono essere effettuate con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito alberghiero che abbia stipulato apposita convenzione con la Regione".
Nota all'art. 2:
Il testo dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 33/1991 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 11 - (Ampliamenti volumetrici e deroghe dai distacchi)
-1. Indipendentemente dalle provvidenze previste dalla presente legge, i comuni entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima, sulla base di un censimento delle aziende organizzate per l'esercizio delle attività ricettive e degli altri servizi di cui al comma 2 dell'articolo 3, possono individuare i relativi edifici sulla planimetria dello strumento urbanistico generale e, con apposita normativa riguardante fra l'altro gli allineamenti, le altezze massime, i volumi, la densità fondiaria massima, possono distinguere gli edifici aventi bisogno di deroga dai distacchi, gli edifici aventi bisogno di completamento volumetrico e gli edifici aventi bisogno sia di completamento volumetrico che di deroga dai distacchi".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 141 del 6 giugno 1996;
- Relazione della III commissione permanente in data 11 luglio 1996;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 18 luglio 1996;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1996, n. 60 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 495/GAB/96, del 9 agosto 1996).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO TURISMO E ATTIVITA' RICETTIVE
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