Legge Regionale 18 gennaio 1996, n. 2.
Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Delega)

1. Fermo restando quanto previsto dalle l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e 28 marzo 1990, n. 18 è delegata alle Province, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4, la competenza ad approvare, gestire e controllare l'attuazione dei progetti formativi cofinanziati dall'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.
2. Agli effetti della presente legge le Province sono denominate "Enti delegati".

Art. 2
(Procedure)

1. Il Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 16/1990, emana le direttive generali approvate dalla competente Commissione consiliare su proposta della Giunta regionale sentito il Comitato di concertazione di cui alla delibera di Giunta 5 maggio 1993, n. 1891. Le direttive dovranno stabilire per ogni obiettivo, asse e/o misura di intervento:
a) le quote di spettanza regionale e quelle da assegnare agli Enti delegati, con l'indicazione delle quote destinabili al finanziamento di progetti da realizzare nei territori delle Comunità montane;
b) le modalità di presentazione e gestione dei progetti, nonchè i requisiti che i medesimi devono possedere;
c) le modalità di presentazione delle certificazioni finali.
2. Gli Enti delegati predispongono, sulla base delle decisioni regionali, il programma annuale di intervento suddiviso per ciascun obiettivo e lo trasmettono alla Regione con le modalità e nei termini di cui al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 16/1990;

Art. 3
(Competenze della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:
a) l'elaborazione, l'approvazione e la presentazione alle competenti autorità nazionali e comunitarie dei piani pluriennali e relative cadenze annuali di cui alla vigente normativa comunitaria;
b) i rapporti con gli organi ed uffici dell'amministrazione dello Stato, delle altre Regioni e Province autonome;
c) la determinazione delle modalità di conseguimento ed il rilascio delle certificazioni e delle attestazioni previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 16/1990.

Art. 4
(Ripartizione delle risorse finanziarie)

1. In sede di approvazione delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 2 viene determinata la ripartizione delle risorse finanziarie, riservando alla Regione una parte del finanziamento annuale, fino al 25 per cento dello stesso, per l'attuazione di progetti di elevata specializzazione o direttamente incidenti nella programmazione regionale generale o di settore, ovvero coinvolgenti aree comprese nel territorio di più province, o ancora derivanti dall'attuazione di accordi con le parti sociali o protocolli d'intesa con enti a carattere nazionale.
2. Con apposita deliberazione la Giunta regionale indica i progetti o i corsi di cui si riserva la titolarità ai sensi della lettera l) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 16/1990.

Art. 5
(Attuazione dei progetti)

1. Per i progetti formativi non rientranti fra quelli previsti dall'articolo 4, i rapporti tra l'Ente delegato e gli organismi gestori di carattere privato delle attività sono regolati da apposite convenzioni, conformi al modello adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per ciascuna attività formativa degli organismi gestori di cui al comma 1 è istituito un Comitato di gestione composto da:
a) un funzionario dell'Ente delegato, con funzioni di Presidente;
b) un esperto designato dalla categoria interessata delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale operanti nell'ambito provinciale;
c) un funzionario regionale nominato con decreto del Dirigente del servizio competente;
d) un rappresentante designato dall'assemblea degli allievi del corso;
e) un rappresentante designato dall'organismo gestore dell'intervento formativo;
f) un esperto designato dall'associazione di categoria o dall'ordine professionale interessato.
3. Alla nomina del Comitato di gestione provvede l'Ente delegato il quale, nel richiedere le designazioni agli organismi ed enti indicati nel comma 2, assegna loro un termine di trenta giorni per provvedere. Trascorso detto termine il Comitato di gestione è validamente costituito con la nomina di almeno i due terzi dei componenti.
4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i compiti del Comitato di gestione.
5. L'Ente delegato può effettuare, oltre a quelli operati, anche, individualmente, dai componenti il Comitato di gestione, controlli sull'attuazione del progetto nel luogo e durante le varie fasi di realizzazione delle attività formative.
6. Per i corsi di cui all'articolo 4, i compiti del Comitato di gestione sono svolti da un dipendente regionale, di qualifica non inferiore alla settima, nominato con decreto del dirigente del servizio competente. Detto funzionario fornisce al servizio regionale competente la documentazione sui controlli effettuati e sulle attività svolte.

Art. 6
(Prove finali)

1. Le iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione si concludono con la prova finale prevista dall'articolo 12 della l.r. 16/1990.
2. La Commissione d'esame, salvo il caso di cui al comma 3, è quella prevista dal comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 16/1990, intendendosi sostituiti, alle lettere a) e c), rispettivamente un rappresentante della Regione che la presiede e un esperto designato dall'Ente delegato nel caso in cui si tratti dei corsi di cui all'articolo 4.
3. Qualora si sia in presenza di attività a carattere scolastico o universitario o a corsi di terzo livello o di alta professionalità coinvolgenti disoccupati in possesso di diploma o di laurea, o comunque di attività non volte al conseguimento di un attestato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la valutazione dell'allievo potrà essere affidata dall'Ente delegato o, limitatamente alle attività ricadenti nella previsione di cui all'articolo 4, dall'Ente Regione all'Ente gestore su richiesta di quest'ultimo; nei corsi di cui all'articolo 4 alla valutazione concorre il dipendente regionale di cui al comma 6 dell'articolo 5, il quale fornisce al servizio regionale competente una relazione sugli esiti della valutazione per ciascun allievo.

