Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 39.
Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili o affreschi di interesse artistico e storico.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1(Finalità e criteri per l'erogazione dei contributi regionali)
1. La Regione concede contributi per interventi urgenti diretti a tutelare i beni immobili o affreschi, di interesse artistico e storico regionale, non soggetti a copertura assicurativa specifica, in caso di danno o pericolo di danno imminente derivante da eventi straordinari o fenomeni naturali con esclusione di quelli connessi all'usura o al decorso del tempo.
Art. 2(Oggetto degli interventi)
1. I contributi sono concessi per interventi che hanno ad oggetto:
a) beni di proprietà di enti pubblici;
b) beni di proprietà di enti ecclesiastici e di privati.
2. Dei beni di cui al comma 1 deve essere assicurato il pubblico godimento secondo quanto previsto dalla l.r 30 dicembre 1974, n. 53.
Art. 3(Tipologia degli interventi)
1. Gli interventi di cui all'articolo 1 possono comprendere, in particolare, lavori di pronto intervento per la protezione, restauro, ripristino, consolidamento, sistemazione e disinfestazione.
Art. 4(Presentazione delle domande)
1. I soggetti proprietari del bene presentano al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni da quello in cui si è verificato l'evento dannoso o si è constatata la sussistenza del pericolo di danno imminente, la domanda di contributo.
2. La domanda è redatta in conformità al modello predisposto dal servizio regionale attività e beni culturali.
Art. 5(Contenuto e allegati alla domanda)
1. Nella domanda di contributo sono indicati:
a) l'evento che ha prodotto il danno o il pericolo di danno imminente;
b) il danno prodotto o il pericolo di danno imminente;
c) il tipo di intervento;
d) l'ammontare della spesa necessaria alla realizzazione dell'intervento;
e) i tempi di realizzazione dell'intervento;
f) la dichiarazione di mancanza di copertura assicurativa.
2. Alla domanda sono allegate:
a) la documentazione comprovante il danno o il pericolo di danno;
b) una relazione, sottoscritta da un tecnico, relativa, agli elementi di cui al comma 1;
c) per i beni di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089 copia della comunicazione prevista dall'articolo 19 della stessa legge.
Art. 6(Concessione del contributo)
1. La Giunta regionale delibera la concessione del contributo, previa predeterminazione dei criteri così come previsti dall'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n 44, e ne dà comunicazione ai destinatari entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.
2. L'ammontare del contributo non può superare la somma di lire 30 milioni per ciascun intervento.
Art. 7(Liquidazione del contributo)
1. La liquidazione del contributo è effettuata entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione relativa alla spese sostenute e alla regolare esecuzione dell'intervento a norma di legge.
Art. 8(Relazione)
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sugli interventi ammessi al contributo nell'anno precedente.
Art. 9 (Sopralluoghi)
1. La Giunta regionale può sempre disporre l'effettuazione di sopralluoghi per verificare lo stato del bene.
Art. 10 (Prima applicazione)
1. In fase di prima applicazione gli adempimenti previsti all'articolo 4, comma 2, sono espletati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 11(Finanziamento)
1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per il triennio 1996/1998, la spesa complessiva di lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l'anno 1996, lire 300 milioni per l'anno 1997, lire 300 milioni per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:
a) quanto alla somma di lire 200 milioni, relativa all'anno 1996, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101, elenco n. 1, partita 17, dello stato di previsione della spesa dello stesso anno;
b) quanto alla somma di lire 300 milioni prevista per ciascuno degli anni 1997 e 1998, mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100203, partita 2, del bilancio pluriennale 1996/1998;
c) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte del gettito dei tributi regionali.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1996 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 con la seguente denominazione e il controindicato stanziamento di competenza: "Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili di interesse artistico e storico" lire 200 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 2 settembre 1996
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 2, comma 2:
La L.R. n. 53/1974 reca: "Tutela e valorizzazione dei beni culturali";
Nota all'art. 5, comma 1, lettera c):
- Il testo dell'art. 19 della legge n 1089/1939 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico) è il seguente:
"Art. 19 - Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione".
Nota all'art. 6, comma 1:
Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 44/1994 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività Amministrativa Regionale) è il seguente:
"Art. 5 - (Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico) - 1. Salvo quando non vi abbiano già provveduto le singole leggi di settore, sono predeterminati dal consiglio regionale o dalla giunta regionale, secondo le rispettive competenze, i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati. L'adozione dei predetti provvedimenti compete ai dirigenti dei servizi.
2. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal consiglio regionale, sono deliberati dallo stesso i criteri e le modalità di cui al comma 1, mentre sono adottati dai dirigenti dei servizi competenti i singoli Provvedimenti attuativi. Copia dei provvedimenti è trasmessa immediatamente, oltre che al presidente della giunta, al presidente del consiglio regionale che li comunica alle commissioni consiliari competenti, al fine della verifica del rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal consiglio medesimo. Entro venti giorni dalla comunicazione, la commissione può richiedere alla giunta regionale l'adozione degli atti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2 i dirigenti si attengono agli indirizzi generali della giunta regionale ed alle direttive del componente della giunta regionale competente.
4. I criteri e le modalità generali per i programmi di investimento degli enti locali sono determinati con le procedure previste dalla L.R. 5 settembre 1992, n. 46.
5. Le determinazioni dei criteri e delle modalità adottate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche nei modi di cui all'articolo 2, comma 3.
6. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui ai commi precedenti deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.
7. Sono abrogate le norme regionali che prevedono nei piani e programmi regionali, da approvarsi dal consiglio regionale, l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e degli ausili finanziari o di attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa del consigliere Cleri n. 105 del 1 marzo 1996;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 18 luglio 1996;
- Relazione della I commissione permanente in data 25 luglio 1996;
- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1996, n. 60 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 493/GAB.96, del 29.08.96).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI.
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