Legge Regionale 15 ottobre 1996, n. 42.
Finanziamento dell'attività dei centri scientifici e di ricerca operanti nelle materie di competenza regionale.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
1 Al fine di promuovere lo svolgimento di ricerche e studi attinenti all'esercizio delle funzioni regionali nelle materie di competenza, la Regione concede finanziamenti per l'attività e il funzionamento di centri scientifici e di ricerca.
2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con università, enti pubblici di ricerca ed istituzioni scientifiche, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 2.
Art. 2
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 100 milioni; per gli anni successivi l'entità dello stanziamento sarà determinata con la legge di approvazione dei singoli bilanci.
2. Alla copertura degli oneri si provvede:
a) per l'anno 1996 mediante riduzione, per pari importo, di quota parte dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio, partita 2 bis dell'elenco 1;
b) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte dell'impiego dei tributi propri.
3. Le somme occorrenti per la realizzazione delle attività previste sono iscritte:
a) per l'anno 1996 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 con la denominazione "Finanziamenti per promuovere lo svolgimento di ricerche attinenti l'esercizio delle funzioni regionali" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100 milioni;
b) per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 sono ridotti per lire 100 milioni.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 15 ottobre 1996
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINl INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVlZIO ORGANIZZAZIONE).
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 135 del 18 luglio 1996;
Relazione della I commissione permanente in data 17 maggio 1996;
Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 12 settembre 1996;
Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 1996, n. 63
(vistata con nota del commissario del governo prot. n. 564/GAB.96 del 12 ottobre 1996).
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.
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