Legge regionale 2 settembre 1996, n. 40.
Iniziative per la celebrazione delle ricorrenze della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche per la celebrazione delle ricorrenze della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione, d'intesa con le Province, i Comuni ed altre istituzioni, promuove iniziative culturali e di ricerca storica al fine di riaffermare i principi di libertà, democrazia e giustizia sociale contenuti nella Carta Costituzionale;
2. La presente legge, in continuità con la l.r. 14 dicembre 1993, n. 30 per la celebrazione del 50% anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, contribuisce a promuovere ed approfondire la conoscenza dei momenti salienti della storia della Repubblica ed i riflessi che questi hanno avuto sul territorio regionale, al fine di diffondere tra i cittadini, ed in particolare tra le nuove generazioni, la conoscenza delle radici storiche della democrazia italiana.

Art. 2
(Iniziative)

1. Per gli anni 1996/1998 è predisposto un programma di iniziative comprendenti:
a) promozione ed organizzazione di convegni di studio, pubblicazioni di ricerche e saggi;
b) iniziative volte a rafforzare nella coscienza dei cittadini i contenuti di libertà, pluralismo e autonomia affermati nella Carta Costituzionale;
c) promozione di iniziative nell'ambito della scuola dell'obbligo e media superiore al fine della realizzazione di elaborati e ricerche che approfondiscano lo studio del periodo storico dal primo dopoguerra all'entrata in vigore della Costituzione;
d) promozione, d'intesa con le università, di iniziative volte a realizzare studi e ricerche sulla Costituzione.

Art. 3
(Comitato regionale)

1. Per l'attuazione del programma di iniziative di cui alla presente legge è istituito il "Comitato regionale per le attività celebrative delle ricorrenze della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione".
2. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale ed è composto dai seguenti soggetti o loro delegati:
a) il Presidente del Consiglio con funzioni di Presidente del Comitato;
b) il Presidente della Giunta regionale;
c) i Presidenti dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle Province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale delle Comunità ed Enti montani (UNCEM), aventi sede nelle Marche;
d) i Presidenti dei Comitati regionali delle associazioni e federazioni partigiane e combattentistiche;
e) il Presidente dell'Istituto regionale per il movimento di liberazione nelle Marche;
f) il Presidente della Commissione pari opportunità tra uomo e donna;
g) i Rettori delle università marchigiane;
h) il Sovrintendente scolastico regionale per le Marche;
i) i Provveditori agli studi delle province marchigiane.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla costituzione del Comitato.
4. Il Comitato può eleggere, nel proprio interno, un esecutivo presieduto dal Presidente del Consiglio.
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Dirigente del servizio beni e attività culturali.
6. Il Comitato, nella predisposizione del programma, si avvale della consulenza tecnico-scientifica di istituti di storia locale e di personalità altamente qualificate sotto il profilo storico-culturale.

Art. 4
(Modalità di approvazione)

1. Il programma delle iniziative è approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
2. Le spese sono impegnate e liquidate dal Dirigente beni e attività culturali in attuazione della deliberazione di cui al comma 1.

Art. 5
(Finanziamenti)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 sono autorizzate le seguenti spese:
a) lire 100 milioni per l'anno 1996;
b) lire 100 milioni per l'anno 1997;
c) lire 100 milioni per l'anno 1998.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede:
a) per ciascuno degli anni 1996 e 1997 mediante utilizzazione di quota parte delle disponibilità ascritte ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 adottato ai sensi dell'articolo 54 della l.r. 28 marzo 1995, n. 16 a carico del capitolo 4112105;
b) per l'anno 1998 mediante utilizzo di quota parte delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità di cui all'articolo 8 della legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 avente la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Spese per la celebrazione del 50º anniversario della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione", lire 100 milioni; per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 2 settembre 1996

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 1, comma 2:

La L.R. n. 30/1993 reca: "Celebrazioni del 50º anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Amati e D'Ambrosio n. 132 del 22 maggio 1996;
- Relazione della I commissione permanente in data 4 luglio 1996;

- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 18 luglio 1996;

- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1996, n. 60 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 494/GAB.96 del 29.08.96).

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI




=======================================






(Indice BUR)