Art. 7
(Presidenti dei Comitati e delle Commissioni)

1. Possono essere nominati Presidenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6, dipendenti dell'Ente delegato o, limitatamente alle attività ricadenti nella previsione di cui all'articolo 4, dell'Ente Regione, di qualifica non inferiore alla sesta.

Art. 8
(Rapporti finanziari con i soggetti proponenti)

1. Ai soggetti gestori delle iniziative ammesse a finanziamento è concessa una anticipazione la cui misura viene determinata in sede di approvazione delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 2. Tale anticipazione non può superare la misura del 70 per cento della spesa autorizzata.
2. Il saldo è corrisposto successivamente all'approvazione da parte dell'Ente delegato o, limitatamente alle attività ricadenti nella previsione di cui all'articolo 4, dell'Ente Regione, del rendiconto presentato dall'Ente gestore; l'approvazione del rendiconto deve avvenire entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
3. L'erogazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'approvazione della legge regionale di bilancio contenente le indicazioni delle risorse di cui all'articolo 11.

Art. 9
(Compensi dei Comitati e delle Commissioni)

1. Ai componenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame spettano le indennità stabilite dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La liquidazione è disposta dall'Ente delegato.

Art. 10
(Poteri sostitutivi)

1. In caso di inadempimento delle funzioni delegate dalla presente legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi nei casi e nelle forme fissate dall'articolo 59 dello Statuto regionale.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse destinate al finanziamento delle iniziative formative da attuare con i contributi della Comunità europea sono determinate annualmente con legge di bilancio tenendo conto delle indicazioni dei piani pluriennali e di quanto stabilito annualmente in base al comma 1 dell'articolo 2 e secondo quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 16/1990.

Art. 12
(Norma transitoria)

1. Fino al 30 giugno 1996 restano ferme le competenze della Regione per il completamento del programma annuale in corso.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti gli Enti delegati e le parti sociali, determina le modalità di presentazione e gestione dei progetti nonchè i requisiti che i medesimi devono possedere, anche al fine di assicurare:
a) la corretta e tempestiva trasmissione alle autorità nazionali e comunitarie delle certificazioni e documentazioni richieste dalla vigente normativa;
b) la necessaria uniformità di attuazione degli stessi sul territorio regionale;
C) la predisposizione di interventi di aggiornamento e riqualificazione del personale degli Enti delegati.
3. In fase di prima applicazione della presente legge i termini per l'emanazione delle direttive agli Enti delegati e quelli per la predisposizione del programma annuale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, diventano rispettivamente novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il 30 giugno 1996.

Art. 13
(Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 14 febbraio 1992, n. 31 è abrogato.
2. Al fine di armonizzare la gestione del piano ordinario con le attività cofinanziate dall'Unione europea, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 5 agosto 1992, n. 33 è così modificato:
"Il periodo di svolgimento dei corsi è stabilito di norma tra l'1 ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo; per particolari esigenze l'Ente delegato può prorogare l'approvazione delle attività formative al 30 settembre precedente l'anno cui si riferiscono e la loro conclusione al 31 dicembre.".

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona 18 gennaio 1996.

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE
SOPRA =
Note all'art. 1, comma 1:

- La L.R. n. 16/1990 reca: "Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale".

- La L.R. n. 18/1990 reca: "Istituzione del ruolo regionale speciale ed esaurimento del personale addetto alle attività di formazione professionale".

Note all'art. 2, comma 1:

- L'art. 6 della L.R. n. 16/1990 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) concerne l'indirizzo e la vigilanza sulle funzioni delegate. Il comma 1 così dispone:
"1. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 59 dello Statuto il presidente della giunta regionale emana, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le direttive generali, approvate dalla competente commissione consiliare su proposta della giunta regionale, cui debbono attenersi gli enti delegati per l'anno formativo successivo".
- La del. G.R. n. 1891/1993 reca: "L. 347/1971 - Statuto Regione Marche - artt. 4 - 6: "Ratifica dell'accordo fra la Regione Marche e le parti sociali del 15.3.1993 concernente misure urgenti per l'occupazione".

Nota all'art. 2, comma 2:

L'art. 8 della L.R. n. 16/1990 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) concerne la programmazione degli enti delegati e l'attuazione conseguente. Il comma 5 così dispone:
"5. Il programma annuale è adottato entro il mese di maggio precedente l'anno formativo cui si riferisce ed è trasmesso alla giunta regionale".

