Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 37.
Durata in carica dei commissari straordinari degli enti dipendenti dalla Regione.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. I Commissari straordinari degli enti dipendenti dalla Regione, in carica alla data del 30 giugno 1996 a seguito dello scioglimento dei consigli di amministrazione degli enti medesimi, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un ulteriore periodo massimo di mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di rinuncia da parte dei Commissari interessati, la Giunta regionale procede alla nomina di altri Commissari straordinari che restano in carica per la durata massima di cui al comma 1.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona 19 agosto 1996

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).


NOTE

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Rocchi, Agostini, Modesti, Cleri, Grandinetti e Melappioni n. 151 del 18 luglio 1996;

- Relazione della I commissione permanente in data 18 luglio 1996;

- Legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1996, n. 60 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 492/GAB/96, del 9 agosto 1996).

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E GLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE


=======================================





(Indice BUR)