Nota all'art. 3, comma 2:

L'art. 6 della L.R. n. 16/1990 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) concerne l'indirizzo e la vigilanza sulle funzioni delegate. Il comma 3 così dispone:
"3. Spetta alla giunta regionale la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate".

Nota all'art. 4, comma 2:

L'art. 7 della L.R. n. 16/1990 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) concerne le funzioni riservate alla regione. Il comma 1, lettera l), così dispone:
"1. Allo scopo di assicurare il coordinamento nell'esercizio delle funzioni delegate e di tutte le attività che concorrono al sistema regionale di formazione professionale, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 4, spetta alla Regione:
(Omissis);
1) attuare direttamente iniziative formative di particolare rilievo regionale, avvalendosi, mediante convenzioni, di strutture pubbliche e private, privilegiando i programmi di lavoro da realizzare in collaborazione con università, scuole medie superiori, enti locali e loro consorzi".

Nota all'art. 6, commi 1 e 2:

Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 16/1990 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 12 - (Prove finali) - 1. Le iniziative formative si concludono con una prova finale diretta ad accertare il grado di preparazione professionale e l'idoneità degli allievi a conseguire la qualificazione o la specializzazione prevista.
2. Al termine dei corsi, ivi compresi quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 11, a coloro che abbiano superato con esito positivo le prove finali viene rilasciato dagli enti delegati un attestato di idoneità. Ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale si applica la normativa statale vigente.
3. Le commissioni di esame sono nominate agli enti delegati e sono composte da:
a) un rappresentante dell'ente delegato, che le presiede;
b) due insegnanti del corso designati dal collegio dei docenti del corso;
c) un esperto designato dalla giunta regionale;
d) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;
e) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori maggiormente rappresentative;
f) due esperti designati uno dagli uffici periferici del Ministero del Lavoro e uno dagli uffici del Ministero della pubblica istruzione.
4. Le prove d'esame sono quelle specificate nel progetto formativo proposto all'ente delegato e da questo approvato.
5. Ai componenti delle commissioni esaminatrici sono attribuite l'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio previste dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni".

Nota all'art. 6, comma 3:

Il testo dell'art. 14 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è il seguente:
"Art. 14 - (Attestato di qualifica) - Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.
Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi".

Nota all'art. 9, comma 1:

La L.R. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".

Nota all'art. 11, comma 1:
Il testo dell'art. 32 della L.R. n. 16/1990 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) è il seguente:
"Art. 32 - (Fondo unico per la formazione professionale) -
1. I finanziamenti regionali per il sistema regionale di formazione professionale e i contributi dello Stato e di ogni altra provenienza confluiscono in un fondo per la formazione professionale, articolato in capitoli in relazione alla provenienza ed alla destinazione delle risorse finanziarie, il cui ammontare è stabilito annualmente con la legge di bilancio tenendo conto delle indicazioni del piano regionale triennale della formazione professionale.
2. La legge di bilancio stabilisce altresì la quantità di risorse finanziarie destinate:
a) alle attività di spettanza regionale, distinguendo i finanziamenti rispettivamente per le attività di progettazione formativa gestite nell'ufficio regionale apposito, per le attività convenzionate con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, per le attività di progettazione formativa degli enti di cui alla lettera b) comma 1 dell'articolo 9, per le attività di orientamento professionale, per le attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale e per le attività gestite direttamente dalla Regione;
b) alle attività di spettanza degli enti delegati, distinguendo per ente delegato i finanziamenti per il personale regionale trasferito, per le attività di progettazione formativa, per le attività di orientamento professionale, per l'attuazione delle iniziative formative, per la realizzazione di nuove strutture, per la loro manutenzione e di quelle trasferite per l'ammodernamento delle attrezzature".

Nota all'art. 13, comma 1:

Il R.R. n. 31/1992 reca: "Accesso al finanziamento di azioni di formazione professionale da realizzare con il contributo Fondo Sociale Europeo (FSE) in attuazione della riforma dei fondi e finalità strutturali".

Nota all'art. 13, comma 2:

Il testo vigente del comma 2 dell'art. 9 del R.R. n. 33/1992 (Disciplina amministrativa e contabile delle attività di formazione professionale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"2. In conformità a quanto previsto dai commi 3 e 5 dell'articolo 8 della legge, l'ente delegato, insieme agli indirizzi ed ai criteri per la progettazione formativa, approva il programma delle attività di formazione da realizzare attraverso le scuole professionali regionali ad esso trasferite. Il periodo di svolgimento dei corsi è stabilito di norma tra l'1 ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo; per particolari esigenze l'Ente delegato può prorogare l'approvazione delle attività formative al 30 settembre precedente l'anno cui si riferiscono e la loro conclusione al 31 dicembre".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 34 del 22 settembre 1995;

- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 30 novembre 1995;

- Relazione della III commissione permanente in data 30 novembre 1995;

- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 1995, n. 21 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 781/GAB. 95 del 17.1.96).

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE







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